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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. 49239/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 49239/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
e residenti in [...], ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati alla via Frescobaldi 48, presso lo studio dell'avv. Carla TRIBOLATI, che li rappresenta e difende per procura in atti;
-RICORRENTE-
e corrente in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato via Montello 20, presso lo studio dell'avv. Diego
STANZIONE, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e pagina 1 di 6 “ con sede in Roma ed ivi Parte_3
elettivamente domiciliata via Latina 2760, presso lo studio dell'avv. Gian Luca
CARDARELLI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-CONVENUTO TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo.
CONCLUSIONI (ud. 25/10/2024): vedi note scritte in sostituzione dell'udienza.
Parte ricorrente:
“ - accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore la signora nella Parte_4
causazione dei danni all'appartamento dei signori e Parte_1 Parte_2
in Roma via Dei Gonzaga 58 int. 14 scala c sia nella parte interna che esterna;
- condannare in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante pro tempore la signora a ripristinare lo status quo ante Parte_4
dei luoghi;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora ex art. 614 bis a rifondere ai Parte_4
ricorrenti la somma di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo del condominio dal
15.06.2022 all'effettiva esecuzione delle opere di ripristino;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a risarcire ai ricorrenti tutti i Parte_4
danni subiti e subendi in esito alla perseverante indifferenza del rispetto ai CP_1
danni causati dalle infiltrazioni d'acqua nella loro proprietà;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a rifondere al signori Parte_4 Pt_1
e le spese affrontate dagli stessi per la mediazione a e pari ad
[...] Parte_2
€. 852,12 (803,32 spese legali +48,80 spese avvio mediazione);
pagina 2 di 6 - condannare il , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore la signora alle spese di questo giudizio e Parte_4
compenso di avvocato anche ai sensi degli art. 116 e 96 c.p.c;
-condannare il condominio di Roma in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a rifondere allo Stato le spese di Parte_4
cui all'art. 8 comma 4 bis legge 28/2010.”
Parte resistente:
1. In via preliminare, autorizzare il alla chiamata Controparte_3
in causa della società assicurativa e disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
2. Nel merito, in via principale, rigettare le domande proposte dai Sigg.ri Pt_1
e;
[...] Parte_2
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare la a manlevare il convenuto per Parte_3 CP_1
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.”.
Parte convenuta terza chiamata:
“dichiarare, in linea preliminare, la nullità del ricorso e dell'atto di citazione per chiamata in causa, con conseguente adozione di ogni provvedimento di legge;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
Parte_3
in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dai ricorrenti e del diritto alla manleva vantato dal convenuto;
CP_1
nel merito, respingere ogni avversa pretesa perché infondata in fatto in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori espongono e documentano essere proprietari di immobile in Roma (adibito a Pt_ loro abitazione); narrano di subire dal 2015- danni da infiltrazioni anche dopo interventi (nel 2017) di manutenzione che hanno interessato il tetto di proprietà comune.
pagina 3 di 6 Riferiscono essere stata vanamente intentata mediazione.
Argomentando sul significato della mancata partecipazione del alle CP_1
convocazioni (successive alla prima) in mediazione, rendono le conclusioni sopra compendiate.
Parte resistente nega la legittimità del deposito dei verbali tutti di mediazione, operato inopinatamente da controparte: a tal fine, rende anche richiesta di segnalazione al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Rileva inconferenza della richiesta di condanna del a “rifondere allo Stato CP_1
le spese di cui all'art. 8 comma 4 bis legge 28/2010”, atteso che l'art. 12 bis, cui verosimilmente invece si voleva far riferimento, e che afferma si applica solo al primo incontro di mediazione e non anche ai successivi.
Eccepisce prescrizione del diritto (la domanda di mediazione è del 9/11/2022).
Nega la sussistenza del danno, invero già risarcito in data 17/7/2017.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Parte terza chiamata eccepisce nullità del ricorso e della chiamata per non essere affatto chiari i fatti e gli elementi addotti a fondamento della (pur essa generica) domanda.
Nega la propria legittimazione passiva, atteso che la narrativa attorea lascia intendere
(per quanto si possa comprendere) che le infiltrazioni sono causate da erronea espletazione di interventi di manutenzione del tetto comune.
Afferma invece di avere provveduto ad indennizzare un pregresso sinistro, cui però pure l'attore si riferisce, come addotto dallo stesso convenuto.
Eccepisce prescrizione del diritto azionato.
Nega la operatività della polizza nel caso di specie.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Si è giunti a fase decisoria su eccezione di indeterminatezza della domanda.
Va dichiarata la nullità del ricorso.
pagina 4 di 6 Anzitutto, parte attorea rende narrativa niente affatto chiara né comprensibile in ordine al tempo effettivo in cui gli addotti danni si sarebbero verificati e /o se essi siano divenuti (e come) ingravescenti nel tempo.
Inoltre, l'attore non è né chiaro né univoco nell'affermare la natura della responsabilità ascritta al , stante il fatto che l'attore stesso fa esplicito riferimento a CP_1
interventi di manutenzione sul tetto comune resi da terzi (interventi che sarebbero non rilevanti, ove fosse stato specificato di agire ex art. 2051 c.c.).
Generica è poi la domanda in punto di quantificazione del danno.
Nemmeno è poi utile la documentazione prodotta, atteso che essa si sostanzia in produzione documentale inammissibile (documentazione dell'attività di mediazione, la cui produzione in giudizio è vietata;
sul punto, il decidente rimette ai difensori la scelta di coinvolgere l'Ordine professionale) e in richiesta di CTU platealmente esplorativa (le foto raffiguranti stato dei luoghi non elidono quanto appena rilevato)
Il regime delle spese segue la soccombenza nel rapporto principale e la compensazione nel rapporto tra convenuto e terzo;
la liquidazione è resa ex D.M. 55/'14 (valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 49239/2023 R.G.A.C.C., così decide:
• dichiara inammissibile la domanda principale per nullità del ricorso;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta principale, liquidate in € 1.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
• compensa le spese tra convenuto principale e terzo chiamato.
Roma 7/1/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 49239/2023 R.G.A.C.C., promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
e residenti in [...], ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati alla via Frescobaldi 48, presso lo studio dell'avv. Carla TRIBOLATI, che li rappresenta e difende per procura in atti;
-RICORRENTE-
e corrente in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato via Montello 20, presso lo studio dell'avv. Diego
STANZIONE, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e pagina 1 di 6 “ con sede in Roma ed ivi Parte_3
elettivamente domiciliata via Latina 2760, presso lo studio dell'avv. Gian Luca
CARDARELLI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-CONVENUTO TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: risarcimento del danno;
chiamata di terzo.
CONCLUSIONI (ud. 25/10/2024): vedi note scritte in sostituzione dell'udienza.
Parte ricorrente:
“ - accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore la signora nella Parte_4
causazione dei danni all'appartamento dei signori e Parte_1 Parte_2
in Roma via Dei Gonzaga 58 int. 14 scala c sia nella parte interna che esterna;
- condannare in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante pro tempore la signora a ripristinare lo status quo ante Parte_4
dei luoghi;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora ex art. 614 bis a rifondere ai Parte_4
ricorrenti la somma di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo del condominio dal
15.06.2022 all'effettiva esecuzione delle opere di ripristino;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a risarcire ai ricorrenti tutti i Parte_4
danni subiti e subendi in esito alla perseverante indifferenza del rispetto ai CP_1
danni causati dalle infiltrazioni d'acqua nella loro proprietà;
- condannare il condominio di Roma, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a rifondere al signori Parte_4 Pt_1
e le spese affrontate dagli stessi per la mediazione a e pari ad
[...] Parte_2
€. 852,12 (803,32 spese legali +48,80 spese avvio mediazione);
pagina 2 di 6 - condannare il , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore la signora alle spese di questo giudizio e Parte_4
compenso di avvocato anche ai sensi degli art. 116 e 96 c.p.c;
-condannare il condominio di Roma in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore la signora a rifondere allo Stato le spese di Parte_4
cui all'art. 8 comma 4 bis legge 28/2010.”
Parte resistente:
1. In via preliminare, autorizzare il alla chiamata Controparte_3
in causa della società assicurativa e disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
2. Nel merito, in via principale, rigettare le domande proposte dai Sigg.ri Pt_1
e;
[...] Parte_2
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare la a manlevare il convenuto per Parte_3 CP_1
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.”.
Parte convenuta terza chiamata:
“dichiarare, in linea preliminare, la nullità del ricorso e dell'atto di citazione per chiamata in causa, con conseguente adozione di ogni provvedimento di legge;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
Parte_3
in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dai ricorrenti e del diritto alla manleva vantato dal convenuto;
CP_1
nel merito, respingere ogni avversa pretesa perché infondata in fatto in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite”
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori espongono e documentano essere proprietari di immobile in Roma (adibito a Pt_ loro abitazione); narrano di subire dal 2015- danni da infiltrazioni anche dopo interventi (nel 2017) di manutenzione che hanno interessato il tetto di proprietà comune.
pagina 3 di 6 Riferiscono essere stata vanamente intentata mediazione.
Argomentando sul significato della mancata partecipazione del alle CP_1
convocazioni (successive alla prima) in mediazione, rendono le conclusioni sopra compendiate.
Parte resistente nega la legittimità del deposito dei verbali tutti di mediazione, operato inopinatamente da controparte: a tal fine, rende anche richiesta di segnalazione al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Rileva inconferenza della richiesta di condanna del a “rifondere allo Stato CP_1
le spese di cui all'art. 8 comma 4 bis legge 28/2010”, atteso che l'art. 12 bis, cui verosimilmente invece si voleva far riferimento, e che afferma si applica solo al primo incontro di mediazione e non anche ai successivi.
Eccepisce prescrizione del diritto (la domanda di mediazione è del 9/11/2022).
Nega la sussistenza del danno, invero già risarcito in data 17/7/2017.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Parte terza chiamata eccepisce nullità del ricorso e della chiamata per non essere affatto chiari i fatti e gli elementi addotti a fondamento della (pur essa generica) domanda.
Nega la propria legittimazione passiva, atteso che la narrativa attorea lascia intendere
(per quanto si possa comprendere) che le infiltrazioni sono causate da erronea espletazione di interventi di manutenzione del tetto comune.
Afferma invece di avere provveduto ad indennizzare un pregresso sinistro, cui però pure l'attore si riferisce, come addotto dallo stesso convenuto.
Eccepisce prescrizione del diritto azionato.
Nega la operatività della polizza nel caso di specie.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Si è giunti a fase decisoria su eccezione di indeterminatezza della domanda.
Va dichiarata la nullità del ricorso.
pagina 4 di 6 Anzitutto, parte attorea rende narrativa niente affatto chiara né comprensibile in ordine al tempo effettivo in cui gli addotti danni si sarebbero verificati e /o se essi siano divenuti (e come) ingravescenti nel tempo.
Inoltre, l'attore non è né chiaro né univoco nell'affermare la natura della responsabilità ascritta al , stante il fatto che l'attore stesso fa esplicito riferimento a CP_1
interventi di manutenzione sul tetto comune resi da terzi (interventi che sarebbero non rilevanti, ove fosse stato specificato di agire ex art. 2051 c.c.).
Generica è poi la domanda in punto di quantificazione del danno.
Nemmeno è poi utile la documentazione prodotta, atteso che essa si sostanzia in produzione documentale inammissibile (documentazione dell'attività di mediazione, la cui produzione in giudizio è vietata;
sul punto, il decidente rimette ai difensori la scelta di coinvolgere l'Ordine professionale) e in richiesta di CTU platealmente esplorativa (le foto raffiguranti stato dei luoghi non elidono quanto appena rilevato)
Il regime delle spese segue la soccombenza nel rapporto principale e la compensazione nel rapporto tra convenuto e terzo;
la liquidazione è resa ex D.M. 55/'14 (valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 49239/2023 R.G.A.C.C., così decide:
• dichiara inammissibile la domanda principale per nullità del ricorso;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta principale, liquidate in € 1.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
• compensa le spese tra convenuto principale e terzo chiamato.
Roma 7/1/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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