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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
TERZO - OPPONENTE Parte_2
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Siringo e Alessandro Bazzano CP_1
CREDITRICE PROCEDENTE - CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Scorpo Controparte_2
CREDITORE INTERVENUTO – CONVENUTO
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, , E CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
CP_16
NTERVENUTI - CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_17
DEBITORE CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.24 e atti ivi richiamati
1
MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta dall' – terzo pignorato nel Parte_1
processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE 3688/20 – avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, resa ex art. 549 c.p.c. il 7.2.23 (e comunicata il 9.2.23).
Nel merito, l' – reiterando con l'atto di citazione i motivi già spiegati dinanzi al collegio Parte_1 in sede di reclamo avverso l'ordinanza che aveva definito con il rigetto dell'istanza di sospensione la fase cautelare – ha chiesto: 1) di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza resa ex art. 549 cpc, ritenendo e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di dichiarando conseguentemente inefficace e/o improcedibile il pignoramento di cui CP_17 alla procedura RGE 3688/20 o comunque l'inesigibilità di quelli eventualmente accertati;
2) annullare l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 eventualmente medio tempore emessa e pure opposta e condannare i creditori assegnatari alle restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto dell'ordinanza stessa;
3) annullare l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare;
4) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti costituiti hanno invece chiesto, con vittoria delle spese di lite, la conferma dell'ordinanza opposta, deducendo la correttezza della decisione impugnata e contestando, alla luce dei motivi spiegati in comparsa, le argomentazioni svolte con l'ordinanza di reclamo. In particolare, hanno evidenziato la contraddittorietà e l'incoerenza delle dichiarazioni rese e delle condotte poste in essere dall'Assessorato nel corso del tempo.
In subordine hanno chiesto la condanna dell'Assessorato al risarcimento del danno (da quantificare in misura pari all'importo di quello del credito precettato) in tesi subito in conseguenza della dichiarazione ex art. 547 cpc reticente ed elusiva resa dall'Assessorato nell'esecuzione RGE
3688/20 e della condotta distrattiva posta in essere con il pagamento del credito a mani del cessionario, nonostante il vincolo derivante a preesistenti pignoramenti, tali da integrare gli estremi di un illecito ex art. 2043 c.c.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
1)La fase cautelare dell'opposizione (RGE 3688/20) è stata definita con ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione degli effetti dell'ordinanza, successivamente accolta dal collegio in sede di reclamo.
2 2)Nel merito l'ente debitore esecutato non si è costituito, al pari della maggior parte dei creditori intervenuti, convenuti in giudizio e dichiarati contumaci con decreto del 23.2.24. Si costituivano invece con autonome comparse i convenuti (creditori) e . CP_2 CP_1
3)Con provvedimento del 16.1.24 è stata rigettata l'istanza di sollecitazione all'astensione sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione” (cfr. sez. III civ. sent. n. 422/06).
4)A tale provvedimento non faceva seguito la preannunciata istanza di ricusazione, bensì un'esplicita dichiarazione di disinteresse a depositarla (cfr. memoria 171 ter n. 2^ cpc del 22.3.24).
5)Con ordinanza del 17.4.24 la causa è stata rinviata per la decisione in ragione della sua natura documentale, previa esclusione della prospettata disintegrità del contraddittorio. E infatti, la S.C. – oltre ad aver chiarito la natura bifasica delle opposizioni esecutive, ancorandone la pendenza al deposito del ricorso cautelare (cfr. ex multis Cass. n. 9246/15) – ha precisato che, “Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 18110/11).
6)La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è inammissibile. Il giudizio in esame ha infatti a oggetto la fase di merito non già di un'opposizione ex art 615 cpc, bensì quella di un'opposizione ex art. 617 cpc nell'ambito della quale i limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale sono assai stringenti (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 3151/24, secondo la quale: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso”).
*****
Nel merito, il Tribunale ritiene di dovere richiamare le considerazioni già svolte dal collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc, integrandole tuttavia con ulteriori considerazioni.
