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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3513 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad OGGETTO: Usucapione T R A
, nata a [...] il Parte_1
7.4.1986 (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Pompei, alla via Carlo Alberto, I traversa, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carmine Grieco (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione ATTRICE E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. ) P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Pompei, alla piazza Ba . 1, presso il proprio Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fiorenza (C.F. ) e dall'avv. Francesco C.F._3
De Palma (C.F. ), in virtù delle procure C.F._4 apposte in calce al zione e relativa aggiunta
CONVENUTO Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 6.5.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 30.5.2019, Parte_1 evocava in giudizio il Controparte_1
in person
[...] accertare il suo diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, sull'immobile ad uso abitativo in Pompei alla via Sacra n. 46, già 54, identificato al NCU di Pompei, foglio 121, p.lla 161, intestato al per Controparte_1
l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, nonché di annotare in calce alla nota di trascrizione del predetto bene immobile copia dell'atto di citazione. A tal proposito, l'attrice premetteva di aver vissuto, sin dalla nascita, in Pompei, alla via Sacra n. 46 (già civico 54), esercitando il compossesso ventennale, uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sull'immobile supra identificato. In virtù di tale compossesso, l'attrice deduceva di essere divenuta proprietaria del predetto immobile per intervenuta usucapione.
1 Con comparsa di costituiva in giudizio il
[...] che eccepi Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna alle spese oltreché al risarcimento del danno ex artt. 91 e 96 c.p.c. Più precisamente, il qualificava come mera detenzione CP_1 la disponibilità dell'i da parte dell'attrice, alla luce del rapporto locativo, invero non contestato da controparte, la cui ultima intestataria è stata (nonna dell'attrice Persona_1 medesima), cessato il 31.12.2018, come statuito dalla sentenza n. 184/2017 del Tribunale di Torre Annunziata. Parte convenuta deduceva, ancora, l'insufficienza del termine ad usucapire, all'uopo producendo un certificato di residenza di
, rilasciato dal Comune di Pompei il 15.3.2019, Parte_1 he l'attrice si è trasferita a Pompei, in via Sacra, n. 46, il 3.11.2008. Contestava il carattere pacifico del denegato possesso, vista la notifica, in data 21.11.2014, di un atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, il cui giudizio si è concluso con la suindicata sentenza di questo Tribunale. Il convenuto osservava, infine, l'insussistenza dell'animus possidendi uti dominus, allegando la corresponsione, a nome degli eredi di , successivamente alla sua morte, dei Persona_1 canoni di ccupazione relativi all'unità immobiliare quivi controversa, pagamenti presuntivamente imputati all'attrice. All'udienza cartolare del 5.5.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava a sentenza concedendo i termini ex art. 190 cpc. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II,
2 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c, risultando la domanda giudiziale sufficientemente determinata e specifica nei suoi elementi essenziali, su cui peraltro parte convenuta si è ampiamente difesa, senza che in concreto vi sia stata lesione del diritto di difesa. Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). Infine, ed in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale
3 profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Nel merito, la domanda attorea va rigettata. Non sussistono, infatti, i presupposti di legge per dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione sull'immobile oggetto di controversia ovvero il possesso ultraventennale continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico accompagnato dall'animus domini. Giova osservare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163 c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione. Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti
4 dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la Suprema Corte: “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso” (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ha, altresì, rilevato che:
“Per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario” (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Ebbene, sulla scorta dei su illustrati sedimentati principi giurisprudenziali, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari per la maturazione dell'usucapione. Invero, dalla documentazione in atti è emerso che l'attrice non ha esercitato alcun possesso sull'immobile de quo, dal momento che ha sempre convissuto con la di lei nonna , poi Persona_1 deceduta in data 7/02/2017, la quale conduceva in locazione la unità immobiliare di cui trattasi, per cui ha esercitato sulla stessa, unitamente alla nonna, non il possesso, ma semplicemente una mera detenzione, non idonea ad usucapire. La sussistenza del predetto rapporto locatizio è stata ulteriormente accertata dal giudizio, conclusosi con la sentenza n.2318/2022 del 19.10.2022, allegata da parte convenuta conseguentemente al deposito delle memorie istruttorie ex art.183, VI comma c.p.c., in cui è stata dichiarata la totale infondatezza della domanda attrice e si procedeva, ai fini della soccombenza virtuale, alla ricostruzione e qualificazione del rapporto giuridico, di cui era titolare , come Parte_1 rapporto locatizio.
