CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
( ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Cestari ( ), come da mandato C.F._2
in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in PA Riviera dei Mugnai 8, pec fax 049/8756851 Email_1
Parte appellante contro
(già Controparte_1 Controparte_2
) (C.F. in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_3 [...]
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, i PA ( in persona Controparte_5 P.IVA_3
del pro tempore CP_6
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 573/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: ricostruzione carriera;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello:
Previa dichiarazione di illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera emesso in data
18/05/2019 dall di PA CP_5
- Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento ai fini della
ricostruzione della carriera dei periodi di lavoro svolti a tempo determinato in qualità di assegnista
all'Università, e precisamente gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016;
- Condannarsi pertanto l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera considerando
integralmente il servizio prestato a tempo determinato nei periodi sopra indicati, con inserimento
della ricorrente nella posizione stipendiale così raggiunta, e conseguente condanna alla
corresponsione delle differenze retributive maturate.
- Oltre agli interessi legali sugli arretrati dalla data di maturazione del diritto al saldo.
- Spese diritti ed onorari rifusi del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“si ritiene che l'appello vada respinto e la sentenza impugnata confermata.
Spese rifuse.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice,
volte a ottenere il riconoscimento – ai fini della ricostruzione della carriera – dei periodi svolti in qualità di assegnista universitario a tempo determinato nonché la corresponsione delle relative differenze retributive arretrate. Ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
La sig.ra dal 01.09.2017 è docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria Pt_1
di secondo grado, in servizio presso l di PA. In data 18.05.2019 ha ricevuto decreto CP_5
di ricostruzione della carriera, con riconoscimento di 4 anni di servizi pre-ruolo a fronte di una richiesta di riconoscimento di 8 anni di cui 7 presso l'Università di PA quale assegnista di ricerca;
in particolare non sono stati riconosciuti gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015,
2 2015/2016 asseritamente svolti in congedo straordinario (rispetto a contratti a tempo determinato quale docente) per motivi di studio e ricerca in qualità di assegnista presso l'Università. Pertanto,
dopo aver presentato inutilmente ricorso amministrativo, la lavoratrice ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“Al fine di chiarire la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al riconoscimento dei periodi di lavoro svolti a tempo
determinato in qualità di assegnista all'Università al fine della ricostruzione della carriera con conseguente rideterminazione nella
posizione stipendiale asseritamente corretta e condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate occorre inquadrare la
fattispecie dentro la cornice normativa di riferimento.
In prima battura viene in rilievo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, ossia il d.lgs. 297/94 il quale, all'art 453, comma 1, stabilisce 'll personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che
abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal , compatibilmente con le esigenze di Controparte_7 servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la
partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di
cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente' e al comma 6 riconosce
che 'Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella
scuola'.
Occorre poi considerare l'art. 485 d.lgs 297/94 il quale, inserito all'interno del capo rubricato 'Riconoscimento del servizio agli
effetti della carriera', al comma 1 dispone che 'Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato
presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio
di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai
soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo' e al comma 5 stabilisce che 'Al personale docente
contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità
di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università'.
Inoltre, al fine di completare il quadro normativo di riferimento, va da ultimo posta attenzione sulla L. 240/2010 che detta
disposizioni in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e che, all'art. 22, statuisce che 'Il
contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o
specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche'.
È di tutta evidenza che dalla lettura dei commi 1 e 6 dell'art. 453 d.lgs. 297/94 emerge che il riconoscimento come servizio
d'istituto nella scuola del periodo trascorso nello svolgimento di attività, quali l'incarico temporaneo per la partecipazione a commissioni
giudicatrici di concorso o di esame o l'espletamento di attività di studio, ricerca e consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti
pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali, si riferisce al solo personale docente, direttivo e ispettivo tecnico già
confermato in ruolo, ipotesi diversa da quella sottoposta all'esame di questo giudicante.
Risulta inoltre di palmare evidenza che l'art 485, comma 5, d.lgs. 297/94, sulla scorsa di quanto previsto dal comma 1 il quale
3 chiarisce che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate
in qualità di docente non di ruolo viene riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, si riferisce esclusivamente al
riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridico – economici in caso di servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente
incaricato o straordinario nelle università, categoria di docente in cui non rientra l'odierna ricorrente.
Infine, anche dalla lettura dell'art. 22 della L. 240/2010, articolo richiamato da entrambe le parti in causa con argomentazioni
diverse, seguendo la linea già tracciata dal d.lgs. 297/94 e stabilendo che il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa
senza assegni per il dipendente in servizio presso le Amministrazioni pubbliche, si evince che il periodo di lavoro trascorso in aspettativa
per motivi di ricerca non rientra nella categoria del congedo straordinario e quindi non attribuisce alcun diritto al riconoscimento del servizio
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza.
Del resto, come si può evincere dall'esame della documentazione versata in atti, è stata la stessa ricorrente, nei periodi di cui
è causa, ad avanzare le richieste di aspettativa non retribuita per motivi di ricerca, richieste cui hanno fatto seguito altrettanti provvedimenti
di concessione di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di studio e ricerca a firma dei diversi Dirigenti Scolastici presso cui la
stessa svolgeva la propria attività di docente supplente con contratto a tempo determinato.
Alla luce di ciò risulta errata, nonché priva di pregio, la qualificazione, effettuata in sede di ricorso, degli anni di servizio svolti
presso l'Università come periodi di congedo straordinario in luogo del collocamento in aspettativa non retribuita, a nulla valendo il richiamo
alla L. 476/84 la quale, riconoscendo al solo dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che il periodo di congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, di
fatto circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva del diritto.
Inoltre, del tutto irrilevante è la Circolare nr. 15 del 22.02.2011 del in Controparte_2 quanto la stessa tratta di una fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Ciò posto, dal combinato disposto delle norme sopra evocate, non si evince in capo agli assegnisti universitari che svolgono
attività di ricerca in costanza di rapporto di pubblico impiego con la scuola a tempo determinato, il diritto al riconoscimento di tale servizio
ai fini della ricostruzione economica e giuridica della carriera.
Solo l'incarico temporaneo per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame o l'espletamento di attività
di studio, ricerca e consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali
del personale docente, direttivo e ispettivo tecnico già confermato in ruolo o la frequenza di un corso di dottorato del dipendente pubblico
in congedo straordinario nell'università consentono di considerare il periodo trascorso nello svolgimento di dette attività a tutti gli effetti
come servizio d'istituto nella scuola con conseguente utilità ai fini della ricostruzione della carriera, in termini sia giuridici che economici.
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto nonché considerate le prove documentali prodotte dalle parti in causa, non si ricava
in capo alla ricorrente alcun diritto al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dei periodi di lavoro svolti a tempo determinato
in qualità di assegnista all'Università con la conseguenza che il decreto di ricostruzione della carriera del 18.05.2019 deve ritenersi
legittimo anche laddove non consideri, per la determinazione della posizione stipendiale, gli anni di servizio svolti in costanza di pubblico
impiego con la scuola in qualità di assegnista.
Il ricorso va pertanto rigettato. ” (pagg. 4-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base di due Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per aver ritenuto
4 applicabile l'art. 453, commi 1 e 6, D.Lgs. 297/1994 soltanto al “personale docente, direttivo e
ispettivo tecnico già confermato in ruolo”.
L'appellante ribadisce che il periodo svolto in congedo come assegnista di ricerca deve essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, anche in presenza di rapporto a tempo determinato. Evidenzia che in tal senso si esprimono l'art. 19 , la giurisprudenza Controparte_8
comunitaria – in particolare con riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro CE 1999/70 – nonché
la circolare n. 15 del 22.02.2011 del sotto la dicitura “Congedo al personale Controparte_1
con nomina a tempo determinato”.
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per aver ritenuto che l'art. 485, commi 1 e 5, D.Lgs. 297/1994 riguardasoltanto il servizio “in qualità di docente
incaricato o straordinario nelle università” e che ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010il periodo di lavoro trascorso in aspettativa per motivi di ricerca non rientra nella categoria del congedo straordinario e quindi non attribuisce alcun diritto ai fini della ricostruzione della carriera.
L'appellante osserva che, rispetto all'art. 485, già l'art. 453 D.Lgs. 297/1994 amplia i soggetti aventi diritto al riconoscimento del servizio. Rileva comunque che il primo giudice non ha considerato l'evoluzione normativa che ha equiparato il regime giuridico degli assegni di ricerca a quello delle borse di studio e dei dottorati di ricerca: infatti l'art. 51 L. 449/1997, istituendo gli assegni di ricerca,
ha stabilito l'applicazione dell'art. 2 L. 476/1984 – secondo cui il periodo di congedo straordinario è
utile ai fini della progressione di carriera – e la L. 240/2010 all'art. 22, comma 3, dispone che l'assegno di ricerca “comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente che sia
contemporaneamente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. Evidenzia che è infondata –
alla luce dell'art. 18, comma 2, – e comunque priva di motivazione la distinzione Controparte_8
operata dal primo giudice fra i dipendenti in congedo straordinario per motivi di studio e i dipendenti in aspettativa non retribuita per motivi di studio. Sostiene la rilevanza, esclusa dal primo giudice,
della circolare n. 15 del 22.02.2011 del e altresì richiama giurisprudenza del Controparte_1
Consiglio di Stato circa l'equiparabilità dell'assegnista di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 alle altre categorie di incarichi universitari regolamentati da leggi precedenti.
2.3. Infine la lavoratrice richiama le proprie difese in primo grado con riguardo all'eccezione
5 di prescrizione quinquennale sollevata dal e sulla quale il primo giudice non si è CP_1
pronunciato. Ribadisce che non sussiste prescrizione in quanto: la domanda riguarda la ricostruzione della carriera compiuta con decreto del 18.05.2019; la prescrizione è decennale per il decreto di ricostruzione della carriera e quinquennale per le differenze retributive;
comunque in data
06.11.2020 era stato presentato ricorso amministrativo avverso l'esclusione degli anni di servizio e nel 2021 è stata instaurata la presente causa.
