Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00893/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2018, proposto da
EF ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Romeo, Giuseppe Sbisa', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Romeo in Mestre, viale Ancona 17;
contro
Unione Montana Centro Cadore, Comune di Borca di Cadore, Mibact Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del SIRAP dell'Unione Montana Centro Cadore prot. n. 0001663 dd. 23.7.2018 di rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica dd. 23.4.2018 del ricorrente, delle note della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso prot. n. 0011064 dd. 22.6.2018 e prot. n. 0012937 dd. 13.7.2018, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. EF ES è comproprietario di una villetta (la n. 404) ubicata all’interno parte del Villaggio Sociale ex ENI di Corte di Cadore. Un villaggio vacanze per i dipendenti dell’ENI progettato negli anni 1950/1960 dall’arch. ED GE nel Comune di Borda di Cadore. Le villette presenti nel villaggio sono tutte riconducibili a due differenti tipologie: il Tipo DM3/aei ed il Tipo DM3/aci L che differiscono per talune caratteristiche.
Il ricorrente, che è proprietario di una villetta di Tipo DM3/aei, ha presentato un progetto di ristrutturazione che prevedeva, oltre a modifiche interne, talune modifiche esterne (il posizionamento dell’accesso principale sul fronte secondario e il ricavo di un locale accessorio al seminterrato mediante chiusura del portico posto al piano seminterrato), che, secondo quanto risulta dalla concorde ricostruzione delle parti, determinerebbe la trasformazione della sua configurazione in una villetta appartenente al Tipo DM3/aci L.
Afferma il ricorrente che, con il passare degli anni e lo sviluppo naturale del bosco, il comprensorio è venuto a trovarsi all’interno del bosco e, per tale ragione, ricade in area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 22.1.2004 n.42.
Il progetto è stato presentato in data 24.4.2018 al SIRAP (Servizio intercomunale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche dell’Unione Montana Centro Cadore) con l’istanza di autorizzazione paesaggistica, che veniva inoltrata alla Soprintendenza di archeologia belle arti paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.
La Soprintendenza con nota prot. 0011064 di data 22.6.2018 comunicava il preavviso di parere contrario al progetto ritenendolo in contrasto con i valori paesaggistici tutelati dall’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004. L’autorità tutoria argomentava come segue: la relazione «non contiene elementi sufficientemente approfonditi in ordine alla compatibilità dell’intervento in progetto con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento e la natura del dispositivo di tutela, in quanto esaminata la documentazione progettuale, si riscontra che la relazione sul cambio di tipologia della villetta n. 404 è sicuramente argomentata e documentata, ma le motivazioni e il cambio dello stesso di tipologia (con la chiusura del setto o “portico”) non rientrano nel quadro delle Linee-Guida recentemente emanate da questa soprintendenza per il villaggio Eni di Corte di Cadore e costituirebbero un precedente; si fa presente che la chiusura del “portico”, anche se fa riferimento ad una delle tipologie di case di E.GE (DM3/aciL), seguirebbe quanto già realizzato nel villaggio di numerose villette in cui i setti al PT sono stati totalmente o parzialmente chiusi e spesso senza autorizzazione o comunque in anni in cui non c’erano possibilità di controlli puntuali né di una impostazione unitaria degli interventi edilizi. Chiusure parziali o settoriali, anche se realizzate negli ultimi anni con parere favorevole - e comunque senza adottare la specificità tipologica delle tipologie delle villette - non costituiscono precedente su cui motivare ulteriori tamponamenti dei portici. Per quanto sopra non si esprime parere favorevole».
In riscontro alle osservazioni presentati dal ricorrente, inoltre, affermava: “l’origine del vincolo è relativa all’area boscata in cui è ubicata la villa oggetto di intervento. Tale bosco presenta delle specificità che lo rendono un unicum nel panorama italiano poiché si configura a tutti gli effetti come un paesaggio alpino “umanizzato” (cfr. CU, ED GE. Il mestiere dell’architetto, Milano 1996, p. 179), i cui elementi costitutivi dipendono dalla stretta integrazione che intercorre tra le architetture e l’ambiente circostante. Quest’ultimo rappresenta la premessa e allo stesso tempo l’obiettivo dell’azione progettuale “integrale” di ED GE, volta alla riqualificazione di un contesto ambientale che durante la seconda guerra mondiale era stato profondamente depauperato da massicci disboscamenti. Al pari degli edifici ivi presenti, l’ambiente naturale è oggetto di un disegno accurato, che si concretizza in opere di sistemazione esterna riguardanti, ad esempio, la rimodellazione del terreno con muraglioni controterra o l’inzollamento delle scarpate, la piantumazione di nuovi alberi. Il fatto che il bosco sia nel tempo cresciuto, modificando il rapporto percettivo tra costruito e aree aperte, non è da considerare - come specificato nelle osservazioni - quale elemento detrattore del paesaggio tutelato, in quanto il bosco stesso per sua natura ha un carattere di continua trasformazione di conseguenza non può essere cristallizzato in una situazione statica, ma semmai necessita di interventi costanti di manutenzione della materia vegetale. Diverse sono le valutazioni inerenti alle trasformazioni che da tempo interessano le villette ivi presenti, le quali per materiali, scelte tecnologiche e tipologie impiegate rappresentano anch'esse un elemento caratterizzante del paesaggio umanizzato voluto da GE. Le diverse variazioni tipologiche riscontrate rispecchiano non soltanto un progressivo affinamento delle logiche insediative da parte dell'architetto, ma soprattutto sono dettate dalla necessità di elaborare - a fronte della scelta di disporre tutte le abitazioni appartenenti a una medesima area residenziale con il medesimo orientamento - soluzioni diverse a seconda delle condizioni morfologiche del terreno e dell'andamento delle isoipse. Nello specifico, confrontando la variante DM3/Aci-L, con la variante DM3/aei si riscontrano delle diversità nell’andamento del terreno in corrispondenza della facciata principale che nel primo caso risulta avere una pendenza più lieve, mentre nel secondo una pendenza maggiormente accentuata. La diversa articolazione dei pieni e dei vuoti tra le due varianti citate - rispettivamente con una e due campate aperte - deve quindi essere relazionata a tale condizione dell'immediato intorno: condizione fondamentale se si pensa che proprio l'elaborazione di diverse scelte tipologiche rispecchia la continua ricerca da parte di GE di un rapporto ottimale ed equilibrato con le peculiarità ambientali di ogni singola area in cui si edificava, nella consapevolezza della spiccata eterogeneità del contesto naturale di riferimento. Alla luce di tali considerazioni, sono state redatte da questa Soprintendenza specifiche Linee Guida per il villaggio Eni di Corte di Cadore: nello specifico, convertire la variante DM3/aei - cui appartiene la villa oggetto di intervento- in variante DM3/Aci-L, si configurerebbe come un'azione negativa nei confronti di quel paesaggio umanizzato pocanzi descritto in quanto andrebbe ad uniformare quel sistema di variazioni tipologiche adottate in funzione delle specificità dei singoli luoghi boschivi. Inoltre, va considerato che gli interventi proposti, anche se ripropongono tecniche e materiali impiegati da ER, si configurano a tutti gli effetti come opere nuove, che andrebbero ad alterare la percezione e l'autenticità materica di tali manufatti pienamente integrati nel contesto paesaggistico anche in ragione del passaggio del tempo. Sebbene la gran parte delle ville non sia tutelato ai sensi della parte II del Codice, si rammenta infine che il relativo valore culturale è comunque riconosciuto anche nel PTRC del Veneto adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 e nella relativa variante con attribuzione di valenza paesaggistica, adottata con D.G.R. n. 427 del 10 aprile del 2013: l'intero complesso di Borea di Cadore infatti rientra nell’elenco delle architetture del Novecento per le quali nelle Norme Tecniche all'art. 62, c. 4 si vieta la demolizione e l’alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici.”.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, formulando un’unica articolata censura con cui ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 142, comma 1, lett. g, e art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004), eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento nonché per incompetenza.
Richiamando le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 5320 del 14 giugno 2018, resa su un caso analogo, lamenta la commistione fatta dalla Soprintendenza tra le esigenze di tutela del bene rappresentato dal bosco e quelle, da tenersi distinte, di tutela delle caratteristiche architettoniche/culturali intrinseche dell’immobile di sua proprietà. Ha altresì, sottolineato l’irragionevolezza della posizione assunta dalla Soprintendenza nel non tener conto del fatto che le modifiche proposte riproducevano caratteri tipici dell’edificato originario sia pure riferito ad altra tipologia di costruzione, nonché la contraddittorietà e disparità di trattamento ravvisabile nell’avere la Soprintendenza in altri casi rilasciato pareri favorevoli espressi o per silentium. Ha, inoltre, stigmatizzato il richiamo alle c.d. Linee Guida redatte dalla stessa autorità tutoria, oppure alla disciplina del PTRC, evidenziando esso, se mai, un ulteriore vizio di eccesso di potere per incompetenza ed arbitrarietà.
Si è costituito il Ministero dei beni e delle attività culturali insistendo con memoria per il rigetto del ricorso.
Anche il ricorrente ha presentato scritti difensivi in vista dell’udienza pubblica, sottolineando come la Soprintendenza abbia, comunque, omesso di effettuare una valutazione specifica relativa al singolo caso di specie, poiché non ha tenuto conto della particolare collocazione della villetta (perpendicolare e non parallela rispetto alla linea di massima pendenza del versante della montagna) e della presenza del terrapieno e del relativo muro di contenimento che occlude quasi completamente la vista del setto del portico destinato ad essere tamponato (che già oggi è di fatto un vano chiuso dalla legna da ardere ivi accatastata) ed ha inoltre depositato ulteriore documentazione a supporto della disparità di trattamento rispetto ad altre determinazioni del medesimo organo.
All’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Anche a prescindere dalle considerazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5320 del 14 giugno 2018, il ricorso è fondato.
Va, anzitutto, evidenziato che il caso scrutinato nella suddetta pronuncia del Giudice d’appello non è esattamente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio in cui la Soprintendenza ha ben argomentato sulle ragioni per le quali, pur in presenza di un vincolo paesaggistico relativo al bosco, sia stata valutata anche l’incidenza delle opere sulle costruzioni. La Soprintendenza evidenzia infatti come le diverse tipologie di villette siano state ideate dall’architetto GE appositamente per integrarsi con il bosco, il quale ha, pertanto, assunto la morfologia di un “bosco alpino umanizzato”.
Non appare palesemente illogico o estraneo alle valutazioni che la Soprintendenza deve compiere nell’autorizzare opere destinate a realizzarsi in aree sottoposte ex lege a vincolo paesaggistico, la verifica della loro incidenza sulla peculiare conformazione che il bene tutelato ha assunto per effetto dell’opera dell’uomo e ciò anche quando il bene tutelato per legge sia un elemento naturalistico qual è il bosco.
La giurisprudenza ha chiarito che il bosco (da intendersi quale “sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi” cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242) è oggetto di tutela ex lege in quanto elemento originariamente caratteristico del paesaggio, “cioè del “territorio espressivo di identità” ai sensi di quanto previsto dall’art. 131 D.Lgs. n. 42 del 2004” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462).
L’oggetto della tutela definito dall’art. 142 D.Lgs. 42/2004, quindi, non è il bene naturalistico in sé, ma la sua valenza paesaggistica, ossia l’idoneità dello stesso ad esprimere l’identità di un territorio, “il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni” “che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (cfr. artt. 131, commi 1 e 2 D.Lgs. 42/2004).
Pertanto, ove un determinato bosco abbia assunto una peculiare fisionomia per effetto della voluta e consapevole integrazione in esso dell’opera dell’uomo, anche tale interrelazione appare rientrare nel fuoco delle valutazioni che la Soprintendenza è chiamata a svolgere.
Fatta tale premessa, il Collegio ritiene che la Soprintendenza, pur avendo condivisibilmente individuato l’oggetto della tutela, non abbia, tuttavia, adeguatamente valutato la specificità del caso in esame e che debbano, pertanto, ritenersi fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria formulate nel capitolo II dell’unico motivo di ricorso.
La Soprintendenza, infatti, pur avendo enunciato le ragioni per le quali le diverse tipologie di villette non possono ritenersi indifferenti, nelle loro relazioni con il contesto, anche ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi con il vincolo boschivo, ha poi omesso di pronunciarsi sulle specificità del caso concreto.
Nella relazione illustrativa dell’intervento si afferma, infatti, – e su tale affermazione la Soprintendenza non prende posizione - che, la villetta, pur appartenendo alla tipologia DM3/aei si differenzia dalle altre appartenenti alla medesima tipologia, essendo collocata in posizione maggiormente affine a quelle appartenenti alla tipologia DM3/aci L nella quale gli interventi proposti sono intesi a trasformarla.
Proprio tale collocazione è stata valorizzata dalla Soprintendenza nel parere come ragione ostativa alla compatibilità degli interventi con la tutela del bosco “umanizzato”, non avendo, però, preso posizione sul caso concreto.
Inoltre, nel parere si afferma che l’articolazione dei pieni e dei vuoti nei portici delle villette deve essere relazionata alle condizioni dell’immediato intorno. Tuttavia, non sembra che tale valutazione sia stata effettuata in concreto, atteso che, come evidenziato nelle difese del ricorrente, il vano che egli intende chiudere appare già quasi completamente occupato dal terrapieno ed è poco percettibile.
Poiché oggetto della tutela è il paesaggio boschivo, sia pure nella sua conformazione di bosco umanizzato, non può la Soprintendenza, in assenza di un vincolo culturale sul singolo edificio, negare l’autorizzazione di opere di modesta entità e che, tenuto conto dello stato dei luoghi, non sono percepibili.
In definitiva il ricorso è fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 29 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO