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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/09/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2370/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FRANCESCA CIRVILLERI che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 appellato contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 345/2019 del Giudice di Parte_1
Pace di Messina, l'appellante contesta il rigetto dell'opposizione al verbale di contravvenzione n.
21165R/2018, elevato dalla Polizia Municipale di per presunta violazione dell'art. 146, CP_1 comma 3, del Codice della Strada. rappresenta di non aver commesso la violazione contestata, evidenziando come dalle Pt_1 fotografie in possesso dell'Amministrazione si evinca chiaramente che egli non ha occupato l'incrocio, ma ha proseguito la marcia sulla corsia di destra, in direzione Catania, comportamento incompatibile con quanto verbalizzato dagli agenti.
L'appellante lamenta, inoltre, la mancata prova del corretto funzionamento del dispositivo elettronico di rilevazione, sottolineando come tale onere probatorio incomba sull'Amministrazione, in ossequio al diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Aggiunge che l'istanza di annullamento in autotutela, presentata prima dell'instaurazione del giudizio, è stata respinta senza alcuna motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dei principi di correttezza e buona fede. contesta altresì l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui il pagamento della sanzione in Pt_1 misura ridotta da parte del responsabile in solido ( conduttore del veicolo) precluderebbe CP_2 la possibilità di proporre opposizione, richiamando la sentenza n. 471/2005 della Corte Costituzionale, che riconosce al conducente il diritto di impugnare il verbale anche se la sanzione è stata già pagata da altro soggetto.
Infine, l'appellante deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che il Giudice non abbia pronunciato su tutte le domande e abbia omesso di considerare le prove offerte, nonché i fatti non contestati dalla parte resistente. Alla luce di tali doglianze, chiede la riforma della sentenza Pt_1 impugnata, l'annullamento del verbale, il rimborso della somma versata e la condanna del CP_1 alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Il ritualmente citato in giudizio, non si è costituito sicché va dichiarato Controparte_1 contumace.
L'appello è infondato.
L'appellante lamenta che il Giudice di pace ha ritenuto che il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte dell'obbligato solidale precluderebbe al trasgressore la possibilità di agire in CP_2 giudizio per ottenere l'annullamento del verbale.
La doglianza dell'appellante è condivisibile nei termini che seguono.
La Corte costituzionale ha chiarito che, “una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente
“accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria;
contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.
È chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204- bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso” (Corte cost. n.
471/2005). Ne consegue che, per effetto del pagamento da parte dell'obbligato in solido, è preclusa ogni contestazione in ordine alla sanzione pecuniaria. L'oggetto del giudizio si incentra, dunque, sull'accertamento della legittimità del verbale, quale titolo idoneo a giustificare la sanzione della decurtazione del punteggio della patente e l'esclusione di qualsivoglia azione di regresso in danno del ricorrente.
Il ricorrente sostiene poi che il verbale dovrebbe essere annullato in forza del principio di non contestazione, dal momento che il non avrebbe contestato specificamente i Controparte_1 motivi di opposizione.
Al riguardo va evidenziato che il principio di non contestazione riguarda solo i fatti, ma non si estende di profili giuridici.
Nel merito il ricorrente ha impugnato il verbale, rilevando la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico di rilevazione.
Il rilievo non è fondato.
Va precisato che, con orientamento consolidato e qui condiviso, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che aveva imposto all'Autorità amministrativa di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, riguardava le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (cfr Cass. 10458/2019). Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia, con impianto semaforico rosso, a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità,
l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, con riferimento al caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicare l'efficacia probatoria delle rilevazioni, sancita dall'art. 142 del predetto codice (Cass. 114574/2017; Cass. 4255/2015; Cass. 18825/2014).
Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 41, comma 12, del Codice della Strada, sostenendo che la lanterna semaforica proiettante luce verde per la svolta a sinistra autorizzasse comunque il transito del veicolo, pur non essendo posizionato nella corsia riservata a tale manovra.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11819 del 12 aprile 2022, ha chiarito in modo inequivoco che le lanterne semaforiche di corsia non disciplinano il transito dei veicoli in base alla volontà soggettiva del conducente, bensì in funzione della canalizzazione stradale indicata dalla segnaletica orizzontale. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “La luce del semaforo di corsia non consente la manovra di svolta a sinistra ai veicoli che non si siano previamente immessi nella corsia riservata a tale direzione, essendo la lanterna semaforica riferita esclusivamente ai veicoli che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso”.
Ne consegue che il conducente, qualora si trovi in una corsia diversa da quella riservata alla svolta, non può ritenersi autorizzato a proseguire la marcia sulla base della luce verde proiettata dalla lanterna semaforica destinata ad altra corsia. Diversamente, si introdurrebbe un criterio soggettivo di interpretazione del segnale luminoso, incompatibile con le esigenze di certezza e sicurezza del traffico veicolare.
Nel caso di specie, il verbale impugnato ha correttamente contestato la violazione dell'art. 146, comma
3, C.d.S., avendo il ricorrente oltrepassato la linea di arresto con semaforo rosso, senza trovarsi nella corsia abilitata alla manovra indicata dalla lanterna semaforica. La documentazione fotografica, come già evidenziato, conferma tale circostanza.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 in considerazione dell'omessa motivazione del rigetto della domanda di annullamento in autotutela del verbale, va osservato che l'eventuale illegittimità del rigetto dell'istanza in autotutela non può comportare in alcun modo l'illegittimità del provvedimento.
Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata ma l'opposizione deve essere, comunque, rigettata.
Nulla sulle spese in considerazione della contumacia del Controparte_1
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, rigetta nel merito l'opposizione; nulla sulle spese del Controparte_1 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina il 27 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza