Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 9/06/2025
lette le note depositate dalle parti costituite il Giudice decide il giudizio dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Allegato al verbale d'udienza del 09/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di NAPOLI
VIII sezione civile,
in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente sentenza ex art 281 sexies nella causa iscritta al N.R.G. 20211/2019
TRA
in proprio e nella qualità di esercenti laParte_2 Parte_1 e potestà genitoriale sui figli minori Persona_1 e Persona_2
, [...] Persona_1Per_3 (fratello materno di Parte_3 e Pt_4
[...] (sorella materna di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro
Esibizione elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno (PG) via Mentana
n. 42
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ainis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola
,, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
Leonardo Cocco e Salvatore Sorice elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Caserta alla via Tanucci n. 97 giusta procura in atti;
RESISTENTI Controparte_3 in persona del legale rapp.pt pt, rappresentata e difesa dall' avv. Alberto De Cristofaro ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via M. Cercantes n. 52 giusta procura in atti;
Dott.ri Parte_5 e Parte_6 rappresentati e difesi dagli avv. ti Guido
Belmonte e Francesca Belmonte ed elettivamente domiciliati in Napoli alla salita
Pontecorvo n. 86 giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
sopra epigrafati esponevano Con ricorso ex art. 702 bis i ricorrenti principalmente quanto segue:
1) che in data 06.11.2009 la sig. ra Parte_2 si ricoverava presso la CP_2
[...] di Napoli, ove, sottoposta a taglio cesareo, dava alla luce il piccolo e nel diario clinico della cartella ostetrica del giorno della Persona_1
nascita, i sanitari annotavano: IA (circ. cranica cm 38 (95 percentile), con F.A. ampia (cm 35x4) normotesa. Radice del naso a sella;
2) che in data 13.11.09, la Dott.ssa Per_4 , specialista in chirurgia pediatrica, visitava il bambino consigliando l'esecuzione di esame di genetica;
3) che in data 11.01.2010, il piccolo paziente veniva ricoverato presso il reparto di genetica dell'Ospedale Cardarelli di Napoli con la diagnosi di ingresso di macrocrania macrosomica e dall'esame obiettivo emergeva “occhi a sole calante";
4) che in data 22.01.2010, durante la degenza presso l'Ospedale CP_1 di
Napoli il bambino veniva inviato d'urgenza presso l'Ospedale Santobono per sospetto idrocefalo e soltanto il successivo 29.01.2010 veniva effettuato l'intervento chirurgico di Derivazione Lombo-peritoneale tipo Orbis Sigma
II di Destra;
5) che seguiva ricovero presso l'Ospedale Santobono in data 08.02.2010, ove veniva posta la diagnosi di IPERTENSIONE ENDOCRANICA ACUTA,
IA IN PAZIENTE CON SOSPETTA SINDROME DI
BECKWITH-WIEDEMANN;
6) che in data 13.02.2010, il piccolo Per_1 veniva sottoposto ad un controllo medico presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale
Santobono-Pausilipon, dal cui certificato emergeva “allo stato FB detesa";
7) che il successivo 12.03.2010, Persona_1 veniva sottoposto a visita di controllo presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ove veniva sottoposto a controllo anche in data 25.05.2010: "Presenta ritardo psicomotorio, ipotonia iperaccrescimento staturo-ponderale, dismorfismi . incostante aggancio visivo, non mantiene la posizione seduta, assente lallazione Presenta asimmetria cranica, aspetto a sole calante degli occhi, strie cutanee ipercromiche....incomprensibile... su tutto il tronco e sugli arti, braccialetti cutanei ai polsi. E' stato operato di deviazione lombo-peritoneale Praticare visita neuropsichiatrica infantile per ... riabilitazione neuromotoria";
8) che ulteriore controllo presso il medesimo Ospedale Cardarelli veniva eseguito in data 20.09.2010, dalla cui relazione si evinceva che R_
presenta ritardo psicomotorio, ipotonia generalizzata, scarso aggancio visivo, discromie cutanee idrocefalo derivato braccialetti cutanei ai polsi, ipoacusia bilaterale dismorfismo In attesa di risultato per s di Per_5
"
[...]