3 Con l'ordinanza opposta, resa ai sensi dell'art. 549 cpc nel processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RG Es. 3688/20 introdotto con pignoramento notificato il 16.9.20 – a fronte della dichiarazione negativa resa il 28.10.21 dall'Assessorato terzo pignorato, che aveva affermato di non essere debitore di in relazione agli interventi a valere sul PROF (anni 1987-2011) e CP_17 sull'OIF (anni 2008-2013) – il GE aveva accertato la sussistenza di un debito dell'Assessorato verso pari a € 471.844,128. CP_17
Invero, l'erogazione delle somme dovute all'ente debitore (preteso creditore dell'Assessorato terzo pignorato) per i progetti finanziati con fondi UE è condizionata al positivo esito della rendicontazione. E infatti, poiché “i pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale” (art. 76 par. 1 e 2 reg. 1083/06 UE), il diritto all'erogazione delle somme è condizionato (risolutivamente per quello che riguarda il prefinanziamento e sospensivamente per i pagamenti intermedi e del saldo finale) alla esecuzione dei progetti e all'esito positivo del procedimento di rendicontazione della spesa.
Ciò nonostante, il GE aveva ritenuto adempiuto l'onere della prova gravante sul creditore procedente nell'incidente ex art. 549 cpc, alla luce di quanto precisato dalla stessa Avvocatura dello
Stato che, a fronte dei DDDDSS indicati dai creditori, aveva sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa creditoria “in ordine all'Avviso 20/2011, in forza dei Decreti nn. 1308,
1309,1310 e 1311 tutti del 28.02.2017, e all'Avviso 2/14 in via residuale”, allegando, senza dimostrarlo, che tale debito residuo sarebbe stato eroso da precedenti pignoramenti e assegnazioni.
Il collegio, invece, aveva ravvisato il fuumus dell'opposizione, osservando che:
1) per gli importi dovuti in relazione all'Avviso 20/11 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_17 provvisoriamente esecutivo n. 5654/20, opposto dall'Assessorato e revocato dal Tribunale che, tuttavia, aveva emesso pronuncia di condanna per il medesimo importo (rimodulando gli interessi);
-nelle more del giudizio di opposizione, aveva ceduto il credito al proprio amministratore CP_17
( che lo aveva azionato esecutivamente ottenendone il pagamento (cfr. ord. CP_18 assegnazione resa nel processo esecutivo RG 1451/22 avviato da contro l'Assessorato e CP_18
ricevuta di pagamento da parte del tesoriere Unicredit spa).
2)gli importi residui relativi all'avviso 2/14 (pari a complessivi € 106.811,36) pure sono stati oggetto di decreto ingiuntivo (n. 4698/21) avverso il quale è ancora pendente l'opposizione;
-il credito avente a oggetto tali importi, essendo litigioso, è dunque innanzitutto condizionato al positivo esito dei giudizi;
-il relativo importo è inoltre di gran lunga inferiore a quello dei pignoramenti precedentemente ricevuti dall'Assessorato nella qualità di terzo pignorato, debitore di . CP_17
4 3)Tale circostanza è stata non solo affermata, ma pure documentata dall'Assessorato mediante il deposito di un prospetto dettagliato contenente l'elenco dei pignoramenti e dei relativi elementi identificativi (cfr. all. 11 report procedure esecutive). Né può dubitarsi – in mancanza di elementi significativi che inducano a tale dubbio – dell'attendibilità di tale prospetto, ove si consideri che
“Gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 3253/12).
4)La circostanza è tutt'altro che priva di efficacia giuridica perché comporta l'assegnazione in coda rispetto ai precedenti pignoramenti, sempre nei limiti del minor credito accertato, peraltro condizionato al positivo (per Interefop) esito del giudizio di opposizione. Né può ritenersi che l'onere di dimostrare l'avvenuta (ipotetica) estinzione dei preesistenti pignoramenti e la conseguente liberazione di parte delle somme gravi sul terzo pignorato che nel prospetto depositato ha inserito tutte le informazioni in suo possesso.
