Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 05/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 05/06/2025 nella causa n. 3517/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DE DONA FAUSTA
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti BIANCO ADELINA e PAPPAGALLO ILARIA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 05/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2007, Parte_1
, deducendo di essere titolare del libretto postale n. 573559 aperto
[...] presso l'ufficio di IN, di aver autorizzato nel corso dell'anno 2003, su consiglio dell'allora direttore sig. , il prelievo dal citato libretto Parte_2 della somma di € 15.000 per investirla nell'acquisto di un titolo BOT e di aver saputo solo nell'anno 2006 che di tale investimento non vi era alcuna traccia, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Controparte_1
– Sez. Dist. di IN (R.G. 7103/2007) al fine di sentir […] condannare la convenuta alla restituzione in favore della della somma di € Parte_1
15.000,00, una agli interessi legali dal marzo 2003 sino all'effettivo soddisfo […] nonché […] condannare altresì la convenuta al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura o specie, ivi compresi quello morale ed esistenziale, subiti dall'attrice […], con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio , la quale, nel contestare Controparte_1 in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva l'assenza di riscontro contabile
2 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'acquisto BOT pari ad € 15.000,00 da parte dell'attrice nonché evidenziava che il libretto n. 573559 risultava addirittura aperto in un momento successivo rispetto alla data in cui sarebbe avvenuto l'investimento riferito dall'attrice, concludendo per il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di prova orale, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge. Con ordinanza del 16.01.2012 pronunciata fuori udienza, il G.I. […] rilevato che nel corso del procedimento è stata depositata copia degli atti relativi al procedimento penale n. 2354/05 R.G. (specificamente decreto che dispone il giudizio) che vede imputato il sig. , parte civile Parte_2 Controparte_1 nonché parte offesa la sig.ra ; rilevato che il predetto Parte_1 procedimento penale si fonda sulle medesime contestazioni ed ancora sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento dell'odierna domanda attorea;
rilevato che le risultanze dell'accertamento in fase di componimento in sede penale possono incidere sulla causa civile determinando o attribuendo responsabilità che vengono in questa sede rivolte alla convenuta […], sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale. Con sentenza n. 839/2021 del 21.04.2021, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Avellino sez. penale, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato ex 314 c.p. ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché lo assolveva dal reato ascrittogli ex art. 491 c.p. per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. Pertanto, con ricorso ritualmente depositato, Parte_1
chiedeva la riassunzione del giudizio sospeso dinanzi al Tribunale di
[...]
Avellino, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Si costituiva , la quale insisteva invece per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree. Instauratosi il contraddittorio, rilevato lo smarrimento dell'originario fascicolo riassunto (v. attestazione archivio del 08.02.2022), disposta la ricostruzione del fascicolo originario ad opera delle parti, la causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve darsi atto dell'adozione della presente decisione alla stregua degli atti e della documentazione debitamente depositata dalle parti, non formulanti specifiche contestazioni sul punto, ma insistenti entrambe per la decisione (v. rispettivi scritti difensivi), all'esito dell'attestazione dell'avvenuto smarrimento del fascicolo n. 7103/2007 pendente presso l'ex Sezione distaccata
3 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
di IN (v. attestazione Archivio Generale del 8/02/2022 di cui in atti), di cui il presente procedimento costituisce riassunzione, e dell'assegnazione dei termini necessari alla relativa ricostruzione (v. ordinanza del 25/02/2023).
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Nell'ipotesi di perdita del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può - entro il termine assegnato - depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (Sez. L, Sentenza n. 3055 del 08/02/2013), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In caso di smarrimento del fascicolo d'ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione;
in mancanza di questa, peraltro, l'attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007). Ciò posto deve altrettanto preliminarmente precisarsi come i fatti per cui è causa siano stati oggetto di autonomo procedimento penale, conclusosi, con la sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Avellino, che, letto l'art. 531 c.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati Parte_2 ex art. 314. c.p. ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione;
nonché, letto l'art. 530 c.p.p., assolveva dal reato ascrittogli ex art. 491 c.p. Parte_2 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (v. testualmente sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Avellino, pacificamente divenuta irrevocabile in data 1/06/2021, come da attestazione a margine della stessa a firma del Cancelliere funzionario in data 26/06/2021). Quanto all'incidenza della menzionata pronuncia nel presente giudizio civile, giova ricordare come, secondo condivisa giurisprudenza, In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova
4 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. 2, 12/06/2024, n. 16422, Rv. 671370 - 01). Fatte queste premesse e passando - in applicazione delle stesse - al merito, preme innanzitutto osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Ebbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia, rigettando la domanda, sulla base della questione - intrinsecamente di merito - attinente all'inadeguato assolvimento ad opera dell'attrice dell'onere della prova sulla stessa gravante ai fini del conseguimento del risarcimento richiesto, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate, comunque rilevabili e/o sollevate dalle parti. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come l'intera iniziativa attorea trovi il proprio fondamento nelle seguenti deduzioni: - essere da vari anni intestataria e portatrice di un libretto postale avente n° 573559 acceso presso la filiale di IN (Av) delle;
- aver concordato nell'anno 2003, Controparte_1 ritenendone l'opportunità e all'uopo consigliata dall'allora direttore dell'ufficio postale centrale di IN (Av), sig. , l'investimento di euro Parte_2
15.000,00 (quindicimila), depositati sul predetto libretto, per l'acquisto di un BOT, acquisto che il (allora direttore) garantì essere stato effettuato;
- Parte_2 aver sottoscritto apposita autorizzazione di prelevamento della predetta somma al fine di procedere al predetto investimento su iniziativa dell'allora direttore della filiale di IN della;
- essersi vista CP_1 Controparte_1 Parte_2 garantire per tale investimento, ripetesi, avvenuto per il tramite del sig. Pt_2
(rappresentante delle ed agente per suo conto nella
[...] CP_1 circostanza) ed avvenuto nel mese di Marzo del 2003, un tasso di interesse annuo pari al 4,40% ed ammontante ad euro 660,00 (seicentosessanta) che sarebbero stati accreditati sul predetto libretto dell'attrice nel mese di Marzo di ogni anno (v. testualmente atto di citazione). L'insieme delle risultanze acquisite, ivi comprese quelle di matrice documentale versate in atti, tuttavia, non appare confermare tali deduzioni, non emergendo alcuna compiuta prova circa l'effettivo prelievo nel marzo 2003 da
5 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
libretto postale n. 573559 nella titolarità dell'attrice della citata somma di € 15.000,00 su iniziativa e/o suggerimento del predetto . Parte_2
A ben guardare, difatti, sul menzionato libretto (n. 573559), acceso presso la filiale di IN di ed intestato, in uno all'odierna attrice, CP_1 altresì a e figlie della stessa (v. libretto Controparte_2 Controparte_3 postale di cui in atti, debitamente prodotto dall'attrice, sin dalla propria costituzione in giudizio), non si rinviene - come invero eccepito in limine litis anche dalla convenuta (v. comparsa di costituzione e risposta) - alcun movimento avente tali caratteristiche (id est: prelievo nel marzo 2003 di € 15.000,00 per un'operazione di investimento), essendovi riportati movimenti a partire dal (successivo) 23/06/2003, indicato - peraltro - come autentica data di rilascio dello stesso (v. libretto n. 573559 e relativo elenco movimenti di cui alla produzione attorea). La stessa sentenza penale (di prescrizione e assoluzione) di cui in atti (v. sentenza n. 839/2021 del Tribunale di Avellino), della cui (non vincolante) incidenza nel presente giudizio si è già detto (v. citata Cass. Sez. 2, 12/06/2024, n. 16422), del resto, risulta far riferimento ad un (diverso) prelievo di € 15.000,00, avutosi tuttavia sul (diverso) libretto Modello A n. 1341F, intestato all'odierna attrice, e nella (diversa ed anteriore) data del 12/10/2002 (v. citata sentenza). Né, tantomeno, sufficienti al superamento delle predette ed univoche risultanze documentali potrebbero ritenersi le deposizioni dei testi escussi, non solo perché promananti da soggetti in rapporti altamente qualificati con l'attrice medesima (v. dichiarazioni rese da figlia dell'attrice, e da Controparte_3 Tes_1
nipote dell'attrice); ma anche, e soprattutto, perché in alcun modo
[...] suffragate dai citati dati contabili, che - giova ribadirlo – la stessa attrice ha posto a fondamento dell'azione (v. supra riportato atto di citazione e riassunzione). In altri termini, non sono stati forniti univoci, o comunque, sufficienti riscontri in ordine al fatto dannoso (id est: prelievo nel marzo 2003 di € 15.000,00 per un'operazione di investimento dal libretto n. 573559), così come descritto e dedotto in giudizio, con tutto ciò che ne consegue in punto di non accoglibilità, per difetto di prova, della domanda risarcitoria correlativamente proposta. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la
6 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, del resto, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del fatto e del danno secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda, atteso che deve ritenersi inaccoglibile qualunque domanda risarcitoria, ogniqualvolta, come accaduto nella fattispecie in esame, dalle risultanze in atti non emergano adeguati riscontri circa l'effettivo verificarsi del fatto e del danno secondo le precise modalità dedotte in citazione, la cui prova non può che spettare al soggetto agente in giudizio. Per effetto di quanto sin qui affermato e, in applicazione dei principi giurisprudenziali citati, pertanto, non può che pervenirsi al rigetto della domanda, così come proposta, non avendo parte attrice adeguatamente adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante ai fini del conseguimento del risarcimento richiesto, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate, comunque rilevabili e/o sollevate, ivi comprese quelle concernenti gli ulteriori danni, anche non patrimoniali, asseritamente subiti, di cui comunque mancano, prima ancora che adeguati riscontri, compiute allegazioni e deduzioni. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa (Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in
7 Tribunale di Avellino n. 3517/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010, Rv. 612765), con l'ulteriore specificazione che L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Sulle spese
Quanto alle spese, le stesse dovranno porsi a carico della parte attrice soccombente, nonché liquidarsi - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o CP_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda, così come proposta;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente
[...] giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 16/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
8