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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT ES IS Presidente dott. RI IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Renato Silvestri e Stefano Mattei Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Maria Antonietta De Santis e Gabriele Inella Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8387/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata assunta in data 19 settembre
1988 alle dipendenze di con contratto di Controparte_2 formazione e lavoro della durata di 24 mesi ed inquadramento iniziale nella categoria
“B2” del c.c.n.l. per i dipendenti che in data 20 settembre 1990, il contratto era stato Pt_1 trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che all'atto della trasformazione, l' Pt_1 non aveva computato il biennio formativo ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e del “Premio di fedeltà nel lavoro”; che, all'epoca dell'assunzione della
Pag. 1 di 16 ricorrente, la contrattazione collettiva di settore, ovverossia il “c.c.n.l. 1991”, prevedeva la maturazione di due tipologie di scatti di anzianità, vale a dire gli aumenti biennali e i supplementi dei minimi;
che, viceversa, l'azienda aveva applicato l'accordo aziendale del
2 giugno 1987 con il quale le parti contraenti avevano escluso l'applicazione ai titolari dei contratti di formazione e lavoro degli istituti dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, rispettivamente previsti dagli artt. 17 e 26 del c.c.n.l. di riferimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, in caso di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, il lavoratore ha sempre diritto al computo dell'anzianità formativa ai fini della maturazione degli istituti contrattualmente previsti, come gli scatti di anzianità; che le intese contrattuali che sanciscono l'eventuale scomputo sono contrarie a norme imperative in quanto operano una discriminazione tra i lavoratori, riservando a quelli assunti con contratto di formazione e lavoro un trattamento retributivo diverso e peggiorativo rispetto a quello previsto per gli assunti direttamente a tempo indeterminato;
che, pertanto, l'accordo sindacale del 2 giugno 1987 andava dichiarato come affetto da nullità/invalidità nella parte in cui escludeva il suddetto computo;
che, di conseguenza, doveva essere dichiarato il diritto della ricorrente alla rideterminazione degli scatti maturati alla data finale del 24 luglio 2001 ed alle differenze retributive derivanti dal ricalcolo dell'assegno ad personam spettante a titolo di ex aumenti biennali, introdotto dall'art. 36 del c.c.n.l. del 2001; che l'assegno ad personam riconosciutole, comunque quantificato dall' enza tener conto del periodo formativo, Pt_1 ammontava a € 107,22 mentre l'assegno calcolato tenendo conto di detto periodo sarebbe ammontato a € 140,94 e che, tenuto conto dell'evoluzione professionale della lavoratrice, le differenze che le erano dovute erano pari complessivamente a € 7.452,12; che l'anzianità del lavoratore configura un “mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione” e che ciò che si prescrive, in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c., sono i singoli scatti che maturano periodicamente;
infatti, come chiarito da Cass. n. 26246/2022, per tutti quei diritti che non fossero prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nella fattispecie, si trattava dei crediti maturati da luglio 2007 in poi;
che doveva essere riconosciuto, altresì, il diritto all'inclusione del periodo di formazione ai fini della maturazione del “Premio di fedeltà sul lavoro” erogato al 35° anno di servizio, a settembre 2023; che, inoltre, aveva diritto a veder “refluire negli accantonamenti Tfr le
Pag. 2 di 16 differenze derivanti dal ricalcolo degli scatti di anzianità…” considerando negli accantonamenti anche le retribuzioni per le quali il diritto era ormai prescritto;
che dal ricalcolo effettuato, a partire dall'assunzione e fino all'aprile 2023, i maggiori accantonamenti erano pari a € 1.971,61 come da conteggi allegati al ricorso.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “- accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. dell'accordo sindacale NE del 2.6.1987 e della previsione contenuta nel CCNL del 22.4.1986 ovvero di qualsiasi altra ulteriore clausola del contratto individuale e/o dell'accordo collettivo e/o aziendale applicata nella parte in cui escludono il computo del periodo di contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio in contrasto con l'art. 3 della L. 863/1984 e, comunque, disapplicarsi tali clausole riconoscendole il diritto al predetto computo, “a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, di legge e di contratto”; - per l'effetto, “in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali”, rideterminarsi l'importo dell'assegno ad personam in
€ 140,94 mensili e condannarsi la resistente al pagamento, in proprio favore, di €
7.452,12 a titolo di arretrati maturati nel periodo “luglio 2007 – aprile 2023”, oltre alle ulteriori differenze mensili “via via maturande” ovvero “secondo gli importi che emergeranno a seguito di eventuale ctu o secondo giustizia”; - dichiararsi il diritto all'inclusione del biennio formativo nell'anzianità utile alla maturazione del premio di fedeltà sul lavoro del 35° anno di servizio;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla
“rifluenza” nel TFR delle maggiorazioni derivanti dal ricalcolo degli scatti maturati dalla data di assunzione e delle altre voci utili, pari ad aprile 2023 ad euro 1.971,61, oltre a quanto maturerà sino alla cessazione del rapporto di lavoro”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'altrui ricorso. In particolare, ha osservato che il contratto di formazione e lavoro in questione era stato concluso con la ricorrente “… alle condizioni qui di seguito riportate, tenuto conto dello specifico accordo stipulato dall' con le Pt_1
Organizzazioni Sindacali di categoria il 2 giugno 1987, unito al presente contratto, di cui l'interessato dichiara di aver preso visione”; che la lettera di assunzione a tempo indeterminato riportava testualmente, fra le altre disposizioni, che “Le sarà, inoltre, computata quale anzianità di servizio, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro, svolto alle nostre dipendenze e cioè dal 19.09.1988 al 19.09.1990 e
Pag. 3 di 16 ciò a tutti gli effetti contrattuali ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali”; che con il c.c.n.l. stipulato in data 24 luglio 2001 in sostituzione degli aumenti biennali era stato introdotto un nuovo emolumento, denominato “aumenti periodici di anzianità” e si era stabilito che ai lavoratori in servizio alla data di stipula del contratto collettivo fossero “conservati, “ad personam” ed in misura fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di 'supplementi dei minimi' e 'aumenti/scatti biennali di anzianità”; che dunque il c.c.n.l. del 2001 aveva abrogato gli istituti di fonte collettiva aziendale degli “aumenti biennali” e dei “supplementi dei minimi”, introducendo due nuove voci retributive ad personam, definite “supplementi dei minimi ad personam” e
“aumenti biennali ad personam”, oltre a riconoscere il nuovo emolumento degli “aumenti periodici di anzianità”; che lo stesso contratto collettivo aveva inoltre “cristallizzato”
l'equivalente monetario degli “aumenti biennali” e dei “supplementi dei minimi” conservando e consolidando “da allora e per sempre, tali importi in busta paga a partire dal cedolino di novembre 2001…”; che, pertanto, la lavoratrice era ben consapevole che
“la quantificazione degli istituti retributivi legati all'anzianità (tra cui i supplementi dei minimi e gli aumenti biennali) non teneva conto del periodo di formazione e lavoro e che,
a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL del 2001 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe percepito a titolo di supplementi dei minimi e di aumenti biennali ad personam i medesimi importi percepiti a tale data a tali titoli, che come visto non tenevano conto del periodo di formazione e lavoro”; che costei, dunque, avrebbe dovuto lamentare la mancata inclusione del periodo di formazione e lavoro nella quantificazione dei supplementi dei minimi e degli aumenti/scatti biennali di anzianità
“entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di asserito inadempimento datoriale, coincidente con l'esecuzione del CCNL (novembre 2001) e dunque entro e non oltre il novembre 2006”; che nello stesso prospetto paga del mese di novembre 2001, in cui erano apparsi per la prima volta gli “aumenti biennali ad personam” e i “supplementi dei minimi ad personam”, era stato precisato a ciascun dipendente che “le competenze del corrente mese di novembre sono state determinate avuto riguardo agli istituti economici previsti dal C.C.N.L. 24.7.2001. Il nuovo complessivo trattamento economico è stato applicato con decorrenza luglio 2001, provvedendo altresì al recupero delle differenze retributive erogate nei mesi di settembre
e ottobre 2001. Come di consueto, il personale APE Gruppo NE S.p.A. è a disposizione
Pag. 4 di 16 per ogni chiarimento”; che, dunque, la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale a sé imputato, da qualificarsi istantaneo con effetti permanenti, era “a oggi prescritta, essendo ampiamente decorso il termine prescrizionale decennale dalla data in cui tale domanda avrebbe potuto essere azionata (novembre 2001, momento di consolidamento e cristallizzazione in busta paga delle somme dovute a tali titoli) e il primo atto interruttivo della prescrizione (25 ottobre 2022)”; che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, pur avendo la legge n. 92/2012 e, ancor più, il d.lgs. n.
23/2015 superato il preesistente automatismo reintegratorio in ogni caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con più di 15 dipendenti, era innegabile che, per entrambi i regimi temporali, restasse confermata l'applicazione della tutela c.d. reale in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo sicché, anche nell'ipotesi specifica, non si rilevavano motivi per ritenere che il termine di prescrizione non dovesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro;
che, ad ogni modo, ogni pretesa di corresponsione di somme a titolo di aumenti biennali relativamente a un periodo successivo all'abrogazione di tale istituto retributivo andava rigettata perché infondata;
che, infatti, la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, convertito con la legge n. 863/1984, secondo cui “Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro” era stata “integrata, completata e, talora, razionalizzata, tramite la sottoscrizione di una serie di Accordi Interconfederali”; che detti accordi avevano sancito l'esclusione del computo del periodo di formazione e lavoro ai fini degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale;
che la ratio di tale esclusione riposava sulla “esigenza di circoscrivere gli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio all'incremento del rendimento lavorativo, che si ricollega allo svolgimento effettivo di prestazione lavorativa, e non anche allo svolgimento di attività per gran parte caratterizzate dal ricevimento di una formazione”; che, del resto, il miglioramento del rendimento che è alla base degli scatti di anzianità doveva “ritenersi riconducibile allo svolgimento effettivo di attività lavorativa, mentre non può ricollegarsi allo svolgimento di rapporti a causa mista come il CFL”; che il legislatore aveva dunque inteso rimettere alle parti sociali il compito di individuare quegli specifici istituti che, in ragione della loro ratio, non avrebbero dovuto risentire dell'incidenza dell'anzianità di servizio;
che, inoltre, la prestazione
Pag. 5 di 16 lavorativa del prestatore in formazione non era certo sovrapponibile a quella degli altri lavoratori e non era configurabile alcuna discriminazione nella fattispecie.
La società ha, infine, subordinatamente contestato la quantificazione operata dalla parte ricorrente ed ha rappresentato che al fine di arginare i contenziosi sul punto aveva avviato un confronto con le organizzazioni sindacali;
che tale confronto era culminato con la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2021, di un accordo con il quale le società del gruppo si erano impegnate a riconoscere a quei dipendenti i quali percepirebbero un trattamento economico inferiore “a) un importo a titolo di incremento pro-futuro dell'assegno ad personam ad oggi percepito a titolo di aumenti biennali oppure di supplementi dei minimi;
b) un importo a titolo di una tantum per sanare il pregresso”; ha, altresì, rappresentato che la ricorrente, informata come gli altri lavoratori interessati di ciò, non aveva aderito all'accordo sindacale a differenza della stragrande maggioranza dei suoi colleghi (ben 889 su un totale di circa 940 soggetti).
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 8387/2024, depositata il 15 luglio 2024, che ha accolto il ricorso “con l'accertamento e la declaratoria del diritto di al computo del biennio di formazione Controparte_1 nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 3 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/1984, alla rideterminazione dell'importo dell'assegno ad personam in €
140,94 mensili e la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
€ 7.452,12 a titolo di aumenti periodici di anzianità arretrati maturati, nei limiti della prescrizione, nel periodo da luglio 2007 ad aprile 2023, oltre accessori come per legge”; dichiarando, inoltre, “il diritto di alla inclusione del biennio formativo Controparte_1 nell'anzianità utile ai fini della maturazione del premio fedeltà nel lavoro in ossequio alla Delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito delle intese raggiunte in sede di rinnovo del C.C.L. 25.1.1983, poi “ratificata con le OOSS di categoria in data 8 marzo
1986”, nonché il diritto della stessa all'accantonamento ai fini del TFR della somma di
€ 1.971,61, alla data del 30.4.2023, per effetto del ricalcolo degli scatti di anzianità”; condannando, infine, la società al pagamento delle spese processuali, con loro distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con atto depositato il 31 ottobre 2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
Pag. 6 di 16 A sostegno, con un primo motivo, ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti formulata.
Con una seconda doglianza ha censurato il mancato rilievo dell'estinzione per prescrizione decennale del diritto all'accertamento e quinquennale del diritto alle conseguenziali differenze economiche a titolo di “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”, maturate prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Con un terzo punto ha contestato il riconoscimento del periodo di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio.