*****
Le considerazioni svolte con riferimento ai crediti derivanti ai finanziamenti ammessi a valere sull'avviso 20/11 non sono superate dalle deduzioni dei convenuti in ordine alla compensazione disposta dall'Assessorato con i cosiddetti “mandati verdi” e all'inserimento dei pretesi crediti oggetto della contesa, con decreto 803/23, tra i residui passivi riaccreditati nel bilancio regionale.
In proposito – nel rinviare per la ricostruzione dettagliata della sequenza degli atti e dei provvedimenti che si sono susseguiti alla memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dell'Avvocatura dello
Stato – è sufficiente evidenziare che i provvedimenti citati non hanno prodotto l'effetto di sottrarre i pretesi crediti al vincolo del pignoramento anteriormente notificato.
Il primo, perché oggetto di revoca in autotutela in seguito all'intervento della Corte dei Conti che lo ha ritenuto illecito, il secondo perché non comporta la liquidazione della spesa, sempre soggetta all'esito della rendicontazione (artt. 56 e ss. d. l.vo 118/11).
*****
Diverso è invece il discorso relativo al pagamento effettuato in favore di legale CP_18
rappresentante di che superano peraltro quelle appena svolte. CP_17
legale rappresentante dell'ente, ha ottenuto il pagamento degli importi in questione (relativi CP_18 ai finanziamenti a valere sull'avviso 20/11) in quanto (dopo la notifica del pignoramento CP_17 all'Assessorato, ma prima della dichiarazione) per il pagamento i tali importi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5654/20 (per l'importo di € 364.942,93), notificato all'Assessorato il 26.11.20
e ceduto il credito a notificando la cessione all'Amministrazione. CP_18
5 a sua volta, ha azionato il credito derivante dalla sentenza definitoria del giudizio di CP_18 opposizione a decreto ingiuntivo, nell'espropriazione ex art. 543 cpc RGE 1451/22, ottenendo l'assegnazione del credito e il pagamento da parte del tesoriere dell'Assessorato, dopo il rigetto dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ proposta dall'Amministrazione.
Il collegio aveva ritenuto tale pagamento estintivo del credito e, dunque, in sede cautelare, aveva reputato inesistenti i crediti relativi all'avviso 20/11 a differenza di quelli relativi all'avviso 2/14, reputati esistenti ma condizionati (all'esito del giudizio contenzioso avente a oggetto il decreto ingiuntivo n. 4698/21 e all'estinzione dei precedenti pignoramenti).
A ben vedere invece la valutazione sui crediti relativi all'avviso 20/11 va rivista atteso che il pagamento in favore di risulta inopponibile ai creditori pignoranti. CP_18
E' documentale infatti che allorquando l'Assessorato ha reso la dichiarazione negativa (a ottobre
2021), l'Assessorato aveva già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, dunque avrebbe dovuto rendere una dichiarazione positiva condizionata, indicando l'esistenza di un credito litigioso condizionato all'esito del giudizio, rispetto al quale il sopravvenuto pagamento è inopponibile ai creditori (cfr. Cass. sez. 3 civ. n. 31844/22 in ordine alla pignorabilità dei crediti futuri), pena una vanificazione del giudizio di accertamento ex art. 549 cpc.
Come infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire, “Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. Tale indirizzo … non è in contrasto con quello successivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 12602 del 2007 (che statuisce che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, a sensi dell'art. 546 cpc, con la notificazione dell'atto di pignoramento in quanto tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fatti sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, con la conseguenza che l'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma
6 oggetto del credito ed il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario” (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 24686/21).
Il fatto che il pagamento sia avvenuto in forza di un provvedimento giudiziario è irrilevante ai fini della inopponibilità ai creditori procedenti nel processo espropriativo per cui è causa, tanto più ove si consideri che l'Assessorato, nell'opporsi all'esecuzione intrapresa da ha contestato la CP_18 validità della cessione, ma non ha fatto alcun cenno all'esistenza di preesistenti vincoli che avrebbero reso inesigibile il credito discendente dal titolo esecutivo da lui azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte dunque – e in disparte ogni considerazione sulla fraudolenta condotta di che, ben consapevole della preesistenza dei pignoramenti della preesistenza dei CP_18
pignoramenti in ragione della sua qualità di legale rappresentante di , ha ceduto il credito a CP_17 sé stesso e lo ha azionato in danno dell'Assessorato – ai limitati fini del processo esecutivo in cui si
è innestata l'opposizione, i crediti relativi all'avviso 20/11 oggetto del decreto ingiuntivo n. 5654/20 devono ritenersi esistenti, fatta salva tuttavia l'estinzione dei precedenti pignoramenti in relazione ai quali valgono le medesime considerazione svolte in relazione ai crediti di cui all'avviso 2/14.
*****
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, l'opposizione avverso l'ordinanza di accertamento va accolta nella misura in cui la stessa non ha dichiarato che i crediti relativi all'avviso 20/11 sono condizionati all'estinzione dei precedenti pignoramenti e quelli relativi all'avviso 2/14 sono condizionati all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4698/21) e all'estinzione dei precedenti pignoramenti.
Poiché è documentale che, a seguito della sospensione disposta dal collegio, non sono stati effettuati pagamenti, non va accolta invece la domanda di condanna alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti.
In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono invece i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente giudizio oltre che quelle del giudizio incidentale di accertamento.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall' Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 549 cpc resa il 7.2.23 nel procedimento
[...]
recante RGE 3688/20 nella parte in cui ha omesso di accertare l'esistenza delle condizioni indicate in parte motiva.
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute costituite
COMPENSA le spese del presente giudizio
7 RIGETTA ogni altra domanda
Palermo, 4.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
TERZO - OPPONENTE Parte_2
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Siringo e Alessandro Bazzano CP_1
CREDITRICE PROCEDENTE - CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Scorpo Controparte_2
CREDITORE INTERVENUTO – CONVENUTO
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, , E CP_13 Controparte_14 Controparte_15 [...]
CP_16
NTERVENUTI - CONVENUTI CONTUMACI
[...]
Controparte_17
DEBITORE CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.24 e atti ivi richiamati
1
MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta dall' – terzo pignorato nel Parte_1
processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE 3688/20 – avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo, resa ex art. 549 c.p.c. il 7.2.23 (e comunicata il 9.2.23).
Nel merito, l' – reiterando con l'atto di citazione i motivi già spiegati dinanzi al collegio Parte_1 in sede di reclamo avverso l'ordinanza che aveva definito con il rigetto dell'istanza di sospensione la fase cautelare – ha chiesto: 1) di dichiarare nulla, annullare o revocare l'ordinanza resa ex art. 549 cpc, ritenendo e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di dichiarando conseguentemente inefficace e/o improcedibile il pignoramento di cui CP_17 alla procedura RGE 3688/20 o comunque l'inesigibilità di quelli eventualmente accertati;
2) annullare l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 eventualmente medio tempore emessa e pure opposta e condannare i creditori assegnatari alle restituzione delle somme eventualmente ricevute per effetto dell'ordinanza stessa;
3) annullare l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare;
4) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti costituiti hanno invece chiesto, con vittoria delle spese di lite, la conferma dell'ordinanza opposta, deducendo la correttezza della decisione impugnata e contestando, alla luce dei motivi spiegati in comparsa, le argomentazioni svolte con l'ordinanza di reclamo. In particolare, hanno evidenziato la contraddittorietà e l'incoerenza delle dichiarazioni rese e delle condotte poste in essere dall'Assessorato nel corso del tempo.
In subordine hanno chiesto la condanna dell'Assessorato al risarcimento del danno (da quantificare in misura pari all'importo di quello del credito precettato) in tesi subito in conseguenza della dichiarazione ex art. 547 cpc reticente ed elusiva resa dall'Assessorato nell'esecuzione RGE
3688/20 e della condotta distrattiva posta in essere con il pagamento del credito a mani del cessionario, nonostante il vincolo derivante a preesistenti pignoramenti, tali da integrare gli estremi di un illecito ex art. 2043 c.c.
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Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
1)La fase cautelare dell'opposizione (RGE 3688/20) è stata definita con ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione degli effetti dell'ordinanza, successivamente accolta dal collegio in sede di reclamo.
2 2)Nel merito l'ente debitore esecutato non si è costituito, al pari della maggior parte dei creditori intervenuti, convenuti in giudizio e dichiarati contumaci con decreto del 23.2.24. Si costituivano invece con autonome comparse i convenuti (creditori) e . CP_2 CP_1
3)Con provvedimento del 16.1.24 è stata rigettata l'istanza di sollecitazione all'astensione sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione” (cfr. sez. III civ. sent. n. 422/06).
4)A tale provvedimento non faceva seguito la preannunciata istanza di ricusazione, bensì un'esplicita dichiarazione di disinteresse a depositarla (cfr. memoria 171 ter n. 2^ cpc del 22.3.24).
5)Con ordinanza del 17.4.24 la causa è stata rinviata per la decisione in ragione della sua natura documentale, previa esclusione della prospettata disintegrità del contraddittorio. E infatti, la S.C. – oltre ad aver chiarito la natura bifasica delle opposizioni esecutive, ancorandone la pendenza al deposito del ricorso cautelare (cfr. ex multis Cass. n. 9246/15) – ha precisato che, “Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 18110/11).
6)La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è inammissibile. Il giudizio in esame ha infatti a oggetto la fase di merito non già di un'opposizione ex art 615 cpc, bensì quella di un'opposizione ex art. 617 cpc nell'ambito della quale i limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale sono assai stringenti (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 3151/24, secondo la quale: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso”).
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Nel merito, il Tribunale ritiene di dovere richiamare le considerazioni già svolte dal collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc, integrandole tuttavia con ulteriori considerazioni.
3 Con l'ordinanza opposta, resa ai sensi dell'art. 549 cpc nel processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RG Es. 3688/20 introdotto con pignoramento notificato il 16.9.20 – a fronte della dichiarazione negativa resa il 28.10.21 dall'Assessorato terzo pignorato, che aveva affermato di non essere debitore di in relazione agli interventi a valere sul PROF (anni 1987-2011) e CP_17 sull'OIF (anni 2008-2013) – il GE aveva accertato la sussistenza di un debito dell'Assessorato verso pari a € 471.844,128. CP_17
Invero, l'erogazione delle somme dovute all'ente debitore (preteso creditore dell'Assessorato terzo pignorato) per i progetti finanziati con fondi UE è condizionata al positivo esito della rendicontazione. E infatti, poiché “i pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale” (art. 76 par. 1 e 2 reg. 1083/06 UE), il diritto all'erogazione delle somme è condizionato (risolutivamente per quello che riguarda il prefinanziamento e sospensivamente per i pagamenti intermedi e del saldo finale) alla esecuzione dei progetti e all'esito positivo del procedimento di rendicontazione della spesa.
Ciò nonostante, il GE aveva ritenuto adempiuto l'onere della prova gravante sul creditore procedente nell'incidente ex art. 549 cpc, alla luce di quanto precisato dalla stessa Avvocatura dello
Stato che, a fronte dei DDDDSS indicati dai creditori, aveva sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa creditoria “in ordine all'Avviso 20/2011, in forza dei Decreti nn. 1308,
1309,1310 e 1311 tutti del 28.02.2017, e all'Avviso 2/14 in via residuale”, allegando, senza dimostrarlo, che tale debito residuo sarebbe stato eroso da precedenti pignoramenti e assegnazioni.
