Ordinanza collegiale 23 aprile 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/07/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2024, proposto da
Officine CST S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Pittalà in AN, viale Regina Margherita n. 33;
contro
Comune di Riposto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1486/2024 – R.G.N. 4791/2024 emesso dal Tribunale di AN in data 21/05/2024 e depositato in cancelleria in pari data, notificato al Comune di Riposto in data 23/05/2024, dichiarato definitivamente esecutivo in data 15/07/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2024 e depositato in data 20 dicembre 2024 Officine CST S.p.a. ha chiesto l’esecuzione del titolo in epigrafe indicato.
2. Il Comune di Riposto non si è costituito in giudizio.
3. All’esito della camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025, con ordinanza 23 aprile 2025, n. 1318 è stata rilevata - ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto successivamente all’adesione da parte del Comune di Riposto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (delibera del consiglio comunale n. 24 in data 29 luglio 2022 di riformulazione del piano di riequilibrio), ed è stato assegnato alla parte ricorrente il termine ivi indicato per presentare memorie vertenti sulla rilevata questione.
4. Con memoria depositata (unitamente a corredo documentale) in data 8 maggio 2025 la parte ricorrente, pur avendo riconosciuto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 29 luglio 2022, il Comune di Riposto ha approvato una nuova versione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha lamentato che lo stesso Comune ha violato i termini procedimentali previsti dall'art. 243-quater TUEL che stabilisce una precisa scansione temporale con riferimento all’ iter di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che il ritardo nell'istruttoria ministeriale e nella successiva decisione della Corte dei Conti sta determinando un pregiudizio per il creditore, impedendo l'esecuzione del giudicato; in particolare, per l’esponente l'eccessivo protrarsi dei termini procedimentali, in assenza di giustificazioni da parte dell'Amministrazione, configura un'ipotesi di silenzio-inadempimento che legittima l'intervento dell’adito Tribunale per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
Quindi la parte ricorrente ha chiesto di: accertare e dichiarare l’illegittimità del ritardo nella conclusione del procedimento di approvazione del piano di riequilibrio; ordinare al Comune di Riposto di provvedere entro un termine perentorio alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla commissione ministeriale; nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione; in ogni caso, accogliere il ricorso per ottemperanza proposto.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
5.1. Come peraltro comprovato dalla stessa società ricorrente, l’intimato Comune di Riposto, con deliberazione consiliare n. 24 del 29 luglio 2022, ha proceduto alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Dall’adozione della delibera consiliare in questione discendono gli effetti previsti dall'art. 243- bis , comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”).
In virtù di quanto sopra, pertanto, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di adozione della delibera di rimodulazione del piano e fino alla decisione di approvazione o di diniego di approvazione (che, nel caso in esame, non risulta essere ancora intervenuta).
La giurisprudenza ha chiarito che “ Lo scopo della predetta causa di sospensione deve […] rinvenirsi nell’esigenza di mantenere, sino all’approvazione della Corte dei Conti, la veridicità ed attendibilità dei dati indicati nel prospetto economico rappresentato nel piano di riequilibrio finanziario deliberato, onde evitare che la prosecuzione delle procedure di esecutive già avviate possa nelle more alterare la realtà economica rappresentata nel piano stesso al punto da rendere quest’ultimo non più attuale e financo non più realizzabile. Essendo, dunque, la finalità della predetta causa di sospensione costituita dalla necessità di salvaguardare la fattibilità del piano di riequilibrio finanziario proposto ed il relativo giudizio della Corte dei Conti, la disciplina di cui all’art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 243/2000, in assenza di espresse indicazioni di segno contrario, deve ritenersi applicabile alle procedure esecutive aventi ad oggetto non soltanto crediti rientranti nel predetto piano ma anche crediti successivamente maturati rispetto alla deliberazione del piano stesso, potendo anche questi ultimi incidere sulle casse dell’Ente locale in modo tale da alterare l’attualità dei dati rappresentati, con conseguente pregiudizio per il buon esito del procedimento dal Comune avviato ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 1 ottobre 2024, n. 754).
L’effetto sospensivo determina che durante il cennato periodo non è possibile compiere alcun atto esecutivo, men che meno il primo atto della esecuzione, costituito, nella procedura che ne occupa, dal ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, il quale, di conseguenza deve reputarsi inammissibile.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, è inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell’azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risultava già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 25 marzo 2024, n. 1960 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 17 febbraio 2025, n. 1316; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 ottobre 2024, n. 2911).
5.2. Sono inammissibili le domande proposte con memoria, non notificata, depositata in data 8 maggio 2025.
In sostanza, la parte ricorrente - con la detta memoria - ha avanzato domande proprie del rito contra silentium.
Tuttavia, condiviso orientamento giurisprudenziale non ammette nessun ampliamento dell’oggetto del giudizio se non a mezzo di atti che devono essere notificati alle altre parti (cfr., ex plurimis , T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 12 gennaio 2021, n. 10), donde l’inammissibilità delle dette domande.
5.3. Peraltro, l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio non potrebbe essere superata grazie alla postuma proposizione delle sopra richiamate domande (comunque, si ribadisce, irritualmente introdotte con memoria non notificata), atteso che risulterebbe pur sempre violato l'art. 243- bis , comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (risultando proposta l’azione di ottemperanza a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale già avviata).
6. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nelle camere di consiglio dei giorni 16 aprile 2025 e 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio RI Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio RI Savasta |
IL SEGRETARIO