Con un quarto motivo – seppure rubricato come quinto – ha impugnato il riconoscimento del “premio fedeltà” affermando che, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi esposti in precedenza, la sentenza meritava riforma anche in ordine alla propria condanna alla corresponsione di somme a titolo di aumenti periodici di anzianità e di premio di fedeltà. A tale proposito, ha osservato che la disciplina di tale emolumento era originariamente contenuta nel c.c.n.l. elettrici del 1983 e che era stata successivamente stralciata da esso e inserita in una specifica delibera del Consiglio di amministrazione, ratificata dalle oo.ss. in data 8 marzo 1986; che tale delibera, tuttora vigente, aveva previsto che al lavoratore che abbia maturato 25 o 35 anni di servizio debba essere corrisposto una tantum un importo pari rispettivamente ad un terzo di mensilità ed a una mensilità di retribuzione, quale definita dall'art. 17 del c.c.l., in atto al momento del raggiungimento dell'anzianità suddetta;
che ai fini del compimento del 25° e 35° anno di servizio, si considera l'anzianità utile agli effetti degli aumenti biennali;
che dunque in esecuzione di ciò aveva provveduto a riconoscere alla il “premio di Pt_1 CP_1 fedeltà” al lavoro, al momento della maturazione dei 25 anni di anzianità dall'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 20 settembre 1990; che in particolare detto premio era stato effettivamente corrisposto alla lavoratrice con la mensilità di ottobre
2015 per un ammontare di € 934,62 equivalente ad un terzo della retribuzione percepita a tale data;
che tale erogazione non era stata contestata dalla controparte, ma era stata incomprensibilmente ignorata dal Tribunale;
che inoltre, aderendo alla tesi della la maturazione anticipata di tale voce al mese di ottobre 2013 avrebbe CP_1 provocato il paradossale effetto di dover far riconoscere alla lavoratrice un importo inferiore – pari a soli € 903,03 – dovendosi tenere conto della circostanza che la retribuzione percepita nell'ottobre 2013 era inferiore rispetto a quella pagata nell'ottobre
Pag. 7 di 16 2015; che in applicazione di tali principi la avrebbe avuto diritto alla percezione CP_1 del premio alla maturazione dei 35 anni di servizio, vale a dire nell'ottobre del 2025.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla lavoratrice, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la contestando le CP_1 avverse doglianze e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che si espongono a seguire.
Con il primo motivo parte appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti vantati dalla appellata, proponendo in sostanza una critica all'orientamento di legittimità del quale ha fatto applicazione il giudice di primo grado. In particolare, si contesta la sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto a partire dal quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge n.
92/2012 (18 luglio 2012), sottolineandosi come, sebbene la predetta legge (e poi il successivo d.lgs n. 23/2015) abbia superato il preesistente automatismo reintegratorio in ogni caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con più di quindici dipendenti, la medesima tutela resta confermata nelle ipotesi di nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge, ovvero se determinato da un motivo illecito determinante (art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012).
Il motivo è infondato.
Il gravame si concentra sulla parte in cui il primo giudice ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
Pag. 8 di 16 del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (per tutte, Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 17520/2023).
La diversa prospettazione individuata dall'appellante non appare, tuttavia, a questa Corte condivisibile, in quanto, superata l'esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 in caso di licenziamento illegittimo, mancano i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, risultando l'attuale disciplina non assistita da un regime di stabilità.
Come invero evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità citata, l'individuazione del regime di stabilità (o meno) del rapporto lavorativo, ai fini qui d'interesse, in base alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice, con un giudizio necessariamente ex post, contraddice radicalmente quei requisiti di chiara e predeterminata conoscibilità ex ante, coerente con l'esigenza di certezza sussistente nel caso di specie, per l'affidamento di una tale selezione, delicata e fondamentale, al pericoloso criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale, fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema.
Non vi è dunque ragione di discostarsi dal principio di diritto correttamente applicato dal
Tribunale, concordemente e stabilmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 18008/2024) e in casi analoghi al presente (Cass n.
20629/2023).
Nella specie non è contestato che i crediti in discussione siano riferiti al periodo luglio
2007-aprile 2023, sicché non essendo questi all'evidenza prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 correttamente l'eccezione della società è stata disattesa, non essendo spirato all'ottobre 2022 (data della messa in mora) alcun termine di prescrizione.
Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo di impugnazione, anch'esso correlato al rigetto di un'eccezione di prescrizione, relativa nella specie all'estinzione per prescrizione decennale del diritto all'accertamento e quinquennale del diritto alle conseguenziali differenze economiche a titolo di “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”, maturate prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha poi contestato il merito del diritto vantato, deducendo l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del periodo di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio.
Pag. 9 di 16 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo da un lato al riconoscimento della sussistenza del diritto;
dall'altro alla sua asserita estinzione.
Questa Corte d'appello si è già pronunciata sulla vicenda per cui è causa con precedente che si richiama anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. (tra gli altri, Corte app.
Roma, n. 1607/2021; nonché più di recente Corte app. Roma, n. 1000/2024) in cui la
Corte si è espressa sia sulla decorrenza della prescrizione, sia sul merito del diritto vantato.
In particolare, nella più recente pronuncia citata (n. 1000/2024) il giudice del gravame ha riformato la sentenza con cui in primo grado si era rigettato il ricorso del lavoratore previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, sulla base della qualificazione della condotta complessivamente tenuta dalla datrice di lavoro e dedotta in ricorso in termini di illecito istantaneo con effetti permanenti.
Con riguardo al caso che ci occupa, si tratta dunque della medesima argomentazione fatta propria dall'odierna appellante, che colloca il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, entro il quale la lavoratrice avrebbe dovuto far valere l'inadempimento datoriale, e quinquennale in relazione alle conseguenti differenze retributive, alla data di emissione della prima busta paga (novembre 2001) con cui è stato “cristallizzato” il nuovo assetto retributivo. Nello specifico, il c.c.n.l. del luglio 2001, ad avviso dell'appellante, nell'abrogare e superare le voci retributive dei “supplementi dei minimi” e degli “aumenti biennali”, ha fissato l'equivalente monetario di tali emolumenti conservando e consolidando, da allora e per sempre, tali importi in busta paga a partire dal cedolino di novembre 2001.
La contrattazione collettiva (c.c.n.l. del 1991 e del 1989 in atti) prevedeva infatti la maturazione di due tipologie di scatti di anzianità, gli “aumenti biennali” e i “supplementi dei minimi”. Tuttavia, nei confronti del personale assunto con contratto di formazione e lavoro l'azienda ha fatto maturare entrambi gli scatti secondo le previsioni dell'Accordo aziendale del 2 giugno 1987, il quale esclude l'intero periodo formativo dall'anzianità utile alla loro maturazione. Il c.c.n.l. del 24 luglio 2001 ha abrogato i menzionati istituti retributivi e disposto la cristallizzazione di un importo qualificato come “aumenti biennali ad personam” e quantificato in misura equivalente all'importo di “aumenti biennali” già in godimento alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l. Sostanzialmente il c.c.n.l. del 2001 ha di fatto “riazzerato” – nella prospettiva della stessa società – gli incrementi
Pag. 10 di 16 retributivi periodici, facendo ripartire da zero tutti i dipendenti tramite i cinque aumenti biennali di anzianità introdotti ex novo sia per i dipendenti con anzianità risalente, sia per i neoassunti. In particolare, 1'art. 35 del c.c.n.l. ha previsto che “la retribuzione mensile
è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del l aprile 2013 e dell'ex indennità di contingenza) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria”. L'art. 36 ha previsto, inoltre, che ai lavoratori ai quali sono conservati gli importi percepiti a titolo di supplementi dei minimi e di scatti di anzianità “è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l'ultimo supplemento dei minimi;
qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione”.
In sostanza, sulla base della mera lettura delle fonti negoziali, non solo non sono stati eliminati i crediti dovuti per gli scatti di anzianità e per i supplementi dei minimi, ma non
è stata neanche azzerata l'anzianità precedentemente maturata a tali fini.
Ebbene, è pacifico tra le parti che, dal momento della trasformazione del rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro non è stato computato quale anzianità di servizio ai fini dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, esclusione disposta dalla datrice di lavoro in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva.
L'art. 2935 c.c. dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2948 c.c. statuisce che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Nella specie, l'inadempimento datoriale è stato reiterato mese per mese con ciascuna busta paga che ha quantificato la retribuzione spettante senza tener conto (ai fini degli emolumenti per cui è causa) dell'anzianità maturata durante il contratto di formazione e
Pag. 11 di 16 lavoro. Trattandosi, nella specie, di accertamento postumo del diritto ai suddetti elementi retribuitivi, ricadenti sulla quantificazione dei ratei di retribuzione che maturano mese per mese, la prescrizione ha già colpito le differenze retributive ultra-quinquennali; viceversa,
1'individuazione di un asserito dies a quo unico di decorrenza della prescrizione, ancorato all'elaborazione del primo prospetto paga con cui si è dato seguito alle previsioni contenute nel predetto c.c.n.l. del 24 luglio 2001, non tiene conto della connotazione periodica del pagamento della retribuzione secondo una cadenza mensile e, dunque, nel caso in esame, dell'inadempimento datoriale protrattosi nel tempo.
Consegue dunque la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato anche tale ulteriore eccezione di prescrizione.
Ciò posto e affrontando il merito, l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, come convertito dalla legge n. 863/1984 statuisce quanto segue: “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione
e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro”. L'appellante evidenzia l'eliminazione, dal testo definitivo della norma, di un inciso – “a tutti gli effetti” – che, espunto dal contesto letterale in cui era originariamente inserito, possiederebbe una valenza interpretativa di assoluto rilievo, sicché il legislatore avrebbe inteso rimettere alle parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, il compito di individuare quegli specifici istituti che, in ragione della loro ratio, non avrebbero dovuto risentire della incidenza di tale anzianità.
Nondimeno, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20074/2010, componendo il contrasto sulla computabilità ai fini retributivi della anzianità connessa al periodo in CFL, hanno statuito quanto segue: “Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n.
726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione
e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di
Pag. 12 di 16 emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C) , dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre
2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”. In particolare, le SS.UU. hanno premesso che “La regola dettata dal legislatore al cit. DL 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, è quella di un'equiparazione (periodo di formazione e lavoro - periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico né di fonte legale né di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento”; quindi, hanno precisato che “il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 cit. e che la formazione del lavoratore è un valore non solo per quest'ultimo, la cui professionalità da essa trae occasione di miglioramento, ma anche per il datore di lavoro-imprenditore che investe in un fattore importante della produzione: le conoscenze e le abilità professionali dei lavoratori, il saper fare che è la condizione indispensabile per poter fare”; hanno poi affermato che “il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando – e se – il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna”; hanno, infine, concluso che “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma
l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro.
Pag. 13 di 16 L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali
l'anzianità di servizio può valere tanto o poco – ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva – ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato. Sotto questo profilo l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta”.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 1688/2011; Cass.
n. 3207/2016) anche nei confronti dell'NE (si veda Cass. n. 8590/2017).
La nullità della clausola della contrattazione collettiva deriva dunque dalla connotazione di norma imperativa della nozione legale della anzianità di servizio (anche nella equiparazione della anzianità maturata durante il contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sicché non è in questione una asserita indebita limitazione dell'autonomia negoziale delle parti. Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726/1984, convertito con l'art. 1 della legge n. 863/1984, non integra una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo dei lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale, alle funzioni di consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di favore, la debole condizione del lavoratore assunto con questo tipo di contratto (in tal senso, Cass. n. 1688/2011; Cass. n. 3207/2016, citate).
È ben vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, ma l'equiparazione suddetta, posta dalla legge, in
Pag. 14 di 16 quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva stessa.
Le diverse pronunce di legittimità richiamate dall'appellante non appaiono a questa Corte dirimenti al fine di sostenere l'opposta tesi, laddove si riferiscono a istituti (es. Elemento di Riordino del Sistema Retributivo, cd. ERS) non fondati direttamente sul computo dell'anzianità di servizio (v. da ultimo Cass. n. 1097/2025). In particolare, sebbene si sia affermato che “per il resto, il lavoratore debba considerarsi come neo-assunto”, la trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015; nonché Cass.
n. 15589/2024).
Nel merito, e in conclusione, la società appellante finisce per ribadire un'impostazione che si pone in evidente contrasto con quanto già da oltre un decennio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con le pronunce richiamate, sicché la censura non merita accoglimento.
Con riguardo, infine, al quarto motivo di impugnazione, in ordine al riconoscimento del
“premio fedeltà”, rilevata l'infondatezza dei motivi di appello proposti, va confermata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato il diritto della lavoratrice alla inclusione del biennio formativo nell'anzianità utile ai fini della maturazione del premio fedeltà nel lavoro, in ossequio alla delibera del Consiglio di amministrazione a seguito delle intese raggiunte in sede di rinnovo del c.c.l. del 25 gennaio 1983, poi “ratificata con le OOSS di categoria in data 8 marzo 1986”.
Quanto alla questione proposta in riferimento all'importo corrisposto/da corrispondere in relazione al premio fedeltà connesso ai 25 e ai 35 anni di servizio presso la società – pari rispettivamente, il primo a 1/3 della retribuzione in atto al momento del raggiungimento di 25 anni di servizio;
il secondo, a una mensilità della retribuzione in atto al momento del raggiungimento di 35 anni di servizio – osserva la Corte che con riguardo al “premio fedeltà 25 anni”, dalla busta paga allegata da parte appellata riguardante il mese di ottobre
2024 sotto la voce “premio fedeltà 25 anni arr” risulta una decurtazione di € 31,59, applicata dalla società al fine di parametrare l'importo dovuto alla retribuzione (inferiore) relativa al mese di ottobre 2013, il cui ammontare non risulta censurato dalla lavoratrice.
Ne consegue che la doglianza risulta irrilevante ed inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo accoglimento comporterebbe un paradossale maggiore onere a carico
Pag. 15 di 16 dell'appellante. Analogamente il “premio fedeltà 35 anni” andrà parametrato alla retribuzione corrisposta alla lavoratrice nell'ottobre 2023.
In ragione di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va conclusivamente respinto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 31 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 8387/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI IG DO IT ES IS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT ES IS Presidente dott. RI IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Renato Silvestri e Stefano Mattei Parte_1
APPELLANTE
E
con gli avv. Maria Antonietta De Santis e Gabriele Inella Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8387/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 ha adito il Tribunale di Roma Controparte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata assunta in data 19 settembre
1988 alle dipendenze di con contratto di Controparte_2 formazione e lavoro della durata di 24 mesi ed inquadramento iniziale nella categoria
“B2” del c.c.n.l. per i dipendenti che in data 20 settembre 1990, il contratto era stato Pt_1 trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che all'atto della trasformazione, l' Pt_1 non aveva computato il biennio formativo ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e del “Premio di fedeltà nel lavoro”; che, all'epoca dell'assunzione della
Pag. 1 di 16 ricorrente, la contrattazione collettiva di settore, ovverossia il “c.c.n.l. 1991”, prevedeva la maturazione di due tipologie di scatti di anzianità, vale a dire gli aumenti biennali e i supplementi dei minimi;
che, viceversa, l'azienda aveva applicato l'accordo aziendale del
2 giugno 1987 con il quale le parti contraenti avevano escluso l'applicazione ai titolari dei contratti di formazione e lavoro degli istituti dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, rispettivamente previsti dagli artt. 17 e 26 del c.c.n.l. di riferimento;
che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, in caso di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, il lavoratore ha sempre diritto al computo dell'anzianità formativa ai fini della maturazione degli istituti contrattualmente previsti, come gli scatti di anzianità; che le intese contrattuali che sanciscono l'eventuale scomputo sono contrarie a norme imperative in quanto operano una discriminazione tra i lavoratori, riservando a quelli assunti con contratto di formazione e lavoro un trattamento retributivo diverso e peggiorativo rispetto a quello previsto per gli assunti direttamente a tempo indeterminato;
che, pertanto, l'accordo sindacale del 2 giugno 1987 andava dichiarato come affetto da nullità/invalidità nella parte in cui escludeva il suddetto computo;
che, di conseguenza, doveva essere dichiarato il diritto della ricorrente alla rideterminazione degli scatti maturati alla data finale del 24 luglio 2001 ed alle differenze retributive derivanti dal ricalcolo dell'assegno ad personam spettante a titolo di ex aumenti biennali, introdotto dall'art. 36 del c.c.n.l. del 2001; che l'assegno ad personam riconosciutole, comunque quantificato dall' enza tener conto del periodo formativo, Pt_1 ammontava a € 107,22 mentre l'assegno calcolato tenendo conto di detto periodo sarebbe ammontato a € 140,94 e che, tenuto conto dell'evoluzione professionale della lavoratrice, le differenze che le erano dovute erano pari complessivamente a € 7.452,12; che l'anzianità del lavoratore configura un “mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione” e che ciò che si prescrive, in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c., sono i singoli scatti che maturano periodicamente;
infatti, come chiarito da Cass. n. 26246/2022, per tutti quei diritti che non fossero prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nella fattispecie, si trattava dei crediti maturati da luglio 2007 in poi;
che doveva essere riconosciuto, altresì, il diritto all'inclusione del periodo di formazione ai fini della maturazione del “Premio di fedeltà sul lavoro” erogato al 35° anno di servizio, a settembre 2023; che, inoltre, aveva diritto a veder “refluire negli accantonamenti Tfr le
Pag. 2 di 16 differenze derivanti dal ricalcolo degli scatti di anzianità…” considerando negli accantonamenti anche le retribuzioni per le quali il diritto era ormai prescritto;
che dal ricalcolo effettuato, a partire dall'assunzione e fino all'aprile 2023, i maggiori accantonamenti erano pari a € 1.971,61 come da conteggi allegati al ricorso.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo di “- accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. dell'accordo sindacale NE del 2.6.1987 e della previsione contenuta nel CCNL del 22.4.1986 ovvero di qualsiasi altra ulteriore clausola del contratto individuale e/o dell'accordo collettivo e/o aziendale applicata nella parte in cui escludono il computo del periodo di contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio in contrasto con l'art. 3 della L. 863/1984 e, comunque, disapplicarsi tali clausole riconoscendole il diritto al predetto computo, “a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, di legge e di contratto”; - per l'effetto, “in conseguenza del ricalcolo degli aumenti biennali”, rideterminarsi l'importo dell'assegno ad personam in
€ 140,94 mensili e condannarsi la resistente al pagamento, in proprio favore, di €
7.452,12 a titolo di arretrati maturati nel periodo “luglio 2007 – aprile 2023”, oltre alle ulteriori differenze mensili “via via maturande” ovvero “secondo gli importi che emergeranno a seguito di eventuale ctu o secondo giustizia”; - dichiararsi il diritto all'inclusione del biennio formativo nell'anzianità utile alla maturazione del premio di fedeltà sul lavoro del 35° anno di servizio;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla
“rifluenza” nel TFR delle maggiorazioni derivanti dal ricalcolo degli scatti maturati dalla data di assunzione e delle altre voci utili, pari ad aprile 2023 ad euro 1.971,61, oltre a quanto maturerà sino alla cessazione del rapporto di lavoro”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'altrui ricorso. In particolare, ha osservato che il contratto di formazione e lavoro in questione era stato concluso con la ricorrente “… alle condizioni qui di seguito riportate, tenuto conto dello specifico accordo stipulato dall' con le Pt_1
Organizzazioni Sindacali di categoria il 2 giugno 1987, unito al presente contratto, di cui l'interessato dichiara di aver preso visione”; che la lettera di assunzione a tempo indeterminato riportava testualmente, fra le altre disposizioni, che “Le sarà, inoltre, computata quale anzianità di servizio, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro, svolto alle nostre dipendenze e cioè dal 19.09.1988 al 19.09.1990 e
Pag. 3 di 16 ciò a tutti gli effetti contrattuali ad eccezione dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali”; che con il c.c.n.l. stipulato in data 24 luglio 2001 in sostituzione degli aumenti biennali era stato introdotto un nuovo emolumento, denominato “aumenti periodici di anzianità” e si era stabilito che ai lavoratori in servizio alla data di stipula del contratto collettivo fossero “conservati, “ad personam” ed in misura fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di 'supplementi dei minimi' e 'aumenti/scatti biennali di anzianità”; che dunque il c.c.n.l. del 2001 aveva abrogato gli istituti di fonte collettiva aziendale degli “aumenti biennali” e dei “supplementi dei minimi”, introducendo due nuove voci retributive ad personam, definite “supplementi dei minimi ad personam” e
“aumenti biennali ad personam”, oltre a riconoscere il nuovo emolumento degli “aumenti periodici di anzianità”; che lo stesso contratto collettivo aveva inoltre “cristallizzato”
l'equivalente monetario degli “aumenti biennali” e dei “supplementi dei minimi” conservando e consolidando “da allora e per sempre, tali importi in busta paga a partire dal cedolino di novembre 2001…”; che, pertanto, la lavoratrice era ben consapevole che
“la quantificazione degli istituti retributivi legati all'anzianità (tra cui i supplementi dei minimi e gli aumenti biennali) non teneva conto del periodo di formazione e lavoro e che,
a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL del 2001 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe percepito a titolo di supplementi dei minimi e di aumenti biennali ad personam i medesimi importi percepiti a tale data a tali titoli, che come visto non tenevano conto del periodo di formazione e lavoro”; che costei, dunque, avrebbe dovuto lamentare la mancata inclusione del periodo di formazione e lavoro nella quantificazione dei supplementi dei minimi e degli aumenti/scatti biennali di anzianità
“entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di asserito inadempimento datoriale, coincidente con l'esecuzione del CCNL (novembre 2001) e dunque entro e non oltre il novembre 2006”; che nello stesso prospetto paga del mese di novembre 2001, in cui erano apparsi per la prima volta gli “aumenti biennali ad personam” e i “supplementi dei minimi ad personam”, era stato precisato a ciascun dipendente che “le competenze del corrente mese di novembre sono state determinate avuto riguardo agli istituti economici previsti dal C.C.N.L. 24.7.2001. Il nuovo complessivo trattamento economico è stato applicato con decorrenza luglio 2001, provvedendo altresì al recupero delle differenze retributive erogate nei mesi di settembre
e ottobre 2001. Come di consueto, il personale APE Gruppo NE S.p.A. è a disposizione
Pag. 4 di 16 per ogni chiarimento”; che, dunque, la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale a sé imputato, da qualificarsi istantaneo con effetti permanenti, era “a oggi prescritta, essendo ampiamente decorso il termine prescrizionale decennale dalla data in cui tale domanda avrebbe potuto essere azionata (novembre 2001, momento di consolidamento e cristallizzazione in busta paga delle somme dovute a tali titoli) e il primo atto interruttivo della prescrizione (25 ottobre 2022)”; che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, pur avendo la legge n. 92/2012 e, ancor più, il d.lgs. n.
