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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 81. (Determinazione dei giorni d'udienza) 1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Nota all'art. 81:
- Il testo dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , gia' modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 , come ulteriormente modificato dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163, secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
"Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Nota all'art. 81:
- Il testo dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , gia' modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 , come ulteriormente modificato dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 163, secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1731Provvedimento: […] deve osservarsi, non solo e non tanto che la norma disciplina solo la limitata fattispecie del giudizio rescissorio per il quale sia necessaria una nuova attività istruttoria, che non ricorre nella specie (in cui il giudizio rescissorio è stato definito sulla base degli atti già acquisiti), quanto e soprattutto che la norma deve ritenersi abrogata per incompatibilità con gli articoli 55 e 81 della legge n. 353 del 1990 (i quali, modificando l'art. 350 c.p.c. e 128 disp. att., hanno previsto la trattazione collegiale e l'abolizione della figura del consigliere istruttore), […]Leggi di più...
- fondamento·
- applicabilità·
- condizioni·
- domanda riconvenzionale·
- previsione della rimessione della causa davanti all'istruttore·
- applicabilità degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ·
- configurabilità·
- abrogazione implicita della previsione·
- disciplina ex artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990 n. 353·
- derivante dalla violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello·
- necessità di nuova attività istruttoria·
- principio dell'unitarietà dell'impugnazione·
- giudizio rescissorio·
- esclusione·
- trattazione collegiale del giudizio