Articolo 81 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 80Articolo 82
Versione
1 gennaio 1992
Art. 81. (Determinazione dei giorni d'udienza) 1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Nota all'art. 81:
- Il testo dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , gia' modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 , come ulteriormente modificato dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163, secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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