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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
Composta dai magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2500/2024 promossa in grado d'appello da promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Parte_1 C.F._1
Loschi Della Torre, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo di posta certifi- cata Email_1
appellante contro
C.F. e P. IVA , in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Campanile CP_2
(C.F. ; indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2 [...]
; numero di fax 02.794617 al quale si dichiara di voler Email_2
ricevere eventuali comunicazioni) presso il cui studio a Milano in Via Francesco Sforza n. 15 elegge domicilio appellata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza n. 775/2024 pubblicata il 08 agosto 2024 – R.G. n. 790/2023 – Rep. n. 1038/2024 del 08 agosto 2024 del
Giudice del Tribunale di Varese Dott.ssa Ida Carnevale, non notificata,
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto per i moti- vi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di appello.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo notificato, la corret- tezza dei criteri seguiti per la redazione dell'atto e la quantificazione del credito stesso, nonché
l'esistenza del diritto del creditore cessionario a procedere all'esecuzione.
Accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa creditoria azionata e la corretta quantifica- zione della stessa, nonché la debenza degli interessi di mora al tasso fissato dall'art. 5, comma primo, del D. Lgs 9 ottobre 2022, n. 231 maturandi dal 21.09.2022 al saldo effettivo e spese successive occorrende, oltre all'imposta di registro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di GIUDIZIO.
L'appellata:
1) RIGETTARE integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 775/2024 emessa dal Tribunale di Varese a definizione del procedimento di primo grado n. 790/2023
R.G.;
2) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 17/2/2023, nella qualità di cessionario del cre- Parte_1
dito di cui al titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo esecutivo (perché non opposto) emesso a favore della società trasferito a , socio unico Parte_2 Controparte_3
della società creditrice, a seguito della cancellazione di detta società dal registro delle impre- se, e da ceduto, con atto 24/1/2023, a - intimava a Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
il pagamento della somma di € 12.577,78=, oltre agli interessi di mora fissato dall'art. 5,
[...]
pagina 2 di 9 comma primo, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturandi dal 18.02.2023 fino al saldo e alle spese successive occorrende.
2. conveniva in giudizio il creditore, davanti al Tribunale di Varese, pro- CP_1
ponendo opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
2.1 L'opponente deduceva:
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione del 24/1/2023 avendo il cedente falsamente dichiarato, contrariamente alla situazione debitoria risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della Società cancellata dal registro delle imprese, che al momento della cessione non sussi- steva alcuna posizione debitoria di;
Parte_2 Parte_3
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione perché non vi era prova che il credito ogget- to di causa fosse compreso tra i crediti iscritti nel bilancio finale di liquidazione, con la conse- guenza che non si era verificato alcun effetto successorio in capo al cedente;
Controparte_3
- la nullità/l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, perché con l'atto di cessione era stato ceduto solo il credito e non il titolo esecutivo azionato da Parte_1
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione del 24/1/2023 per difetto di causa, non es- sendo stato pattuito un prezzo e comunque la nullità dell'eventuale donazione conclusa senza il rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità;
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione perché privo di data certa e recante sotto- scrizione che non vie era prova fosse effettivamente di mano di . Controparte_3
3. Il creditore opposto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale, con sentenza 775/2024 del
8/8/2024, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'insussistenza del diritto di CP_4
di agire in via esecutiva nei confronti di in forza del decreto in-
[...] Controparte_1 giuntivo n. 365/2022 e condannava l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del giudi- zio.
5. Il Tribunale, premesso che l'opponente non contestava la sussistenza, sia nell'an che nel quantum, del credito portato dal decreto ingiuntivo (definitivo) posto a fondamento del precetto opposto, ma esclusivamente la titolarità del credito in capo al cessionario CP_4
osservava che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ce-
[...]
dente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e sia quelle relative ai pagina 3 di 9 fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferi- mento.