5 Nella citata sentenza, emessa da codesto Tribunale, si legge quanto segue: “(…) Non vi è chi non veda, dunque, che la , Pt_1 in qualità di parente convivente della conduttrice Per_1 dell'immobile in questione, aveva una mera aspettativa alla successione del contratto ai sensi dell'art. 6 della l. 27 luglio 1978 n. 392 (come riscritto da C. cost. n. 404 del 1938), di talché, nei confronti del proprietario , non poteva vantare una CP_1 situazione soggettiva attiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore titolare, per cui, per potere essere giuridicamente significativa ai fini dell'usucapione, la sua condotta doveva concretarsi in un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che non poteva aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma doveva estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi" (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.24456). Né la parte opponente, nel presente giudizio, aveva dimostrato l'esistenza di un atto di interversione della detenzione nel possesso, ovvero aveva provato di essere divenuta proprietaria dell'immobile in questione in virtù di usucapione dello stesso. Difatti, il giudizio proposto dalla istante al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile in questione risulta tutt'ora in corso innanzi il medesimo Tribunale con rg. 3510\19, come dichiarato dalla stessa in comparsa Pt_1 conclusionale (…)”. Occorre osservare, al riguardo, che integra un principio pacifico l'assunto secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, come nel caso di contratto di comodato, di mandato o di appalto, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile conferito in virtù di un rapporto obbligatorio, di cortesia o a titolo di comodato precario, può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali integranti il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente (Cass. sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 Rv. 632753; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 Rv.581134). Del pari pacifico, e ugualmente condivisibile, è poi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua la concessione del bene ad opera del titolare, sulla scorta di un rapporto
6 obbligatorio o di cortesia, costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del beneficiario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il detentore che si opponga alla richiesta di risoluzione del rapporto obbligatorio sostenendo di avere usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 c.c., e non solo il mero potere di fatto sull'immobile (v. R.G. n. 2100/2021). Si rileva, altresì, che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. II, 16 maggio 2006, n. 11403, Cass. II 12 maggio 1999, n. 4701). È, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. II, 2 ottobre 2018, n. 23849). Ex actis è emerso che l'attrice non ha dimostrato l'avvenuta interversione del possesso da parte sua in un periodo antecedente al completamento del ventennio necessario per l'usucapione. Pertanto, ne deriva che la parte attrice non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine alla effettiva ricorrenza di un possesso ad usucapionem, di durata ultraventennale. Va, infine, respinta la domanda formulata dal convenuto volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
7 prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda del convenuto va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento dell'istante alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-condanna , al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA. Torre Annunziata, 31 luglio 2025 Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
O
8
, nata a [...] il Parte_1
7.4.1986 (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Pompei, alla via Carlo Alberto, I traversa, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carmine Grieco (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione ATTRICE E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. ) P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Pompei, alla piazza Ba . 1, presso il proprio Ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fiorenza (C.F. ) e dall'avv. Francesco C.F._3
De Palma (C.F. ), in virtù delle procure C.F._4 apposte in calce al zione e relativa aggiunta
CONVENUTO Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 6.5.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 30.5.2019, Parte_1 evocava in giudizio il Controparte_1
in person
[...] accertare il suo diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, sull'immobile ad uso abitativo in Pompei alla via Sacra n. 46, già 54, identificato al NCU di Pompei, foglio 121, p.lla 161, intestato al per Controparte_1
l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, nonché di annotare in calce alla nota di trascrizione del predetto bene immobile copia dell'atto di citazione. A tal proposito, l'attrice premetteva di aver vissuto, sin dalla nascita, in Pompei, alla via Sacra n. 46 (già civico 54), esercitando il compossesso ventennale, uti dominus, pubblico, pacifico ed ininterrotto sull'immobile supra identificato. In virtù di tale compossesso, l'attrice deduceva di essere divenuta proprietaria del predetto immobile per intervenuta usucapione.
