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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato ex artt. 341 e 350 cpc ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 3462/21, avente ad oggetto Appello avverso la
Sentenza n. 524/21 pubblicata il 06.07.21 (RG 338/20) emessa dal Giudice di Pace di FR,
VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Leopoldo Di Nanna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, alla via Giovanni Amendola n. 166/5.
APPELLANTE E
(CF: ), in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
Email_1
APPELLATO Conclusioni:
ha concluso come da note scritte depositate il 21 dicembre 2024, da Parte_1 intendersi ivi richiamate e trascritte, giusta il provvedimento del 02 dicembre 2024, regolarmente comunicato a entrambe le parti (così come risulta ritualmente comunicato il conseguente provvedimento del 23 dicembre 2024 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
-Il invece non ha depositato note conclusionali né ha Controparte_1 depositato le memorie conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.10.2019, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone il , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il
Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Frosinone,
[...] alla Via Cerreto n. 55 è unico responsabile del danno patito dal detenuto Pt_1
, con riferimento alla perdita dei suoi beni e capi di vestiario di cui in premessa al
[...] presente atto;
-per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al pronto ed immediato pagamento, in favore del SI. di euro 2.920,00 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che l'On.le Giudicante riterrà di liquidare in via equitativa, comunque nei limiti della competenza di valore del Giudice di Pace, tenuto conto del valore intrinseco dei beni perduti per un soggetto sottoposto a lunga restrizione della libertà personale e condannato a decenni di detenzione;
-con vittoria integrale di spese di lite, diritti e oltre ogni onere accessorio, sia con riferimento alla fase di contenzioso sia con riferimento alla fase di mediazione espletata a carico del SI. e andata deserta per Parte_1
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mancata presenza di Controparte che, con ulteriore colpevole condotta e nonostante la vicinanza (appena 5 minuti) tra il carcere di Frosinone e il Tribunale di Frosinone sede di mediazione, ha impedito di presenziare anche allo stesso detenuto odierno attore”. A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva testualmente:
-DI essere stato detenuto da diversi anni presso la Casa Circondariale di Frosinone;
-CHE in data 04.03.2017 veniva sottoposto al regime di sorveglianza speciale particolare ex art. 14-bis legge penitenziaria per la durata di mesi due;
-CHE, in quella occasione, individuava i suoi capi di vestiario/oggetti personali in suo possesso con l'intenzione di depositarli presso l'Ufficio del Casellario, come da prescrizioni legate alla misura restrittiva;
-CHE i predetti vestiti/oggetti personali venivano inseriti in numero 2 sacchi di colore nero che, nell'attesa di essere depositati presso il Casellario, venivano lasciati in altra stanza adibita a magazzino;
-CHE in data 23.03.2017, il Personale di Servizio ordinava al detenuto addetto di prelevare tali sacchi per portarli presso il Casellario, ma una volta arrivati a destinazione -secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Direttore del carcere come da espressa formale ammissione in atti- venivano scambiati per sacchi contenenti spazzatura e gettati via;
-DI aver subito un ingente danno poiché sono andati persi i propri capi di abbigliamento per un importo totale di oltre € 2.920,00 trattandosi specificatamente di:
-n. 1 paio di scarpe GA (euro 250,00);
-n. 2 paia jeans obj (euro 200,00);
-n. 2 pancere ginniche (euro 150,00);
-n. 2 completi da calcio (euro 100,00);
-n. 1 giubbotto FR PE (euro 250,00);
-n. 2 camice IN klein (euro 180,00);
-n. 1 kiway adidas (euro 80,00);
-n. 10 maglioni barbery – FR PE – NK GE (euro 800,00);
-n. 10 maglie manica corta/lunga barbery – FR PE – NK GE (euro 500,00);
-n. 2 felpe adidas – nike (euro 160,00);
-Accappatoi/asciugamani (euro 100,00);
-n. 15 cd musicali originali (euro 150,00) per un TOTALE COMPLESSIVO di €
2.920,00;
-CHE a seguito di corrispondenza email avvenuta tra il Legale del e l' Pt_1 [...]
, quest'ultimo, nella persona del Direttore Dr. , CP_3 Parte_2 testualmente ammetteva che “in data 23.03.2017 il personale ivi di servizio ordinava al detenuto addetto alla pulizia di sezione di prelevare i sacchi presenti nel magazzino di sezione e portarli presso l'ingresso reparti per essere poi depositati presso il casellario, luogo in cui unitamente ad altri sacchi contenenti spazzatura sono stati prelevati e gettati in quanto scambiati per spazzatura”, ma non riteneva di dare corso alla domanda di risarcimento del danno “in quanto presumibilmente per disattenzione è stato il detenuto addetto alle pulizie a gettare i sacchi scambiandoli per spazzatura”, 'scaricando' dunque ogni responsabilità al “detenuto addetto” senza minimamente curarsi del rapporto di vigilanza nella corretta esecuzione dell'ordine impartito, che incombe sul personale di servizio;
-CHE seguivano ulteriori due missive PEC del 30 maggio 2018, mediante le quali il Procuratore rappresentava compiutamente l'accaduto quantificando il danno ed elencando i beni andati persi;
-CHE dette missive erano rimaste prive di riscontro, anche a seguito dei tentativi posti in essere personalmente presso gli Uffici della Direzione della casa circondariale;
-CHE convocato l'odierno appellato per la mediazione presso il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, la seduta aveva esito negativo in quanto, in totale
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spregio della normativa di settore, non solo lo stesso non si presentava nemmeno per il tramite di un Procuratore speciale, ma finanche negava la partecipazione al SI. Pt_1
che pure aveva richiesto di presenziare personalmente.
[...] Tanto premesso l'attore concludeva come sopra visto. Si costituiva dinanzi al Giudice di Pace con comparsa di costituzione e risposta l'Amministrazione odierna appellata, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in particolare sotto il profilo del quantum. All'udienza del 08.10.2020, l'appellante formulava le richieste istruttorie chiedendo l'ammissione della prova per testi a mezzo dei SIg. Controparte_4 Tes_1
e sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “VERO
[...] CP_5 CHE”: 1) in occasione delle visite presso la Casa Circondariale di Frosinone rilasciava al SI. indumenti di marca? 2) Talvolta tali indumenti firmati erano regali da parte di
Pt_1 alcuni amici del 3) Tra tali indumenti ed oggetti vi erano quelli indicati nell'atto di
Pt_1 citazione al punto 5? 4) Gli indumenti da lei comprati avevano il prezzo così come indicato nel punto 5? nonché a mezzo del SI. (attualmente detenuto Parte_3 presso la casa di reclusione di Rebibbia in Roma, all'epoca dei fatti detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone con il SI. ), sulle seguenti circostanze di Parte_1 prova precedute dalla locuzione “VERO CHE”: 1) il SI. era solito indossare
Pt_1 vestiario firmato? 2) Ha visto indossare al SI. alcuni capi tra quelli indicati al
Pt_1 punto 5 dell'atto di citazione? 3) Il SI. ha ricevuto da diversi detenuti che hanno
Pt_1 lasciato la casa circondariale di Frosinone prima del vestiario di pregio a titolo del
Pt_1 rapporto di amicizia instauratosi?
A scioglimento della riserva assunta in data 08.10.2020, il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione e di natura documentale e rinviava all'udienza del 09.02.2021 per precisazione delle conclusioni e discussione e ivi la tratteneva in decisione. Con l'impugnata Sentenza il Giudice di Pace così provvedeva: “in parziale accoglimento della domanda condanna il in persona del Controparte_1 CP_6 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 500,00 oltre interessi legali dalla
[...] presente pronuncia al dì dell'effettivo soddisfo e per l'effetto la somma di € 330,00 per compensi ed € 43,00 per le spese oltre rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge”. Ciò premesso, proponeva appello avverso la suddetta Sentenza, al Parte_1 fine di richiederne la riforma, CONTESTANDO la erronea, ingiustificata, omessa ammissione dei mezzi istruttori articolati che attenevano al quantum risarcitorio richiesto dal SI. indi deducendosi la illegittimità della Sentenza nella parte in cui il Parte_1 Giudice di prime cure aveva omesso l'ammissione delle istanze istruttorie proposte, ritenendo la causa matura per la decisione, prove che, ove espletate, avrebbero determinato lo stesso Giudicante ad una diversa decisione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale: l'escussione dei testi indicati risultava fondamentale al fine di confermare la fondatezza della domanda in merito al riconoscimento ed al valore degli indumenti oggetto di smarrimento e/o distruzione da parte del soggetto che avrebbe dovuto curarne la custodia anche mediante il rapporto di sorveglianza sul personale addetto allo specifico compito di trasferimento della merce presso il Casellario. A dire dell'appellante: la quantificazione operata in maniera equitativa non era in alcun modo ragionevole e congrua rispetto al danno sia patrimoniale sia non patrimoniale subito da parte deducente, vieppiù considerando il valore affettivo degli indumenti stessi, oggetto di regali e lasciti da parte di persone del cui ricordo il detenuto si avvale, anche quale conforto nelle lunghe e interminabili giornate caratterizzate dalla solitudine e dalla restrizione della libertà personale. Di contro, secondo il Giudice di Pace non sarebbe stato possibile provare tramite prova orale la circostanza che si trattasse di capi di abbigliamento
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“griffati” e costosi: “anche perché l'articolazione della prova, oltre che presumere la genuinità della griffe (che notoriamente solo un occhio esperto può valutare, atteso il dilagante fenomeno della contraffazione) non poteva supplire alla mancanza di prova documentale sul punto.” Indi parte appellante, nel criticare motivatamente detto ragionamento, evidenziava che erano stati indicati quali testimoni (non ammessi dal primo Giudice) proprio coloro che avevano acquistato e/o regalato e/o consegnato al i suddetti capi e Pt_1 dunque i testi (non ammessi) erano a conoscenza -oltre che della genuinità della griffe- altresì del valore dei beni (smarriti) e della spesa sostenuta.
Il SI. , dunque, ritenendo del tutto ingiusta la prima Sentenza, citava il Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed anche previa assunzione delle prove -negate in primo grado- in appello A–in via principale e nel merito accogliere l'appello per i motivi addotti in narrativa, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 524/21 emessa dal Giudice di Frosinone, nel giudizio recante R.G. 338/2020, depositata in data 06.07.2021, condannare gli appellati al pagamento in favore del SI. Pt_1
della somma di € 2.920,00 (importo inizialmente richiesto cui va detratto
[...] quanto riconosciuto dal Giudice di primo grado), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale tenuto conto del valore intrinseco dei beni perduti per un soggetto sottoposto a lunga restrizione della libertà personale e condannato a decenni di detenzione e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace;
B–con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Il Tribunale con il provvedimento in data 07.07.2022 dichiarava la contumacia del
, riservando ogni decisione. Controparte_1 Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, con provvedimento in data 08.07.2022, il Tribunale intestato, rilevato che l'Appellante ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non ammessi dal primo Giudice, ritenutane l'ammissibilità e rilevanza, ammetteva la prova per TESTI su tutti e SETTE (7) i capitoli all'uopo articolati in primo grado fissando l'udienza del 17.04.2023 per sentire i primi due testi. All'udienza del 17.04.2023 venivano dunque sentiti i primi due testi. Il primo teste, , madre dell'appellante, confermava quanto Testimone_1 sopra dedotto, così testualmente specificando: “varie volte ho consegnato a mio figlio abiti di marca, alcuni erano regali fatti da noi genitori, acquistati con lo stipendio di mio marito, altri erano regali da parte di altri parenti e/o amici. Tra gli abiti ricordo ad esempio delle tute “Adidas”, nonché dei maglioni e delle magliette a maniche lunghe ed anche a maniche corte, nonché delle scarpe “Hogan”, varie camicie e anche altri indumenti anche di altre marche, come ad esempio magliette -con maniche lunghe o con maniche corte- della Barbery, anche CD e altre cose“ nonché: “E' vero che a volte anche degli amici di mio figlio mi davano degli indumenti da portare a mio figlio come regalo, per esempio a Natale ai compleanni e in occasione delle altre festività. … Confermo che tra i regali e tra gli indumenti e oggetti portati a mio figlio presso la casa circondariale di Frosinone vi erano anche tutti quelli inclusi nell'elenco che mi viene oggi letto dal giudice.
… Confermo che i prezzi degli oggetti e degli indumenti corrispondono esattamente a quelli indicati accanto a ciascuno di essi nel suddetto elenco“. Alla medesima udienza del 17.04.2023 il secondo teste, SI. padre Controparte_4 dell'appellante, a sua volta, dichiarava: ”Posso dire di essermi recato a trovare mio
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figlio presso la casa circondariale di Frosinone tutte le volte che mi è stato Pt_1 possibile ossia tutte le volte in cui il lavoro me lo consentiva e ci sono stato comunque tante volte, e ciò per tutto il periodo in cui è stato recluso a Frosinone” … Parte di questi indumenti sono stati acquistati da mia moglie e in parte da amici e parenti, come ad esempio dalla nonna e anche da altri parenti/amici, i quali avevano sempre il pensiero di portare a indumenti di marca. Ricordo che, tra gli altri, gli abbiamo portato Pt_1 anche due completini da calcetto, che aveva acquistato mia moglie, poi jeans, scarpe, maglioni, magliette, sempre rigorosamente “firmati”, ad esempio “Barbery“. … È vero che nelle confezioni e nei pacchi preparati da mia moglie vi erano indumenti delle marche di cui all'elenco che mi viene letto e preciso che anche i CD erano rigorosamente originali, anche perché altrimenti non sarebbero potuti entrare in carcere. … Confermo che i prezzi si aggiravano tra i € 100/150/200/250,00, così come scritto nell'elenco”. All'udienza del 21 settembre 2023 veniva escussa la SI.ra , sorella CP_5 dell'appellante, la quale dichiarava: ”Io mi recavo almeno due volte al mese a trovare mio fratello allorché era recluso presso la Casa Circondariale di Frosinone e invero ci andavo ogni volta che potevo, e ciò in tutto il periodo in cui lui è stato detenuto qui a
Frosinone.. Io gli ho comprato e portato ad esempio un (1) paio di scarpe HO (da me pagate € 250,00); e gli ho portato anche tante altre cose, anche perché a lui è sempre piaciuto vestire con abiti ed oggetti “di marca”; inoltre a lui piaceva tanto anche giocare a calcio e infatti per tale ragione gli portavo anche delle tute ginniche, e varie magliette, sia a maniche lunghe, che a maniche corte;
gli abbiamo portato vari abiti di marca: anche nostra nonna infatti tra gli altri spesso si recava in carcere per fargli visita e per portargli dei regali. … Confermo che io personalmente ho comprato le HO e ho speso l'importo suddetto. Io gli ho “fatto” anche delle magliette della AR, un maglioncino FR GARAGE e ho portato anche vari altri indumenti e infatti come detto i miei amici mi portavano gli oggetti e poi mia mamma si occupava di fare i pacchi e li consegnavamo a mio fratello. Anche perché mia mamma sapeva bene come fare e si regolava anche in base al peso. È vero che oltre alle HO, che gli ho fatto io, mio fratello ha avuto anche 2 paia “ e dei completi da calcio, nonché Pt_1 Parte_4 un giubbotto FR PE, delle camicie VI KL, un “KIWAY” della
AS e diversi maglioni AR, RE PE e e come detto Parte_5 anche delle maglie sempre della AR della RE PE e di . … Parte_5
Confermo che i prezzi corrispondono a quelli ivi riportati. È vero che -da subito- gli amici e i parenti hanno iniziato a mandargli pacchi e regali con indumenti di marca, e, essendo noi di origini siciliane, subito dopo l'arresto di mio fratello hanno provveduto a spedirgli i suddetti indumenti, dalla Sicilia a Frosinone, in particolare gli e li hanno spediti gli zii e i cugini, che ora sono ancora in Sicilia. Indi, il Tribunale, preso atto delle precarie condizioni di salute dell'ultimo teste, SI.
vieppiù detenuto presso il carcere di Roma Rebibbia e dunque in Parte_3 oggettive difficoltà di rendere la testimonianza personalmente in udienza, al fine di sentirlo su quelle che sono ed erano le usanze tra detenuti e anche sui rapporti di amicizia che si instaurano in carcere e che inducono chi torna in libertà a lasciare e regalare oggetti di pregio e vestiario e/o cd a chi deve ancora scontare la propria pena, richiamato l'art. 257bis cpc disponeva l'assunzione della deposizione per iscritto autorizzando il Legale a notificare il modello di testimonianza scritta al suddetto teste e disponendo ogni ulteriore adempimento con successiva udienza fissata al 21.03.2024.
Il 19.01.2024, veniva effettuato il deposito della ridetta testimonianza scritta, ed anche il teste confermava appieno le circostanze sulle quali era chiamato a deporre così Pt_3 testualmente specificando rispetto alla conoscenza in merito all'utilizzo da parte del Pt_1 di abiti firmati: “Si, in quanto siamo stati in cella insieme durante il periodo dei fatti”. E ancora: “L'ho visto indossare scarpe Hogan, jeans, giubbotti ED ER, camicie Calvin
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KL e tanti altri capi firmati e presenti al punto 5 della citazione. … si usa tra detenuti che escono lasciare vestiario firmato o di buona marca ai compagni.” In data 21.03.2024, ossia al termine dell'intera istruttoria, si costituiva in giudizio il
, e, per esso, L'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello. Il Tribunale revocava la dichiarazione di contumacia.
La causa veniva -indi- rinviata d'ufficio dapprima al 02.12.2024 e infine al 23.12.2024. Mentre l'appellante impugnava e contestava le avverse deduzioni, il non CP_1 depositava né le note conclusionali né le relative memorie. All'udienza del 23 dicembre 2024, tenutasi cartolarmente ex art. 127-ter cpc, il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc. Ebbene, tanto premesso, l'appello va accolto, per quanto di ragione. L'Appellante si lamenta del fatto che il primo Giudice avrebbe determinato il preteso danno in soli € 500,00, indi, senza tenere nel debito conto il fatto che il SI. Pt_1
(che era in isolamento ex art. 14bis dell'Ordinamento Penitenziario, forma di restrizione che costringe il detenuto a depositare in apposito magazzino, così da riprenderne il possesso alla fine della misura restrittiva) aveva perso tutti i suoi beni, praticamente tutto il suo guardaroba e i CD musicali, peraltro, per colpa esclusiva dell'Amministrazione Penitenziaria, oltretutto disattendendo immotivatamente la richiesta di prova orale (poi ammessa dal Tribunale in sede di appello) finalizzata a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'esatto valore di detti beni.
Ebbene, preliminarmente, va precisato che oggetto del gravame è solamente il quantum risarcitorio, essendo del tutto pacifica, per stessa ammissione della PA, la circostanza che i beni siano stati “smarriti” per colpa esclusiva di detta Amministrazione. Il primo Giudice ha determinato equitativamente il danno patito dal in soli € Pt_1
500,00, ritenendo che la prova orale non fosse ivi ammissibile.
Il Tribunale, non condividendo il suddetto assunto, in applicazione degli articoli 2721
e seguenti del c.c. (da intendersi ivi richiamati e trascritti) ha ammesso la prova orale, procedendo all'escussione dei testi all'uopo indicati (sin dal primo grado). Tutti e quattro i testi (si leggano sopra le dichiarazioni da essi rilasciate) hanno puntualmente confermato che il valore dei capi di abbigliamento (e dei CD)
“smarriti” dall'Amministrazione ammontava effettivamente a complessivi € 2.920,00 (e non a soli € 500,00). Trattasi di testimonianze di rassicurante attendibilità stante la loro rigorosa concordanza. Pertanto, circa il danno patrimoniale, la domanda deve essere, senza dubbio, accolta.
Viceversa, non può essere accolta la domanda relativa al preteso danno non patrimoniale (cd. danno morale). Danno che l'appellante fa discendere dal valore affettivo dei beni e dal fatto che il detenuto in carcere non ha nulla, a parte i suoi affetti per quanto gli è concesso di mantenerne vivo il ricordo e i rapporti, unitamente proprio ai suoi capi di abbigliamento, né può ricevere e possedere regali o ricordi di altra natura.
Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ivi pienamente condivisa, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (tra le tante pronunzie, si vedano, ad esempio: Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019; Cass. Sez. 6 - 1,
Pag. 6 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023;
Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15352 del 31/05/2024, etc.).
Nella fattispecie, lo smarrimento dei capi di abbigliamento -per quanto si tratti di un detenuto e di capi regalatigli da parenti ed amici- non pare integrare una grave lesione, da intendersi nei termini suddetti. Come, in particolare, affermato da Cass. n. 14667 del 2015, va salvaguardato «il principio della necessaria sussistenza, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., (ove, come nella specie, non venga in rilievo un'ipotesi di reato, né, in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'art. 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), "consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (c.d. "danno conseguenza"; cfr., tra le altre, la citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008): cfr. pagina 6 della Sentenza della SC n. 15352/24. L'appello va dunque accolto, nei limiti suddetti, con la condanna del al CP_1 risarcimento della somma di complessivi € 2.920,00 (e non di soli € 500,00) oltre ai (soli) interessi legali dalla domanda, ossia a decorrere dal 31 ottobre 2019, al saldo.
Quanto alle spese di lite, sebbene non possano riconoscersi i rimborsi e i compensi pretesi per la mediazione, trattandosi di prestazioni connesse e complementari con quelle giudiziali (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21565 del 07/10/2020, in uno all'art. 20
Dm 55/14; e cfr. altresì Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406), stante la riforma della
Sentenza gravata, in ogni caso, si deve procedere altresì ad una riliquidazione delle spese di primo grado, anche perché lo scaglione di riferimento cambia, passandosi dal primo al secondo.
Richiamati dunque i parametri di cui al DM 55/14, come da ultimo modificato dal DM 147/22, tenuto conto che il valore della causa è pari ad € 3.000,00, circa, possono liquidarsi i valori medi per entrambi i gradi di giudizio, con riferimento al secondo scaglione (e cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, secondo la quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM 55/14, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili;
e cfr. altresì tra le tante altre Cass. 19989/21; e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc.; nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto in nome e per conto di , avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in oggetto, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE, come da motivazione, l'appello proposto e per l'effetto, riformando la sentenza gravata, condanna la parte appellata al pagamento della somma di complessivi €
2.920,00, oltre ai soli interessi legali a far data dal 31 ottobre 2019 al saldo, e con il
RIGETTO di ogni ulteriore domanda;
2. AN parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano rispettivamente:
-per il I grado in COMPLESSIVI € 1.265,00 per onorari, oltre agli esborsi documentati, e con distrazione in favore dell'Avvocato Leopoldo Di Nanna, per dichiarato anticipo;
-per il II grado in COMPLESSIVI € 2.552,00 per onorari, oltre agli esborsi documentati, e con distrazione in favore dell'Avvocato Leopoldo Di Nanna, per dichiarato anticipo;
-oltre, in entrambi i casi, alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e
CPA), come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 05.03.2025. Il giudice designato
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato ex artt. 341 e 350 cpc ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 3462/21, avente ad oggetto Appello avverso la
Sentenza n. 524/21 pubblicata il 06.07.21 (RG 338/20) emessa dal Giudice di Pace di FR,
VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Leopoldo Di Nanna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, alla via Giovanni Amendola n. 166/5.
APPELLANTE E
(CF: ), in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
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APPELLATO Conclusioni:
ha concluso come da note scritte depositate il 21 dicembre 2024, da Parte_1 intendersi ivi richiamate e trascritte, giusta il provvedimento del 02 dicembre 2024, regolarmente comunicato a entrambe le parti (così come risulta ritualmente comunicato il conseguente provvedimento del 23 dicembre 2024 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
-Il invece non ha depositato note conclusionali né ha Controparte_1 depositato le memorie conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.10.2019, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone il , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il
Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Frosinone,
[...] alla Via Cerreto n. 55 è unico responsabile del danno patito dal detenuto Pt_1
, con riferimento alla perdita dei suoi beni e capi di vestiario di cui in premessa al
[...] presente atto;
-per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al pronto ed immediato pagamento, in favore del SI. di euro 2.920,00 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che l'On.le Giudicante riterrà di liquidare in via equitativa, comunque nei limiti della competenza di valore del Giudice di Pace, tenuto conto del valore intrinseco dei beni perduti per un soggetto sottoposto a lunga restrizione della libertà personale e condannato a decenni di detenzione;
-con vittoria integrale di spese di lite, diritti e oltre ogni onere accessorio, sia con riferimento alla fase di contenzioso sia con riferimento alla fase di mediazione espletata a carico del SI. e andata deserta per Parte_1
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mancata presenza di Controparte che, con ulteriore colpevole condotta e nonostante la vicinanza (appena 5 minuti) tra il carcere di Frosinone e il Tribunale di Frosinone sede di mediazione, ha impedito di presenziare anche allo stesso detenuto odierno attore”. A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva testualmente:
-DI essere stato detenuto da diversi anni presso la Casa Circondariale di Frosinone;
-CHE in data 04.03.2017 veniva sottoposto al regime di sorveglianza speciale particolare ex art. 14-bis legge penitenziaria per la durata di mesi due;
-CHE, in quella occasione, individuava i suoi capi di vestiario/oggetti personali in suo possesso con l'intenzione di depositarli presso l'Ufficio del Casellario, come da prescrizioni legate alla misura restrittiva;
-CHE i predetti vestiti/oggetti personali venivano inseriti in numero 2 sacchi di colore nero che, nell'attesa di essere depositati presso il Casellario, venivano lasciati in altra stanza adibita a magazzino;
-CHE in data 23.03.2017, il Personale di Servizio ordinava al detenuto addetto di prelevare tali sacchi per portarli presso il Casellario, ma una volta arrivati a destinazione -secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Direttore del carcere come da espressa formale ammissione in atti- venivano scambiati per sacchi contenenti spazzatura e gettati via;
-DI aver subito un ingente danno poiché sono andati persi i propri capi di abbigliamento per un importo totale di oltre € 2.920,00 trattandosi specificatamente di:
-n. 1 paio di scarpe GA (euro 250,00);
-n. 2 paia jeans obj (euro 200,00);
-n. 2 pancere ginniche (euro 150,00);
-n. 2 completi da calcio (euro 100,00);
-n. 1 giubbotto FR PE (euro 250,00);
-n. 2 camice IN klein (euro 180,00);
-n. 1 kiway adidas (euro 80,00);
-n. 10 maglioni barbery – FR PE – NK GE (euro 800,00);
-n. 10 maglie manica corta/lunga barbery – FR PE – NK GE (euro 500,00);
-n. 2 felpe adidas – nike (euro 160,00);
-Accappatoi/asciugamani (euro 100,00);
-n. 15 cd musicali originali (euro 150,00) per un TOTALE COMPLESSIVO di €
2.920,00;
-CHE a seguito di corrispondenza email avvenuta tra il Legale del e l' Pt_1 [...]
, quest'ultimo, nella persona del Direttore Dr. , CP_3 Parte_2 testualmente ammetteva che “in data 23.03.2017 il personale ivi di servizio ordinava al detenuto addetto alla pulizia di sezione di prelevare i sacchi presenti nel magazzino di sezione e portarli presso l'ingresso reparti per essere poi depositati presso il casellario, luogo in cui unitamente ad altri sacchi contenenti spazzatura sono stati prelevati e gettati in quanto scambiati per spazzatura”, ma non riteneva di dare corso alla domanda di risarcimento del danno “in quanto presumibilmente per disattenzione è stato il detenuto addetto alle pulizie a gettare i sacchi scambiandoli per spazzatura”, 'scaricando' dunque ogni responsabilità al “detenuto addetto” senza minimamente curarsi del rapporto di vigilanza nella corretta esecuzione dell'ordine impartito, che incombe sul personale di servizio;
-CHE seguivano ulteriori due missive PEC del 30 maggio 2018, mediante le quali il Procuratore rappresentava compiutamente l'accaduto quantificando il danno ed elencando i beni andati persi;
-CHE dette missive erano rimaste prive di riscontro, anche a seguito dei tentativi posti in essere personalmente presso gli Uffici della Direzione della casa circondariale;
-CHE convocato l'odierno appellato per la mediazione presso il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, la seduta aveva esito negativo in quanto, in totale
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spregio della normativa di settore, non solo lo stesso non si presentava nemmeno per il tramite di un Procuratore speciale, ma finanche negava la partecipazione al SI. Pt_1
che pure aveva richiesto di presenziare personalmente.
[...] Tanto premesso l'attore concludeva come sopra visto. Si costituiva dinanzi al Giudice di Pace con comparsa di costituzione e risposta l'Amministrazione odierna appellata, chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in particolare sotto il profilo del quantum. All'udienza del 08.10.2020, l'appellante formulava le richieste istruttorie chiedendo l'ammissione della prova per testi a mezzo dei SIg. Controparte_4 Tes_1
e sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “VERO
[...] CP_5 CHE”: 1) in occasione delle visite presso la Casa Circondariale di Frosinone rilasciava al SI. indumenti di marca? 2) Talvolta tali indumenti firmati erano regali da parte di
Pt_1 alcuni amici del 3) Tra tali indumenti ed oggetti vi erano quelli indicati nell'atto di
Pt_1 citazione al punto 5? 4) Gli indumenti da lei comprati avevano il prezzo così come indicato nel punto 5? nonché a mezzo del SI. (attualmente detenuto Parte_3 presso la casa di reclusione di Rebibbia in Roma, all'epoca dei fatti detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone con il SI. ), sulle seguenti circostanze di Parte_1 prova precedute dalla locuzione “VERO CHE”: 1) il SI. era solito indossare
Pt_1 vestiario firmato? 2) Ha visto indossare al SI. alcuni capi tra quelli indicati al
Pt_1 punto 5 dell'atto di citazione? 3) Il SI. ha ricevuto da diversi detenuti che hanno
Pt_1 lasciato la casa circondariale di Frosinone prima del vestiario di pregio a titolo del
Pt_1 rapporto di amicizia instauratosi?
A scioglimento della riserva assunta in data 08.10.2020, il Giudice di prime cure riteneva la causa matura per la decisione e di natura documentale e rinviava all'udienza del 09.02.2021 per precisazione delle conclusioni e discussione e ivi la tratteneva in decisione. Con l'impugnata Sentenza il Giudice di Pace così provvedeva: “in parziale accoglimento della domanda condanna il in persona del Controparte_1 CP_6 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 500,00 oltre interessi legali dalla
[...] presente pronuncia al dì dell'effettivo soddisfo e per l'effetto la somma di € 330,00 per compensi ed € 43,00 per le spese oltre rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge”. Ciò premesso, proponeva appello avverso la suddetta Sentenza, al Parte_1 fine di richiederne la riforma, CONTESTANDO la erronea, ingiustificata, omessa ammissione dei mezzi istruttori articolati che attenevano al quantum risarcitorio richiesto dal SI. indi deducendosi la illegittimità della Sentenza nella parte in cui il Parte_1 Giudice di prime cure aveva omesso l'ammissione delle istanze istruttorie proposte, ritenendo la causa matura per la decisione, prove che, ove espletate, avrebbero determinato lo stesso Giudicante ad una diversa decisione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale: l'escussione dei testi indicati risultava fondamentale al fine di confermare la fondatezza della domanda in merito al riconoscimento ed al valore degli indumenti oggetto di smarrimento e/o distruzione da parte del soggetto che avrebbe dovuto curarne la custodia anche mediante il rapporto di sorveglianza sul personale addetto allo specifico compito di trasferimento della merce presso il Casellario. A dire dell'appellante: la quantificazione operata in maniera equitativa non era in alcun modo ragionevole e congrua rispetto al danno sia patrimoniale sia non patrimoniale subito da parte deducente, vieppiù considerando il valore affettivo degli indumenti stessi, oggetto di regali e lasciti da parte di persone del cui ricordo il detenuto si avvale, anche quale conforto nelle lunghe e interminabili giornate caratterizzate dalla solitudine e dalla restrizione della libertà personale. Di contro, secondo il Giudice di Pace non sarebbe stato possibile provare tramite prova orale la circostanza che si trattasse di capi di abbigliamento
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“griffati” e costosi: “anche perché l'articolazione della prova, oltre che presumere la genuinità della griffe (che notoriamente solo un occhio esperto può valutare, atteso il dilagante fenomeno della contraffazione) non poteva supplire alla mancanza di prova documentale sul punto.” Indi parte appellante, nel criticare motivatamente detto ragionamento, evidenziava che erano stati indicati quali testimoni (non ammessi dal primo Giudice) proprio coloro che avevano acquistato e/o regalato e/o consegnato al i suddetti capi e Pt_1 dunque i testi (non ammessi) erano a conoscenza -oltre che della genuinità della griffe- altresì del valore dei beni (smarriti) e della spesa sostenuta.
Il SI. , dunque, ritenendo del tutto ingiusta la prima Sentenza, citava il Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed anche previa assunzione delle prove -negate in primo grado- in appello A–in via principale e nel merito accogliere l'appello per i motivi addotti in narrativa, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 524/21 emessa dal Giudice di Frosinone, nel giudizio recante R.G. 338/2020, depositata in data 06.07.2021, condannare gli appellati al pagamento in favore del SI. Pt_1
della somma di € 2.920,00 (importo inizialmente richiesto cui va detratto
[...] quanto riconosciuto dal Giudice di primo grado), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, nonché dell'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale tenuto conto del valore intrinseco dei beni perduti per un soggetto sottoposto a lunga restrizione della libertà personale e condannato a decenni di detenzione e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace;
B–con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Il Tribunale con il provvedimento in data 07.07.2022 dichiarava la contumacia del
, riservando ogni decisione. Controparte_1 Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, con provvedimento in data 08.07.2022, il Tribunale intestato, rilevato che l'Appellante ha insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non ammessi dal primo Giudice, ritenutane l'ammissibilità e rilevanza, ammetteva la prova per TESTI su tutti e SETTE (7) i capitoli all'uopo articolati in primo grado fissando l'udienza del 17.04.2023 per sentire i primi due testi. All'udienza del 17.04.2023 venivano dunque sentiti i primi due testi. Il primo teste, , madre dell'appellante, confermava quanto Testimone_1 sopra dedotto, così testualmente specificando: “varie volte ho consegnato a mio figlio abiti di marca, alcuni erano regali fatti da noi genitori, acquistati con lo stipendio di mio marito, altri erano regali da parte di altri parenti e/o amici. Tra gli abiti ricordo ad esempio delle tute “Adidas”, nonché dei maglioni e delle magliette a maniche lunghe ed anche a maniche corte, nonché delle scarpe “Hogan”, varie camicie e anche altri indumenti anche di altre marche, come ad esempio magliette -con maniche lunghe o con maniche corte- della Barbery, anche CD e altre cose“ nonché: “E' vero che a volte anche degli amici di mio figlio mi davano degli indumenti da portare a mio figlio come regalo, per esempio a Natale ai compleanni e in occasione delle altre festività. … Confermo che tra i regali e tra gli indumenti e oggetti portati a mio figlio presso la casa circondariale di Frosinone vi erano anche tutti quelli inclusi nell'elenco che mi viene oggi letto dal giudice.
… Confermo che i prezzi degli oggetti e degli indumenti corrispondono esattamente a quelli indicati accanto a ciascuno di essi nel suddetto elenco“. Alla medesima udienza del 17.04.2023 il secondo teste, SI. padre Controparte_4 dell'appellante, a sua volta, dichiarava: ”Posso dire di essermi recato a trovare mio
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figlio presso la casa circondariale di Frosinone tutte le volte che mi è stato Pt_1 possibile ossia tutte le volte in cui il lavoro me lo consentiva e ci sono stato comunque tante volte, e ciò per tutto il periodo in cui è stato recluso a Frosinone” … Parte di questi indumenti sono stati acquistati da mia moglie e in parte da amici e parenti, come ad esempio dalla nonna e anche da altri parenti/amici, i quali avevano sempre il pensiero di portare a indumenti di marca. Ricordo che, tra gli altri, gli abbiamo portato Pt_1 anche due completini da calcetto, che aveva acquistato mia moglie, poi jeans, scarpe, maglioni, magliette, sempre rigorosamente “firmati”, ad esempio “Barbery“. … È vero che nelle confezioni e nei pacchi preparati da mia moglie vi erano indumenti delle marche di cui all'elenco che mi viene letto e preciso che anche i CD erano rigorosamente originali, anche perché altrimenti non sarebbero potuti entrare in carcere. … Confermo che i prezzi si aggiravano tra i € 100/150/200/250,00, così come scritto nell'elenco”. All'udienza del 21 settembre 2023 veniva escussa la SI.ra , sorella CP_5 dell'appellante, la quale dichiarava: ”Io mi recavo almeno due volte al mese a trovare mio fratello allorché era recluso presso la Casa Circondariale di Frosinone e invero ci andavo ogni volta che potevo, e ciò in tutto il periodo in cui lui è stato detenuto qui a
Frosinone.. Io gli ho comprato e portato ad esempio un (1) paio di scarpe HO (da me pagate € 250,00); e gli ho portato anche tante altre cose, anche perché a lui è sempre piaciuto vestire con abiti ed oggetti “di marca”; inoltre a lui piaceva tanto anche giocare a calcio e infatti per tale ragione gli portavo anche delle tute ginniche, e varie magliette, sia a maniche lunghe, che a maniche corte;
gli abbiamo portato vari abiti di marca: anche nostra nonna infatti tra gli altri spesso si recava in carcere per fargli visita e per portargli dei regali. … Confermo che io personalmente ho comprato le HO e ho speso l'importo suddetto. Io gli ho “fatto” anche delle magliette della AR, un maglioncino FR GARAGE e ho portato anche vari altri indumenti e infatti come detto i miei amici mi portavano gli oggetti e poi mia mamma si occupava di fare i pacchi e li consegnavamo a mio fratello. Anche perché mia mamma sapeva bene come fare e si regolava anche in base al peso. È vero che oltre alle HO, che gli ho fatto io, mio fratello ha avuto anche 2 paia “ e dei completi da calcio, nonché Pt_1 Parte_4 un giubbotto FR PE, delle camicie VI KL, un “KIWAY” della
AS e diversi maglioni AR, RE PE e e come detto Parte_5 anche delle maglie sempre della AR della RE PE e di . … Parte_5
Confermo che i prezzi corrispondono a quelli ivi riportati. È vero che -da subito- gli amici e i parenti hanno iniziato a mandargli pacchi e regali con indumenti di marca, e, essendo noi di origini siciliane, subito dopo l'arresto di mio fratello hanno provveduto a spedirgli i suddetti indumenti, dalla Sicilia a Frosinone, in particolare gli e li hanno spediti gli zii e i cugini, che ora sono ancora in Sicilia. Indi, il Tribunale, preso atto delle precarie condizioni di salute dell'ultimo teste, SI.
vieppiù detenuto presso il carcere di Roma Rebibbia e dunque in Parte_3 oggettive difficoltà di rendere la testimonianza personalmente in udienza, al fine di sentirlo su quelle che sono ed erano le usanze tra detenuti e anche sui rapporti di amicizia che si instaurano in carcere e che inducono chi torna in libertà a lasciare e regalare oggetti di pregio e vestiario e/o cd a chi deve ancora scontare la propria pena, richiamato l'art. 257bis cpc disponeva l'assunzione della deposizione per iscritto autorizzando il Legale a notificare il modello di testimonianza scritta al suddetto teste e disponendo ogni ulteriore adempimento con successiva udienza fissata al 21.03.2024.
Il 19.01.2024, veniva effettuato il deposito della ridetta testimonianza scritta, ed anche il teste confermava appieno le circostanze sulle quali era chiamato a deporre così Pt_3 testualmente specificando rispetto alla conoscenza in merito all'utilizzo da parte del Pt_1 di abiti firmati: “Si, in quanto siamo stati in cella insieme durante il periodo dei fatti”. E ancora: “L'ho visto indossare scarpe Hogan, jeans, giubbotti ED ER, camicie Calvin
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KL e tanti altri capi firmati e presenti al punto 5 della citazione. … si usa tra detenuti che escono lasciare vestiario firmato o di buona marca ai compagni.” In data 21.03.2024, ossia al termine dell'intera istruttoria, si costituiva in giudizio il
, e, per esso, L'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello. Il Tribunale revocava la dichiarazione di contumacia.