5.1 Ciò posto, osservava, quanto al verificarsi dell'effetto successorio in capo al socio in conseguenza della cancellazione della Società dal registro delle imprese, e Controparte_3
alla conseguente titolarità attiva in capo al cessionario che la qualità di socio Parte_1
unico e liquidatore di , società cancellata dal registro delle imprese Parte_4
in data 19/12/2022, era provata dalla documentazione prodotta in giudizio. Non era provata, tuttavia, la successione del socio unico nella posizione giuridica soggettiva attiva già facente capo alla Società. Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora all'estinzio- ne della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle im- prese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estin- ta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non com- presi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con- titolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o aziona- bili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avreb- be richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
5.2 Osservava, quindi, che nel caso in esame, il credito, essendo certo, liquido ed esigibile perché portato da un titolo giudiziale divenuto definitivo anteriormente alla cancellazione del- la società, “proprio in ragione della sua natura, doveva essere inserito nel bilancio di liquida- zione finale”. Affermava, quindi, che “il soggetto che assuma di essere subentrato nella titola- rità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese o, come nella specie, l'avente causa dell'ex socio” deve non solo dedurre e provare la qualità di socio al momento della cancellazione, ma anche dedurre e provare, per quanto riguarda even- tuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, che, sulla base del bilancio finale di liquidazio- ne della società, la pretesa creditoria in questione sia stata attribuita al socio, ovvero che, lad- dove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione, né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni che dovrà parimenti documentare. Non avendo il creditore prodotto in giudizio il bilancio di liquidazione - concludeva il Tribunale - non era possibile verificare se pagina 4 di 9 la pretesa fosse stata o meno compresa nel bilancio finale della Società e trarre da tale circo- stanza le necessarie conseguenze in punto di effetti successori.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico comples- Parte_1
so motivo.
6.1 Il Tribunale, ad avviso dell'appellante, avrebbe omesso di considerare che, ai fini della legittimazione del cessionario del credito, occorre solo valutare se risulti prova: a) della ces- sione del credito;
b) del fatto che questa si sia perfezionata prima della intimazione del precet- to;
c) dell'opponibilità al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionario. Tutti detti elementi erano stati provati in giudizio. Quanto, poi, alla successione nel credito della società estinta del socio uni- co deduceva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i beni non compresi nel bi- lancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione. Stessa sorte seguono i crediti posto che la richiesta anticipata, da parte del li- quidatore, di cancellazione della società, senza aver proceduto alla liquidazione integrale dell'attivo preesistente, non equivale a un comportamento di rinuncia al credito/all'attivo, in- tegrando se mai viceversa un'omissione colposa del liquidatore, che potrebbe comportare la sua personale responsabilità verso creditori sociali insoddisfatti. I crediti di una società com- merciale estinta, secondo l'appellante, non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati eventualmente evidenziati nel bilancio finale di liquidazione o che neppure sia stato depositato il bilancio per oltre tre anni consecutivi, con conseguente cancellazione d'ufficio dal
Registro delle Imprese ex art. 2490, ultimo comma, c.c. ed estinzione della società. Ciò a me- no che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze – che devono essere veri- ficate in concreto – tali da non consentire dubbi sul fatto che l'ommessa apposizione in bilan- cio non possa avere altra causa se non la volontà di rinunciare a quel credito. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, il credito per cui è causa - a prescindere dall'iscrizione o meno nel bilancio finale di liquidazione e senza necessità di imporre incom- benze probatorie in proposito - era stato oggetto, dapprima, di trasferimento per successione in favore di pacificamente socio unico e liquidatore di e, successi- Controparte_3 Parte_2
pagina 5 di 9 vamente, di atto di cessione di credito da parte di nella prefata qualità, in fa- Controparte_3 vore dell'odierno appellante Parte_1
7. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
7.1 Deduce che correttamente il Tribunale ha ritenuto non provata la successione nel credi- to del socio unico della società estinta e ripropone, in via subordinata tutte le eccezioni non esaminate dal giudice a quo.
