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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici: dott. Luigi Argan presidente dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13005 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marco De Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo
Messico n. 3, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione,
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, dagli Parte_2
avv. Marco Carlizzi e Francesca Taviano, anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali, per procura rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
attrici
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
Antonio Bubici e Francesca di Muzio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Flavia n. 47, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 convenuta
Oggetto: Contratto di mantenimento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Per le attrici e : Pt_1 Parte_2
“a. In via principale, accertare e dichiarare la nullità degli atti di alienazione immobiliare stipulati dal SI. , defunto padre delle odierne A_
attrici, in favore della SI.ra e, precisamente, CP_1
- Atto del 12 dicembre 2016, rep 5580 e racc. n. 3403 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di CA (NA), Via Acquaviva n. 13, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di CA al foglio 4, part. N. 284, sub. 5, cat. A/2, classe 3, vani 4,5;
- E atto del 10 maggio 2018, rep., n. 8576, racc., n. 5457 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di Fiumicino (RM), Via Giovanni Cena n. 58, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c.
2, cat. A/2, classe 3, vani 8, entrambi stipulati a rogito del Notaio Dott. , ai sensi degli artt. 1418 e Persona_2
1421 c.c., per i motivi esposti ai paragrafi 6-14 dell'atto di citazione notificato anche in favore della SI.ra , con ordine di trascrizione al competente Parte_2
Conservatore Dei Registri Immobiliari.
b. In via subordinata, accertare l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.
1425 e 428 c.c. e dunque dichiarare l'annullamento degli atti di alienazione immobiliare stipulati dal SI. , defunto padre delle odierne A_
attrici, in favore della SI.ra e precisamente: CP_1
- Atto del 12 dicembre 2016, rep 5580 e racc. n. 3403 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di CA (NA), Via Acquaviva n. 13, censito nel Catasto
2 Fabbricati del Comune di CA al foglio 4, part. N. 284, sub. 5, cat. A/2, classe 3, vani 4,5;
- E atto del 10 maggio 2018, rep., n. 8576, racc., n. 5457 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di Fiumicino (RM), Via Giovanni Cena n. 58, censito nel
Catasto
Fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c. 2, cat. A/2, classe 3, vani 8,
entrambi stipulati a rogito del Notaio Dott. , per i motivi esposti Persona_2
ai paragrafi 15-19 dell'atto di citazione notificato anche in favore della SI.ra
, con ordine di trascrizione al competente Conservatore Dei Parte_2
Registri Immobiliari.
c. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione degli atti di alienazione immobiliare stipulati dal SI. , defunto padre A_
delle odierne attrici, in favore della SI.ra e precisamente: CP_1
- Atto del 12 dicembre 2016, rep 5580 e racc. n. 3403 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di CA (NA), Via Acquaviva n. 13, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di CA al foglio 4, part. N. 284, sub. 5, cat. A/2, classe 3, vani 4,5;
- E atto del 10 maggio 2018, rep., n. 8576, racc., n. 5457 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di Fiumicino (RM), Via Giovanni Cena n. 58, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c.
2, cat. A/2, classe 3, vani 8,
entrambi stipulati a rogito del Notaio Dott. , per inadempimento Persona_2
della stessa convenuta, per i motivi esposti ai paragrafi 20-22 dell'atto di citazione notificato anche in favore della SI.ra , con ordine di trascrizione Parte_2
al competente Conservatore Dei Registri Immobiliari.
d. Ancora in via subordinata risetto alla domanda sub c, accertare e dichiarare il diritto delle odierne attrici alla reintegrazione della quota di riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 555 c.c. e, dunque, dichiarare inefficaci gli atti di
3 disposizione stipulati dal SI. , defunto padre delle odierne A_
attrici, in favore della SI.ra e precisamente: CP_1
- Atto del 12 dicembre 2016, rep 5580 e racc. n. 3403 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di CA (NA), Via Acquaviva n. 13, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di CA al foglio 4, part. N. 284, sub. 5, cat. A/2, classe 3, vani 4,5;
- E atto del 10 maggio 2018, rep., n. 8576, racc., n. 5457 avente ad oggetto
l'Immobile sito in Comune di Fiumicino (RM), Via Giovanni Cena n. 58, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c.