23/2015 superato il preesistente automatismo reintegratorio in ogni caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con più di 15 dipendenti, era innegabile che, per entrambi i regimi temporali, restasse confermata l'applicazione della tutela c.d. reale in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo sicché, anche nell'ipotesi specifica, non si rilevavano motivi per ritenere che il termine di prescrizione non dovesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro;
che, ad ogni modo, ogni pretesa di corresponsione di somme a titolo di aumenti biennali relativamente a un periodo successivo all'abrogazione di tale istituto retributivo andava rigettata perché infondata;
che, infatti, la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, convertito con la legge n. 863/1984, secondo cui “Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro” era stata “integrata, completata e, talora, razionalizzata, tramite la sottoscrizione di una serie di Accordi Interconfederali”; che detti accordi avevano sancito l'esclusione del computo del periodo di formazione e lavoro ai fini degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale;
che la ratio di tale esclusione riposava sulla “esigenza di circoscrivere gli incrementi retributivi legati all'anzianità di servizio all'incremento del rendimento lavorativo, che si ricollega allo svolgimento effettivo di prestazione lavorativa, e non anche allo svolgimento di attività per gran parte caratterizzate dal ricevimento di una formazione”; che, del resto, il miglioramento del rendimento che è alla base degli scatti di anzianità doveva “ritenersi riconducibile allo svolgimento effettivo di attività lavorativa, mentre non può ricollegarsi allo svolgimento di rapporti a causa mista come il CFL”; che il legislatore aveva dunque inteso rimettere alle parti sociali il compito di individuare quegli specifici istituti che, in ragione della loro ratio, non avrebbero dovuto risentire dell'incidenza dell'anzianità di servizio;
che, inoltre, la prestazione
Pag. 5 di 16 lavorativa del prestatore in formazione non era certo sovrapponibile a quella degli altri lavoratori e non era configurabile alcuna discriminazione nella fattispecie.
La società ha, infine, subordinatamente contestato la quantificazione operata dalla parte ricorrente ed ha rappresentato che al fine di arginare i contenziosi sul punto aveva avviato un confronto con le organizzazioni sindacali;
che tale confronto era culminato con la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2021, di un accordo con il quale le società del gruppo si erano impegnate a riconoscere a quei dipendenti i quali percepirebbero un trattamento economico inferiore “a) un importo a titolo di incremento pro-futuro dell'assegno ad personam ad oggi percepito a titolo di aumenti biennali oppure di supplementi dei minimi;
b) un importo a titolo di una tantum per sanare il pregresso”; ha, altresì, rappresentato che la ricorrente, informata come gli altri lavoratori interessati di ciò, non aveva aderito all'accordo sindacale a differenza della stragrande maggioranza dei suoi colleghi (ben 889 su un totale di circa 940 soggetti).
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 8387/2024, depositata il 15 luglio 2024, che ha accolto il ricorso “con l'accertamento e la declaratoria del diritto di al computo del biennio di formazione Controparte_1 nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 3 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/1984, alla rideterminazione dell'importo dell'assegno ad personam in €
140,94 mensili e la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
€ 7.452,12 a titolo di aumenti periodici di anzianità arretrati maturati, nei limiti della prescrizione, nel periodo da luglio 2007 ad aprile 2023, oltre accessori come per legge”; dichiarando, inoltre, “il diritto di alla inclusione del biennio formativo Controparte_1 nell'anzianità utile ai fini della maturazione del premio fedeltà nel lavoro in ossequio alla Delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito delle intese raggiunte in sede di rinnovo del C.C.L. 25.1.1983, poi “ratificata con le OOSS di categoria in data 8 marzo
1986”, nonché il diritto della stessa all'accantonamento ai fini del TFR della somma di
€ 1.971,61, alla data del 30.4.2023, per effetto del ricalcolo degli scatti di anzianità”; condannando, infine, la società al pagamento delle spese processuali, con loro distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con atto depositato il 31 ottobre 2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la pronuncia.
Pag. 6 di 16 A sostegno, con un primo motivo, ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti formulata.
Con una seconda doglianza ha censurato il mancato rilievo dell'estinzione per prescrizione decennale del diritto all'accertamento e quinquennale del diritto alle conseguenziali differenze economiche a titolo di “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”, maturate prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Con un terzo punto ha contestato il riconoscimento del periodo di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio.
Con un quarto motivo – seppure rubricato come quinto – ha impugnato il riconoscimento del “premio fedeltà” affermando che, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi esposti in precedenza, la sentenza meritava riforma anche in ordine alla propria condanna alla corresponsione di somme a titolo di aumenti periodici di anzianità e di premio di fedeltà. A tale proposito, ha osservato che la disciplina di tale emolumento era originariamente contenuta nel c.c.n.l. elettrici del 1983 e che era stata successivamente stralciata da esso e inserita in una specifica delibera del Consiglio di amministrazione, ratificata dalle oo.ss. in data 8 marzo 1986; che tale delibera, tuttora vigente, aveva previsto che al lavoratore che abbia maturato 25 o 35 anni di servizio debba essere corrisposto una tantum un importo pari rispettivamente ad un terzo di mensilità ed a una mensilità di retribuzione, quale definita dall'art. 17 del c.c.l., in atto al momento del raggiungimento dell'anzianità suddetta;
che ai fini del compimento del 25° e 35° anno di servizio, si considera l'anzianità utile agli effetti degli aumenti biennali;
che dunque in esecuzione di ciò aveva provveduto a riconoscere alla il “premio di Pt_1 CP_1 fedeltà” al lavoro, al momento della maturazione dei 25 anni di anzianità dall'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 20 settembre 1990; che in particolare detto premio era stato effettivamente corrisposto alla lavoratrice con la mensilità di ottobre
2015 per un ammontare di € 934,62 equivalente ad un terzo della retribuzione percepita a tale data;
che tale erogazione non era stata contestata dalla controparte, ma era stata incomprensibilmente ignorata dal Tribunale;
che inoltre, aderendo alla tesi della la maturazione anticipata di tale voce al mese di ottobre 2013 avrebbe CP_1 provocato il paradossale effetto di dover far riconoscere alla lavoratrice un importo inferiore – pari a soli € 903,03 – dovendosi tenere conto della circostanza che la retribuzione percepita nell'ottobre 2013 era inferiore rispetto a quella pagata nell'ottobre
Pag. 7 di 16 2015; che in applicazione di tali principi la avrebbe avuto diritto alla percezione CP_1 del premio alla maturazione dei 35 anni di servizio, vale a dire nell'ottobre del 2025.
Ha dunque concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla lavoratrice, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la contestando le CP_1 avverse doglianze e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che si espongono a seguire.
Con il primo motivo parte appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti vantati dalla appellata, proponendo in sostanza una critica all'orientamento di legittimità del quale ha fatto applicazione il giudice di primo grado. In particolare, si contesta la sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto a partire dal quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge n.
92/2012 (18 luglio 2012), sottolineandosi come, sebbene la predetta legge (e poi il successivo d.lgs n. 23/2015) abbia superato il preesistente automatismo reintegratorio in ogni caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con più di quindici dipendenti, la medesima tutela resta confermata nelle ipotesi di nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge, ovvero se determinato da un motivo illecito determinante (art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012).
Il motivo è infondato.
Il gravame si concentra sulla parte in cui il primo giudice ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
Pag. 8 di 16 del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (per tutte, Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 17520/2023).
La diversa prospettazione individuata dall'appellante non appare, tuttavia, a questa Corte condivisibile, in quanto, superata l'esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 in caso di licenziamento illegittimo, mancano i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, risultando l'attuale disciplina non assistita da un regime di stabilità.
Come invero evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità citata, l'individuazione del regime di stabilità (o meno) del rapporto lavorativo, ai fini qui d'interesse, in base alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice, con un giudizio necessariamente ex post, contraddice radicalmente quei requisiti di chiara e predeterminata conoscibilità ex ante, coerente con l'esigenza di certezza sussistente nel caso di specie, per l'affidamento di una tale selezione, delicata e fondamentale, al pericoloso criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale, fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema.
Non vi è dunque ragione di discostarsi dal principio di diritto correttamente applicato dal
Tribunale, concordemente e stabilmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 18008/2024) e in casi analoghi al presente (Cass n.
20629/2023).
Nella specie non è contestato che i crediti in discussione siano riferiti al periodo luglio
2007-aprile 2023, sicché non essendo questi all'evidenza prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 correttamente l'eccezione della società è stata disattesa, non essendo spirato all'ottobre 2022 (data della messa in mora) alcun termine di prescrizione.
Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo di impugnazione, anch'esso correlato al rigetto di un'eccezione di prescrizione, relativa nella specie all'estinzione per prescrizione decennale del diritto all'accertamento e quinquennale del diritto alle conseguenziali differenze economiche a titolo di “aumenti biennali” e “supplementi dei minimi”, maturate prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha poi contestato il merito del diritto vantato, deducendo l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del periodo di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio.
Pag. 9 di 16 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo da un lato al riconoscimento della sussistenza del diritto;
dall'altro alla sua asserita estinzione.
Questa Corte d'appello si è già pronunciata sulla vicenda per cui è causa con precedente che si richiama anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. (tra gli altri, Corte app.
Roma, n. 1607/2021; nonché più di recente Corte app. Roma, n. 1000/2024) in cui la
Corte si è espressa sia sulla decorrenza della prescrizione, sia sul merito del diritto vantato.
In particolare, nella più recente pronuncia citata (n. 1000/2024) il giudice del gravame ha riformato la sentenza con cui in primo grado si era rigettato il ricorso del lavoratore previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, sulla base della qualificazione della condotta complessivamente tenuta dalla datrice di lavoro e dedotta in ricorso in termini di illecito istantaneo con effetti permanenti.
Con riguardo al caso che ci occupa, si tratta dunque della medesima argomentazione fatta propria dall'odierna appellante, che colloca il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, entro il quale la lavoratrice avrebbe dovuto far valere l'inadempimento datoriale, e quinquennale in relazione alle conseguenti differenze retributive, alla data di emissione della prima busta paga (novembre 2001) con cui è stato “cristallizzato” il nuovo assetto retributivo. Nello specifico, il c.c.n.l. del luglio 2001, ad avviso dell'appellante, nell'abrogare e superare le voci retributive dei “supplementi dei minimi” e degli “aumenti biennali”, ha fissato l'equivalente monetario di tali emolumenti conservando e consolidando, da allora e per sempre, tali importi in busta paga a partire dal cedolino di novembre 2001.
La contrattazione collettiva (c.c.n.l. del 1991 e del 1989 in atti) prevedeva infatti la maturazione di due tipologie di scatti di anzianità, gli “aumenti biennali” e i “supplementi dei minimi”. Tuttavia, nei confronti del personale assunto con contratto di formazione e lavoro l'azienda ha fatto maturare entrambi gli scatti secondo le previsioni dell'Accordo aziendale del 2 giugno 1987, il quale esclude l'intero periodo formativo dall'anzianità utile alla loro maturazione. Il c.c.n.l. del 24 luglio 2001 ha abrogato i menzionati istituti retributivi e disposto la cristallizzazione di un importo qualificato come “aumenti biennali ad personam” e quantificato in misura equivalente all'importo di “aumenti biennali” già in godimento alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l. Sostanzialmente il c.c.n.l. del 2001 ha di fatto “riazzerato” – nella prospettiva della stessa società – gli incrementi
Pag. 10 di 16 retributivi periodici, facendo ripartire da zero tutti i dipendenti tramite i cinque aumenti biennali di anzianità introdotti ex novo sia per i dipendenti con anzianità risalente, sia per i neoassunti. In particolare, 1'art. 35 del c.c.n.l. ha previsto che “la retribuzione mensile
è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla data del l aprile 2013 e dell'ex indennità di contingenza) e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria”. L'art. 36 ha previsto, inoltre, che ai lavoratori ai quali sono conservati gli importi percepiti a titolo di supplementi dei minimi e di scatti di anzianità “è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l'ultimo supplemento dei minimi;
qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione”.
In sostanza, sulla base della mera lettura delle fonti negoziali, non solo non sono stati eliminati i crediti dovuti per gli scatti di anzianità e per i supplementi dei minimi, ma non
è stata neanche azzerata l'anzianità precedentemente maturata a tali fini.
Ebbene, è pacifico tra le parti che, dal momento della trasformazione del rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato, il periodo relativo alla durata del contratto di formazione e lavoro non è stato computato quale anzianità di servizio ai fini dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, esclusione disposta dalla datrice di lavoro in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva.
L'art. 2935 c.c. dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2948 c.c. statuisce che si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Nella specie, l'inadempimento datoriale è stato reiterato mese per mese con ciascuna busta paga che ha quantificato la retribuzione spettante senza tener conto (ai fini degli emolumenti per cui è causa) dell'anzianità maturata durante il contratto di formazione e
Pag. 11 di 16 lavoro. Trattandosi, nella specie, di accertamento postumo del diritto ai suddetti elementi retribuitivi, ricadenti sulla quantificazione dei ratei di retribuzione che maturano mese per mese, la prescrizione ha già colpito le differenze retributive ultra-quinquennali; viceversa,
1'individuazione di un asserito dies a quo unico di decorrenza della prescrizione, ancorato all'elaborazione del primo prospetto paga con cui si è dato seguito alle previsioni contenute nel predetto c.c.n.l. del 24 luglio 2001, non tiene conto della connotazione periodica del pagamento della retribuzione secondo una cadenza mensile e, dunque, nel caso in esame, dell'inadempimento datoriale protrattosi nel tempo.
Consegue dunque la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato anche tale ulteriore eccezione di prescrizione.
Ciò posto e affrontando il merito, l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, come convertito dalla legge n. 863/1984 statuisce quanto segue: “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione
e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro”. L'appellante evidenzia l'eliminazione, dal testo definitivo della norma, di un inciso – “a tutti gli effetti” – che, espunto dal contesto letterale in cui era originariamente inserito, possiederebbe una valenza interpretativa di assoluto rilievo, sicché il legislatore avrebbe inteso rimettere alle parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, il compito di individuare quegli specifici istituti che, in ragione della loro ratio, non avrebbero dovuto risentire della incidenza di tale anzianità.
Nondimeno, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20074/2010, componendo il contrasto sulla computabilità ai fini retributivi della anzianità connessa al periodo in CFL, hanno statuito quanto segue: “Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n.
726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione
e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di
Pag. 12 di 16 emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C) , dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 27 novembre
2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”. In particolare, le SS.UU. hanno premesso che “La regola dettata dal legislatore al cit. DL 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, è quella di un'equiparazione (periodo di formazione e lavoro - periodo di lavoro ordinario) di carattere generale, che non riferendosi specificamente ad alcun istituto giuridico né di fonte legale né di fonte contrattuale, opera a tutto campo perseguendo un'esigenza di riequilibrio e di contemperamento”; quindi, hanno precisato che “il contratto di formazione e lavoro ha una sua intrinseca precarietà per essere a termine e nessuna previsione legislativa assicura automaticamente la trasformazione del rapporto in difetto dei requisiti e degli elementi costitutivi per la sua novazione oggettiva, tassativamente indicati dall'art. 3 cit. e che la formazione del lavoratore è un valore non solo per quest'ultimo, la cui professionalità da essa trae occasione di miglioramento, ma anche per il datore di lavoro-imprenditore che investe in un fattore importante della produzione: le conoscenze e le abilità professionali dei lavoratori, il saper fare che è la condizione indispensabile per poter fare”; hanno poi affermato che “il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita anche con questa prescrizione di riequilibrio, in qualche misura, della mancanza di stabilità del rapporto di formazione e lavoro (in quanto a termine), con l'equiparazione della formazione e lavoro a lavoro tout court quando – e se – il rapporto di formazione e lavoro si trasforma in (o è seguito, entro certi limiti di tempo, da) un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
E questa equiparazione ha posto con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna”; hanno, infine, concluso che “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma
l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro.
Pag. 13 di 16 L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali
l'anzianità di servizio può valere tanto o poco – ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva – ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato. Sotto questo profilo l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta”.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 1688/2011; Cass.
n. 3207/2016) anche nei confronti dell'NE (si veda Cass. n. 8590/2017).
La nullità della clausola della contrattazione collettiva deriva dunque dalla connotazione di norma imperativa della nozione legale della anzianità di servizio (anche nella equiparazione della anzianità maturata durante il contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sicché non è in questione una asserita indebita limitazione dell'autonomia negoziale delle parti. Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726/1984, convertito con l'art. 1 della legge n. 863/1984, non integra una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo dei lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale, alle funzioni di consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di favore, la debole condizione del lavoratore assunto con questo tipo di contratto (in tal senso, Cass. n. 1688/2011; Cass. n. 3207/2016, citate).
È ben vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, ma l'equiparazione suddetta, posta dalla legge, in
Pag. 14 di 16 quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva stessa.
Le diverse pronunce di legittimità richiamate dall'appellante non appaiono a questa Corte dirimenti al fine di sostenere l'opposta tesi, laddove si riferiscono a istituti (es. Elemento di Riordino del Sistema Retributivo, cd. ERS) non fondati direttamente sul computo dell'anzianità di servizio (v. da ultimo Cass. n. 1097/2025). In particolare, sebbene si sia affermato che “per il resto, il lavoratore debba considerarsi come neo-assunto”, la trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015; nonché Cass.
n. 15589/2024).
Nel merito, e in conclusione, la società appellante finisce per ribadire un'impostazione che si pone in evidente contrasto con quanto già da oltre un decennio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con le pronunce richiamate, sicché la censura non merita accoglimento.
Con riguardo, infine, al quarto motivo di impugnazione, in ordine al riconoscimento del
“premio fedeltà”, rilevata l'infondatezza dei motivi di appello proposti, va confermata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato il diritto della lavoratrice alla inclusione del biennio formativo nell'anzianità utile ai fini della maturazione del premio fedeltà nel lavoro, in ossequio alla delibera del Consiglio di amministrazione a seguito delle intese raggiunte in sede di rinnovo del c.c.l. del 25 gennaio 1983, poi “ratificata con le OOSS di categoria in data 8 marzo 1986”.
Quanto alla questione proposta in riferimento all'importo corrisposto/da corrispondere in relazione al premio fedeltà connesso ai 25 e ai 35 anni di servizio presso la società – pari rispettivamente, il primo a 1/3 della retribuzione in atto al momento del raggiungimento di 25 anni di servizio;
il secondo, a una mensilità della retribuzione in atto al momento del raggiungimento di 35 anni di servizio – osserva la Corte che con riguardo al “premio fedeltà 25 anni”, dalla busta paga allegata da parte appellata riguardante il mese di ottobre
2024 sotto la voce “premio fedeltà 25 anni arr” risulta una decurtazione di € 31,59, applicata dalla società al fine di parametrare l'importo dovuto alla retribuzione (inferiore) relativa al mese di ottobre 2013, il cui ammontare non risulta censurato dalla lavoratrice.
Ne consegue che la doglianza risulta irrilevante ed inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo accoglimento comporterebbe un paradossale maggiore onere a carico
Pag. 15 di 16 dell'appellante. Analogamente il “premio fedeltà 35 anni” andrà parametrato alla retribuzione corrisposta alla lavoratrice nell'ottobre 2023.
In ragione di tutto quanto fino a questo punto esposto l'appello va conclusivamente respinto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine dare atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 31 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 8387/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI IG DO IT ES IS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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