8. All'udienza del 4/3/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
9. L'appello è fondato.
10. Va premesso che dai documenti prodotti in atti risulta provato:
- che la società era creditrice nei confronti di in forza di Parte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 365 del 19/4/2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, dell'importo di € 9.550,00 oltre interessi maturandi, spese notarili e spese della procedura di ingiunzione;
- che in data 30/9/2022 notificò alla debitrice atto di precetto intimando il paga- Parte_2
mento della somma portata dal decreto ingiuntivo, maggiorata delle successive occorrende;
- che, dopo essere stata posta in liquidazione il 20/10/2022, fu cancellata dal Re- Parte_2
gistro delle Imprese il 19/12/2022;
- che, al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, era socio Controparte_3
unico e liquidatore della società;
- che, con atto 24/1/2023, dopo avere dato atto del precedente precetto notificato CP_3
dalla società estinta e avere premesso di essere subentrato, quale socio unico, nella titolarità del credito della società, cedette pro soluto il credito portato dal titolo esecutivo in questio- ne a Parte_1
- che in data 13/2/2023, notificò la cessione alla debitrice e, successivamente, con Pt_1
l'atto di precetto oggetto di opposizione, notificato il 17/2/2023, le intimò il pagamento del- la somma portata dal titolo esecutivo.
11. Orbene, l'assunto del Tribunale, secondo cui, non essendo stato prodotto in giudizio il bilancio finale di liquidazione della società, non vi sarebbe prova del subentro del socio unico nella titolarità del credito, non può essere condiviso.
pagina 6 di 9 11.1 Come è noto, la questione della sorte delle posizioni attive della società nel caso in cui quest'ultima sia cancellata prima della liquidazione di tutti i beni, dell'incasso di tutti i crediti e della conclusione delle pendenze giudiziarie, è stata affrontata dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013. Le SS.UU. hanno affermato, con detti arresti, che qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liqui- dazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitata- mente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contito- larità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del li- quidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”. La Giurisprudenza successi- va alle dette Sezioni Unite si è poi orientata, in alcuni casi, a ritenere che la cancellazione della società non determina l'automatica rinuncia del credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimo- strando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destina- zione della dichiarazione ad uno specifico creditore” (Cass. n. 30075-20); in altri casi, a ritene- re che la volontà abdicativa si presume fintanto che non sia dimostrato il contrario, vale a dire che il credito, originariamente azionato dalla società e per definizione illiquido, non è stato implicitamente rinunciato (Cass. 21071/2023). Con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024, infine, la questione attinente alla possibilità di configurare la tacita rinuncia dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, nella pendenza del giudizio teso a farli accertare, è stata poi rimessa dalla S.C. al primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
11.2 Ciò che deve essere evidenziato, ai fini che interessano, è che la questione della pre- sunzione o meno di rinuncia derivante dall'estinzione della società si pone per le “mere prete-
pagina 7 di 9 se, ancorché azionate o azionabili in giudizio” e “i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore”, e non già per i crediti certi, liquidi ed esigibili (nel caso in esame portati da un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale) che, secondo il sopra richiamato insegnamento della S.C., se non comprese nel bilancio finale di liquidazione, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivi- sa.
11.3 D'altro canto, dalla visura camerale prodotta in giudizio (successiva alla cancellazione della società) non risulta che la società cancellata abbia depositato un bilancio finale di liqui- dazione e il fatto stesso che il credito in questione - si ripete, certo, liquido ed esigibile in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo avente autorità di giudicato - non sia stato liquidato prima dell'estinzione della società depone per la successione nello stesso del socio unico (che nella fattispecie era anche il liquidatore) della società estinta non essendovi alcun elemento che possa deporre per una eventuale - del tutto immotivata - rinuncia al credito. Il fatto che la società, amministrata dal liquidatore e socio unico, dopo due mesi la notifica del precetto alla debitrice, si è cancellata dal registro dell'imprese e il fatto che, immediatamente dopo, il socio unico, ha ceduto il credito all'odierno appellante (con atto nel quale è, tra l'altro, richiamato il precedente precetto notificato dalla società non seguito da atti esecuzione), sono elementi indicativi della volontà della società di procedere alla cancellazione senza attendere i tempi necessari per l'esecuzione del credito, ma senza rinunciare al credito stesso.
