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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6290/2014 R.G. promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, corrente in Messina, via Camiciotti nr.71, elettivamente domiciliata in Messina, via Bellini n. 25, presso lo studio dell'Avv. Elisa Perrone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- Opponente-
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Catania, via Vagliasindi n. 9, sc. I, presso lo studio dell'Avv. Rossano Foti, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- Opposto-
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
di Messina al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo
[...]
n. 1229/14 emesso dal Tribunale di Messina il 22/07/2014 e notificato il 01/10/2014, che ingiungeva il pagamento di € 6.658,22, oltre compensi della fase monitoria e interessi legali, quale corrispettivo dovuto per canoni afferenti i servizi di fognatura e depurazione per gli anni 2004/2012 con eccezione della annualità del 2007.
Dichiarava di riconoscere di essere debitrice del ma contestava il CP_1 quantum richiesto, a suo dire frutto di un errore nei calcoli del dovuto. A sostegno di tale asserzione esponeva che con lettera del 30/08/2006 il trasmetteva CP_1
all'opponente la determina n. 280 del Dirigente Generale, adottata il 28/08/2006, con la quale si stabilivano le quote a carico degli utenti del servizio di depurazione dell'agglomerato Industriale di Milazzo relativamente all'anno 2004; veniva specificato che “relativamente alle attività produttive non è possibile avere dati certi sulla natura e qualità del refluo scaricato da ciascuna azienda, e che pertanto la quota relativa allo scarico deve essere ripartita ugualmente a ciascuna azienda”; con racc. a/r del 13/09/2006, Parte_1
n.q. faceva presente al che la propria azienda non riversava alcuno scarico CP_1
industriale ma solo quelli derivanti da n. 2 servizi igienici;
chiedeva, pertanto, chiedeva che fossero esplicitati i criteri adottati per le determinazioni delle quote richieste;
il
, in riscontro, asseriva che il canone veniva ripartito per ciascun utente sulla CP_1
base di determinati parametri, che non tenevano conto del quantitativo di acqua scaricata in fognatura e chiedeva di esibire eventuale documentazione comprovante la qualità del refluo immesso in fognatura;
con successiva missiva del 14/11/2006,
l'opposto invitava tutte le aziende operanti nell'agglomerato industriale di Milazzo ad adottare determinate prescrizioni e compilare la “scheda informativa su dati scarichi”, debitamente esitata dalla società opponente, che ribadiva che la propria tipologia di scarico riguardava unicamente i servizi igienici;
incurante delle richieste della il sollecitava la regolarizzazione degli oneri per Parte_2 CP_1
l'impianto di depurazione per gli anni 2005-2006; con racc. a/r del 20/09/2007, la società contestava nuovamente l'ammontare del credito e ribadiva, ancora una volta, che la società contava n. 1 dipendente e che l'unico scarico utilizzato dalla s.a.s. era quello afferente i servizi igienici;
successivamente, con rapporto di prova 066/08 del
10/11/2008 – emesso dal GreenLab Service s.n.c. e trasmesso al il CP_1
05/12/2008 – la società opponente dimostrava che le concentrazioni inquinanti presenti nel proprio refluo, sottoposto ad analisi, rientravano abbondantemente nei limiti fissati dal d.lgs. 152/2006 e pertanto no avevano mai avuto necessità di essere depurati;
con ulteriore nota prot. 1872 del 05/06/2013, il sollecitava il Controparte_1 pagamento dei canoni arretrati afferenti le annualità 2004-2011, per un totale di €
6.315,71; nel contestare l'ulteriore missiva, la società evidenziava anche l'enorme discrasia tra quanto chiesto negli anni 2004-2006 e quanto richiesto per le annualità 2008-2011; invero, mentre per l'anno 2004 veniva richiesta la somma di € 1.251,53, per il 2005 di € 2.273,46 e per il 2006 di € 1.747,80, per l'anno 2008 veniva invece richiesto l'importo di € 64,29, per il 2009 di € 656,40, per il 2010 € 279,80, per il 2011 € 42,53 e per il 2012 € 342,51, con una evidente sproporzione rispetto alle prime tre annualità, dovute ai lamentati errori di calcolo, considerate anche le dimensioni della società, che per gli anni 2004-2006 contava n. 3 dipendenti e sicuramente non era in grado di produrre scarichi industriali;
inoltre, in violazione dell'art. 31 del Regolamento dei Servizi di
Fognatura e Depurazione adottato con deliberazione commissariale n. 70 del
14/09/2007, aveva fondato il ricorso per decreto ingiuntivo non su fatture ma su preavvisi di fattura.
