TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 964/2024
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 964/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERSICO CARLOTTA ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dal dott. (funzionario del CP_2 Controparte_4
), legalmente domiciliato presso l' di , in CP_1 Controparte_5 CP_1
Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
RESISTENTE
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la signora ha convenuto in Pt_1 giudizio il , affermando: di essere docente Controparte_1 assunta a tempo determinato dall'as 2019/2020 all'as 2023/2024, svolgendo le medesime mansioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato;
di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute in tutti gli anni scolastici in questione;
di non aver usufruito, nel corso degli anni scolastici 2019/20, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 dell'erogazione della somma di euro 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) in quanto assunta a tempo determinato;
di non
1 R.g. Lav. n. 964/2024
avere infine percepito la retribuzione professionale docenti nel corso dell'a.s.
2020/2021 in quanto riconosciuta dal ai soli docenti con contratti al CP_1
31.08 o al 30.06.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del comportamento Cont del e ha dunque chiesto la condanna del al pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute pari ad euro 1.816,45, la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/21 pari ad euro 587,27 e infine al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24.
Si è costituito in giudizio il mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Nel corso del giudizio con nota del 8.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
***
In fatto, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato con l'amministrazione convenuta: nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, contratto a tempo determinato dal
11.10.2019 al 30.06.2020 presso l'IIS Pascal;
nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, contratto a tempo determinato dal
26.10.2020 al 7.03.2021 e dal 8.03.2021 al 26.03.2021 presso l' ; Controparte_6 contratti a tempo determinato dal 29.03.2021 al 2.04.2021, dal 29.03.2021 al
2.04.2021 e dal 3.04.2021 al 11.06.2021 presso l'I.I.S. Pascal;
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, contratto a tempo determinato dal
3.09.2021 al 30.06.2022 presso l'IIS 25 aprile Faccio;
nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, contratto a tempo determinato dal
1.09.2022 al 30.06.2023 presso l'IIS 25 Aprile Faccio;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IIS 25 Aprile Faccio.
Sulla carta elettronica del docente.
La ricorrente ha innanzi tutto chiesto il riconoscimento del suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e dal 2021/22 al 2023/24.
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
2 R.g. Lav. n. 964/2024
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e CP_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le CP_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stabilisce che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
3 R.g. Lav. n. 964/2024
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_7 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
La parte ricorrente ha affermato che la soprariportata normativa si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70.
Ciò posto, la questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza
18.5.2022 causa C-450/2021, entrambi pronunciatisi in senso favorevole alla ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato come la scelta del di CP_1 escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della “carta del docente” riconosciuto ai soli docenti immessi in ruolo si ponga in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. e dunque con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Pertanto, il giudice amministrativo in accoglimento del ricorso ha annullato la nota del n. 15219 del 15 CP_7 ottobre 2015 e il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta elettronica del docente”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Vercelli, ha affermato che l'indennità in esame rientra tra le “condizioni di impiego” che, sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e ha concluso affermando che: “La clausola 4,
4 R.g. Lav. n. 964/2024
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., ha chiarito che (cfr. sent. n. 29961/2023) “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
5 R.g. Lav. n. 964/2024
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza 2023 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, la domanda della ricorrente deve senz'altro trovare accoglimento atteso che è pacifico e comunque documentale che ella si trova attualmente in servizio alle dipendenze del convenuto e che nel corso degli anni scolastici oggetto di causa ha CP_1 stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato per supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999.
Sulla retribuzione professionale docenti.
E' pacifico in causa oltreché documentale (cfr. stato matricolare fascicolo convenuta) che la ricorrente nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha stipulato con l'Amministrazione convenuta ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi.
La ricorrente sostiene di aver svolto attività di docenza del tutto equivalente a quella dei colleghi di ruolo o comunque assunti a tempo determinato con contratti di durata non breve e rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
6 R.g. Lav. n. 964/2024
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione prevede che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, C.C.N.L. del 24/7/2003 e art. 83, C.C.N.L. del 29/11/2007) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., Civ.,
Sez. L. sentenza n. 17773/2017).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Civ. Sez. L., n.
20015/2018): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dunque, l'emolumento in esame rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue che la retribuzione professionale docenti deve essere riconosciuta anche al personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale,
7 R.g. Lav. n. 964/2024
atteso che si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
La domanda della ricorrente deve dunque trovare accoglimento.
In ordine al quantum, si evidenzia che la parte convenuta nella memoria difensiva ha aderito ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, riconoscendone la correttezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria poiché non svolta e tenuto conto della serialità del contenzioso. Va infine accolta la domanda di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dal difensore di parte ricorrente.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24;
- condanna il ad erogare il suddetto beneficio;
CP_1
- condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma lorda di € 587,27 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di CP_1 lite sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 1.030,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ivrea, 17/07/2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Fabaro
8
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 964/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PERSICO CARLOTTA ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dal dott. (funzionario del CP_2 Controparte_4
), legalmente domiciliato presso l' di , in CP_1 Controparte_5 CP_1
Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
RESISTENTE
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la signora ha convenuto in Pt_1 giudizio il , affermando: di essere docente Controparte_1 assunta a tempo determinato dall'as 2019/2020 all'as 2023/2024, svolgendo le medesime mansioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato;
di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute in tutti gli anni scolastici in questione;
di non aver usufruito, nel corso degli anni scolastici 2019/20, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 dell'erogazione della somma di euro 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) in quanto assunta a tempo determinato;
di non
1 R.g. Lav. n. 964/2024
avere infine percepito la retribuzione professionale docenti nel corso dell'a.s.
2020/2021 in quanto riconosciuta dal ai soli docenti con contratti al CP_1
31.08 o al 30.06.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del comportamento Cont del e ha dunque chiesto la condanna del al pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute pari ad euro 1.816,45, la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/21 pari ad euro 587,27 e infine al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24.
Si è costituito in giudizio il mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Nel corso del giudizio con nota del 8.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
***
In fatto, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato con l'amministrazione convenuta: nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, contratto a tempo determinato dal
11.10.2019 al 30.06.2020 presso l'IIS Pascal;
nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, contratto a tempo determinato dal
26.10.2020 al 7.03.2021 e dal 8.03.2021 al 26.03.2021 presso l' ; Controparte_6 contratti a tempo determinato dal 29.03.2021 al 2.04.2021, dal 29.03.2021 al
2.04.2021 e dal 3.04.2021 al 11.06.2021 presso l'I.I.S. Pascal;
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, contratto a tempo determinato dal
3.09.2021 al 30.06.2022 presso l'IIS 25 aprile Faccio;
nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, contratto a tempo determinato dal
1.09.2022 al 30.06.2023 presso l'IIS 25 Aprile Faccio;
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IIS 25 Aprile Faccio.
Sulla carta elettronica del docente.
La ricorrente ha innanzi tutto chiesto il riconoscimento del suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e dal 2021/22 al 2023/24.
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
2 R.g. Lav. n. 964/2024
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e CP_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le CP_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stabilisce che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
3 R.g. Lav. n. 964/2024
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_7 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
La parte ricorrente ha affermato che la soprariportata normativa si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70.
Ciò posto, la questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza
18.5.2022 causa C-450/2021, entrambi pronunciatisi in senso favorevole alla ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato come la scelta del di CP_1 escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della “carta del docente” riconosciuto ai soli docenti immessi in ruolo si ponga in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. e dunque con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Pertanto, il giudice amministrativo in accoglimento del ricorso ha annullato la nota del n. 15219 del 15 CP_7 ottobre 2015 e il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta elettronica del docente”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Vercelli, ha affermato che l'indennità in esame rientra tra le “condizioni di impiego” che, sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e ha concluso affermando che: “La clausola 4,
4 R.g. Lav. n. 964/2024
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., ha chiarito che (cfr. sent. n. 29961/2023) “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
5 R.g. Lav. n. 964/2024
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza 2023 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, la domanda della ricorrente deve senz'altro trovare accoglimento atteso che è pacifico e comunque documentale che ella si trova attualmente in servizio alle dipendenze del convenuto e che nel corso degli anni scolastici oggetto di causa ha CP_1 stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato per supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 124/1999.
Sulla retribuzione professionale docenti.
E' pacifico in causa oltreché documentale (cfr. stato matricolare fascicolo convenuta) che la ricorrente nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha stipulato con l'Amministrazione convenuta ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi.
La ricorrente sostiene di aver svolto attività di docenza del tutto equivalente a quella dei colleghi di ruolo o comunque assunti a tempo determinato con contratti di durata non breve e rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
6 R.g. Lav. n. 964/2024
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione prevede che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, C.C.N.L. del 24/7/2003 e art. 83, C.C.N.L. del 29/11/2007) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., Civ.,
Sez. L. sentenza n. 17773/2017).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Civ. Sez. L., n.
20015/2018): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dunque, l'emolumento in esame rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue che la retribuzione professionale docenti deve essere riconosciuta anche al personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale,
7 R.g. Lav. n. 964/2024
atteso che si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
La domanda della ricorrente deve dunque trovare accoglimento.
In ordine al quantum, si evidenzia che la parte convenuta nella memoria difensiva ha aderito ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, riconoscendone la correttezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria poiché non svolta e tenuto conto della serialità del contenzioso. Va infine accolta la domanda di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dal difensore di parte ricorrente.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, 2022/23 e
2023/24;
- condanna il ad erogare il suddetto beneficio;
CP_1
- condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma lorda di € 587,27 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di CP_1 lite sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 1.030,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ivrea, 17/07/2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Fabaro
8