1 Con comparsa di costituiva in giudizio il
[...] che eccepi Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna alle spese oltreché al risarcimento del danno ex artt. 91 e 96 c.p.c. Più precisamente, il qualificava come mera detenzione CP_1 la disponibilità dell'i da parte dell'attrice, alla luce del rapporto locativo, invero non contestato da controparte, la cui ultima intestataria è stata (nonna dell'attrice Persona_1 medesima), cessato il 31.12.2018, come statuito dalla sentenza n. 184/2017 del Tribunale di Torre Annunziata. Parte convenuta deduceva, ancora, l'insufficienza del termine ad usucapire, all'uopo producendo un certificato di residenza di
, rilasciato dal Comune di Pompei il 15.3.2019, Parte_1 he l'attrice si è trasferita a Pompei, in via Sacra, n. 46, il 3.11.2008. Contestava il carattere pacifico del denegato possesso, vista la notifica, in data 21.11.2014, di un atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, il cui giudizio si è concluso con la suindicata sentenza di questo Tribunale. Il convenuto osservava, infine, l'insussistenza dell'animus possidendi uti dominus, allegando la corresponsione, a nome degli eredi di , successivamente alla sua morte, dei Persona_1 canoni di ccupazione relativi all'unità immobiliare quivi controversa, pagamenti presuntivamente imputati all'attrice. All'udienza cartolare del 5.5.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava a sentenza concedendo i termini ex art. 190 cpc. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia
- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II,
2 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c, risultando la domanda giudiziale sufficientemente determinata e specifica nei suoi elementi essenziali, su cui peraltro parte convenuta si è ampiamente difesa, senza che in concreto vi sia stata lesione del diritto di difesa. Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). Infine, ed in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale
3 profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Nel merito, la domanda attorea va rigettata. Non sussistono, infatti, i presupposti di legge per dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione sull'immobile oggetto di controversia ovvero il possesso ultraventennale continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico accompagnato dall'animus domini. Giova osservare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163 c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione. Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti
4 dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la Suprema Corte: “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso” (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ha, altresì, rilevato che:
“Per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario” (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Ebbene, sulla scorta dei su illustrati sedimentati principi giurisprudenziali, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari per la maturazione dell'usucapione. Invero, dalla documentazione in atti è emerso che l'attrice non ha esercitato alcun possesso sull'immobile de quo, dal momento che ha sempre convissuto con la di lei nonna , poi Persona_1 deceduta in data 7/02/2017, la quale conduceva in locazione la unità immobiliare di cui trattasi, per cui ha esercitato sulla stessa, unitamente alla nonna, non il possesso, ma semplicemente una mera detenzione, non idonea ad usucapire. La sussistenza del predetto rapporto locatizio è stata ulteriormente accertata dal giudizio, conclusosi con la sentenza n.2318/2022 del 19.10.2022, allegata da parte convenuta conseguentemente al deposito delle memorie istruttorie ex art.183, VI comma c.p.c., in cui è stata dichiarata la totale infondatezza della domanda attrice e si procedeva, ai fini della soccombenza virtuale, alla ricostruzione e qualificazione del rapporto giuridico, di cui era titolare , come Parte_1 rapporto locatizio.
5 Nella citata sentenza, emessa da codesto Tribunale, si legge quanto segue: “(…) Non vi è chi non veda, dunque, che la , Pt_1 in qualità di parente convivente della conduttrice Per_1 dell'immobile in questione, aveva una mera aspettativa alla successione del contratto ai sensi dell'art. 6 della l. 27 luglio 1978 n. 392 (come riscritto da C. cost. n. 404 del 1938), di talché, nei confronti del proprietario , non poteva vantare una CP_1 situazione soggettiva attiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore titolare, per cui, per potere essere giuridicamente significativa ai fini dell'usucapione, la sua condotta doveva concretarsi in un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che non poteva aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma doveva estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi" (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.24456). Né la parte opponente, nel presente giudizio, aveva dimostrato l'esistenza di un atto di interversione della detenzione nel possesso, ovvero aveva provato di essere divenuta proprietaria dell'immobile in questione in virtù di usucapione dello stesso. Difatti, il giudizio proposto dalla istante al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile in questione risulta tutt'ora in corso innanzi il medesimo Tribunale con rg. 3510\19, come dichiarato dalla stessa in comparsa Pt_1 conclusionale (…)”. Occorre osservare, al riguardo, che integra un principio pacifico l'assunto secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, come nel caso di contratto di comodato, di mandato o di appalto, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile conferito in virtù di un rapporto obbligatorio, di cortesia o a titolo di comodato precario, può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali integranti il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente (Cass. sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 Rv. 632753; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 Rv.581134). Del pari pacifico, e ugualmente condivisibile, è poi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua la concessione del bene ad opera del titolare, sulla scorta di un rapporto
6 obbligatorio o di cortesia, costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del beneficiario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il detentore che si opponga alla richiesta di risoluzione del rapporto obbligatorio sostenendo di avere usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 c.c., e non solo il mero potere di fatto sull'immobile (v. R.G. n. 2100/2021). Si rileva, altresì, che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. II, 16 maggio 2006, n. 11403, Cass. II 12 maggio 1999, n. 4701). È, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. II, 2 ottobre 2018, n. 23849). Ex actis è emerso che l'attrice non ha dimostrato l'avvenuta interversione del possesso da parte sua in un periodo antecedente al completamento del ventennio necessario per l'usucapione. Pertanto, ne deriva che la parte attrice non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine alla effettiva ricorrenza di un possesso ad usucapionem, di durata ultraventennale. Va, infine, respinta la domanda formulata dal convenuto volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
7 prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda del convenuto va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento dell'istante alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-condanna , al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA. Torre Annunziata, 31 luglio 2025 Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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