12. Né può ritenersi che il fenomeno successorio sia impedito dall'esistenza di debiti della società verso terzi risultanti dal bilancio chiuso al 31/12/2021, circostanza che, secondo l'appellata, evidenzierebbe la falsità di quanto dichiarato da nell'atto di cessione del CP_3 credito circa l'inesistenza di debiti sociali. In proposito va osservato, per un verso, che la can- cellazione della società è intervenuta il 19/12/2022, a distanza di un anno, quindi, dalla chiusu- ra dell'esercizio chiuso il 31/12/2021 e in tale lasso di tempo la società ben potrebbe avere pa- gato tutti i debiti residui come dichiarato dal cedente;
per altro verso, che l'eventuale respon- sabilità del liquidatore per avere cancellato la società senza avere liquidato tutti i beni in pre- senza di creditori insoddisfatti, non impedirebbe la successione del socio della società estinta nel credito residuo e, tanto meno, in caso di cessione del credito da parte del socio subentrato alla società, può essere opposta dal debitore ceduto per predicare l'invalidità della cessione.
pagina 8 di 9 13. Da ultimo, con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dalla società appellata, va richiamato il consolidato insegnamento del S.C. secondo cui il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di ces- sione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abi- litato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. n.
12611/2021).
14. Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi che ha diritto Parte_1
di procedere ad esecuzione forzata per il credito portato dal precetto opposto e che, pertanto,
l'opposizione deve essere rigettata.
15. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo in conformità alle no- te depositate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 775/2024 dell'8/8/2024, così provvede:
a. rigetta l'opposizione proposta da e dichiara che Controparte_1 Pt_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma indicata nel precetto
[...]
opposto;
b. condanna a rimborsare a le spese di en- Controparte_1 Parte_1
trambi i gradi del giudizio, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello in € 382,50 per esborsi e € 3.966,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
Composta dai magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2500/2024 promossa in grado d'appello da promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Parte_1 C.F._1
Loschi Della Torre, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo di posta certifi- cata Email_1
appellante contro
C.F. e P. IVA , in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Campanile CP_2
(C.F. ; indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2 [...]
; numero di fax 02.794617 al quale si dichiara di voler Email_2
ricevere eventuali comunicazioni) presso il cui studio a Milano in Via Francesco Sforza n. 15 elegge domicilio appellata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza n. 775/2024 pubblicata il 08 agosto 2024 – R.G. n. 790/2023 – Rep. n. 1038/2024 del 08 agosto 2024 del
Giudice del Tribunale di Varese Dott.ssa Ida Carnevale, non notificata,
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto per i moti- vi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di appello.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo notificato, la corret- tezza dei criteri seguiti per la redazione dell'atto e la quantificazione del credito stesso, nonché
l'esistenza del diritto del creditore cessionario a procedere all'esecuzione.
Accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa creditoria azionata e la corretta quantifica- zione della stessa, nonché la debenza degli interessi di mora al tasso fissato dall'art. 5, comma primo, del D. Lgs 9 ottobre 2022, n. 231 maturandi dal 21.09.2022 al saldo effettivo e spese successive occorrende, oltre all'imposta di registro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di GIUDIZIO.
L'appellata:
1) RIGETTARE integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 775/2024 emessa dal Tribunale di Varese a definizione del procedimento di primo grado n. 790/2023
R.G.;
2) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 17/2/2023, nella qualità di cessionario del cre- Parte_1
dito di cui al titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo esecutivo (perché non opposto) emesso a favore della società trasferito a , socio unico Parte_2 Controparte_3
della società creditrice, a seguito della cancellazione di detta società dal registro delle impre- se, e da ceduto, con atto 24/1/2023, a - intimava a Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
il pagamento della somma di € 12.577,78=, oltre agli interessi di mora fissato dall'art. 5,
[...]
pagina 2 di 9 comma primo, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturandi dal 18.02.2023 fino al saldo e alle spese successive occorrende.