9) che nelle date del 14.10.2010 e 09.12.2010 Persona_1 veniva sottoposto a visita presso l'Ospedale Santobono-Pausilipon per follow-up in piccolo portatore di shunt lombo-peritoneale;
10) che in data 21.12.2010 il piccolo Per_1 veniva sottoposto a nuova visita presso il Santobono-Pausilipon, a causa di episodi critici caratterizzati da perdita del contatto ambientale;
11) che in data 26.03.2011, Persona_1 veniva ricoverato fino al
04.04.2011, presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, a causa di "Alterazione dello stato di vigilanza"
12) che il successivo 20.07.2011 veniva certificato “Idrocefalo malformativo trattato con derivazione liquorale lomboperitoneale”, confermando il funzionamento del sistema;
13) che a partire dal mese di luglio 2011, il piccolo Per_1 veniva sottoposto a controlli periodici presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
14) che dalla relazione clinica del suddetto Ospedale Pediatrico del 02.05.2012, si rilevava in particolare che R_ è affetto da idrocefalo congenito derivato, ipotono generalizzato e ritardo psico-motorio con disfagia severa"
15) che in data 03.10.2011 veniva eseguita consulenza genetica presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito della quale venivano escluse
"anomalie cromosomiche, anche criptiche, su linfociti da sangue periferico e la Sindrome di Beckwith-wiedemann";
16) che in data 04.05 2012, il piccolo Per_1 veniva ricoverato presso
l'ospedale Santobono di Napoli per "follow up in Paz portatore di DLP con valvola Medos ( 80 mm Hg' pe ipertensione endocranica da ostruzione del circolo venoso. Esame obiettivo: condizioni generali discrete, cute normo idratata, grave ritardo PM, prominenza bozze frontali cicatrice lombare";
17) che il 15.05.2012, SE RA veniva condotto presso il Bambino Gesù di Roma, ove veniva eseguita la legatura dei dotti salivari;
18) che in data 11.06.2011, veniva eseguita RM Encefalo dal cui referto emergeva, tra l'altro, che "rispetto al precedente controllo del dicembre 2010 si rilevava risalita delle tonsille cerebellari..."; 19) che in data 05.11.2012, il piccolo Per_1 veniva ricoverato presso il
Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma per osservazione e terapia medica;
20) che faceva seguito ulteriore controllo all'Ospedale Gemelli di Roma in data
04.12.2012, per nuovo controllo medico;
Persona_1 veniva condotto presso il Bambino 21) che in data 17.01.2013,
per Videat Neuroriabilitazione Pediatrica;
Gesù
22) che il successivo 18.07.2013, il piccolo Persona_1 veniva ricoverato per percorso riabilitativo presso l'Istituto Serafico di Assisi, mentre un ulteriore controllo presso il Bambino Gesù veniva eseguito il 03.09.2013;
23) che con verbale definitivo del 12.05.2015, la Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap dell' CP_4 di Perugia, dichiarava Per_1
[...] portatore di Handicap in situazione di gravità
Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il comportamento dei sanitari dell' Controparte_1
[...] nonché della Controparte_5 determinativi gravo Persona_1 a causa del grave ritardo di del danno encefalico arrecato a diagnosi provvedimenti dell'ipertensione endocrina, ovvero per tutte le omissioni e/o errori e/o ritardi indicati in premessa, e per l'effetto riconoscere la responsabilità solidale ex art 2055 dell' Controparte_6
e Controparte_2 e condannarli in solido al risarcimento di tutti i gravi danni subiti.
[...]
Controparte_7Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto illegittima pretestuosa ed infondata nonché esorbitante e sproporzionata nel suo ammontare. In via subordinata e salvo gravame nell'ipotesi di responsabilità dei sanitari dell' [...] CP_8 chiedeva di valutare la percentuale di corresponsabilità della [...] in ordine ai fatti esposti nell'atto Controparte_9
introduttivo nonché l'eventuale corresponsabilità degli stessi genitori del piccolo
R_ Controparte_2 la quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata inSi costituiva la
causa della Compagnia
[...]Controparte_10 E dei dott. ri
Chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto Pt_6 e Parte_5
inammissibile, improcedibile, ed improponibile nonché infondata sia in fatto che in diritto. Inoltre nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei dott.ri
Parte_5 con conseguente condanna, anche a titolo di Parte_6 e coobbligazione ovvero a titolo di manleva, di alcuno degli operatori per la produzione dei fatti descritti con conseguente risarcimento del danno e nell' ipotesi di estensione di tale responsabilità in solido alla comparente, chiedeva di determinare nell'ambito dell'obbligazione solidale l'esclusiva responsabilità degli operatori responsabili, non essendo il fatto dannoso derivato da responsabilità della comparente nella attività di assistenza ospedaliera di propria pertinenza estranea alla produzione dell'evento. Nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda attorea nei confronti della comparente, in accoglimento della domanda di manleva, dichiarare tenuta la compagnia assicurativa Controparte_11
[...] a manlevare la chiamante da ogni pregiudizialità economica per sorta capitale, interessi, spese, accessori, imposte etc. derivante alla stessa dal presente giudizio.
Si costituiva la Controparte_12 la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di manleva, attesa la mancata denunzia e/o richiesta risarcitoria nel periodo di vigenza del contratto di assicurazione e, in ogni caso, per l'intervenuta decadenza ex art. 1915
c.c.. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea nei confronti della [...]
Controparte 2 perché infondata e non provata, in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei dott.ri e Parte_5 e, per l'effetto, Parte_6
rigettare le domande proposte nei confronti della comparente. Ancora nel merito e in via ulteriormente gradata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità
Parte_5 e, per l'effetto, determinarne il concorrente del dott. Parte_6 e grado con contestuale ripartizione dell'obbligazione risarcitoria in capo ai resistenti.
Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Chiedeva inoltre di condannare la
, c.p.c., al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno. Parte_5 eSi costituivano i dott. ri Parte_6 i quali in via preliminare eccepivano la nullità della chiamata in causa, nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Prodotta documentazione, espletata ctu medico-legale, la causa, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/06/2025 ex art 281 sexies.
E' evidente che deve essere definita la qualifica della forma di responsabilità invocata definita nei suoi esatti contorni avendo gli attori fatto ricorso ad una sua prospettazione sia in termini di responsabilità contrattuale. All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04).
Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Risultato "anomalo" che deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l'esito risulti come nella specie caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico-chirurgico ha appunto reso necessario. Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione convenuta professionale.
Nel caso in esame gli attori agiscono per chiedere il danno subito dal minore e quello riflesso per il loro stravolgimento delle normali abitudini, della comprensibile paura il futuro e della ovvia necessità di adattare tutte le scelte familiari alle necessità di per Per_1 ed alla sua cura così frustrando ogni progettualità della vita futura, sotto il profilo del danno parentale da macrolesione. Nel ricorso introduttivo gli attori allegano un "ritardo perpretato nella diagnosi e conseguentemente nel trattamento dell'ipertensione endocranica di cui era portatore il bambino” dal momento che il bambino è nato il [...] e l'idrocefalo è stato 'sospettato' il 29.01 2010 a distanza di due mesi e mezzo “nel corso dei quali l'ipertensione endocranica ingravescente ha proseguito il suo corso con gli inevitabili danni che la stessa produce."
Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu che, dopo aver esaustivamente ripercorso l'excursus clinico del paziente ricorda come “la polimicrogiria è una malformazione della corteccia cerebrale che si determina nelle prime fasi dell'organizzazione neuronale per cui gli strati più profondi della corteccia cerebrale si sviluppano in modo anomalo e si formano molti piccoli giri. Dal punto divista istologico, la polimicrogiria si presenta in diverse forme, tutte con un'alterazione della normale stratificazione in sei strati della corteccia, una alterazione della disposizione dei solchi ed una fusione della stratificazione molecolare tra i solchi" per quanto attiene al caso di specie, dalla documentazione visualizzata in atti
"risulta pacifico che il piccolo Persona_1 è affetto da una grave sindrome genetica, chiaramente ad insorgenza prenatale;
tale affezione genetica, inoltre, risulta del tutto compatibile con la storia clinica successiva, nonché con le gravi patologie neurologiche che tutt'ora affliggono l'esaminato." Esclude tuttavia "che si possa ravvisare un comportamento censurabile in capo ai Sanitari della Controparte_2 di
Napoli in occasione delle cure fornite alla sig.ra Parte 2 ed al piccolo Per_1
[...] e, pertanto, vi sono sufficienti elementi per poter affermare che non ci sia stato alcun nesso causale tra la condotta dei medesimi sanitari e la patologia neurologica da cui è affetto oggi l'esaminato" In tale ambiente, diagnosticata la presenza di macrocrania e macrosomia (diagnosi di accettazione), veniva eseguita una ecografia cerebrale ove si segnalava una fontanella anteriore ampia e tesa, da ripetere, senza urgenza. Occorre, però, segnalare che dalla cartella neonatale di CP_2 si
evince che la fontanella anteriore, quando è stata praticata l'ecografia cerebrale non era tesa, ma normotesa. D'altra parte anche il ctp deve dare atto che “Anche se il 7 una ecografia tarnsfontanellare era stata giudicata nella norma” e che pertanto le conclusioni cui giungono i ctu devono essere integralmente fatte propria dal giudicante risultando coerenti e precise nella descrizione degli eventi.
Anche il rilievo, nelle deduzioni del ctp allegate alle note di trattazione scritta del
14.09.2024, “Il 13 11.09 cioè 7 giorni dopo la nascita, una visita pediatrica rilevava un peso di Kg 4,060 e una circonferenza cranica aumentata di quasi un centimetro: alla nascita era di 38 cm e 7 giorni dopo 38,8 cm" quale elemento indicativo della progressione del danno è elemento del tutto neutro rispetto alla convenuta CP_2 dal momento che non sembra dalla carta intestata che fosse una strutturata interna, né tanto è mai stato dedotto. Di contro, i ctu affermano che "stante quanto premesso e tenuto conto che l'esame obiettivo evidenziava un aumento della circonferenza cranica di 7 cm nei primi due mesi e la presenza di uno dei segni clinici dell'idrocefalo (gli occhi a sole calante), è possibile ritenere che i sanitari dell' di Napoli non seguirono Controparte_13
le buone pratiche clinico assistenziali previste per consimili casi, in quanto quest'ultime avrebbero richiesto la rapida ripetizione dell'ecografia cerebrale
(eseguita soltanto in data 15/1/10 ovvero 4 giorni dopo) e l'effettuazione di una
RMN cerebrale". Pur ci si deve chiedere se "l'esecuzione di una RMN encefalo effettuata più precocemente, di fronte ad una malformazione cerebrale congenita già così grave, avrebbe potuto, più probabilmente che non, migliorare gli esiti neurologici del piccolo pienamente compatibili con il quadro clinico della Persona_1
sindrome genetica da cui è affetto l'esaminato.” Sul punto dunque, la condotta colposa deve essere posta in nesso causale con il danno ( sulla cui qualificazione peraltro vi sono nel prosieguo delle osservazioni da svolgere”) e “procedendo ad un ragionamento controfattuale, è possibile affermare che seppur i sanitari dell' CP_8 "A. CP_1 avessero tempestivamente eseguito, in accordo alla letteratura specialistica di settore, l'ecografia cerebrale (in luogo dei 4 giorni di ritardo), nonché la RMN encefalo, tale condotta non avrebbe modificato, in considerazione dei gravi riverberi clinici dati dalla patologia malformativa congenita, nell'ottica del più probabile che non, gli esiti oggi rilevabili.” . D'altra parte, in sede di note successive al deposito della ctu e senza che tale profilo di danno differenziale fosse mai stato prospettato in termini clinici dal neurochirurgo ctp, la parte attrice (
e per essa il ctp) affermava che “Il probabile danno da idrocefalo, patologia del tutto autonoma rispetto al quadro restante a causa di ipertensione endocranica grave è un danno aggiuntivo e autonomo che si è prodotto per mala gestione del paz e che poteva essere trattata in modo risolutivo a differenza della restante patologia malformativa sulla quale gli interventi terapeutici sono molto limitati” senza che a tale affermazione clinica sia seguita una precisa indicazione del danno differenziale paventato come iatrogeno. D'altra parte, indipendentemente dall'assenza di colpa riscontrata dai ctu, va detto che anche dal punto di vista della domanda iniziale era stato indicata quale concausa del danno la percentuale del 50% anche se poi i danni
"riflessi" dei congiunti venivano valutati senza analizzare gli esiti che si sarebbero avuti in caso di condotta corretta, ai fini della stessa configurazione del danno parentale e della sua incidenza su una pregressa invalidità.
Tale percentuale viene, inoltre, indicata in misura percentuale differente nelle note alla bozza di relazione a firma del dott. Per_6 e stimata nella misura del 30% su un danno complessivo del 90%. Alle stesse rispondevano puntualmente i ctu nominati affermando che "Ad ogni buon conto risulta sufficiente consultare
"Orphanet”, ovvero la rete internazionale che riunisce le conoscenze sulle malattie rare, sulle malattie orfane di diagnosi e sui farmaci orfani, per riscontrare che la polimicrogiria comprende un gruppo eterogeneo di malformazioni della corteccia cerebrale. Tale condizione anatomica è caratterizzata da un aumento della plicatura della corteccia e da anomalie della stratificazione corticale, le quali, a seconda della distribuzione topografica, si manifestano con sintomi neurologici di gravità variabile, come l'epilessia, il ritardo dello sviluppo, la disabilità intellettiva, la disfunzione motoria (spasticità) e la paralisi pseudobulbare. È quindi intuitivo comprendere come il citato ritardo diagnostico-terapeutico, intercalato nell'ambito di una così grave alterazione genetico-anatomico-funzionale, non possa aver svolto alcun ruolo in termini di maggior danno."
Si evidenzia, comunque, che tale prospettazione di un danno nuovo ed autonomo da idrocefalo è da considerarsi ad ogni buon conto del tutto nuova in quanto non si può annoverare tra le difese tecniche modificabili in corso di causa attenendo nello specifico alla stessa configurazione ontologica del danno, essendo genericamente indicata in citazione (e si ripete in misura percentuale differente dallo stesso ctp) la condotta dei sanitari quale “concausa” del danno.
Per tutto quanto esposto la domanda dovrà essere rigattata con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute. Le stesse saranno liquidate ex DM n. 55/14 al medio e minimo per le fasi di istruttoria e decisionale ( avendo svolto solo ctu e non avendo previsto il rito il deposito delle note ex art. 190 cpc) dello scaglione del deductum che deve riferirsi allo scaglione n.9, da compensare nella misura del 30% per Controparte_8 avendo i ctu comunque rinvenuto un ritardo sia pur non determinante.
Vi sono delle riflessioni da svolgere in ordine alla domanda ex art. 96 cpc avanzata dalla parte opposta non senza prima ricordare, brevemente, il significato che veniva attribuito alla citata norma prima del più recente orientamento.
Sino alle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito la responsabilità aggravata presupponeva la circostanza che la condotta processuale avesse prodotto come effetto diretto e immediato un pregiudizio alla controparte;
vi fosse stata la mala fede processuale consistente nella consapevolezza del proprio torto ovvero nella coscienza dell'infondatezza della propria domanda o eccezione, ovvero nella volontà di agire slealmente, lo specifico elemento soggettivo, e così qualificata, costituiva la differenza esistente tra la responsabilità per i danni e quella per le spese ex art. 91 cpc. Era onere della parte che richiedeva il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, ed il giudice non poteva liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultassero elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte avesse subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario. Così strutturata evidente che la norma possedeva una scarsissima applicazione motivo per il quale, alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata se ne è imposta una modifica. La previsione normativa, così, viene a svolgere una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l'interesse della collettività.
Quest'ultima conclusione trova riscontro nel nuovo art. 385 c.p.c., il quale prevede la condanna del soccombente da disporsi anche d'ufficio - al pagamento di una somma equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto o ad esso si sia resistito anche solo con colpa grave. Concetto quest'ultimo da rinvenirsi nella consapevolezza della parte dell'infondatezza della propria tesi o la carenza della normale diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza. Si deve tuttavia registrare una precisa ricostruzione, svolta dai giudici di merito che hanno contribuito a riconoscere tale nuova funzione “punitiva” alla norma in questione, un' attenta analisi della condotta processuale della parte condannata al risarcimento violativa delle più elementari regole di giusto contegno processuale, a detta della scrivente, non riscontrabili nel caso di specie soprattutto alla luce di una relazione di parte agli atti che ha preceduto il giudizio (doc. 26 allegato all'atto introduttivo).
Dall'assorbimento delle questioni relative alla polizza si ritiene equo compensare le pese di lite tra convenuta e terza chiamata e tra parte convenuta ed i dott.ri Pt_5.
PQM
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore di CP_2 delle spese di lite
che si liquidano in € 31.129,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per lgge;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di Controparte_8 elle spese di lite che si liquidano in € 31.129,00 da compensare nella misura del 30% per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra CP_2 e Controparte_3
[...] e tra Parte_5 e Parte_6
6) Pone le spesedi ctu a carico di parte attrice.
E' verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio