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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 17961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.05.2023, l'Avv. Laura Carlone conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la
[...]
(di seguito, Controparte_1 CP_1
per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata decurtazione della contribuzione soggettiva minima obbligatoria e, per l'effetto, dichiarare come dovuto, a titolo di contribuzione in autoliquidazione sulla base dei dati reddituali trasmessi con il Modello
5/22, l'importo di € 1.751,00.
A sostegno della pretesa, la ricorrente rappresentava di aver richiesto alla , in data 05.05.2021, l'esonero temporaneo CP_1
dal versamento dei contributi minimi obbligatori per l'anno 2021, trovandosi in stato di maternità, così come statuito dall'art. 10 del
Regolamento di Attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 L. n. 247/2012. La
1 stessa esponeva di aver appreso, con la comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta via p.e.c. il 26.11.2021, che, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5/2022, avrebbe dovuto comunque corrispondere i contributi, calcolati in percentuale sulla base dei dati reddituali dichiarati, senza decurtazione della contribuzione minima oggetto di esonero, in base all'art. 27 comma 1 del Regolamento Unico di Previdenza Forense e di essersi, poi, in seguito alla trasmissione del
Mod. 5/2022, definitivamente avveduta che la decurtazione non era stata applicata, con la conseguenza di dover pagare in autoliquidazione l'importo complessivo di € 4.641,00. A suo dire, il pregiudizio sofferto sarebbe duplice: non solo quello di non aver goduto dell'esonero previsto dal Regolamento, ma altresì quello di dover saldare in un'unica soluzione l'importo oggetto di contribuzione minima obbligatoria, non avendo potuto, a causa della tardività della comunicazione da parte della beneficiare dell'ordinario CP_1
pagamento rateale.
1.2 Con memoria difensiva del 08.02.2024, la si CP_1
costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento della debenza della somma complessiva di € 4.641,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di contributi da versarsi in autoliquidazione da parte della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento del relativo importo.
In particolare, la resistente assumeva di aver agito in conformità alle
2 disposizioni di legge e di regolamento, in forza delle quali, accanto all'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo, accordato al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati, si prevede espressamente l'obbligo di pagare i contributi in autoliquidazione sulla base del reddito professionale effettivamente prodotto.
1.3 Tentata vanamente la conciliazione, non necessitando la causa di attività istruttoria, la Giudice rinviava per discussione, previo deposito delle note, all'udienza del 14.10.2024 e, dopo un rinvio ulteriore, all'udienza del 22.01.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Al fine di meglio comprendere le ragioni del rigetto, conviene muovere da un'analisi del quadro normativo di riferimento. L'art. 21 L. n.
247/2012 individua, quale presupposto per la permanenza dell'iscrizione all'albo forense, l'esercizio effettivo e continuativo della professione e, quale conseguenza, l'iscrizione alla
[...]
. Con il proposito di assicurare la Parte_1
permanenza dell'iscrizione all'albo anche a chi fronteggia una contrazione dell'attività lavorativa, sono stabiliti i minimi contributivi dovuti dai percettori di redditi al di sotto di determinati parametri ed è altresì prevista la possibilità di chiedere l'esenzione temporanea dal
3 pagamento dei contributi, se ricorrono specifici presupposti. In particolare, l'art. 10 del Regolamento di Attuazione dell'art. 21 commi
8 e 9 L. n. 247/2012, nonché l'art. 27 (oggi, art. 40) del Regolamento
Unico di Previdenza Forense, dispongono l'esonero dal versamento di tali contributi minimi, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali, in caso di maternità, malattia e assistenza di prossimi congiunti o del coniuge. Le disposizioni in esame prescrivono che il professionista, trovandosi in una delle predette condizioni, debba inoltrare la richiesta di esonero entro i termini fissati per la riscossione dei contributi minimi, riscossione che viene, di regola, effettuata nello stesso anno di competenza;
in caso di accoglimento della domanda, la contribuzione minima non dev'essere versata nell'anno di competenza, ma “sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto”. Ne deriva, stando a un'interpretazione letterale e combinata delle norme, che il beneficio viene concesso in via provvisoria ed è inizialmente rappresentato dal non dover versare la contribuzione minima nell'anno di competenza;
esso è, poi, destinato a divenire definitivo o a venir meno l'anno successivo quando, con la trasmissione del Modello 5, è possibile calcolare i contributi dovuti sulla base del reddito effettivamente prodotto: l'esonero viene meno se l'importo della
4 contribuzione dovuta in autoliquidazione è superiore all'importo della contribuzione minima, altrimenti diviene definitivo.
2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, affinché
l'agevolazione prevista sia effettiva e non resti priva di significato, occorre sempre decurtare, dall'importo della contribuzione dovuta in autoliquidazione, l'importo della contribuzione minima;
e ciò a prescindere dalla circostanza che l'importo dovuto in autoliquidazione
– e calcolato in percentuale sul reddito prodotto – sia maggiore o minore del minimo stabilito. La diretta conseguenza di tale assunto è che la ricorrente avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'esonero e, così, corrispondere l'importo indicato nel Mod. 5/2022 (€ 4.641,00), al netto dell'importo del contributo minimo soggettivo (€ 2.890,00), per un totale di € 1.751,00. Una diversa interpretazione delle norme ad avviso della Carlone rischierebbe, in molti casi, tra cui quello di specie, di rendere il beneficio previsto di fatto inefficace dal momento che la ricorrente, pur avendo ottenuto il beneficio, avrebbe dovuto in seguito corrispondere la somma oggetto di esonero.
Tuttavia, l'interpretazione proposta dalla ricorrente non coglie quella che, invece, all'evidenza, è la ratio sottesa alla disposizione in esame.
L'esenzione temporanea dalla contribuzione minima obbligatoria, concesso a coloro che versano in una delle situazioni descritte dall'art. 21, comma 7 L. n. 247/2012, trova ragion d'essere nell'esigenza di garantire la continuità e la regolarità contributiva (presupposti per la
5 permanenza dell'iscrizione all'albo forense ex art. 21, comma 1 L. n.
247/2012) anche laddove, per motivi di carattere eccezionale, venga prodotto un reddito basso o il reddito non venga prodotto affatto. Si tratta, pertanto, di una misura che fronteggia una riduzione dei proventi causata dalla temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale per ragioni di carattere personale aventi rilievo costituzionale, quali la maternità, l'assistenza a prossimi congiunti o al coniuge, la malattia. In altre parole, il beneficio contributivo è accordato non per il solo fatto di trovarsi in una delle condizioni indicate dal comma 7 dell'art. 21 L. n. 247/2012, bensì in considerazione della contrazione della capacità lavorativa che deriva dal dover assolvere altri compiti, nella specie di solidarietà familiare.
Ne deriva che, laddove non ricorra il presupposto della riduzione reddituale, l'esonero perde il proprio significato ed è, infatti, stabilito che il professionista corrisponda i contributi in base al reddito prodotto;
in tal caso, l'agevolazione economica resta determinata dalla circostanza che la contribuzione minima viene versata non nell'anno di competenza, bensì nell'anno successivo.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere rigettato.
3. Tutto ciò premesso e per le stesse ragioni, è, invece, da accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e diretta ad ottenere l'accertamento della debenza della somma complessiva di € 4.641,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di
6 contributi da versarsi in autoliquidazione, da parte della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento del relativo importo.
La ricorrente con il mod. 5/2022 ha dichiarato un reddito professionale pari a € 23.058,00 e un volume d'affari pari a € 29.561,00, con la conseguenza di dover corrispondere un contributo soggettivo di €
3.459,00 – pari al 15% del reddito professionale dichiarato – ed un contributo integrativo di € 1.182,00 – pari al 4% del fatturato dichiarato ai fini Iva – per un importo complessivo di € 4.641,00.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Martina Giorgianni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.05.2023, l'Avv. Laura Carlone conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la
[...]
(di seguito, Controparte_1 CP_1
per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata decurtazione della contribuzione soggettiva minima obbligatoria e, per l'effetto, dichiarare come dovuto, a titolo di contribuzione in autoliquidazione sulla base dei dati reddituali trasmessi con il Modello
5/22, l'importo di € 1.751,00.
A sostegno della pretesa, la ricorrente rappresentava di aver richiesto alla , in data 05.05.2021, l'esonero temporaneo CP_1
dal versamento dei contributi minimi obbligatori per l'anno 2021, trovandosi in stato di maternità, così come statuito dall'art. 10 del
Regolamento di Attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 L. n. 247/2012. La
1 stessa esponeva di aver appreso, con la comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta via p.e.c. il 26.11.2021, che, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5/2022, avrebbe dovuto comunque corrispondere i contributi, calcolati in percentuale sulla base dei dati reddituali dichiarati, senza decurtazione della contribuzione minima oggetto di esonero, in base all'art. 27 comma 1 del Regolamento Unico di Previdenza Forense e di essersi, poi, in seguito alla trasmissione del
Mod. 5/2022, definitivamente avveduta che la decurtazione non era stata applicata, con la conseguenza di dover pagare in autoliquidazione l'importo complessivo di € 4.641,00. A suo dire, il pregiudizio sofferto sarebbe duplice: non solo quello di non aver goduto dell'esonero previsto dal Regolamento, ma altresì quello di dover saldare in un'unica soluzione l'importo oggetto di contribuzione minima obbligatoria, non avendo potuto, a causa della tardività della comunicazione da parte della beneficiare dell'ordinario CP_1
pagamento rateale.
1.2 Con memoria difensiva del 08.02.2024, la si CP_1
costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, l'accertamento della debenza della somma complessiva di € 4.641,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di contributi da versarsi in autoliquidazione da parte della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento del relativo importo.
In particolare, la resistente assumeva di aver agito in conformità alle
2 disposizioni di legge e di regolamento, in forza delle quali, accanto all'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo, accordato al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati, si prevede espressamente l'obbligo di pagare i contributi in autoliquidazione sulla base del reddito professionale effettivamente prodotto.
1.3 Tentata vanamente la conciliazione, non necessitando la causa di attività istruttoria, la Giudice rinviava per discussione, previo deposito delle note, all'udienza del 14.10.2024 e, dopo un rinvio ulteriore, all'udienza del 22.01.2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Al fine di meglio comprendere le ragioni del rigetto, conviene muovere da un'analisi del quadro normativo di riferimento. L'art. 21 L. n.
247/2012 individua, quale presupposto per la permanenza dell'iscrizione all'albo forense, l'esercizio effettivo e continuativo della professione e, quale conseguenza, l'iscrizione alla
[...]
. Con il proposito di assicurare la Parte_1
permanenza dell'iscrizione all'albo anche a chi fronteggia una contrazione dell'attività lavorativa, sono stabiliti i minimi contributivi dovuti dai percettori di redditi al di sotto di determinati parametri ed è altresì prevista la possibilità di chiedere l'esenzione temporanea dal
3 pagamento dei contributi, se ricorrono specifici presupposti. In particolare, l'art. 10 del Regolamento di Attuazione dell'art. 21 commi
8 e 9 L. n. 247/2012, nonché l'art. 27 (oggi, art. 40) del Regolamento
Unico di Previdenza Forense, dispongono l'esonero dal versamento di tali contributi minimi, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali, in caso di maternità, malattia e assistenza di prossimi congiunti o del coniuge. Le disposizioni in esame prescrivono che il professionista, trovandosi in una delle predette condizioni, debba inoltrare la richiesta di esonero entro i termini fissati per la riscossione dei contributi minimi, riscossione che viene, di regola, effettuata nello stesso anno di competenza;
in caso di accoglimento della domanda, la contribuzione minima non dev'essere versata nell'anno di competenza, ma “sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto”. Ne deriva, stando a un'interpretazione letterale e combinata delle norme, che il beneficio viene concesso in via provvisoria ed è inizialmente rappresentato dal non dover versare la contribuzione minima nell'anno di competenza;
esso è, poi, destinato a divenire definitivo o a venir meno l'anno successivo quando, con la trasmissione del Modello 5, è possibile calcolare i contributi dovuti sulla base del reddito effettivamente prodotto: l'esonero viene meno se l'importo della
4 contribuzione dovuta in autoliquidazione è superiore all'importo della contribuzione minima, altrimenti diviene definitivo.
2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, affinché
l'agevolazione prevista sia effettiva e non resti priva di significato, occorre sempre decurtare, dall'importo della contribuzione dovuta in autoliquidazione, l'importo della contribuzione minima;
e ciò a prescindere dalla circostanza che l'importo dovuto in autoliquidazione
– e calcolato in percentuale sul reddito prodotto – sia maggiore o minore del minimo stabilito. La diretta conseguenza di tale assunto è che la ricorrente avrebbe dovuto comunque beneficiare dell'esonero e, così, corrispondere l'importo indicato nel Mod. 5/2022 (€ 4.641,00), al netto dell'importo del contributo minimo soggettivo (€ 2.890,00), per un totale di € 1.751,00. Una diversa interpretazione delle norme ad avviso della Carlone rischierebbe, in molti casi, tra cui quello di specie, di rendere il beneficio previsto di fatto inefficace dal momento che la ricorrente, pur avendo ottenuto il beneficio, avrebbe dovuto in seguito corrispondere la somma oggetto di esonero.
Tuttavia, l'interpretazione proposta dalla ricorrente non coglie quella che, invece, all'evidenza, è la ratio sottesa alla disposizione in esame.
L'esenzione temporanea dalla contribuzione minima obbligatoria, concesso a coloro che versano in una delle situazioni descritte dall'art. 21, comma 7 L. n. 247/2012, trova ragion d'essere nell'esigenza di garantire la continuità e la regolarità contributiva (presupposti per la
5 permanenza dell'iscrizione all'albo forense ex art. 21, comma 1 L. n.
247/2012) anche laddove, per motivi di carattere eccezionale, venga prodotto un reddito basso o il reddito non venga prodotto affatto. Si tratta, pertanto, di una misura che fronteggia una riduzione dei proventi causata dalla temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale per ragioni di carattere personale aventi rilievo costituzionale, quali la maternità, l'assistenza a prossimi congiunti o al coniuge, la malattia. In altre parole, il beneficio contributivo è accordato non per il solo fatto di trovarsi in una delle condizioni indicate dal comma 7 dell'art. 21 L. n. 247/2012, bensì in considerazione della contrazione della capacità lavorativa che deriva dal dover assolvere altri compiti, nella specie di solidarietà familiare.
Ne deriva che, laddove non ricorra il presupposto della riduzione reddituale, l'esonero perde il proprio significato ed è, infatti, stabilito che il professionista corrisponda i contributi in base al reddito prodotto;
in tal caso, l'agevolazione economica resta determinata dalla circostanza che la contribuzione minima viene versata non nell'anno di competenza, bensì nell'anno successivo.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere rigettato.
3. Tutto ciò premesso e per le stesse ragioni, è, invece, da accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente e diretta ad ottenere l'accertamento della debenza della somma complessiva di € 4.641,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di
6 contributi da versarsi in autoliquidazione, da parte della ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento del relativo importo.
La ricorrente con il mod. 5/2022 ha dichiarato un reddito professionale pari a € 23.058,00 e un volume d'affari pari a € 29.561,00, con la conseguenza di dover corrispondere un contributo soggettivo di €
3.459,00 – pari al 15% del reddito professionale dichiarato – ed un contributo integrativo di € 1.182,00 – pari al 4% del fatturato dichiarato ai fini Iva – per un importo complessivo di € 4.641,00.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Martina Giorgianni
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