Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Lisi e Dario Parte_1
Lisi, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Oreste Manzi, opposto;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
fatto e diritto Con atto depositato in data 26.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 0003710154000 di euro 3.408,25 avente ad oggetto contributi IVS coltivatori diretti, per il periodo 01/2022-12/2022, pretesi in conseguenza dell'iscrizione dell' negli elenchi anagrafici operata d'ufficio dall' Pt_1 CP_1 sulla base del verbale di accertamento n. 2015019056 del 16.8.2016; dopo aver richiamato le vicende giudiziali relative alla contribuzione correlata alla medesima iscrizione, separatamente richiesta dall' per gli anni precedenti, sul rilievo che la CP_1 determinazione del fabbisogno di lavoro a fondamento della suddetta iscrizione non tiene un conto, per un verso, dell'impiego di mezzi meccanici per l'espletamento della vendemmia, per altro verso, delle conseguente nefaste sulla produzione di olive determinate dalla xylella, per altro verso ancora, del fatto che uno dei fondi rustici coltivati a vigneto dall' sia stato ceduto in affitto a terzi;
su tali basi, ha chiesto al Pt_1 giudice del lavoro adito che vengano “dichiarate la illegittimità e la conseguente inefficacia dell'impugnato avviso di addebito … e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento dell'importo di euro 3.408,25 ivi contenuto”. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la pretesa contributiva azionata dall' si fonda sul CP_1 fatto che “… la consistenza aziendale e le colture praticate (Ha 2,20.87 a vigneto, Ha 1,59.82 a oliveto ed Ha 0,20 a serre) necessitano per la conduzione di un fabbisogno di manodopera ben superiore al limite minimo richiesto di 104 giornate, che il sig. Pt_1 presta direttamente e manualmente” e fa specificatamente leva sulle risultanze del precitato verbale ispettivo, laddove, quanto alle caratteristiche dell'attività agricola in questione, risulta segnatamente evidenziato quanto segue:
1
La superficie aziendale interessata dal vigneto per uva da vino è di Ha 2.20.87, quella per olive da olio è di ha 01.59.82, quella di serre tipologia multi tunnel di ha 0,20 e infine quella di seminativo di ha 0.10. … … … Dallo sviluppo dei parametri di riferimento il professionista ha calcolato … che nell'anno 2015 la quantità di giornate annue occorrenti per la coltivazione dell'uva da vino è di n. 116, per le olive da olio di 56 e per gli ortaggi 13, per i cereali una per un totale parziale di 186 giornate lavorative annue.
Lo stesso agronomo ha poi concluso dicendo che poiché tali dati non tengono conto dell'altro livello di meccanizzazione messo in atto dal sig. il dato subisce una Parte_1 riduzione del 45% e le giornate effettive si riducono a 95 giornate annue.
La stima del professionista che viene presa dallo scrivente a riferimento non può essere considerata valida poiché si è accertato che la meccanizzazione non interviene in tutte le fasi colturali difatti il sig. ha dichiarato allo scrivente nel verbale di primo accesso ispettivo di Pt_1 condurre i terreni da solo e di possedere come macchinari agricoli una motozappa, una scopatrice e cernitrice (per le olive), una motopompa un'ape e inoltre che i concimi vengono distribuiti manualmente e che provvede da solo alla raccolta dell'uva senza avvalersi di manodopera. Quanto detto dallo stesso agricoltore (confermate anche dal fatto che nei cinque anni di fatture esaminate non si evincono fatture di contoterzisti che forniscono la raccolta meccanica dell'uva) contraddice in buona parte quanto affermato dall'agronomo che parla di meccanizzazione spinta e pertanto le giornate di lavoro occorrenti si avvicinano ai parametri di una agricoltura tradizionale. Si rimarca che la vendemmia praticata con metodi tradizionali incide notevolmente sul calcolo delle giornate.
Il calcolo delle giornate annue è ancora più alto per gli anni 2011, 2012 e 2013 dove il sig. ha praticato la coltivazione dei fiori e degli ortaggi destinati al mercato (e non Pt_1 all'autoconsumo come si afferma per gli anni 2014 e 2015) e pertanto il fabbisogno di lavoro annuo complessivo supera le 200 giornate annue.