Preliminarmente, chiedeva il rigetto della eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, chiedeva, in accoglimento dell'opposizione spiegata, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il di Controparte_1
Messina, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
Preliminarmente, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, rilevava che le annualità 2004-2006 e quelle 2008-2011 erano state calcolate con criteri differenti, adoperando per le prime la determinazione n. 51 del 2005 e per le seconde il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione approvato Pt_3
con deliberazione commissariale n. 70 del 14/09/2007; quest'ultima, in particolare, non teneva conto solo della cubatura di impresa, ma faceva applicazione di alcuni coefficienti previsti nella medesima normativa, e ciò determinava la lamentata discrasia tra le annualità; in merito alla asserita violazione dell'art. 31, poiché, fini di evitare pagamenti iva su prestazioni ancora da ricevere, la fattura poteva non essere emessa in caso di mancato pagamento del corrispettivo e al suo posto invece poteva essere inoltrato un documento, che nella forma della fattura commerciale “pro forma” ai fini del pagamento del corrispettivo senza che ciò comporti come conseguenza il sorgere del momento di effettuazione della prestazione;
chiedeva, dunque, in rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09/02/2015 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.. Seguivano alcuni rinvii su richiesta delle parti per tentare un bonario componimento della controversia. All'udienza del 15/07/2020, stante il fallimento dei tentativi di bonario componimento, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 09/02/2022.
A tale udienza, la prima tenuta di fronte a questo Giudicante, frattanto subentrato nel ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 23/11/2022. Dopo alcuni rinvii per carico del ruolo e stante la necessità di prioritaria definizione di cause di più risalente iscrizione, all'udienza del 20/03/2024 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata.
Le parti controvertono sulla dovutezza o meno degli oneri di depurazione relazione di quantum richiesto. La nfatti, con la propria opposizione, non Parte_1 contestato l'an della pretesa creditoria, ma ha dedotto che il avrebbe CP_1
operato degli errori di calcolo nella imposizione delle somme dovute, oltre ad aver fondato il ricorso su preavvisi di fattura che non contenevano i requisiti richiesti dalla normativa.
Il , di contro, ha rilevato che le difformità evidenti tra il primo trimestre (2004- CP_1
2006) e gli altri anni (2008-2011) erano giustificate dall'applicazione dei diversi criteri di calcolo imposti dall'entrata in vigore di un nuovo regolamento.
Orbene, deve ritenersi che per le annualità del 2004 e 2005, il credito dell possa CP_1 ritenersi provato.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, e in particolare dalle D.D.G. n. 280 del
2004 (con oggetti “oneri di depurazione dell'anno 2004 a carico degli utenti industriali allacciati alla rete affluente all'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato Industriale di Giammoro”) e n. 98 del 2007 (recante oggetto “oneri di depurazione dell'anno 2005 a carico delle aziende fruitrici insediate nell'agglomerato industriale di Milazzo”), che fanno entrambe richiamo alla deliberazione commissariale n. 51 del 30/11/2005, si evince che il sistema di ripartizione degli oneri di depurazione per la quota facente capo alle attività produttive (70% del totale, mentre il restante 30% veniva posto a capo delle attività commerciali) fosse composto da una quota fissa pari al 30% da ripartire ugualmente tra le aziende, una quota del 50% proporzionata alla superficie di ogni attività ed un 20% dipendente dalla qualità del refluo immesso.