Il collegio, invece, aveva ravvisato il fuumus dell'opposizione, osservando che:
1) per gli importi dovuti in relazione all'Avviso 20/11 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_17 provvisoriamente esecutivo n. 5654/20, opposto dall'Assessorato e revocato dal Tribunale che, tuttavia, aveva emesso pronuncia di condanna per il medesimo importo (rimodulando gli interessi);
-nelle more del giudizio di opposizione, aveva ceduto il credito al proprio amministratore CP_17
( che lo aveva azionato esecutivamente ottenendone il pagamento (cfr. ord. CP_18 assegnazione resa nel processo esecutivo RG 1451/22 avviato da contro l'Assessorato e CP_18
ricevuta di pagamento da parte del tesoriere Unicredit spa).
2)gli importi residui relativi all'avviso 2/14 (pari a complessivi € 106.811,36) pure sono stati oggetto di decreto ingiuntivo (n. 4698/21) avverso il quale è ancora pendente l'opposizione;
-il credito avente a oggetto tali importi, essendo litigioso, è dunque innanzitutto condizionato al positivo esito dei giudizi;
-il relativo importo è inoltre di gran lunga inferiore a quello dei pignoramenti precedentemente ricevuti dall'Assessorato nella qualità di terzo pignorato, debitore di . CP_17
4 3)Tale circostanza è stata non solo affermata, ma pure documentata dall'Assessorato mediante il deposito di un prospetto dettagliato contenente l'elenco dei pignoramenti e dei relativi elementi identificativi (cfr. all. 11 report procedure esecutive). Né può dubitarsi – in mancanza di elementi significativi che inducano a tale dubbio – dell'attendibilità di tale prospetto, ove si consideri che
“Gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 3253/12).
4)La circostanza è tutt'altro che priva di efficacia giuridica perché comporta l'assegnazione in coda rispetto ai precedenti pignoramenti, sempre nei limiti del minor credito accertato, peraltro condizionato al positivo (per Interefop) esito del giudizio di opposizione. Né può ritenersi che l'onere di dimostrare l'avvenuta (ipotetica) estinzione dei preesistenti pignoramenti e la conseguente liberazione di parte delle somme gravi sul terzo pignorato che nel prospetto depositato ha inserito tutte le informazioni in suo possesso.
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Le considerazioni svolte con riferimento ai crediti derivanti ai finanziamenti ammessi a valere sull'avviso 20/11 non sono superate dalle deduzioni dei convenuti in ordine alla compensazione disposta dall'Assessorato con i cosiddetti “mandati verdi” e all'inserimento dei pretesi crediti oggetto della contesa, con decreto 803/23, tra i residui passivi riaccreditati nel bilancio regionale.
In proposito – nel rinviare per la ricostruzione dettagliata della sequenza degli atti e dei provvedimenti che si sono susseguiti alla memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dell'Avvocatura dello
Stato – è sufficiente evidenziare che i provvedimenti citati non hanno prodotto l'effetto di sottrarre i pretesi crediti al vincolo del pignoramento anteriormente notificato.
Il primo, perché oggetto di revoca in autotutela in seguito all'intervento della Corte dei Conti che lo ha ritenuto illecito, il secondo perché non comporta la liquidazione della spesa, sempre soggetta all'esito della rendicontazione (artt. 56 e ss. d. l.vo 118/11).
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Diverso è invece il discorso relativo al pagamento effettuato in favore di legale CP_18
rappresentante di che superano peraltro quelle appena svolte. CP_17
legale rappresentante dell'ente, ha ottenuto il pagamento degli importi in questione (relativi CP_18 ai finanziamenti a valere sull'avviso 20/11) in quanto (dopo la notifica del pignoramento CP_17 all'Assessorato, ma prima della dichiarazione) per il pagamento i tali importi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5654/20 (per l'importo di € 364.942,93), notificato all'Assessorato il 26.11.20
e ceduto il credito a notificando la cessione all'Amministrazione. CP_18
5 a sua volta, ha azionato il credito derivante dalla sentenza definitoria del giudizio di CP_18 opposizione a decreto ingiuntivo, nell'espropriazione ex art. 543 cpc RGE 1451/22, ottenendo l'assegnazione del credito e il pagamento da parte del tesoriere dell'Assessorato, dopo il rigetto dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ proposta dall'Amministrazione.
Il collegio aveva ritenuto tale pagamento estintivo del credito e, dunque, in sede cautelare, aveva reputato inesistenti i crediti relativi all'avviso 20/11 a differenza di quelli relativi all'avviso 2/14, reputati esistenti ma condizionati (all'esito del giudizio contenzioso avente a oggetto il decreto ingiuntivo n. 4698/21 e all'estinzione dei precedenti pignoramenti).
A ben vedere invece la valutazione sui crediti relativi all'avviso 20/11 va rivista atteso che il pagamento in favore di risulta inopponibile ai creditori pignoranti. CP_18
E' documentale infatti che allorquando l'Assessorato ha reso la dichiarazione negativa (a ottobre
2021), l'Assessorato aveva già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, dunque avrebbe dovuto rendere una dichiarazione positiva condizionata, indicando l'esistenza di un credito litigioso condizionato all'esito del giudizio, rispetto al quale il sopravvenuto pagamento è inopponibile ai creditori (cfr. Cass. sez. 3 civ. n. 31844/22 in ordine alla pignorabilità dei crediti futuri), pena una vanificazione del giudizio di accertamento ex art. 549 cpc.
Come infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire, “Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. Tale indirizzo … non è in contrasto con quello successivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 12602 del 2007 (che statuisce che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, a sensi dell'art. 546 cpc, con la notificazione dell'atto di pignoramento in quanto tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fatti sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, con la conseguenza che l'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma
6 oggetto del credito ed il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario” (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 24686/21).
Il fatto che il pagamento sia avvenuto in forza di un provvedimento giudiziario è irrilevante ai fini della inopponibilità ai creditori procedenti nel processo espropriativo per cui è causa, tanto più ove si consideri che l'Assessorato, nell'opporsi all'esecuzione intrapresa da ha contestato la CP_18 validità della cessione, ma non ha fatto alcun cenno all'esistenza di preesistenti vincoli che avrebbero reso inesigibile il credito discendente dal titolo esecutivo da lui azionato.
Alla luce delle considerazioni svolte dunque – e in disparte ogni considerazione sulla fraudolenta condotta di che, ben consapevole della preesistenza dei pignoramenti della preesistenza dei CP_18
pignoramenti in ragione della sua qualità di legale rappresentante di , ha ceduto il credito a CP_17 sé stesso e lo ha azionato in danno dell'Assessorato – ai limitati fini del processo esecutivo in cui si
è innestata l'opposizione, i crediti relativi all'avviso 20/11 oggetto del decreto ingiuntivo n. 5654/20 devono ritenersi esistenti, fatta salva tuttavia l'estinzione dei precedenti pignoramenti in relazione ai quali valgono le medesime considerazione svolte in relazione ai crediti di cui all'avviso 2/14.
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Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, l'opposizione avverso l'ordinanza di accertamento va accolta nella misura in cui la stessa non ha dichiarato che i crediti relativi all'avviso 20/11 sono condizionati all'estinzione dei precedenti pignoramenti e quelli relativi all'avviso 2/14 sono condizionati all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4698/21) e all'estinzione dei precedenti pignoramenti.
Poiché è documentale che, a seguito della sospensione disposta dal collegio, non sono stati effettuati pagamenti, non va accolta invece la domanda di condanna alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti.
In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono invece i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese del presente giudizio oltre che quelle del giudizio incidentale di accertamento.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta dall' Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 549 cpc resa il 7.2.23 nel procedimento
[...]
recante RGE 3688/20 nella parte in cui ha omesso di accertare l'esistenza delle condizioni indicate in parte motiva.
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute costituite
COMPENSA le spese del presente giudizio
7 RIGETTA ogni altra domanda
Palermo, 4.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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