Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1315
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 gennaio 1956
Art. 3.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:
a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;
b) le categorie del personale tenute ad indossarli;
c) la durata dei singoli oggetti di vestiario.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali e' stato fornito delle uniformi.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1956