Ebbene, come è dato evincere dalle predette delibere, il ha dato atto che CP_1
“relativamente alle attività produttive non è possibile oggi avere dati certi sulla natura e la qualità del refluo scaricato da ciascuna azienda, e che pertanto la quota relativa allo scarico deve essere ripartita ugualmente a ciascuna azienda” (come da citata D.D.G. 280/04, mentre nella
D.D.G. 98/07 si evidenzia che “allo stato, in mancanza di dispositivi di misura e rilevamento della qualità dei reflui immessi in fognatura, la aliquota del 20& riferita, per l'appunto, a detta qualità va distribuita uniformemente alle aziende fruitrici”).
Ne consegue che il ha motivato la scelta di ripartire egualmente la quota del CP_1
20% tra le diverse aziende, a nulla rilevando che l'opponente abbia fornito i propri dati sulla qualità degli scarichi (defettando, evidentemente, i dati delle altre aziende o i sistemi di misurazione per consentire diversamente il riparto).
Le stesse motivazioni non possono, invece, applicarsi per gli oneri dovuti per l'anno
2006 di cui alla D.D.G. 256 del 2007, in cui si faceva ancora applicazione della delibera commissariale n. 51 del 2005 per il criterio della ripartizione delle spese, in quanto in tale determinazione non sono state indicate le somme complessive dovute a titolo di oneri per la depurazione, né opposta ha prodotto il prospetto di ripartizione tra le diverse aziende del settore, per cui il credito non può ritenersi provato nel suo ammontare.
Per quanto riguarda gli oneri relativi alle successive annualità (2008-2011), anche questi non possono considerarsi provati nel loro ammontare.
È vero, infatti, che con deliberazione commissariale n. 70/2007 si disponeva l'entrata in vigore, per i successivi anni, del “Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione” denominato tuttavia, tale regolamento non è stato allegato dalle parti (ad Pt_3
esclusione di uno stralcio riportante l'art. 31 prodotto da parte opponente).
Ebbene, per gli oneri relativi agli anni 2008-2011, l ha prodotto le delibere recanti CP_1
gli oneri dovuti nel complessivo ammontare, nonché i relativi preavvisi di fattura riferiti alla ditta opponente, tuttavia, mancando agli atti il detto regolamento, non è possibile raffrontare i valori contenuti nei preavvisi al fine di verificare la correttezza dei calcoli operati.
Ne discende che anche per tali annualità, la pretesa creditoria non può ritenersi provata nel suo ammontare. Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, per cui l'onere probatorio relativo alla fondatezza e all'ammontare del credito preteso fa capo al creditore, che, nel caso di specie, è il CP_1
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la somma dovuta dall'opponente va rideterminata in € 3.524,99 per le annualità del 2004 e del 2005, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione vanno compensate per 1/3 e, per i restanti 2/3 vanno poste a carico della Parte_1
Ai sensi del d.m. 147/2022, per giudizi di cognizione fronte al Tribunale, facendo applicazione dei valori minimi tabellari corrispondenti allo scaglione fino a € 5.200,00
(relazionato al decisum), in ragione delle questioni di facile soluzione e dell'attività concretamente svolta, le spese di lite vanno quantificate in complessivi € 1.278,00 per compensi.
Per l'effetto, la va condannata alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore del Gestione Separata IRSAP di Messina, Controparte_1 che si liquidano € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15% , iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto Giudice, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6290/14 R.G., promossa da Parte_4
contro Controparte_1
MESSINA, così decide:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1229/14 emesso dal Tribunale di Messina il
22/07/2014 e notificato il 01/10/2014;
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 3.524,99, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di oneri di depurazione dovuti per gli anni
2004 e 2005, per come in parte motiva;
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 del di Messina, che si Controparte_1
liquidano € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 27 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in servizio presso il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile.