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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10516/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
10516/2021 vertente
tra
, Parte_1
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cardinali
RICORRENTE
e
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Perrini e Maria Cristina
LL
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.10.2021 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver ricevuto il 23.01.2010 atto di precetto, con cui la società intimava il sig. Controparte_1
quale titolare della ditta al pagamento Parte_1 Parte_1
2 della somma di € 1.290,32, oltre interessi e successive spese, riveniente dall'assegno postale n. 7229757372-06 tratto presso
Poste Italiane – filiale di Bari, non pagato per difetto di provvista;
di aver proposto dinanzi al Giudice di pace di Bari opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., corredata da domanda riconvenzionale, con cui chiedeva “accertarsi l'invalidità del credito sottostante l'assegno bancario”, condannando la società opposta al pagamento in suo favore della somma di € 4.147,50 a titolo di provvigioni non corrisposte per l'incarico di procacciatore di affari, in subordine, disporre la compensazione con tale credito;
soggiunge che con sentenza n. 1122/2021 il Giudice di Pace di Bari dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Bari, avendo ad oggetto questione assoggettata al rito del lavoro, venendo in contestazione un rapporto di agenzia intercorso inter partes.
In virtù di tanto, nel ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “rigettare ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta e per l'effetto, richiamando tutti gli atti e documenti del giudizio svolto dinanzi il Giudice di Pace di Bari- Avv. Martino – iscritto al n. 2786/2020 r.g., nonché a tutto quanto sopra esposto, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. con sede a Bitonto … al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di €
14.339,12 o di quell'altra minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e svalutazione monetaria. In via subordinata, qualora, accertato il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta in favore del ricorrente, si chiede la liquidazione ex art. 36 Cost. ed in via ancora più gradata la liquidazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”. In data 25.10.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da parte ricorrente.
3 In data 13.11.2025, l'avv. Gaetano Cardinali depositava rinuncia al mandato difensivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 85 e 301 c.p.c., non essendo intervenuta la nomina di un nuovo procuratore per il ricorrente, il difensore rinunciante conserva lo “ius postulandi”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo (lavoro subordinato, di agenzia o di procacciatore d'affari) che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro subordinato, come noto, l'elemento centrale desumibile dall'art. 2094 c.c. è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n.
5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
4 Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore,
l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001 e Cass. n.
224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n.
3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996).
Il contratto di agenzia è caratterizzato invece dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, in virtù di una collaborazione professionale autonoma e non episodica.
Mentre il procacciatore d'affari svolge un'attività episodica senza vincolo di stabilità, raccogliendo ordini e trasmettendoli all'imprenditore.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro (subordinato, di agenzia o di procacciatore di affari) con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le
5 circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato comprovato l'espletamento dell'attività lavorativa.
A tanto deve soggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste
[...]
, il quale si è limitato a confermare genericamente Tes_1
l'espletamento delle mansioni alle dipendenze di parte opposta, dal settembre 2018 a gennaio 2019, per averlo incontrato “una volta” nell'ipermercato di Casamassima, precisando “io personalmente ho lavorato per soli 15 - 20 giorni nel mese di gennaio 2019 […] il mio periodo era solo a titolo di prova”. Le ulteriori deposizioni risultano de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_3
confermano che il sig. , titolare della Living
[...] Parte_1
Services, acquistava la merce dalla società , per poi rivenderla CP_1 per proprio conto.
Nello specifico, il teste ragioniere contabile Testimone_2
dell'azienda convenuta sin dal 2000, ha confermato che in data
03.06.2019 la società LL ZZ S.G.M. aveva venduto al ricorrente una bicicletta elettrica 36V 10AH al costo di euro 901,64, avendo emesso lui stesso il relativo documento contabile, precisando altresì che la merce che il acquistava la pagava Pt_1 regolarmente.
Allo stesso modo, la teste , dipendente della società Testimone_3 opposta dal 2011 al 2024, ha confermato che le biciclette venivano fornite al ricorrente, che le rivendeva per proprio conto, incassando i relativi introiti, precisando di aver visto solo “documenti attestanti
l'acquisto da parte della di materiale che, come ho detto prima Pt_1
veniva autonomamente venduto dalla stessa .” Pt_1
6 Alla luce di quanto sopra, non risulta fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate in ricorso, pertanto non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione della rivendicata pretesa creditoria, né può operare qualsivoglia compensazione in merito all'importo di € 1.290,32, rivendicato da parte opposta quale somma riveniente dall'assegno postale n. 7229757372-06 tratto presso Poste Italiane – filiale di
Bari, non pagato per difetto di provvista.
Ditalchè l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con relativa domanda riconvenzionale deve considerarsi infondata.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ditta individuale “ ”, Parte_1 in persona del legale rappresentante, sig. , al Parte_1 pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
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TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
10516/2021 vertente
tra
, Parte_1
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cardinali
RICORRENTE
e
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Perrini e Maria Cristina
LL
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.10.2021 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver ricevuto il 23.01.2010 atto di precetto, con cui la società intimava il sig. Controparte_1
quale titolare della ditta al pagamento Parte_1 Parte_1
2 della somma di € 1.290,32, oltre interessi e successive spese, riveniente dall'assegno postale n. 7229757372-06 tratto presso
Poste Italiane – filiale di Bari, non pagato per difetto di provvista;
di aver proposto dinanzi al Giudice di pace di Bari opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., corredata da domanda riconvenzionale, con cui chiedeva “accertarsi l'invalidità del credito sottostante l'assegno bancario”, condannando la società opposta al pagamento in suo favore della somma di € 4.147,50 a titolo di provvigioni non corrisposte per l'incarico di procacciatore di affari, in subordine, disporre la compensazione con tale credito;
soggiunge che con sentenza n. 1122/2021 il Giudice di Pace di Bari dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Bari, avendo ad oggetto questione assoggettata al rito del lavoro, venendo in contestazione un rapporto di agenzia intercorso inter partes.
In virtù di tanto, nel ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “rigettare ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta e per l'effetto, richiamando tutti gli atti e documenti del giudizio svolto dinanzi il Giudice di Pace di Bari- Avv. Martino – iscritto al n. 2786/2020 r.g., nonché a tutto quanto sopra esposto, condannare la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. con sede a Bitonto … al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di €
14.339,12 o di quell'altra minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e svalutazione monetaria. In via subordinata, qualora, accertato il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta in favore del ricorrente, si chiede la liquidazione ex art. 36 Cost. ed in via ancora più gradata la liquidazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”. In data 25.10.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da parte ricorrente.
3 In data 13.11.2025, l'avv. Gaetano Cardinali depositava rinuncia al mandato difensivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 85 e 301 c.p.c., non essendo intervenuta la nomina di un nuovo procuratore per il ricorrente, il difensore rinunciante conserva lo “ius postulandi”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo (lavoro subordinato, di agenzia o di procacciatore d'affari) che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro subordinato, come noto, l'elemento centrale desumibile dall'art. 2094 c.c. è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n.
5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
4 Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore,
l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001 e Cass. n.
224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (in tal senso Cass. n.
3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996).
Il contratto di agenzia è caratterizzato invece dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, in virtù di una collaborazione professionale autonoma e non episodica.
Mentre il procacciatore d'affari svolge un'attività episodica senza vincolo di stabilità, raccogliendo ordini e trasmettendoli all'imprenditore.
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con la convenuta un rapporto di lavoro (subordinato, di agenzia o di procacciatore di affari) con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le
5 circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato comprovato l'espletamento dell'attività lavorativa.
A tanto deve soggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste
[...]
, il quale si è limitato a confermare genericamente Tes_1
l'espletamento delle mansioni alle dipendenze di parte opposta, dal settembre 2018 a gennaio 2019, per averlo incontrato “una volta” nell'ipermercato di Casamassima, precisando “io personalmente ho lavorato per soli 15 - 20 giorni nel mese di gennaio 2019 […] il mio periodo era solo a titolo di prova”. Le ulteriori deposizioni risultano de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_3
confermano che il sig. , titolare della Living
[...] Parte_1
Services, acquistava la merce dalla società , per poi rivenderla CP_1 per proprio conto.
Nello specifico, il teste ragioniere contabile Testimone_2
dell'azienda convenuta sin dal 2000, ha confermato che in data
03.06.2019 la società LL ZZ S.G.M. aveva venduto al ricorrente una bicicletta elettrica 36V 10AH al costo di euro 901,64, avendo emesso lui stesso il relativo documento contabile, precisando altresì che la merce che il acquistava la pagava Pt_1 regolarmente.
Allo stesso modo, la teste , dipendente della società Testimone_3 opposta dal 2011 al 2024, ha confermato che le biciclette venivano fornite al ricorrente, che le rivendeva per proprio conto, incassando i relativi introiti, precisando di aver visto solo “documenti attestanti
l'acquisto da parte della di materiale che, come ho detto prima Pt_1
veniva autonomamente venduto dalla stessa .” Pt_1
6 Alla luce di quanto sopra, non risulta fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate in ricorso, pertanto non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione della rivendicata pretesa creditoria, né può operare qualsivoglia compensazione in merito all'importo di € 1.290,32, rivendicato da parte opposta quale somma riveniente dall'assegno postale n. 7229757372-06 tratto presso Poste Italiane – filiale di
Bari, non pagato per difetto di provvista.
Ditalchè l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con relativa domanda riconvenzionale deve considerarsi infondata.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ditta individuale “ ”, Parte_1 in persona del legale rappresentante, sig. , al Parte_1 pagamento in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre accessori di legge e di tariffa, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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