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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 18229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18229/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. VIGIANI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 159 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una IG: , nata a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autonoma.
Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino (TO), Via delle Pervinche n. 55/A, alla sig.ra Parte_1
o in ogni caso dare atto che la stessa resterà nella disponibilità della sig.ra e
[...] Parte_3 della IG;
Per_1
DÀ ATTO che il pagamento del mutuo bancario (con rata mensile di € 290,00) gravante sulla medesima casa, in Torino (TO), Via delle Pervinche 55/A, resterà a carico dei ricorrenti nella misura del 50%;
DISPONE che i sigg.ri e , riconoscendo la attuale mancanza di autonomia economica Pt_1 Parte_2 della IG , si obblighino reciprocamente a collaborare per garantirle adeguata assistenza;
Per_1
DISPONE che il sig. , (oltre al pagamento del mutuo nella misura di cui sopra), si Parte_2 obblighi a versare in favore della sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
100,00 a titolo di contributo economico per il mantenimento della IG , oltre al 50% delle spese Per_1 extra sulla base del Protocollo del 15/3/2016, applicato come da prassi del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro 60 giorni Parte_2 dal deposito del presente accordo;
DÀ ATTO che gli obblighi e gli effetti di quanto concordato decorrono dalla data del deposito del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18229/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. VIGIANI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 13/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 159 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una IG: , nata a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autonoma.
Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino (TO), Via delle Pervinche n. 55/A, alla sig.ra Parte_1
o in ogni caso dare atto che la stessa resterà nella disponibilità della sig.ra e
[...] Parte_3 della IG;
Per_1
DÀ ATTO che il pagamento del mutuo bancario (con rata mensile di € 290,00) gravante sulla medesima casa, in Torino (TO), Via delle Pervinche 55/A, resterà a carico dei ricorrenti nella misura del 50%;
DISPONE che i sigg.ri e , riconoscendo la attuale mancanza di autonomia economica Pt_1 Parte_2 della IG , si obblighino reciprocamente a collaborare per garantirle adeguata assistenza;
Per_1
DISPONE che il sig. , (oltre al pagamento del mutuo nella misura di cui sopra), si Parte_2 obblighi a versare in favore della sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
100,00 a titolo di contributo economico per il mantenimento della IG , oltre al 50% delle spese Per_1 extra sulla base del Protocollo del 15/3/2016, applicato come da prassi del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro 60 giorni Parte_2 dal deposito del presente accordo;
DÀ ATTO che gli obblighi e gli effetti di quanto concordato decorrono dalla data del deposito del presente ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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