Art. 2.
La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non puo' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.
La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non puo' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.