Da quanto sopra riepilogato, dunque, traspare come l' sia pervenuto a CP_1 quantificare il fabbisogno di manodopera per un numero di giornate annue superiore a n. 104, richiamando a tale riguardo i parametri valorizzati nella perizia giurata a firma dell'agronomo (“dove viene stimato il fabbisogno colturale dei terreni Persona_1 per l'anno 2015” in 186 giornate lavorative, di cui n. 116 per la coltivazione di uva da vino, n. 56 per le olive da olio, n. 143 per gli ortaggi, n. 1 per i cereali), senza, tuttavia, applicare la riduzione del 45%, invece valorizzata in detta perizia a cagione “dell'alto livello di meccanizzazione messo in atto dal sig. . Pt_1
Dalla documentazione versata in atti, vi è, inoltre, modo di evincere che gli aspetti della vicenda litigiosa dappresso riassunti siano stati già oggetto di accertamento e verifica nell'ambito della controversia n. 582/2021, relativa alla iscrizione dell' Pt_1 negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni 2011-2014. Segnatamente, la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1228 del 29.3.2021, ha disatteso la tesi dell' evidenziando in particolare che “Correttamente il CTU ha Pt_1 escluso, per gli anni di riferimento, nel calcolo del fabbisogno di manodopera una sua riduzione per l'uso di automazione non provata così come ha escluso un minor fabbisogno per la “… raccolta delle uve in modo meccanico o manuale agevolata. A tal proposito, si precisa che non
2 vi è alcuna prova documentale contabile che attesta una qualsiasi operazione di contoterzismo passivo della raccolta meccanizzata delle uve, né un'assunzione di operai agricoli nell'anno in questione…così come nessuna fonte probatoria scritta fornita al momento del controllo ispettivo inps…per prestazioni occasionali rese dai familiari in via gratuita…” La Corte dopo la puntuale analisi compiuta dall'ausiliario, fondata su dati documentali e sul calcolo del fabbisogno di manodopera secondo gli indici desunti dal Bollettino Ufficiale della CP_3
(cfr indicazioni a pag. 9 della cit. relazione), non può che far proprie le conclusioni di
[...] cui alla relazione e dunque confermare la Sentenza oggetto di gravame”. Tanto puntualizzato, occorre, tuttavia rilevare come il suddetto accertamento giudiziale (peraltro, non ancora definitivo), a fronte delle allegazioni dell' in ordine Pt_1 al mutamento della sottostante situazione di fatto, assertivamente comportante il venir meno della permanenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti, non può in alcun modo valere a suffragare la fondatezza della pretesa contributiva relativa all'anno 2022 che qui rileva e, in particolare, ad esonerare l'istituto previdenziale dall'onere di dimostrare l'esistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di iscrizione anche per tale anno (e ciò a maggior ragione in relazione alla produzione documentale di parte opponente utile a documentare il ricorso ad una ditta esterna per l'esecuzione di lavori di vendemmia meccanica e l'affitto a terzi di uno dei fondi coltivati a vigneto, nonché in relazione alla nuova perizia giurata resa dallo stesso agronomo resa nel 2022, attestante - anche in considerazione “dei danni CP_4 apportati dalla su l'olivo, dove sono quasi totalmente azzerate le Controparte_5 operazioni colturali e anche il fabbisogno di ore” - una riduzione del fabbisogno annuo sino a n. 66,5 giornate lavorative). A fronte di quanto sin qui puntualizzato, giova rammentare che la qualità di coltivatore diretto, ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 9 del 1963, postula: 1) una prestazione di lavoro del nucleo familiare non … inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o per l'allevamento ed il governo del bestiame;
2) la abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, da intendersi nel senso che tale attività impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito;
3) la dedizione a fondi per i quali il lavoro occorrente – non – sia inferiore a 104 giornate annue. A tale riguardo Cass. 9.6.2003, n. 9208, ha, infatti, puntualizzato che: “ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati
3 direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. Inoltre, secondo il condivisibile indirizzo della Suprema Corte (Cass. n. 14965/12, Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010, Cass. n. 19762/2008), “… l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010). Tanto premesso in termini generali, decisivo ed assorbente rilievo assume la considerazione che l'istituto previdenziale, sebbene gravato dai relativi oneri di allegazione e prova nei termini dappresso riassunti, non abbia evidenziato alcuna specifica circostanza di fatto da cui inferire (né, sul punto, avanzato alcun tipo di richiesta istruttoria) la sussistenza in capo all' (anche) per lo specifico periodo che Pt_1 qui rileva, dei requisiti per l'attribuzione della qualità soggettiva di coltivatore diretto. Residuando, pertanto, un quadro probatorio del tutto lacunoso (laddove, per quanto anzi detto, non vi è modo di valorizzare nell'ambito della presente vicenda litigiosa le risultanze del verbale ispettivo e del precedente accertamento giudiziale, relativi alla contribuzione degli anni 2011-2014) la pretesa azionata per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione non può, dunque, che risultare priva di sbocco.
4 Il ricorso proposto merita, dunque, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 26.1.2024, da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: accoglie l'opposizione proposta e, per
[...] CP_1
l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 359 2023 0003710154000, dichiarando non dovute dall' le somme richieste dall' per il tramite di detto avviso;
condanna Pt_1 CP_1
l' a pagare le spese di lite in favore dei procuratori della parte opponente, dichiaratisi CP_1 anticipatari, che liquida in euro 1.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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