3. Si è costituito il sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il CP_9
rigetto dell'appello. Ha evidenziato che la dr. ha sempre fruito delle aspettative di cui all'art. Pt_1
22, comma 8 della L. 240/2010, rientrando, pertanto nell'ipotesi specifica di cui all'art. 18 CCNL
“Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio”, che per gli incarichi e le borse di studio fa rinvio all'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. Ha sostenuto che non sussiste disparità di trattamento avuto riguardo alla sostanziale diversità tra assegnista e docente titolare di cattedra,
avuto riguardo della diversa professionalità, delle diverse modalità di reclutamento e delle diverse finalità sottese al servizio svolto.
4. All'udienza del 13.2.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo e il secondo motivo di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, in quanto connessi e devono essere rigettati in quanto le argomentazioni ivi contenute non sono tali da determinare la riforma della sentenza impugnata.
L'art. 453 d.lgs. 297/94 rubricato “Incarichi e borse di studio” dal 1.1.1999 ha il seguente tenore letterale: “
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la
conferma in ruolo, può essere autorizzato dal , compatibilmente Controparte_7
con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità
dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici
di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica
6 presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a
partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del
personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e
congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato
dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico”.
Non è più vigente, in altri termini, il comma 6 ( “
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle
attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola”)
in base al quale parte ricorrente ha argomentato in ordine all'impossibilità di trattare diversamente,
con specifico riferimento agli incarichi di ricerca, i docenti a tempo determinato rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Quanto al richiamato art. 485 d.lgs. 297/94, esso prevede, in materia di ricostruzione di carriera, l'equiparazione al servizio pre ruolo delle docenze universitarie (docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università): “5. Al personale docente contemplato nel
presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità
di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”.
Tuttavia, l'appellante non ha allegato in modo specifico, né provato che l'assegnista di ricerca svolga attività comparabile rispetto a quella dei docenti incaricati/assistenti incaricati o straordinari nelle università. Né ha allegato e provato che la figura dell'assegnista di ricerca svolga attività
comparabile a quella del dottorato di ricerca (l'appellante ha richiamato l'art. 2 del d.lgs. 476/84 che detta una disciplina specifica per il dottorato di ricerca, ma non offre elementi, in fatto o in diritto, che portino a ritenere che l'assegnista di ricerca sia figura assimilabile. Del resto, si tratta di disciplina che l'art. 51 d.lgs. 449/1997, invocato dall'appellante, non risulta richiamare nella versione vigente
ratione temporis).
Del resto, è documentale (doc. 4 ) che la , in costanza di CTD con il Pt_1 Pt_2 CP_9
si è avvalsa dell'istituto dell'aspettativa non retribuita per svolgere l'attività di ricerca presso l'Università, istituto contemplato anche dall'art. 18 del CCNL. Solo nel 2015 ha chiesto e ottenuto un periodo di congedo straordinario, peraltro in contrasto con la fonte primaria. Ed invero, la L. 240/10,
7 all'art. 22 vigente ratione temporis, nel disciplinare in modo specifico la figura dell'assegnista di ricerca, prevede: “La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea,
laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso amministrazioni pubbliche.
E' ben vero che l'art. 18 CCNL prevede che il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca (si noti che anche la contrattazione collettiva distingue l'attività di ricerca tout cout dal dottorato di ricerca) e che “Per gli incarichi e le borse di
studio resta in vigore l'art. 453 del DPR n. 297 del 1994” (doc. 7 appellante).
Ma, come detto, l'art. 453 d.lgs. 297/1994 ratione temporis applicabile non prevede più, al sesto comma, che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività ivi contemplate, tra cui l'attività
di ricerca presso Università, è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Né una tale disciplina si rinviene nell'art. 22 della L 240/2010 ratione temporis applicabile,
contenente una disciplina specifica degli assegni di ricerca (disciplina da cui emerge, sul piano normativo, che assegno di ricerca e dottorato di ricerca sono istituti diversi). Anzi, il comma 8 dell'art. 22 prevede: “Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al
comma 1.” (università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione).
Quanto all'art. 19 CCNL, esso riguarda le “ferie, permessi e assenze del personale assunto
a tempo determinato” e stabilisce, salvo casi particolari, che al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le stesse disposizioni previste per il personale assunto a tempo indeterminato. Sicchè da tale disposizione, soprattutto se letta nel quadro normativo che precede, non si ricava che l'assenza dal servizio (a tempo determinato o indeterminato) per lo svolgimento di attività di ricerca sia utile ai fini della ricostruzione di carriera,
non essendo né allegato né provato che si rientri in una attività assimilabile al dottorato di ricerca o ad un incarico di docenza o assistenza in una università.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
8 8. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, come per legge.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 13.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
9