La causa veniva -indi- rinviata d'ufficio dapprima al 02.12.2024 e infine al 23.12.2024. Mentre l'appellante impugnava e contestava le avverse deduzioni, il non CP_1 depositava né le note conclusionali né le relative memorie. All'udienza del 23 dicembre 2024, tenutasi cartolarmente ex art. 127-ter cpc, il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc. Ebbene, tanto premesso, l'appello va accolto, per quanto di ragione. L'Appellante si lamenta del fatto che il primo Giudice avrebbe determinato il preteso danno in soli € 500,00, indi, senza tenere nel debito conto il fatto che il SI. Pt_1
(che era in isolamento ex art. 14bis dell'Ordinamento Penitenziario, forma di restrizione che costringe il detenuto a depositare in apposito magazzino, così da riprenderne il possesso alla fine della misura restrittiva) aveva perso tutti i suoi beni, praticamente tutto il suo guardaroba e i CD musicali, peraltro, per colpa esclusiva dell'Amministrazione Penitenziaria, oltretutto disattendendo immotivatamente la richiesta di prova orale (poi ammessa dal Tribunale in sede di appello) finalizzata a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'esatto valore di detti beni.
Ebbene, preliminarmente, va precisato che oggetto del gravame è solamente il quantum risarcitorio, essendo del tutto pacifica, per stessa ammissione della PA, la circostanza che i beni siano stati “smarriti” per colpa esclusiva di detta Amministrazione. Il primo Giudice ha determinato equitativamente il danno patito dal in soli € Pt_1
500,00, ritenendo che la prova orale non fosse ivi ammissibile.
Il Tribunale, non condividendo il suddetto assunto, in applicazione degli articoli 2721
e seguenti del c.c. (da intendersi ivi richiamati e trascritti) ha ammesso la prova orale, procedendo all'escussione dei testi all'uopo indicati (sin dal primo grado). Tutti e quattro i testi (si leggano sopra le dichiarazioni da essi rilasciate) hanno puntualmente confermato che il valore dei capi di abbigliamento (e dei CD)
“smarriti” dall'Amministrazione ammontava effettivamente a complessivi € 2.920,00 (e non a soli € 500,00). Trattasi di testimonianze di rassicurante attendibilità stante la loro rigorosa concordanza. Pertanto, circa il danno patrimoniale, la domanda deve essere, senza dubbio, accolta.
Viceversa, non può essere accolta la domanda relativa al preteso danno non patrimoniale (cd. danno morale). Danno che l'appellante fa discendere dal valore affettivo dei beni e dal fatto che il detenuto in carcere non ha nulla, a parte i suoi affetti per quanto gli è concesso di mantenerne vivo il ricordo e i rapporti, unitamente proprio ai suoi capi di abbigliamento, né può ricevere e possedere regali o ricordi di altra natura.
Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ivi pienamente condivisa, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (tra le tante pronunzie, si vedano, ad esempio: Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019; Cass. Sez. 6 - 1,
Pag. 6 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023;
Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15352 del 31/05/2024, etc.).
Nella fattispecie, lo smarrimento dei capi di abbigliamento -per quanto si tratti di un detenuto e di capi regalatigli da parenti ed amici- non pare integrare una grave lesione, da intendersi nei termini suddetti. Come, in particolare, affermato da Cass. n. 14667 del 2015, va salvaguardato «il principio della necessaria sussistenza, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., (ove, come nella specie, non venga in rilievo un'ipotesi di reato, né, in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'art. 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), "consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (c.d. "danno conseguenza"; cfr., tra le altre, la citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008): cfr. pagina 6 della Sentenza della SC n. 15352/24. L'appello va dunque accolto, nei limiti suddetti, con la condanna del al CP_1 risarcimento della somma di complessivi € 2.920,00 (e non di soli € 500,00) oltre ai (soli) interessi legali dalla domanda, ossia a decorrere dal 31 ottobre 2019, al saldo.
Quanto alle spese di lite, sebbene non possano riconoscersi i rimborsi e i compensi pretesi per la mediazione, trattandosi di prestazioni connesse e complementari con quelle giudiziali (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21565 del 07/10/2020, in uno all'art. 20
Dm 55/14; e cfr. altresì Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406), stante la riforma della
Sentenza gravata, in ogni caso, si deve procedere altresì ad una riliquidazione delle spese di primo grado, anche perché lo scaglione di riferimento cambia, passandosi dal primo al secondo.
Richiamati dunque i parametri di cui al DM 55/14, come da ultimo modificato dal DM 147/22, tenuto conto che il valore della causa è pari ad € 3.000,00, circa, possono liquidarsi i valori medi per entrambi i gradi di giudizio, con riferimento al secondo scaglione (e cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, secondo la quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM 55/14, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili;
e cfr. altresì tra le tante altre Cass. 19989/21; e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc.; nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto in nome e per conto di , avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in oggetto, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE, come da motivazione, l'appello proposto e per l'effetto, riformando la sentenza gravata, condanna la parte appellata al pagamento della somma di complessivi €
2.920,00, oltre ai soli interessi legali a far data dal 31 ottobre 2019 al saldo, e con il
RIGETTO di ogni ulteriore domanda;
2. AN parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano rispettivamente:
-per il I grado in COMPLESSIVI € 1.265,00 per onorari, oltre agli esborsi documentati, e con distrazione in favore dell'Avvocato Leopoldo Di Nanna, per dichiarato anticipo;
-per il II grado in COMPLESSIVI € 2.552,00 per onorari, oltre agli esborsi documentati, e con distrazione in favore dell'Avvocato Leopoldo Di Nanna, per dichiarato anticipo;
-oltre, in entrambi i casi, alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e
CPA), come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 05.03.2025. Il giudice designato
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