Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 marzo 2025, tenuta secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
13956 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NASO Domenico ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Roma, alla Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2024, , premettendo di aver sottoscritto contratto a Parte_1 termine con il per l'anno scolastico 2024-2025, senza tuttavia Controparte_1 aver ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d. Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, questo Giudice, all'esito dell'odierna udienza, CP_1 tenuta secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ne dichiarava la contumacia.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, stante la mole del contenzioso nazionale in materia, è intervenuta la Cassazione –
Sezione Lavoro che, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Il ragionamento della Suprema Corte muove dall'esame della disciplina sull'aggiornamento dei docenti, prevista dall'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Ed ancora, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 dispone che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a fornire “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, anche consentendo “l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”. Verrà, inoltre, promossa, “con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Per garantire le suddette attività formative, “l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”. L'art. 64 C.C.N.L., sul punto, precisa che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale”, in quanto funzionale alla piena
“realizzazione” e allo sviluppo delle “professionalità” di tutti i docenti, di ruolo e precari.
In quest'ottica si inserisce la disciplina di cui all'art. 1, comma 121, legge. n. 107 del 2015, secondo cui, sempre “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, è istituita, “nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”. La Carta, avente “importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, può essere utilizzata per “l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 ha delineato che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” nell'ambito degli “adempimenti connessi” alla propria funzione. Le attività di formazione sono “definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
La citata pronuncia della Cassazione (n. 29961 del 27 ottobre 2023) ha chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in senso stretto. La ratio di fondo è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e rileva, dunque, sul piano strettamente formativo. Di talché, se è vero che la disciplina della c.d. Carta Elettronica limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo, al contempo evidenzia la stretta connessione con la didattica, affermando espressamente che la finalità perseguita è di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica, nonché migliorare il servizio educativo rivolto alla comunità.
Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro
500 per ciascun anno scolastico. Pertanto, la misura annua dell'importo, e per anno scolastico, porta la Suprema Corte a concludere che la formazione viene calibrata sul periodo della didattica secondo la durata annuale di quest'ultima, anche in considerazione del recente intervento del legislatore che, emanando l'art. 15, D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Tanto giustifica quindi per la Corte l'estensione del beneficio de quo anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124 del 1999, trattandosi, in entrambi i casi, di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
In queste due ipotesi, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che deve essere rimossa “la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. L'art. 1, comma 121 della legge n.
107/2015 risulta, infatti, “in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e, pertanto, deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
Questo recita, per l'appunto, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Di talché, alla luce di quanto chiarito, deve essere riconosciuto il diritto al beneficio della Carta
Elettronica anche ai docenti non di ruolo, con incarico di supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge.
n. 124 del 1999 (vacanza su organico di diritto e vacanza su organico di fatto).
Quanto alla natura dell'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica, essa è pecuniaria, mirando all'ottenimento da parte del docente di un importo in denaro. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che “la Carta non è più fruibile” e, secondo la Suprema Corte, determina “l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”.
Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio.
Non solo, la modalità di fruizione della Carta Elettronica è elastica, ben potendo essere “utilizzata nell'arco del biennio”.
Pertanto, essendo utilizzabile la Carta Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua maturazione, l'azione di adempimento è concretamente esperibile sia dai docenti non di ruolo, con incarico di supplenza annuale o temporanea non ancora fuoriusciti dal sistema scolastico perché incaricati di altre supplenze, sia da coloro i quali non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto negato, purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze.
Al contrario, per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta Elettronica, si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento “cessa con tale cancellazione” proprio per la “fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In tal caso, resta solo il “diritto al risarcimento del danno” per equivalente, con la precisazione che il pregiudizio deve essere allegato da chi agisce e provato anche in via presuntiva. Il giudice del merito può liquidare anche in via equitativa “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
In definitiva, in caso di permanenza del docente non di ruolo nel sistema scolastico, deve essere riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
La Suprema Corte ha escluso che per l'esercizio del diritto al beneficio sia necessaria la presentazione di una specifica domanda all'amministrazione scolastica, non rientrando il personale docente non di ruolo tra i destinatari del beneficio stesso per espressa previsione di legge.
Né sussiste una decadenza per mancata utilizzazione della Carta Elettronica nel biennio dalla maturazione, trattandosi di fatto non imputabile al creditore istante.
Stante, dunque, la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che
l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219)”.
Per quel che riguarda il dies a quo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27 ottobre
2023 più volte richiamata, ha evidenziato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Invece, il diritto al risarcimento del danno in favore del docente fuoriuscito dal sistema scolastico “decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”. Se, infine, vi sia stata, “in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento”. Nel caso di specie, stante la prova documentale dello svolgimento di incarico sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2024-2025, la domanda è fondata, con conseguente condanna del all'attivazione della carta del docente, prevista dall'art. 1, comma 121 della CP_1
legge n. 107 del 2015, nella misura di € 500,00 in favore della ricorrente.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la domanda è stata introdotta successivamente all'intervento della Corte di Cassazione a dirimere la questione interpretativa e che il non CP_1
ha spontaneamente adempiuto, costringendo la parte a proporre ricorso al giudice del lavoro, esse seguono la soccombenza;
la liquidazione viene effettuata, secondo l'ammontare del bonus riconosciuto (€ 500,00), ai valori minimi in ragione della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 17.11.2024, nei confronti del , Controparte_1
resistente contumace, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.
107 del 2015, per l'anno scolastico 2024-2025, condannando il ad attivarsi in tal senso;
CP_1
2) condanna il soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 258,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 21,50 per esborsi, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 10 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa