TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1142 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla via C.F._1
Gennaro Maresca, 93, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Adele Di Gennaro, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2023/139/GP del 21.12.2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, ed elettivamente domiciliata in Sant'Agnello (Na), al Corso Italia, 40, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Silvia De Angelis, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 30.09.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il ricorrente, si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi motivate, e chiede emettersi, ai sensi dell'art. 4 n. 9 L.898\70, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e disporre la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie.
La resistente, non si oppone alla richiesta di divorzio ma chiede la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 18.000,00 per i ratei arretrati degli assegni di mantenimento in favore del figlio.
Il P.M., con parere depositato in data 06.04.2024, chiede disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Piano di
Sorrento (NA), in data 04.01.2008, con precisava che da tale unione era nato, CP_1 in data 12.06.2011, il figlio Per_1
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Avellino, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n.771/2012, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n.480/2016 (pubblicata il 01/03/2016 e passata in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria del 06/02/2023), e che da quella data i coniugi non si erano riconciliati.
Con tale sentenza si disponeva l'affidamento condiviso del figlio veniva Per_1 organizzato un calendario di incontri tra padre e figlio;
veniva posto a carico del un Pt_1 assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 252,75, con rivalutazione automatica annuale Istat (primo aggiornamento, gennaio 2017), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo uno schema dettagliato.
Il ricorrente sottolineava che avverso la detta pronuncia aveva proposto appello
[...]
e, all'esito del giudizio la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n 4398/2016, CP_1 pubblicata il 14.12.2016, in parziale accoglimento della domanda, rideterminava in euro 500,00 il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio. Pt_1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza addebito;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio di modificare il quantum Per_1 dell'assegno di mantenimento da quest'ultimo percepito;
di ridurre nella misura del 35% la partecipazione alle spese straordinarie;
infine chiedeva di porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento in suo favore, stante il divario economico tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 28.06.2023, confermava le statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale dal Tribunale di Avellino e riduceva ad euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio minore.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2023, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia della resistente e, attesa la richiesta del ricorrente di emettersi sentenza parziale sullo status, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
in data 18.10.2023, presentava istanza di remissione in termini, tuttavia CP_1 il Giudice all'udienza del 14.02.2024 disattendeva la richiesta in quanto la resistente non aveva provato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Parte resistente, in data 09.02.2024 depositava comparsa di costituzione e risposta in cui non si opponeva alla richiesta di divorzio, ma chiedeva il pagamento della somma di euro
18.000,00 per ratei arretrati dovuti dal a titolo di assegno di mantenimento. Pt_1
All'udienza del 30.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice istruttore riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 7/10/2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione giudiziale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Napoli il 01.04.1966) e (nata a [...] il [...]) in Piano di CP_1
Sorrento (NA), in data 04.01.2008
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1142 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla via C.F._1
Gennaro Maresca, 93, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Adele Di Gennaro, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2023/139/GP del 21.12.2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, ed elettivamente domiciliata in Sant'Agnello (Na), al Corso Italia, 40, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Silvia De Angelis, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 30.09.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il ricorrente, si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi motivate, e chiede emettersi, ai sensi dell'art. 4 n. 9 L.898\70, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e disporre la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie.
La resistente, non si oppone alla richiesta di divorzio ma chiede la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 18.000,00 per i ratei arretrati degli assegni di mantenimento in favore del figlio.
Il P.M., con parere depositato in data 06.04.2024, chiede disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Piano di
Sorrento (NA), in data 04.01.2008, con precisava che da tale unione era nato, CP_1 in data 12.06.2011, il figlio Per_1
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Avellino, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n.771/2012, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, con sentenza n.480/2016 (pubblicata il 01/03/2016 e passata in cosa giudicata, come da attestazione di cancelleria del 06/02/2023), e che da quella data i coniugi non si erano riconciliati.
Con tale sentenza si disponeva l'affidamento condiviso del figlio veniva Per_1 organizzato un calendario di incontri tra padre e figlio;
veniva posto a carico del un Pt_1 assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 252,75, con rivalutazione automatica annuale Istat (primo aggiornamento, gennaio 2017), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo uno schema dettagliato.
Il ricorrente sottolineava che avverso la detta pronuncia aveva proposto appello
[...]
e, all'esito del giudizio la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n 4398/2016, CP_1 pubblicata il 14.12.2016, in parziale accoglimento della domanda, rideterminava in euro 500,00 il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio. Pt_1 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza addebito;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio di modificare il quantum Per_1 dell'assegno di mantenimento da quest'ultimo percepito;
di ridurre nella misura del 35% la partecipazione alle spese straordinarie;
infine chiedeva di porre a carico di un CP_1 assegno di mantenimento in suo favore, stante il divario economico tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 28.06.2023, confermava le statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale dal Tribunale di Avellino e riduceva ad euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio minore.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2023, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia della resistente e, attesa la richiesta del ricorrente di emettersi sentenza parziale sullo status, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
in data 18.10.2023, presentava istanza di remissione in termini, tuttavia CP_1 il Giudice all'udienza del 14.02.2024 disattendeva la richiesta in quanto la resistente non aveva provato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Parte resistente, in data 09.02.2024 depositava comparsa di costituzione e risposta in cui non si opponeva alla richiesta di divorzio, ma chiedeva il pagamento della somma di euro
18.000,00 per ratei arretrati dovuti dal a titolo di assegno di mantenimento. Pt_1
All'udienza del 30.09.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice istruttore riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 7/10/2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione giudiziale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Napoli il 01.04.1966) e (nata a [...] il [...]) in Piano di CP_1
Sorrento (NA), in data 04.01.2008
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 10.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano