CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1772/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4348/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/| 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401513067 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2025 a Roma Capitale e ad AMA spa, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone l'annullamento con vittoria di spese l'avviso di
-
accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401513067, notificatole il 15 novembre 2024, per un importo complessivo di € 1.211, 77 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo 3 (individuata in Catasto dati catastali 1).
In particolare, la contribuente precisava:
di avere ereditato, in data 30.12.2003, detto immobile dalla madre Signora Nominativo_1 e di non avere mai
-
comunicato all'AMA spa, dopo la morte della madre, la cessione dell'utenza TARI;
- che l'AMA spa aveva continuato mandare i bollettini di pagamento TARI al nome della de cuius;
-di avere provveduto regolarmente a pagare i bollettini della TARI, a nome della madre defunta, per gli anni dal 2018 al 2023;
-che Roma Capitale-AMA spa aveva iscritto una nuova utenza a nome di essa ricorrente ed emesso l'avviso di accertamento sopra indicato a carico di Ricorrente_1 senza tenere conto del fatto che la TARI dovuta per l'immobile di Indirizzo_3 per il periodo in questione (2018/2023) era stata, comunque, regolarmente pagata;
- che le sue istanze di sollecito in autotutela, inviate, con le ricevute di pagamento dei bollettini TARI, agli
Uffici capitolini competenti in data 3.12.2024, 9.12.2024 e 7.1.2025, per provvedere all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, erano rimaste senza esito.
Tutto ciò premesso, la contribuente formulava un unico motivo di ricorso, eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per il mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti a nome della defunta madre, Signora
Nominativo_1, negli anni compresi tra il 2018 ed il 2023 e, per l'effetto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento sopra indicato.
In data 10 settembre 2025 si costituiva AMA spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, mentre Roma Capitale restava contumace.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata dalle parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei confronti di Roma Capitale.
*** Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AMA spa, in quanto, a fare data dal 1° aprile 2018, il contenzioso giudiziario inerente alla TARI è gestito non più dall'AMA spa ma da Roma Capitale.
Più esattamente, a decorrere dal 1° aprile 2018, Roma Capitale, quale ente locale titolare della tassa rifiuti, in forza delle Delibere di Giunta n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione del 30 luglio 2018, per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della TARI, ha deciso di assumere la gestione diretta di tutte le attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI, ivi compresa quella della difesa in giudizio (art. 20 della Convenzione).
Il presente giudizio è stato, quindi, intentato dalla contribuente nei confronti di un soggetto terzo, privo della titolarità del rapporto giuridico controverso, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di AMA spa.
***
Passando all'esame del merito della controversia, la Corte osserva quanto segue.
La ricorrente ha documentato che per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI e la TEFA, relative all'immobile di Indirizzo_3, lungi dall'essere rimaste insolute, sono state, in realtà, tutte regolarmente ed integralmente saldate a nome della precedente titolare dell'utenza, Signora Nominativo_1, come documentato dalle ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo, allegate in atti.
Sul punto l'Amministrazione capitolina, non costituendosi, è rimasta silente e non ha contestato in alcun modo la regolarità dei pagamenti.
Stando così le cose, a fronte della prova documentale dell'avvenuto saldo della TARI- TEFA per il periodo
2018/2023, per l'immobile in questione, l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
***
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza di
Roma Capitale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e l'AMA spa, evocata in giudizio per errore scusabile della contribuente circa la gestione del contenzioso giudiziario inerente alla TARI.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei confronti di Roma Capitale;
2) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di AMA spa;
3)annulla l'avviso di accertamento impugnato;
4)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4348/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/| 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401513067 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2025 a Roma Capitale e ad AMA spa, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone l'annullamento con vittoria di spese l'avviso di
-
accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401513067, notificatole il 15 novembre 2024, per un importo complessivo di € 1.211, 77 (comprensivo di imposta non versata, interessi, sanzioni e spese di notifica) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni 2018/2023, in relazione all'unità immobiliare, sita in Indirizzo 3 (individuata in Catasto dati catastali 1).
In particolare, la contribuente precisava:
di avere ereditato, in data 30.12.2003, detto immobile dalla madre Signora Nominativo_1 e di non avere mai
-
comunicato all'AMA spa, dopo la morte della madre, la cessione dell'utenza TARI;
- che l'AMA spa aveva continuato mandare i bollettini di pagamento TARI al nome della de cuius;
-di avere provveduto regolarmente a pagare i bollettini della TARI, a nome della madre defunta, per gli anni dal 2018 al 2023;
-che Roma Capitale-AMA spa aveva iscritto una nuova utenza a nome di essa ricorrente ed emesso l'avviso di accertamento sopra indicato a carico di Ricorrente_1 senza tenere conto del fatto che la TARI dovuta per l'immobile di Indirizzo_3 per il periodo in questione (2018/2023) era stata, comunque, regolarmente pagata;
- che le sue istanze di sollecito in autotutela, inviate, con le ricevute di pagamento dei bollettini TARI, agli
Uffici capitolini competenti in data 3.12.2024, 9.12.2024 e 7.1.2025, per provvedere all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, erano rimaste senza esito.
Tutto ciò premesso, la contribuente formulava un unico motivo di ricorso, eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per il mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti a nome della defunta madre, Signora
Nominativo_1, negli anni compresi tra il 2018 ed il 2023 e, per l'effetto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento sopra indicato.
In data 10 settembre 2025 si costituiva AMA spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, mentre Roma Capitale restava contumace.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, disertata dalle parti, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei confronti di Roma Capitale.
*** Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AMA spa, in quanto, a fare data dal 1° aprile 2018, il contenzioso giudiziario inerente alla TARI è gestito non più dall'AMA spa ma da Roma Capitale.
Più esattamente, a decorrere dal 1° aprile 2018, Roma Capitale, quale ente locale titolare della tassa rifiuti, in forza delle Delibere di Giunta n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione del 30 luglio 2018, per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della TARI, ha deciso di assumere la gestione diretta di tutte le attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI, ivi compresa quella della difesa in giudizio (art. 20 della Convenzione).
Il presente giudizio è stato, quindi, intentato dalla contribuente nei confronti di un soggetto terzo, privo della titolarità del rapporto giuridico controverso, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di AMA spa.
***
Passando all'esame del merito della controversia, la Corte osserva quanto segue.
La ricorrente ha documentato che per gli anni in questione (dal 2018 al 2023) la TARI e la TEFA, relative all'immobile di Indirizzo_3, lungi dall'essere rimaste insolute, sono state, in realtà, tutte regolarmente ed integralmente saldate a nome della precedente titolare dell'utenza, Signora Nominativo_1, come documentato dalle ricevute di pagamento dei bollettini postali AMA del periodo, allegate in atti.
Sul punto l'Amministrazione capitolina, non costituendosi, è rimasta silente e non ha contestato in alcun modo la regolarità dei pagamenti.
Stando così le cose, a fronte della prova documentale dell'avvenuto saldo della TARI- TEFA per il periodo
2018/2023, per l'immobile in questione, l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
***
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza di
Roma Capitale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e l'AMA spa, evocata in giudizio per errore scusabile della contribuente circa la gestione del contenzioso giudiziario inerente alla TARI.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei confronti di Roma Capitale;
2) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di AMA spa;
3)annulla l'avviso di accertamento impugnato;
4)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Roma 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei