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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2239 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.03.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 26.08.1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Caprì, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via G.
Arcovito 55/E, ha eletto domicilio e
(C.F.: ), nata Reggio Calabria Parte_2 C.F._2
il 13.12.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Valeria Romeo, presso il cui studio in Saline Ioniche (RC), alla Via
Campolo s.n.c., ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 06.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
27/04/2004;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
25.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 04.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 27/04/2004; b) dal matrimonio sono nati i figli
(15/10/2004) e (08/09/2010), quest'ultimo ancora Per_1 Per_2
minorenne; c) con D.O. n. 162/2023, depositato in data 14.07.2023, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 04.07.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 04.07.2023, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024, che vi ha apposto il parere in data 07/11/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 06.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_3
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 27/04/2004 tra e , il cui Parte_1 Parte_3
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Atto N. 61 parte I ufficio 1 – anno 2004, alle seguenti condizioni:
1.i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. l'affidamento del figlio sarà condiviso con collocazione Per_2
prevalente e residenza presso la madre corrente in Reggio Calabria Viale
Pio XI n. 289 RC;
3. il padre potrà vedere il figlio tre volte a settimana nelle ore Per_2
pomeridiane (evitando orari notturni) e tenerlo con sé due fine settimana al mese (se dispone di idonea abitazione);
4. durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di trascorrere una delle festività con il figlio (Natale/Capodanno) nonché 15 gg Per_2
consecutivi durante le vacanze estive;
5. il sig. , ancorchè non occupato, corrisponderà la Parte_1
somma complessiva mensile di € 300,00 a titolo di assegno per il mantenimento dei figli (€ 150,00 per il minore ed € 150,00 per Per_2
la figlia maggiorenne e sempre fino ad intervenuta occupazione di Per_1
quest'ultima), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dall'effettività della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. le spese straordinarie, previamente concordate e documentate così come definite dal protocollo dell'intestato tribunale saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
8. gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 25.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2239 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.03.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 26.08.1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Caprì, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via G.
Arcovito 55/E, ha eletto domicilio e
(C.F.: ), nata Reggio Calabria Parte_2 C.F._2
il 13.12.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Valeria Romeo, presso il cui studio in Saline Ioniche (RC), alla Via
Campolo s.n.c., ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 06.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
27/04/2004;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
25.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 04.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 27/04/2004; b) dal matrimonio sono nati i figli
(15/10/2004) e (08/09/2010), quest'ultimo ancora Per_1 Per_2
minorenne; c) con D.O. n. 162/2023, depositato in data 14.07.2023, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 04.07.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 04.07.2023, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024, che vi ha apposto il parere in data 07/11/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 06.09.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_3
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 27/04/2004 tra e , il cui Parte_1 Parte_3
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Atto N. 61 parte I ufficio 1 – anno 2004, alle seguenti condizioni:
1.i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. l'affidamento del figlio sarà condiviso con collocazione Per_2
prevalente e residenza presso la madre corrente in Reggio Calabria Viale
Pio XI n. 289 RC;
3. il padre potrà vedere il figlio tre volte a settimana nelle ore Per_2
pomeridiane (evitando orari notturni) e tenerlo con sé due fine settimana al mese (se dispone di idonea abitazione);
4. durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di trascorrere una delle festività con il figlio (Natale/Capodanno) nonché 15 gg Per_2
consecutivi durante le vacanze estive;
5. il sig. , ancorchè non occupato, corrisponderà la Parte_1
somma complessiva mensile di € 300,00 a titolo di assegno per il mantenimento dei figli (€ 150,00 per il minore ed € 150,00 per Per_2
la figlia maggiorenne e sempre fino ad intervenuta occupazione di Per_1
quest'ultima), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dall'effettività della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7. le spese straordinarie, previamente concordate e documentate così come definite dal protocollo dell'intestato tribunale saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
8. gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 25.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna