Versione
15 dicembre 1971
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25 luglio 1972
25 luglio 1972
Art. 1. ((Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973.
Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974))
Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sara' stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974))
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2004, n. 4127Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Codognè, in persona del Sindaco in carica LO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredi Bertoni presso il quale, in Roma, Via Barberini 29, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è …Leggi di più...
- natura di interpretazione autentica della norma·
- affermazione·
- ritenuta a titolo d'imposta·
- questioni di legittimità costituzionale·
- manifesta infondatezza·
- questioni di legittimita' costituzionale·
- manifesta infondatezza.·
- accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- interessi e redditi di capitale·
- ritenute alla fonte·
- tributi erariali diretti