TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16774 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 22390/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 e ne è stata disposta la celebrazione mediante trattazione scritta;
lette le note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 22390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025 vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
-appellante–
E
l' , Controparte_1 il , Controparte_2
-appellate contumaci–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10756/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISION
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10756/2024, con la quale il giudice di Parte_2
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella n. 09720230046365585000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
A fondamento delle domande proposte, l'opponente contestava l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e la conseguente decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 201 comma 5 d.lgs. n. 285/1992 e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione
Il chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato alla luce della rituale Controparte_2 notificazione del verbale di accertamento n. 1208S/2018/V del 14.01.2018
L rimaneva contumace nel giudizio di primo grado Controparte_3
Il Giudice di Pace ha rilevato la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, con le formalità di cui all'art. 149 c.p.c. e ha conseguentemente rigettato l'opposizione proposta.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , rilevando l'erroneità della sentenza Parte_2 impugnata, per non aver rilevato la nullità della notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza del destinatario, in difetto di prova dell'invio della necessaria raccomandata informativa.
Il e l sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_4
2. L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in primo grado dal emerge che la Controparte_2 notificazione del verbale di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza del destinatario.
Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 4 n. 890/1982 se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
3 che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cass. S. U. n. 10012/2021).
Nella specie l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito non risulta depositato in atti, sicché non v'è prova del perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 201, quinto comma, del d.lgs. n. 285/92, secondo il quale l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine stabilito.
La cartella di pagamento deve essere dichiarata inefficace, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione” (Cass. n. 59/2003).
In conclusione, l'opposizione proposta deve trovare accoglimento.
3. Le spese processuali devono essere poste a carico del e dell' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, in base ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di Controparte_4 legittimità, per la quale nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il
4 debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Cass. n. 15390/2018; cfr. altresì Cass. n. 2570/2017).
Le spese sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10756/2024, ogni Parte_2 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace cartella di pagamento n.
09720230046365585000; condanna l' e il in solido tra loro al Controparte_4 Controparte_2 rimborso delle spese di lite in favore , liquidate per il primo grado di giudizio in euro Parte_2
250,00 per compensi e per l'appello in euro per compensi 350,00, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
Roma, 28.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 e ne è stata disposta la celebrazione mediante trattazione scritta;
lette le note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 22390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025 vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale 43, difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
-appellante–
E
l' , Controparte_1 il , Controparte_2
-appellate contumaci–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10756/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISION
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10756/2024, con la quale il giudice di Parte_2
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso la cartella n. 09720230046365585000 avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
A fondamento delle domande proposte, l'opponente contestava l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e la conseguente decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 201 comma 5 d.lgs. n. 285/1992 e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione
Il chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato alla luce della rituale Controparte_2 notificazione del verbale di accertamento n. 1208S/2018/V del 14.01.2018
L rimaneva contumace nel giudizio di primo grado Controparte_3
Il Giudice di Pace ha rilevato la rituale notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, con le formalità di cui all'art. 149 c.p.c. e ha conseguentemente rigettato l'opposizione proposta.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , rilevando l'erroneità della sentenza Parte_2 impugnata, per non aver rilevato la nullità della notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza del destinatario, in difetto di prova dell'invio della necessaria raccomandata informativa.
Il e l sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_4
2. L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in primo grado dal emerge che la Controparte_2 notificazione del verbale di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza del destinatario.
Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 4 n. 890/1982 se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
3 che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cass. S. U. n. 10012/2021).
Nella specie l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito non risulta depositato in atti, sicché non v'è prova del perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 201, quinto comma, del d.lgs. n. 285/92, secondo il quale l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine stabilito.
La cartella di pagamento deve essere dichiarata inefficace, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione” (Cass. n. 59/2003).
In conclusione, l'opposizione proposta deve trovare accoglimento.
3. Le spese processuali devono essere poste a carico del e dell' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, in base ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di Controparte_4 legittimità, per la quale nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il
4 debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Cass. n. 15390/2018; cfr. altresì Cass. n. 2570/2017).
Le spese sono liquidate in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10756/2024, ogni Parte_2 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficace cartella di pagamento n.
09720230046365585000; condanna l' e il in solido tra loro al Controparte_4 Controparte_2 rimborso delle spese di lite in favore , liquidate per il primo grado di giudizio in euro Parte_2
250,00 per compensi e per l'appello in euro per compensi 350,00, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
Roma, 28.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5