Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4793/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ASCARI Parte_1 C.F._1
DANILO
UN SA ( ), con il patrocinio dell'Avv. DAOLIO CodiceFiscale_2
BENEDETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, ove la stessa avrà la propria residenza principale, anche anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione, educazione, impegni sportivi e ricreativi della figlia, da assumersi di comune accordo, in considerazioni delle di lei inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle relative alla conduzione della vita quotidiana della minore verranno assunte, in via esclusiva, dal genitore presso cui la figlia stessa di volta in volta si trova.
3) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via Garfagnana, n. 3 (identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Carpi (MO), al Foglio 158, Mapp. 299, Sub. 47, Cat. A/2 e Foglio 158, Mapp. 299, Sub. 20,
Cat. C/6) in comproprietà di entrambe le parti, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla Sig.ra NA UN.
4) Per quanto riguarda i tempi di permanenza della figlia presso il padre, il Sig. avrà il Parte_1
diritto/dovere di stare con la figlia un week-end a settimane alternate, allorquando il padre preleverà la figlia il venerdì alle ore 16.00 e la riporterà presso la madre la domenica sera alle ore 21.00, nei periodi scolastici e alle ore 22.30 nei periodi di festività scolastica. – un giorno infrasettimanale e, precisamente, il mercoledì, quando il padre terrà la minore con sé il week end e due giorni infrasettimanali e, precisamente, il martedì e il giovedì, quando la minore trascorrerà con la madre il week end;
il padre preleverà dall'abitazione materna alle ore 19.00 e la riporterà a casa alle Per_1
ore 21.00 durante i periodi scolastici e alle ore 22.30 durante i periodi di festività scolastica;
In ogni caso, resta salva la possibilità delle parti - se d'accordo tra loro - di determinarsi diversamente in ordine ai tempi e orari di permanenza della figlia presso il padre.
5) Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i genitori concordano che: - per le Vacanze scolastiche estive, ciascuno genitore ha il diritto ad avere con sé la figlia per 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori provvederanno a concordare detti periodi entro il 31 Maggio di ogni anno;
- per le Vacanze
Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con la figlia metà di detto periodo, avendo cura di trascorrere con la stessa, in via alternata tra loro, di anno in anno, le festività del 24/25 dicembre e le festività del
31 dicembre/1 gennaio. In mancanza di accordo su quale genitore trascorrerà con il figlio i suddetti periodi per il primo anno, si concorda che il figlio trascorrerà le festività del 24/25 dicembre con la madre e le festività del 31 dicembre/1 gennaio con il padre;
- per le Vacanze Pasquali, ciascuno dei pagina 2 di 7 genitori le trascorrerà con la figlia metà di detto periodo, avendo cura di trascorrere con la stessa, in via alternata tra loro, di anno in anno, il giorno della Pasqua ed il giorno della Pasquetta. In mancanza di accordo su quale genitore trascorrerà con il figlio i suddetti periodi per il primo anno, si concorda che il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre ed il giorno di Pasquetta
2025 con il padre. In ogni caso, in ordine ai suddetti periodi di vacanze, resta salva la possibilità delle parti - se d'accordo tra loro - di determinarsi diversamente. In caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con i figli, il diritto di scelta spetterà al padre e alla madre ad anni alterni. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il contatto telefonico con i minori e a non frapporre ostacoli, garantendo la reperibilità telefonica affinché l'altro genitore possa contattare i figli minori quotidianamente, una volta al giorno, indicativamente tra le ore 20.00 e le ore
21.00. 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , il padre verserà Per_1 mensilmente alla madre la somma di € 200,00 (euro duecento/00), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre, Sig.ra UN, IBAN IT75 G 03069
67052 100 000 00 1912. L'importo del suddetto mantenimento verrà automaticamente rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di formali richieste al riguardo, a partire dal mese di Maggio 2025.
7) Le Spese Straordinarie per il figlio sono ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori, rinviandosi, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo del 25.9.2019 adottato dall'intestato Tribunale di Modena, che in ogni caso, per maggiore chiarezza tra le parti, di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 7 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, p.e.c., etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Si precisa ulteriormente che, sia nell'ipotesi che si verta in ordine a spese dovute da non previamente concordare sia in caso di spese su cui si è raggiunto un accordo, entrambe le parti parteciperanno, sostenendo contestualmente la spesa stessa, nella ripartizione percentuale concordata di relativa spettanza.
Qualora, al contrario, un genitore si trovi ad aver anticipato integralmente il sostenimento di dette spese, l'altro sarà tenuto al rimborso pro-quota entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta. La detraibilità/deducibità fiscale delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella relativa misura percentuale di riparto delle spese stesse.
8) Gli Assegni Familiari/Assegno Unico sarà attribuito integralmente in favore della madre, Sig.ra
NA UN.
9) Fatta eccezione per quanto previsto dalle condizioni di cui al ricorso, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a titolo di divisione del patrimonio familiare;
dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno nel futuro al soddisfacimento dei propri bisogni con i rispettivi redditi e dichiarano altresì di non vantare reciproche pretese di carattere economico. Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente, rinunciando, pertanto, a reciproche richieste di mantenimento. Le parti dichiarano, altresì, di aver preso contezza, già in epoca antecedente al deposito del presente Ricorso, della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge e della relativa documentazione fiscale in calce indicata.
10) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche relativamente al figlio minore.
11) Le parti, al fine di regolamentare i loro reciproci rapporti patrimoniali a seguito della Separazione personale di cui all'odierno Giudizio (definendo, così, in via definitiva, i loro pregressi e reciproci pagina 4 di 7 rapporti di dare e avere sorti in costanza di matrimonio e derivanti dallo stesso) convengono e stipulano quanto segue:
- Premesso che i Sig.ri NA UN e sono comproprietari dell'immobile Parte_1
adibito a casa familiare sopra indicato e sono cointestatari del mutuo bancario agli stessi concesso dalla Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. per l'acquisto di dette unità immobiliari, il Sig.
[...]
, qui sottoscrivendosi, promette di vendere alla Sig.ra NA UN che, qui Parte_1 sottoscrivendosi, promette di acquistare, la propria quota del 50% della piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, ossia delle unità immobiliari di seguito indicate, a corpo e non a misura, con relative pertinenze tali per legge o per destinazione e parti comuni: - Porzione di fabbricato condominiale ad uso civile abitazione sito nel Comune di Carpi (MO), Via Garfagnana, n. 3, e precisamente: a) Appartamento posto al 2° piano, scala A, composto di ingresso su soggiorno, cucinotto, disimpegno, due camere, due bagni e balcone, a confine con vano scala comune, area cortiliva comune a sbalzo su due lati, appartamenti di cui ai subb. 46 e 48, salvo eventualmente altri, censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune di Carpi (MO) al Foglio 158, Mapp. 299, Sub. 47,
Via Garfagnana, n. 3, Cat. A/2, Cl. 4, Vani 5,5, Superficie catastale 73 mq, R.C. € 695,93;
b) Locale ad uso autorimessa posto al piano interrato, confinante con corsia di manovra comune, terrapieno, autorimesse di cui ai subb. 19 e 21, salvo eventualmente altri, censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune di Carpi (MO) al Foglio 158, Mapp. 299, Sub. 20, Via Garfagnana n. 5/A, Piano
S1, Cat. C/6, Cl. 5, mq 17, R.C. € 77,26.
11-bis) Il prezzo di vendita convenuto tra le parti per la quota di proprietà oggetto del presente accordo - tenuto conto del previsto accollo integrale e liberatorio a carico della promissaria acquirente - è pari all'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), che verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- € 3.000,00 all'atto del deposito del presente Ricorso e contestuale contratto preliminare di compravendita presso il Tribunale di Modena;
- i restanti € 2.000,00 a mezzo di versamenti mensili mediante rate da € 150,00 cadauna, a decorrere dalla data del rogito definitivo di compravendita. Tale promessa di vendita è prestata a condizione che la Sig.ra UN si accolli integralmente il pagamento del mutuo contratto con la Cassa Di Risparmio di
Bologna S.p.a. (rogito notaio 27/03/2017 rep. 48061 raccolta 19501), manlevando il signor Per_2
da ogni e qualsivoglia possibile responsabilità e/o richiesta dovesse pervenire al medesimo Parte_1
in relazione al richiamato mutuo, impegnandosi altresì a rifondere allo stesso ogni e qualsivoglia somma di denaro questi fosse obbligato a pagare in relazione a detto mutuo. La signora UN si pagina 5 di 7 impegna a presentare alla Banca mutuante la domanda di liberazione del signor da ogni Parte_1
garanzia e/o obbligo nei confronti della stesso istituto in relazione al mutuo richiamato.
11-ter) Il Sig. garantisce che la quota di proprietà sopra individuata verrà Parte_1
trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, libera da qualsivoglia onere e/o peso, fatta eccezione dell'ipoteca di I grado iscritta in favore della Cassa di Risparmio di Bologna
S.p.A. per la concessione del mutuo per l'acquisto degli stessi beni.
11-quater) Le parti si impegnano e si obbligano, qui sottoscrivendosi, a provvedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e comunicazione dell'emananda Sentenza di Separazione, avanti al Notaio che parte promissaria acquirente sceglierà e che provvederà a comunicare al promittente venditore. Trattandosi di atto esecutivo dei patti di separazione, le parti chiedono sin da ora che esso goda dell'esenzione da qualunque imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa di registro, ai sensi dell'art. 198 L
06/03/1987 n. 74 in conformità della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29/04 - 10/05/
1999, relativa alla procedura di separazione tra i coniugi e a tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti ad essa relativi. Spese notarili a carico della parte cessionaria.
11-quinquies) L'autovettura Hyundai targata FJ420XP, intestata alla signora UN, verrà trasferita in proprietà esclusiva al signor , il quale si accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed Parte_1 alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.). L'autovettura Lancia
Y 10 targata GB732KL intestata alla signora UN rimarrà in proprietà esclusiva della stessa, che si accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, carburante, manutenzione etc.).
11-sexies) Quanto ai prestiti contratti dai coniugi per la famiglia, in particolare:
-- prestito personale con scadenza ad Aprile 2047 per € 39,58 al mese
-- XME prestito Facile con scadenza a Giugno 2032 per € 308,39 al mese ( importo finanziato €.
22.810,00)
-- XME prestito facile con scadenza a Settembre 2033 per €. 51,03 al mese (importo finanziato €.
3.800,00) i coniugi continueranno a farsene carico per il 50% ciascuno.
12) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Le spese vive relative alla presente Procedura sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, mentre quelle Legali sono tra le stesse integralmente compensate. 14) Entrambi i coniugi pagina 6 di 7 chiedono, sin d'ora, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia emettere la Sentenza di Separazione personale alle predette condizioni.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e UN SA nata a [...]
CARPI (MO) il 18/02/1986
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2021 Atto n. 46 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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