2. conveniva in giudizio il creditore, davanti al Tribunale di Varese, pro- CP_1
ponendo opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c.
2.1 L'opponente deduceva:
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione del 24/1/2023 avendo il cedente falsamente dichiarato, contrariamente alla situazione debitoria risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della Società cancellata dal registro delle imprese, che al momento della cessione non sussi- steva alcuna posizione debitoria di;
Parte_2 Parte_3
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione perché non vi era prova che il credito ogget- to di causa fosse compreso tra i crediti iscritti nel bilancio finale di liquidazione, con la conse- guenza che non si era verificato alcun effetto successorio in capo al cedente;
Controparte_3
- la nullità/l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto, perché con l'atto di cessione era stato ceduto solo il credito e non il titolo esecutivo azionato da Parte_1
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione del 24/1/2023 per difetto di causa, non es- sendo stato pattuito un prezzo e comunque la nullità dell'eventuale donazione conclusa senza il rispetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità;
- l'inesistenza e/o l'invalidità dell'atto di cessione perché privo di data certa e recante sotto- scrizione che non vie era prova fosse effettivamente di mano di . Controparte_3
3. Il creditore opposto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale, con sentenza 775/2024 del
8/8/2024, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'insussistenza del diritto di CP_4
di agire in via esecutiva nei confronti di in forza del decreto in-
[...] Controparte_1 giuntivo n. 365/2022 e condannava l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del giudi- zio.
5. Il Tribunale, premesso che l'opponente non contestava la sussistenza, sia nell'an che nel quantum, del credito portato dal decreto ingiuntivo (definitivo) posto a fondamento del precetto opposto, ma esclusivamente la titolarità del credito in capo al cessionario CP_4
osservava che il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ce-
[...]
dente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e sia quelle relative ai pagina 3 di 9 fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferi- mento.
5.1 Ciò posto, osservava, quanto al verificarsi dell'effetto successorio in capo al socio in conseguenza della cancellazione della Società dal registro delle imprese, e Controparte_3
alla conseguente titolarità attiva in capo al cessionario che la qualità di socio Parte_1
unico e liquidatore di , società cancellata dal registro delle imprese Parte_4
in data 19/12/2022, era provata dalla documentazione prodotta in giudizio. Non era provata, tuttavia, la successione del socio unico nella posizione giuridica soggettiva attiva già facente capo alla Società. Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora all'estinzio- ne della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle im- prese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estin- ta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non com- presi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con- titolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o aziona- bili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avreb- be richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
5.2 Osservava, quindi, che nel caso in esame, il credito, essendo certo, liquido ed esigibile perché portato da un titolo giudiziale divenuto definitivo anteriormente alla cancellazione del- la società, “proprio in ragione della sua natura, doveva essere inserito nel bilancio di liquida- zione finale”. Affermava, quindi, che “il soggetto che assuma di essere subentrato nella titola- rità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese o, come nella specie, l'avente causa dell'ex socio” deve non solo dedurre e provare la qualità di socio al momento della cancellazione, ma anche dedurre e provare, per quanto riguarda even- tuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, che, sulla base del bilancio finale di liquidazio- ne della società, la pretesa creditoria in questione sia stata attribuita al socio, ovvero che, lad- dove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione, né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni che dovrà parimenti documentare. Non avendo il creditore prodotto in giudizio il bilancio di liquidazione - concludeva il Tribunale - non era possibile verificare se pagina 4 di 9 la pretesa fosse stata o meno compresa nel bilancio finale della Società e trarre da tale circo- stanza le necessarie conseguenze in punto di effetti successori.
6. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico comples- Parte_1
so motivo.
6.1 Il Tribunale, ad avviso dell'appellante, avrebbe omesso di considerare che, ai fini della legittimazione del cessionario del credito, occorre solo valutare se risulti prova: a) della ces- sione del credito;
b) del fatto che questa si sia perfezionata prima della intimazione del precet- to;
c) dell'opponibilità al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionario. Tutti detti elementi erano stati provati in giudizio. Quanto, poi, alla successione nel credito della società estinta del socio uni- co deduceva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i beni non compresi nel bi- lancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione. Stessa sorte seguono i crediti posto che la richiesta anticipata, da parte del li- quidatore, di cancellazione della società, senza aver proceduto alla liquidazione integrale dell'attivo preesistente, non equivale a un comportamento di rinuncia al credito/all'attivo, in- tegrando se mai viceversa un'omissione colposa del liquidatore, che potrebbe comportare la sua personale responsabilità verso creditori sociali insoddisfatti. I crediti di una società com- merciale estinta, secondo l'appellante, non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati eventualmente evidenziati nel bilancio finale di liquidazione o che neppure sia stato depositato il bilancio per oltre tre anni consecutivi, con conseguente cancellazione d'ufficio dal
Registro delle Imprese ex art. 2490, ultimo comma, c.c. ed estinzione della società. Ciò a me- no che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze – che devono essere veri- ficate in concreto – tali da non consentire dubbi sul fatto che l'ommessa apposizione in bilan- cio non possa avere altra causa se non la volontà di rinunciare a quel credito. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, il credito per cui è causa - a prescindere dall'iscrizione o meno nel bilancio finale di liquidazione e senza necessità di imporre incom- benze probatorie in proposito - era stato oggetto, dapprima, di trasferimento per successione in favore di pacificamente socio unico e liquidatore di e, successi- Controparte_3 Parte_2
pagina 5 di 9 vamente, di atto di cessione di credito da parte di nella prefata qualità, in fa- Controparte_3 vore dell'odierno appellante Parte_1
7. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
7.1 Deduce che correttamente il Tribunale ha ritenuto non provata la successione nel credi- to del socio unico della società estinta e ripropone, in via subordinata tutte le eccezioni non esaminate dal giudice a quo.
8. All'udienza del 4/3/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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9. L'appello è fondato.
10. Va premesso che dai documenti prodotti in atti risulta provato:
- che la società era creditrice nei confronti di in forza di Parte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 365 del 19/4/2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, dell'importo di € 9.550,00 oltre interessi maturandi, spese notarili e spese della procedura di ingiunzione;
- che in data 30/9/2022 notificò alla debitrice atto di precetto intimando il paga- Parte_2
mento della somma portata dal decreto ingiuntivo, maggiorata delle successive occorrende;
- che, dopo essere stata posta in liquidazione il 20/10/2022, fu cancellata dal Re- Parte_2
gistro delle Imprese il 19/12/2022;
- che, al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese, era socio Controparte_3
unico e liquidatore della società;
- che, con atto 24/1/2023, dopo avere dato atto del precedente precetto notificato CP_3
dalla società estinta e avere premesso di essere subentrato, quale socio unico, nella titolarità del credito della società, cedette pro soluto il credito portato dal titolo esecutivo in questio- ne a Parte_1
- che in data 13/2/2023, notificò la cessione alla debitrice e, successivamente, con Pt_1
l'atto di precetto oggetto di opposizione, notificato il 17/2/2023, le intimò il pagamento del- la somma portata dal titolo esecutivo.
11. Orbene, l'assunto del Tribunale, secondo cui, non essendo stato prodotto in giudizio il bilancio finale di liquidazione della società, non vi sarebbe prova del subentro del socio unico nella titolarità del credito, non può essere condiviso.
