Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 391/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 06 maggio 2025
PROC. N. 391/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 06 maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA (C.F. ), in persona dell'A.D. dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Di Blasio e Davide Campli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata.
opponente
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Mauro Plescia, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo pec: Email_1 opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Larino in data 16/06/2022, per un totale di € 5.820,59, oltre onorari e spese del monitorio, a titolo di differenze retributive ordinarie, asseritamente spettanti all'opposto per il periodo dal 01/12/2018 al 30/04/2022.
Ha chiesto, in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo per difetto dei suoi presupposti legali e, inoltre, nel merito, la revoca del decreto opposto per la mancata deduzione e prova da parte del lavoratore degli elementi costitutivi del rivendicato diritto all'inquadramento superiore;
l'assenza di continuità giuridica del rapporto di lavoro ripassato tra il lavoratore e la e quello instaurato con la , con inapplicabilità della fattispecie Parte_3 Parte_1 disciplinata dall'art. 2112 c.c.; l'inopponibilità della sentenza resa dalla Corte d'Appello di
Campobasso nel giudizio rubricato al n. R.G. 233/2018.
eccepito ed, in particolare, deducendo: di aver prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della far data dal 01/08/2008 con contratto di lavoro subordinato Parte_4
a tempo indeterminato sino al 30/11/2018 con inquadramento al II Livello del CCNL Fise Igiene
Ambientale Az. Private, successivamente, a far data dal 01/12/2018, nell'inquadramento di II
Livello con la mansione di Operatore ecologico, con transito – ex art. 6 del CCNL di riferimento
– alle dipendenze di nel frattempo subentrata alla Parte_1 [...]
e di aver diritto all'inquadramento superiore di III Livello del CCNL di Parte_4 riferimento con la mansione di di mezzi d'opera e al pagamento di tutte le Parte_5 differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento;
che, nelle more, era stata emessa, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 233/2018, sentenza, con la quale la Corte d'Appello di
Campobasso aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all'inquadramento superiore e alla percezione delle relative differenze retributive per il periodo intercorrente tra il 30/06/2008 e il
01/10/2008.
Successivamente veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e all'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'opposizione merita accoglimento.
Alla base della pretesa monitoria vi è la rivendicazione da parte del lavoratore del diritto all'inquadramento di III Livello del CCNL Fise Igiene Ambientale Az. Private dal 01/12/2018 per aver svolto mansioni reputate rientranti in una declaratoria contrattuale superiore a quella di formale assegnazione, rispondenti al II Livello del CCNL di riferimento.
In punto di diritto, giova premettere come, ai sensi dell'art. 2103 c.c., con una normativa volta a fornire una tutela effettiva al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, il legislatore ha stabilito che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” e che, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, “ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ciò posto, per la verifica del preteso svolgimento di mansioni superiori occorre rifarsi ai condivisibili principi espressi dalla autorevole giurisprudenza in materia, secondo i quali nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n.
8025 del 21/05/2003).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale
attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della
pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova
incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass., Sez. Lav., n. 20748 del 16/08/2018).
È noto d'altra parte che, agli effetti del riconoscimento della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., è necessario che l'assegnazione delle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25837 del 11/12/2007;
Cass. n. 30811/2018; Cass. n. 9646/2019).
Nel caso di specie, occorre innanzitutto comparare le categorie contrattuali di II e III Livello professionale dell'Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali complementari del CCNL di riferimento.
Appartengono alla categoria di II Livello professionale, di formale assegnazione del ricorrente le mansioni di:
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione alle istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive
elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo
di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di
categoria B con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale
3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alle attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta di acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione,
ammissibilità e rilievo quanti/qualitativo di rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo
chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Al lavoratore della categoria di III Livello professionale (richiamata nell'atto introduttivo da parte ricorrente), corrisponde, invece, la figura così delineata:
“Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedura prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria
B.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici,
innaffiatrici;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in
opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, emerge come le differenze tra le categorie attengano di fatto al livello di competenze richiesto per l'espletamento dell'attività lavorativa, che per la prima consistono in “conoscenze generiche del processo lavorativo […] acquisibili con un periodo di pratica” - ossia deve avere contenuti professionali concernenti una conoscenza appunto solo pratica - mentre per la seconda devono essere “adeguate conoscenze di tecnica del lavoro”, quindi di grado maggiormente specialistico, comportanti una preparazione professionale.
Inoltre, dalla lettura delle definizioni riportate dal CCNL di riferimento si evince, quanto al grado di autonomia richiesto, che nella prima categoria professionale l'attività espletata dal lavoratore, di natura elementare, è subordinata a “istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto”, mentre nella seconda categoria l'attività richiesta si connota per una “autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro […] operando anche in concorso con uno o più lavoratori” dei quali al lavoratore può essere affidato il “coordinamento”. Quanto, in ultimo, alla conduzione di mezzi – tema cardine dell'istanza di riconoscimento dell'inquadramento superiore da parte del ricorrente – le due categorie professionali sono accomunate dalla funzione, richiesta al lavoratore, della conduzione di veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, ma la differenza fondamentale risiede nella possibilità, in relazione al II Livello, di condurre solo veicoli “con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3” e, in relazione al III Livello, di condurre veicoli e “mezzi d'opera”, tra i quali figurano, per quanto qui di interesse,
“compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”.
Ciò premesso occorre verificare, alla luce dell'istruttoria orale, l'effettivo svolgimento delle richieste mansioni superiori nel III Livello, nell'arco temporale che va dalla data di assunzione del ricorrente da parte della Società resistente - subentrata nella gestione del contratto di appalto per i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani per il Comune di Termoli – ossia dal 01/12/2018 all'attualità.
Dal confronto tra le mansioni concretamente svolte - come ricostruite all'esito dell'istruttoria
- e le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche rivendicate emerge, in primo luogo, che i compiti svolti da sono privi dei caratteri qualificanti il III Livello Controparte_1 professionale, ravvisabili nell'esercizio di conoscenze specialistiche, di un sufficiente grado di autonomia nell'esercizio delle proprie mansioni e di responsabilità in più ambiti di intervento e, soprattutto, in maniera pressocché univoca, nelle testimonianze rese, in secondo luogo, che il lavoratore svolge la funzione di conduzione di veicolo avente la natura di costipatore e non, come indicato nei profili esemplificativi attinenti alla categoria superiore, di compattatore.
Può dunque ritenersi che l'attività svolta dal ricorrente ha carattere prettamente esecutivo
(consistendo essenzialmente in svolgimento di funzioni regolate da metodologie interne e già
prestabilite) e non si esplica nello svolgimento di mansioni con grado elevato di autonomia operativa e di specializzazione, come invece previsto dalla declaratoria contrattuale.
Dalla prova testimoniale ammessa ed espletata non sono emersi i caratteri propri del profilo professionale di II Livello: il teste, , lavoratore della medesima Società Testimone_1 resistente, escusso all'udienza del 19/12/2023, ha riferito che, “nei primi 6 mesi dall'assunzione ha portato sempre il costipatore, dopodiché la situazione è cambiata nel senso che CP_1
porta il costipatore solo in casi eccezionali come ad esempio quando deve fare delle sostituzioni. In questi casi deve seguire delle direttive del capo area” (cfr. verbale udienza del
19/12/2023).
Il teste, , escusso alla medesima udienza, ha riferito che “dall'assunzione Testimone_2 per circa 5/6 mesi ha portato sempre il costipatore, poi invece lo ha fatto solo CP_1 saltuariamente quando se ne presentava la necessità, ad esempio quando doveva sostituire
qualcuno. Mi capitava dunque di vederlo talvolta al costipatore, talvolta ad occuparsi della pulizia delle strade con la lancia, che si utilizza manualmente dopo essere scesi dal mezzo.
Quando conduceva il costipatore aveva una zona determinata dal capoarea in cui operava”
(cfr. verbale udienza del 19/12/2023).
Ne emerge pertanto un'autonomia esecutiva fortemente limitata a compiti di semplice attuazione e l'espletamento, nel caso di attività afferenti alla conduzione di mezzi, di una funzione di conduzione di costipatori (peraltro in via eccezionale), e non di compattatori, nell'ambito di procedure sostanzialmente definite.
Il teste , escusso all'udienza del 18/07/2023, ha dichiarato che Tes_3 CP_1
“è stato adibito circa una decina di volte in tutto a condurre un veicolo munito di
[...] vasca e costipatore (non compattatore) in casi eccezionali, ovvero per sostituzioni in caso di
assenza degli addetti. In tali ipotesi io gli consegnavo un foglio contenente le istruzioni delle funzioni da svolgere e delle strade da percorrere” (cfr. verbale udienza del 18/07/2023).
Infine, il teste , responsabile tecnico della dal 2018, escusso alla Testimone_4 Parte_1
medesima udienza, ha confermato che il ricorrente ha condotto solo in casi eccezionali un veicolo “munito di vasca con costipatore – pala di accompagnamento (non compattatore)” (cfr. verbale udienza del 18/07/2023).
Dal tenore delle deposizioni discende che il ricorrente effettua operazioni di carattere ordinario, di mera operatività manuale, comunque sotto direttive di altro personale specializzato e con l'utilizzo di veicoli e mezzi propri della categoria professionale formalmente assegnatagli.
Di conseguenza, l'autonomia di cui egli ha disposto è sempre stata correlata ad aspetti meramente esecutivi, con riferimento a procedure di semplice attuazione, senza che a tali attività fosse connesso alcun tipo di responsabilità superiore e il mezzo condotto nell'ambito dell'attività lavorativa può dirsi compreso nella categoria di veicoli guidati dal lavoratore di II Livello
professionale.
Non emerge, pertanto, in modo prevalente ed esclusivo sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e soprattutto temporale (essendo la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'inquadramento superiore dal 01/12/2018), lo svolgimento di mansioni da parte di CP_1
riconducibili al II Livello professionale del CCNL Fise Igiene Ambientale Az. Private.
[...]
Infine, non risulta dirimente, nel caso in esame, il riferimento alla sentenza resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 233/2018 dalla Corte d'Appello di Campobasso, atteso che la stessa è stata emessa tra parti differenti e anche alla luce della circostanza che l'avvicendamento della
[...]
alla - nella gestione dell'appalto per i servizi di raccolta Parte_1 Parte_4 differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani per il Comune di Termoli - ha determinato la costituzione di rapporto di lavoro ex novo con l'odierna opponente.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n.
54/2022 emesso dal Tribunale di Larino in data 16/06/2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022 in base al valore della domanda ed alla non complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 54/2022 emesso dal
Tribunale di Larino in data 16/06/2022;
2. Condanna , a pagare in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante p.t., le spese di lite, liquidate in €.2.695,00 per compensi, € 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 06 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella