Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 25.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18070/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Rubinacci.
ricorrente
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
Rapp.to e difeso dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso. resistente oggetto: contributi previdenziali conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2024 l'epigrafata ricorrente ha agito nei confronti dell formulando le seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare che la pretesa CP_1 del , oggetto dell'avviso meglio descritto in Controparte_2 premessa, è prescritta e, per l'effetto, annullare l'avviso e dichiarare non dovuta la pretesa;
In via subordinata - accertare e dichiarare che l'avviso meglio descritto in premessa è nullo e/o illegittimo per inidoneità della motivazione e, per l'effetto, annullare l'avviso e dichiarare non dovuta la pretesa;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'avviso meglio descritto in premessa è nullo e/o illegittimo per erronea applicazione del meccanismo sanzionatorio e, per l'effetto, annullare l'avviso e dichiarare non dovuta la pretesa;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale le ha anticipate “
A sostegno delle domande formulate, ella ha esposto di avere ricevuto in data 11.4.2024 un atto privo di estremi di riferimento con il quale l'ente comunicava di avere ricalcolato d'ufficio l'importo dei contributi dovuti non essendo stato dichiarato il reddito da lavoro autonomo assoggettato a contribuzione obbligatoria per l'anno 2017; di avere presentato il 13.5.2024 ricorso
1
È stata rigettata dal Giudice in turno feriale l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
L , costituitosi, ha dedotto di avere richiesto alla ricorrente il pagamento di contributi CP_1 previdenziali inerenti alla Gestione separata come libero professionista (anno 2017) di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, calcolati sulla base del reddito dichiarato per l'anno 2017
(Modello Unico 2018); ha contestato l'eccezione di prescrizione quinquennale rilevando il dies a quo del termine prescrizionale al 2.7.2018, data di scadenza del saldo per l'anno 2017 e ha precisato che a causa del periodo emergenziale Covid, il citato termine, essendo stato sospeso per
311 giorni, è slittato al 9.5.2024; che il provvedimento è stato efficacemente notificato il 11.4.2024 per cui non è maturata la prescrizione;
ha contesta il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L.
241/90; e ha dedotto che l'applicazione delle sanzioni è stata effettuata nella misura del 60 % degli importi dovuti a titolo contributivo e su questi ultimi sono stati calcolati gli interessi di mora ai sensi dall'art.116 co. 9 della L.388/2000, determinati fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento stesso. L'istituto ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso con condanna alle spese di lite”.
Il Giudicante in data odierna, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il vizio di carenza di motivazione è immeritevole di condivisione dal momento che l'atto per cui è causa contiene la sufficiente enunciazione della pretesa azionata dall attraverso il CP_1 richiamo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, il periodo di produzione di tale reddito, la fonte normativa e l'importo individuato nonché la misura delle sanzioni applicate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, da ritenersi quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge 335/95, in base a Cass. 27950/2018, bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione, la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine
2 più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…).
I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui CP_3 redditi. I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo. Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi
Pf e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello
0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Si utilizza il modello Redditi PF dal 2017 (ex Unico) nel quale sono inseriti i redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche.
La Corte di Cassazione (cfr. tra le tante CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 aprile 2023,
n. 9588) ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, previsto dai D.P.C.M. (v. Cass. nr. 10273 del
2021, in relazione al pagamento dei contributi 2009, e plurime successive conformi) che, tempo per tempo, lo hanno stabilito mentre non rileva il «secondo termine per il pagamento» (id est: il secondo termine di pagamento previsto dai D.P.C.M. per i quali è stabilita una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo). La Corte ha, infatti, chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva» (v.,
Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);
Per l'anno 2018 il saldo dei contributi dovuti per l'anno precedente è fissato alla data del
02.07.2018, giusta Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) che ha previsto, a partire dal 2017 e anche per l'anno in corso, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle considerate abituali. Il differimento del termine di versamento vede passare la scadenza dal 16 al 30 giugno (che slitta al
2 luglio 2018 essendo il 30 giugno un sabato).
Considerando quindi il 02.07.2018 quale termine di versamento, senza maggiorazioni e quale dies a quo del corso prescrizionale, vanno aggiunti a tale data cinque anni, nonché 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di
3 pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di
311 giorni (gg. 129 + 182).
Non vi sono valide ragioni per escludere l'applicazione della causa di sospensione della prescrizione, prevista dalla legislazione anzidetta, in considerazione della natura emergenziale della stessa, dovuta al fenomeno pandemico da COVID-19, circostanza che rende inconfigurabile qualsivoglia lettura costituzionalmente orientata a limitarne la portata applicativa.
Pertanto, in totale la data di scadenza della prescrizione è il 08/05/2024, di mercoledì e prima della sua consumazione, quindi, tempestivamente risulta notificato l'atto in questa sede impugnato (cfr. raccomandata pervenuta il 11.4.2024).
Infine, la misura delle sanzioni è stata correttamente applicata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b della L. n. 388 del 2000 dal momento che a parere del Giudicante, dall'anno
2012 non è più sostenibile che i professionisti iscritti ad albi professionali siano inconsapevoli dell'obbligo di versamento dei contributi relativi ai redditi conseguenti all'attività svolta nella cd gestione separata, per cui la scelta di non compilare il quadro RR deve ritenersi volontaria e preordinata ad occultare all i redditi prodotti. CP_1
A tale riguardo, la Consulta nella stessa sentenza n. 104 del 22.04.2022 intervenendo in ordine alle sanzioni civili conseguenti al mancato versamento dei contributi relativi alla gestione separata, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l siano esonerati dal pagamento, in favore Controparte_1 dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore” osservando che “Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e ha concluso che “La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della CP_1 norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione
4 con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa”.
In buona sostanza, la Consulta, limitando l'esonero dal versamento delle sanzioni civili, limitatamente al periodo decorrente dal 1996 al 2011, ha rimarcato che solo entro tale limite temporale può operare un legittimo affidamento in ordine alla non obbligatorietà del versamento dei contributi. Pertanto, dall'anno successivo e quindi anche in relazione all'anno 2012 per cui è causa, non merita alcuna tutela giuridica l'inconsapevolezza del professionista di dovere versare i contributi, configurando tale condotta un'evasione contributiva e non già un'omissione contributiva.
Anche nella recente sentenza del 03.06.2022 n. 17970, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine al regime sanzionatorio, in caso di mancato versamento dei contributi dovuti dal professionista iscritto d'ufficio alla Gestione separata, ha richiamato, condividendola, la sentenza della Corte di cassazione n. 28966/2011. Nella sentenza n. 17970/2022 si legge che “la fattispecie, meno grave, della omissione si configura "quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento", mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali. La sentenza (28966/2011) ha affrontato la questione della formulazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che "il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata)
l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo". Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non "potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento
(ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni".
Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), la sentenza in commento ha precisato che "stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente
5 marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata
(beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto".
In definitiva, l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede”. A tale onere il ricorrente si è sottratto.
All'esito, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'opponente è tenuto al pagamento dei contributi pretesi dall nell'atto di accertamento per cui è causa;
CP_1 condanna l'opponente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 25.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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