pagina 6 di 9 11.1 Come è noto, la questione della sorte delle posizioni attive della società nel caso in cui quest'ultima sia cancellata prima della liquidazione di tutti i beni, dell'incasso di tutti i crediti e della conclusione delle pendenze giudiziarie, è stata affrontata dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013. Le SS.UU. hanno affermato, con detti arresti, che qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liqui- dazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitata- mente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contito- larità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del li- quidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”. La Giurisprudenza successi- va alle dette Sezioni Unite si è poi orientata, in alcuni casi, a ritenere che la cancellazione della società non determina l'automatica rinuncia del credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimo- strando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destina- zione della dichiarazione ad uno specifico creditore” (Cass. n. 30075-20); in altri casi, a ritene- re che la volontà abdicativa si presume fintanto che non sia dimostrato il contrario, vale a dire che il credito, originariamente azionato dalla società e per definizione illiquido, non è stato implicitamente rinunciato (Cass. 21071/2023). Con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024, infine, la questione attinente alla possibilità di configurare la tacita rinuncia dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, nella pendenza del giudizio teso a farli accertare, è stata poi rimessa dalla S.C. al primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
11.2 Ciò che deve essere evidenziato, ai fini che interessano, è che la questione della pre- sunzione o meno di rinuncia derivante dall'estinzione della società si pone per le “mere prete-
pagina 7 di 9 se, ancorché azionate o azionabili in giudizio” e “i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore”, e non già per i crediti certi, liquidi ed esigibili (nel caso in esame portati da un titolo esecutivo di formazione giudi- ziale) che, secondo il sopra richiamato insegnamento della S.C., se non comprese nel bilancio finale di liquidazione, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivi- sa.
11.3 D'altro canto, dalla visura camerale prodotta in giudizio (successiva alla cancellazione della società) non risulta che la società cancellata abbia depositato un bilancio finale di liqui- dazione e il fatto stesso che il credito in questione - si ripete, certo, liquido ed esigibile in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo avente autorità di giudicato - non sia stato liquidato prima dell'estinzione della società depone per la successione nello stesso del socio unico (che nella fattispecie era anche il liquidatore) della società estinta non essendovi alcun elemento che possa deporre per una eventuale - del tutto immotivata - rinuncia al credito. Il fatto che la società, amministrata dal liquidatore e socio unico, dopo due mesi la notifica del precetto alla debitrice, si è cancellata dal registro dell'imprese e il fatto che, immediatamente dopo, il socio unico, ha ceduto il credito all'odierno appellante (con atto nel quale è, tra l'altro, richiamato il precedente precetto notificato dalla società non seguito da atti esecuzione), sono elementi indicativi della volontà della società di procedere alla cancellazione senza attendere i tempi necessari per l'esecuzione del credito, ma senza rinunciare al credito stesso.
12. Né può ritenersi che il fenomeno successorio sia impedito dall'esistenza di debiti della società verso terzi risultanti dal bilancio chiuso al 31/12/2021, circostanza che, secondo l'appellata, evidenzierebbe la falsità di quanto dichiarato da nell'atto di cessione del CP_3 credito circa l'inesistenza di debiti sociali. In proposito va osservato, per un verso, che la can- cellazione della società è intervenuta il 19/12/2022, a distanza di un anno, quindi, dalla chiusu- ra dell'esercizio chiuso il 31/12/2021 e in tale lasso di tempo la società ben potrebbe avere pa- gato tutti i debiti residui come dichiarato dal cedente;
per altro verso, che l'eventuale respon- sabilità del liquidatore per avere cancellato la società senza avere liquidato tutti i beni in pre- senza di creditori insoddisfatti, non impedirebbe la successione del socio della società estinta nel credito residuo e, tanto meno, in caso di cessione del credito da parte del socio subentrato alla società, può essere opposta dal debitore ceduto per predicare l'invalidità della cessione.
pagina 8 di 9 13. Da ultimo, con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dalla società appellata, va richiamato il consolidato insegnamento del S.C. secondo cui il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di ces- sione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abi- litato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. n.
12611/2021).
14. Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi che ha diritto Parte_1
di procedere ad esecuzione forzata per il credito portato dal precetto opposto e che, pertanto,
l'opposizione deve essere rigettata.
15. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo in conformità alle no- te depositate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 775/2024 dell'8/8/2024, così provvede:
a. rigetta l'opposizione proposta da e dichiara che Controparte_1 Pt_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma indicata nel precetto
[...]
opposto;
b. condanna a rimborsare a le spese di en- Controparte_1 Parte_1
trambi i gradi del giudizio, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello in € 382,50 per esborsi e € 3.966,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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