2, cat. A/2, classe 3, vani 8,
entrambi stipulati a rogito del Notaio Dott. con ordine di Persona_2
trascrizione al competente Conservatore Dei Registri Immobiliari;
per l'effetto condannare la SI.ra alla restituzione dell'Immobile di Fiumicino e CP_1
dell'Immobile di CA in favore delle medesime, ai sensi degli artt. 559 e 560 c.c., come esposto nei paragrafi 23-27 dell'atto di citazione notificato anche in favore della SI.ra , Parte_2
e. In via istruttoria, ammettersi la prova per testi come formulata nell'atto di citazione nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. depositati anche nell'interesse della
SI.ra , nonché ammettersi riapertura della CTU nei termini Parte_2
evidenziati in premessa delle note di precisazione delle conclusioni”.
Per la convenuta CP_1
“- nel merito e in via principale, rigettare l'azione di nullità fatta valere su entrambi i contratti per cui è causa per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
- in via subordinata, nell'ipotesi non creduta, che l'adita Giustizia dovesse accogliere la domanda attorea, dichiarare la sopravvivenza dei contratti per cui è causa (immobile Comune di Fiumicino e immobile Comune di CA) e qualificare i medesimi (entrambi o anche uno solo) come donazione modale;
4 - in via gradata rispetto alla domanda subordinata che precede, nel caso in cui il Giudice non ritenesse qualificabile uno o entrambi i contratti come donazione modale nei termini di cui al paragrafo 2.1.4 della comparsa, rigettare la domanda di annullamento proposta sub. b) delle conclusioni dell'atto di citazione e ciò per le argomentazioni dedotte al paragrafo 2.2; nella denegata ipotesi di accoglimento della sopra richiamata domanda attorea per accertamento dell'incapacità naturale del SI. a stipulare uno o entrambi i contratti per cui è causa, dichiarare Parte_2
che quest'ultimo ha beneficiato di un vantaggio ai sensi dell'art. 1443 c.c., da quantificarsi concretamente in separato giudizio;
- sempre nel merito, rigettare la domanda subordinata attorea formulata alla lettera c) per quanto dedotto all'interno dell'intera comparsa di costituzione e risposta;
- relativamente alla domanda sub. d), in via processuale, dichiarare la competenza del Collegio e, per le motivazioni di cui al paragrafo 2.5.2, rigettare in toto, perché inammissibile, improcedibile e/o, nel merito, non veritiera, in fatto e in diritto”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e adivano Pt_1 Parte_2
questo Tribunale deducendo che, in data 2 febbraio 2020, il padre, A_
, era deceduto, per cui le medesime erano divenute, in parti uguali, eredi ab
[...]
intestato; che l'unico bene immobile nella titolarità del de cuius al momento di apertura della successione era l'unità immobiliare sita in Roma, via Carlo Fea n. 4, in comproprietà pro indiviso al 50% con la loro madre, ex moglie del de cuius; Persona_3
che, negli ultimi anni di vita, con l'aggravarsi del suo stato di salute, il padre aveva stipulato con la compagna odierna convenuta, due atti dispositivi CP_1
(rispettivamente in data 12.12.2016 e 10.5.2018), con cui le aveva ceduto la nuda proprietà di due immobili, siti il primo a CA e il secondo a Fiumicino, con riserva di usufrutto in proprio favore;
5 che, a titolo di corrispettivo per entrambe le cessioni, l'odierna convenuta si era impegnata a “mantenere ed assistere vita natural durante il SInor A_
, anche in considerazione di quanto già prestato in passato ed in particolare
[...]
nel corso degli ultimi tredici anni dalla signora in favore di CP_1
quest'ultimo, al medesimo titolo di assistenza e di mantenimento. Le parti precisano che l'obbligazione di mantenimento è comprensiva non soltanto della prestazione alimentare, ma altresì di tutto quanto possa consentire al SInor di Parte_2
mantenere lo stesso tenore di vita mantenuto sino ad oggi” (art. 2 di entrambi i contratti); che tali contratti erano da considerare nulli per difetto di causa e/o di alea, in quanto stipulati quando il de cuius aveva, rispettivamente, 81 e 84 anni, e soffriva di gravi e irreversibili patologie, ovvero – con specifico riguardo al secondo contratto – nullo per mancanza di corrispettivo, in quanto la controprestazione cui la convenuta si obbligava in forza di tale atto dispositivo era già dovuta in base al primo;
che, in via subordinata, tali contratti dovevano essere annullati, in quanto stipulati quando il de cuius, a causa delle suddette patologie, versava in stato di incapacità di intendere e di volere;
che, comunque, tali contratti dovevano essere risolti per inadempimento, posto che la convenuta non aveva mai ottemperato agli obblighi di assistenza materiale e morale assunti, costringendo, per contro, il de cuius a vivere isolato e a subire maltrattamenti;
che, in ogni caso, i suddetti contratti erano da considerare inefficaci in quanto lesivi della quota di riserva delle attrici.
Concludevano, quindi, come indicato in epigrafe.
Con comparsa del 3.9.2020, si costituiva la convenuta contestando le CP_1
domande svolte e negando tutto quanto dedotto dalle attrici a fondamento delle loro pretese.
In particolare: contestava la mancanza di causa e/o di alea e/o di corrispettivo dei due contratti di mantenimento, che dovevano invece ritenersi pienamente validi;
6 deduceva la piena capacità del de cuius al momento della stipula, evincibile anche dal rigetto, da parte del giudice tutelare, del ricorso volto alla nomina di un amministratore di sostegno;
deduceva il proprio esatto adempimento con riguardo alle infungibili prestazioni di assistenza materiale e morale;
chiedeva, nel caso di dichiarazione di nullità dei contratti, la conversione dei medesimi in donazione modale;
eccepiva l'inammissibilità dell'azione di riduzione, per mancanza dell'accertamento del valore del patrimonio relitto.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammesse ed espletate CTU medico- legale e CTU di stima degli immobili oggetto dei due contratti, respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2024 – svoltasi mediante deposito di note scritte – con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 13.2.2025.
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Preliminarmente, va precisato come sia circostanza pacifica che, al momento del decesso, il de cuius fosse titolare del solo bene immobile sito a Roma, in via Carlo
Fea n. 4, e che le attrici, in quanto figlie, siano eredi legittime.
Ciò posto, deve altresì evidenziarsi come, dalla documentazione prodotta, non possa desumersi patologia alcuna idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere del de cuius all'epoca della stipula dei due atti dispositivi per cui è causa.
E invero, il CTU, dott. , nell'esaminare la storia clinica del de cuius, Persona_4
ha evidenziato che le condizioni del sono peggiorate a partire dal 2014, Parte_2
quando esordisce la patologia neurologica degenerativa e vascolare, e cominciano a manifestarsi deficit essenzialmente motori;
il quadro clinico si evolve, quindi, progressivamente fino al 2019, senza tuttavia che il peggioramento di detta patologia arrivi a provocare una compromissione delle facoltà di autodeterminazione del de cuius.
7 Devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni cui perviene il CTU, il quale sottolinea che il processo patologico che afflisse il non ne abbia in alcun Parte_2
modo ridotto l'integrità neuropsichica e quindi la capacità di autodeterminarsi in modo cosciente e consapevole, tanto che il medesimo prestava in prima persona il consenso informato per tutti i trattamenti medici cui era sottoposto.
Nel medesimo senso depone, altresì, la mancata apertura, nei confronti del
[...]
, dell'amministrazione di sostegno, il cui ricorso proposto dalle odierne attrici Pt_2
e dalla madre era respinto dal giudice tutelare di Roma con Controparte_2
decreto del 14.4.2016, previo parere contrario all'apertura dell'amministrazione di sostegno del PM reso in pari data;
la decisione era altresì confermata dalla Corte di appello, in sede di reclamo, con provvedimento del 22.6.2017.
Del resto, neppure le note critiche formulate dal CT delle attrici sono tali da scalfire le conclusioni raggiunte dal CTU, il quale ha evidenziato come la capacità di intendere e di volere del sia stata valutata sussistente da parte di plurimi Parte_2
medici che hanno avuto occasione di visitarlo tra il 2014 e il 2019 (cfr. esame neuropsicologico del 5.4.2014 della dott.ssa valutazione neurologica del Per_5
9.4.2014 del dott. valutazione neuropsicologica del 3.7.2015 dei sanitari Per_6
della casa di cura Pio XI;
valutazione del 6.7.2015 del dott. valutazione Per_6
del 13.7.2015 del dott. visita neurologica del 20.4.2016 del dott. Per_7 Per_8
esame neurologico del 20.6.2019 del dott. ulteriori esami compiuti da Per_9
agosto a dicembre 2019 indicati nelle note 4-7 a pag. 16 della CTU).
Ciò posto, e sempre in via preliminare, merita chiarire il profilo attinente alla qualificazione giuridica di entrambi i contratti per cui è causa.
Invero, essi sono stati espressamente definiti, in sede di stipula, come contratti di mantenimento. Le attrici, in sede di citazione, li qualificano come vitalizio assistenziale.
Le figure del vitalizio alimentare e del contratto di mantenimento, pur non trovando fondamento in un'espressa disciplina normativa, nondimeno hanno assunto, sul piano
8 della concreta elaborazione giurisprudenziale, dei tratti caratterizzanti che conducono a ritenerle parte di un medesimo genus.
Secondo un orientamento consolidato, essi assumono la veste di contratti a prestazioni corrispettive in cui il trasferimento della proprietà di un bene trova la propria giustificazione causale nell'assunzione in capo al cessionario di un obbligo non avente un contenuto strettamente patrimoniale. Il discrimen tra le due figure è da ravvisare soltanto nel diverso contenuto degli obblighi assunti dal cessionario, consistenti, nel caso del vitalizio alimentare, nel soddisfare unicamente esigenze strettamente alimentari del dante causa, mentre, nel contratto di mantenimento, nel prestare tutto quanto necessario all'assistenza e al mantenimento dello stesso. Nel secondo caso, dunque, le prestazioni assunte dal cessionario presentano una portata più ampia e una maggiore variabilità.
Dunque, alla luce delle prestazioni dedotte (cfr. art. 2 di entrambi gli atti), deve ritenersi che i negozi per cui è causa siano correttamente qualificabili come contratti di mantenimento, come del resto risulta dalla stessa denominazione conferita dei contratti attribuita in sede di stipula.
Ciò chiarito, due sono in particolare gli elementi che valgono a contraddistinguere tale figura contrattuale atipica.
Da un lato, il contenuto dell'obbligo assunto dal cessionario non ha solo carattere patrimoniale, ma assume pure una connotazione di tipo fiduciario – profilo che determina l'infungibilità e insostituibilità della prestazione e che distingue tale contratto dalla rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 ss. c.c. (così Cass. n. 9764 del
2012 e Cass. n. 1080 del 2020). Dall'altro, il contratto in esame si caratterizza per una duplice alea che colora il suo profilo causale e si apprezza non solo dal punto di vista dell'imprevedibile durata della vita del vitaliziando, ma anche per l'estrema variabilità dei bisogni e delle esigenze assistenziali riferibili al medesimo, sicché sussiste ab origine un'intrinseca e ineliminabile incertezza riferibile alle prestazioni richieste al TE/cessionario (in questi termini, cfr. Cass. n. 8209 del 2016 e
Cass. n. 22009 del 2016).
9 Tanto premesso in generale, le domande articolate dalle attrici devono essere esaminate partitamente con riguardo a ciascuno dei negozi stipulati dal de cuius.
Contratto di mantenimento del 12 dicembre 2016
Dedotta nullità dell'atto per assenza di causa.
Con tale contratto, il de cuius cedeva alla compagna la nuda proprietà CP_1
dell'immobile sito nel Comune di CA (NA), in via Acquaviva n. 13, censito nel catasto fabbricati del Comune di CA al foglio 4, part. N. 284, sub. 5, cat. A/2, classe 3, vani 4,5; a titolo di corrispettivo la si obbligava a “mantenere ed CP_1
assistere vita natural durante il SInor , anche in considerazione A_
di quanto già prestato in passato ed in particolare nel corso degli ultimi tredici anni dalla signora in favore di quest'ultimo, al medesimo titolo di assistenza CP_1
e di mantenimento. Le parti precisano che l'obbligazione di mantenimento è comprensiva non soltanto della prestazione alimentare, ma altresì di tutto quanto possa consentire al SInor di mantenere lo stesso tenore di vita mantenuto Parte_2
sino ad oggi” (art. 2 del contratto).
Nell'atto non è indicato il valore dell'immobile.
Con specifico riguardo alla domanda di nullità proposta dalle attrici per mancanza di causa e/o di alea, deve rammentarsi che, in relazione al contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale e di mantenimento, la Cassazione ha più volte affermato che l'aleatorietà, che – come già chiarito – ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato, e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal TE (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass. n. 14796 del 24/6/2009 e n. 15848 del
19/7/2011).
10 Il contratto è quindi nullo per mancanza di alea se, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo, o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile. (Cass. n. 19214 del 28/9/2016). Sotto altro profilo, l'aleatorietà che caratterizza il contratto in parola rende del tutto incerta anche l'effettiva onerosità delle prestazioni a cui il TE si obbliga e, conseguentemente, anche l'effettiva esistenza di proporzione fra le prestazioni corrispettive.
Perché sia dunque possibile individuare una giustificazione causale a fondamento di tale contratto, è sufficiente verificare se detta aleatorietà effettivamente esista al momento della sua conclusione.
Ebbene, dai fatti allegati, non emerge che il , malgrado l'età avanzata, Parte_2
soffrisse di patologie idonee a ridurne l'aspettativa di vita e a consentire, quindi, di determinare già al momento della conclusione del primo contratto la durata della vita residua. Né è parimenti dato rinvenire, negli atti di causa, indici da cui desumere che le parti, all'atto della stipula del contratto, fossero consapevoli dell'effettiva consistenza che le rispettive prestazioni avrebbero assunto nel corso dell'esecuzione.
La CTU espletata – le cui conclusioni appaiono logicamente e adeguatamente motivate, in aderenza alla documentazione prodotta – ha coerentemente evidenziato come solo a partire dal 2014 nella storia clinica del si evidenziano disturbi Parte_2
neurologici, tali tuttavia da inficiare prevalentemente le funzioni motorie, lasciando integre quelle cognitive. Peraltro, il CTU evidenzia che “al momento della stipula del primo contratto di compravendita la speranza di vita dello stesso potesse essere sovrapposta a quella della popolazione maschile italiana di 80 anni di età anni indicata dall'ISTAT vale a dire 8.6 anni” (pag. 20 della relazione)
E dunque, l'età avanzata del al momento della stipula, può semmai essere Parte_2
assunta come sintomo di una non pronosticabile variabilità dei suoi bisogni per il periodo successivo alla conclusione del contratto, così da rendere concretamente non prevedibile l'onerosità delle controprestazioni in esso dedotte.
11 Ne deriva che l'impossibilità di stabilire con certezza a priori la durata della vita del vitaliziando e, per relationem, la durata e la gravosità delle obbligazioni assunte dalla odierna convenuta, determina la presenza di oggettivi profili di aleatorietà, tali da ricondurre pienamente il negozio in esame alla logica causale del contratto di mantenimento.
Del resto, come si è già ricordato, l'alea che colora la causa del contratto in esame, che attiene all'effettiva onerosità delle prestazioni cui il TE si obbliga, si riflette anche sull'effettiva esistenza di proporzione fra le prestazioni corrispettive, ossia tra il valore dell'immobile e la gravosità delle prestazioni di cura e assistenza.
Proprio in ragione di ciò, neppure possono trovare accoglimento le doglianze delle attrici, volte a denunciare la nullità del contratto sul presupposto che non sussisterebbe alcuna apprezzabile alea nello scambio tra un immobile dall'elevato valore e le prestazioni in favore di un soggetto già anziano e, per di più, gravemente malato.
Come già evidenziato, l'aspettativa di vita del de cuius e il presumibile intensificarsi dell'attività di assistenza proprio in ragione dell'età, delle patologie riscontrate e del loro inevitabile peggioramento nel tempo, nonché la menzionata attività di assistenza prestata già negli anni precedenti dalla espressamente menzionata nell'atto, CP_1
sono tali da confermare tanto l'alea quanto il carattere corrispettivo delle prestazioni pattuite.
In conclusione, con riferimento al contratto di mantenimento stipulato il 12 dicembre
2016, deve ritenersi sussistere l'aleatorietà propria che ne costituisce la causa, così da non ricorrere la dedotta nullità.
Dedotta annullabilità del contratto del 12.12.2016 per incapacità
In via subordinata, le attrici chiedono altresì l'annullamento del contratto per incapacità naturale al momento della stipula.
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, anche detta domanda deve essere respinta, non emergendo dagli atti e dall'istruttoria espletata la prova di uno stato di incapacità del de cuius all'epoca di stipula del contratto.
12 In base alla previsione di cui all'art. 428 1° comma c.c., e per costante giurisprudenza, incombe su chi contesta in giudizio la validità del contratto fornire la prova, rigorosa, precisa e puntuale, della sussistenza dello stato di grave infermità mentale del contraente al momento della stipula, e ciò in quanto la capacità
d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale è l'eccezione.
Nel caso di specie, non solo una tale prova non risulta fornita, ma la documentazione medica in atti, l'esito del procedimento di amministrazione di sostegno e le risultanze della CTU sono tali da escludere la sussistenza di elementi clinici che evidenzino una riduzione dell'integrità neuropsichica e quindi della capacità di autodeterminarsi del de cuius all'epoca di stipula degli atti e nell'arco temporale considerato (dal 2014 al
2018).
La proposta domanda di annullamento del negozio va dunque respinta.
Risoluzione per inadempimento del contratto del 12.12.2016
In via ulteriormente subordinata, le attrici hanno chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto in oggetto, deducendo che il de cuius aveva un reddito superiore a quello della così provvedendo da sé alle proprie esigenze materiali, CP_1
e che comunque la convenuta sottoponeva il padre a gravi maltrattamenti.
Sul punto, giova richiamare brevemente le principali peculiarità del contratto di mantenimento, il quale, da un lato, si caratterizza per la previsione – a fronte del trasferimento del diritto – di prestazioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale e dalla connotazione di tipo fiduciario che determina l'infungibilità e la insostituibilità delle medesime, così come del soggetto tenuto a eseguirle. Si tratta quindi di un contratto fondato sull'intuitus personae. Dall'altro lato, si è già precisato che tale tipologia contrattuale si caratterizza per una duplice alea, che connota la durata della vita del vitaliziato e, di conseguenza, anche il quantum e il quomodo della prestazione di mantenimento, che varia a seconda delle concrete esigenze – mutevoli nel tempo – del vitaliziando.
13 Premesso che, nel caso in questione, è circostanza incontestata che il de cuius e la convenuta erano sentimentalmente legati e hanno convissuto more uxorio per anni presso l'abitazione della sino a qualche mese prima della morte, in linea con CP_1
quanto sopra, va evidenziato, da un lato, come la prestazione di cui al contratto sia ben più ampia del solo sostegno economico, riguardando evidentemente l'accudimento e l'assistenza tanto materiale quanto morale in ogni esigenza della vita quotidiana, tenendo anche conto dell'età e dei problemi motori del de cuius;
dall'altro come non abbiano trovato riscontro ne esatta specificazione i maltrattamenti di cui parlano le convenute.
Considerato inoltre che, con la morte, il contratto ha esaurito la sua efficacia, appare significativa la circostanza che il (pienamente capace di intendere e di Parte_2
volere come appurato dal CTU), in vita non abbia mai lamentato maltrattamenti o comunque il mancato accudimento da parte della compagna, né vi è prova di contestazioni in tal senso.
Al contrario, dal decreto che respinge l'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno, si evince che, in sede di esame personale condotto dal G.T., il è Parte_2
parso in buone condizioni di salute, ha sempre risposto alle domande che gli venivano poste, con dichiarazioni del tutto compatibili con l'età e coerenti col suo status economico, professionale e sociale, “anche riguardo alle affermazioni in ordine alla fase di serenità accanto alla nuova compagna di vita da tredici anni”.
Nello stesso senso, il giudice tutelare ha rilevato altresì che il stava bene, Parte_2
al medesimo “non mancava nulla”, essendo “accudito dalla compagna convivente”
(cfr. decreto G.T. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte quindi dei suindicati elementi sintomatici dell'adempimento da parte della delle obbligazioni assunte, non emergono al contrario circostanze dalle quali CP_1
dedurre che il reputasse l'odierna convenuta inadempiente all'impegno di Parte_2
cura materiale e morale assunto.
Peraltro, i soprarichiamati caratteri propri delle prestazioni dedotte nel contratto di mantenimento – infungibilità, insostituibilità, fondamento sull'intuitus personae –
14 rendono evidente come sia ben possibile che quello che per terzi estranei al contratto costituisca un inadempimento (rectius, inesatto adempimento), possa invece corrispondere alle aspettative, ai bisogni e alle esigenze proprie del vitaliziando.
Alla luce di quanto osservato, anche la domanda di risoluzione deve essere rigettata.
Contratto di mantenimento del 10 maggio 2018
Dedotta nullità
Con tale contratto, stipulato un anno e mezzo dopo il precedente, il de cuius cedeva alla compagna la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di CP_1
Fiumicino (RM), in via Giovanni Cena n. 58, censito nel catasto fabbricati del
Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c. 2, cat. A/2, classe 3, vani 8.
Anche in questo caso, a titolo di corrispettivo la si obbligava a “mantenere ed CP_1
assistere vita natural durante il SInor , anche in considerazione A_
di quanto già prestato in passato ed in particolare nel corso degli ultimi tredici anni dalla signora in favore di quest'ultimo, al medesimo titolo di assistenza CP_1
e di mantenimento. Le parti precisano che l'obbligazione di mantenimento è comprensiva non soltanto della prestazione alimentare, ma altresì di tutto quanto possa consentire al SInor di mantenere lo stesso tenore di vita mantenuto Parte_2
sino ad oggi” (art. 2 del contratto).
Nell'atto non viene indicato il valore dell'immobile.
Dal punto di vista contenutistico, deve osservarsi che, con il contratto in esame, la convenuta ha assunto il medesimo obbligo di mantenimento e assistenza cui era già tenuta in base al precedente (cfr. artt. 2 dei rispettivi negozi).
E dunque, in questo caso, manca del tutto la controprestazione e l'alea propria dello schema contrattuale posto in essere, in quanto, la perfetta sovrapponibilità tra le prestazioni dovute, elimina qualsiasi profilo di incertezza tanto in ordine all'an, quanto in ordine all'effettivo contenuto e al concreto atteggiarsi (quid, quantum e quomodo) di quegli obblighi di cura, assistenza e mantenimento già assunti.
15 Del resto, l'alea che caratterizza la figura in esame, nonché la formulazione ampia e onnicomprensiva dell'art. 2 dei contratti, evidenziano come qualsiasi genere di prestazione di assistenza materiale e morale sia già ricompresa negli obblighi assunti col primo atto;
sicché, anche un eventuale intensificarsi delle cure, in conseguenza di un ipotetico aggravamento delle condizioni del – circostanza, questa, Parte_2
neanche dedotta dalla convenuta– non può non rientrare nell'alea del precedente contratto.
L'assenza di causa determina la nullità del contratto, rimanendo così assorbite le ulteriori domande di annullabilità e risoluzione del medesimo contratto.
Domanda di conversione del contratto in donazione
Non è accoglibile la domanda svolta in subordine dalla convenuta, di conversione del contratto in donazione modale, ai sensi dell'art. 1424 c.c., laddove non vi è prova della volontà delle parti di compiere un siffatto negozio ove a conoscenza della nullità di quello posto in essere, né dello spirito di liberalità, quale causa del contratto di donazione, che abbia eventualmente caratterizzato il detto atto dispositivo.
“La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso non intende vincolare la volontà delle parti, ne' comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalla finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio;
consegue che l'identità dei requisiti di sostanza e di Forma tra negozio nullo e quello il quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso. (Cass. n. 8263 del 14.8.1990; cfr n. 10498/2001; n.
2912/2002; n. 23145/2006; n. 6004/2008).
Difetta inoltre qualsivoglia domanda volta ad accertare l'eventuale simulazione dell'atto.
16 Condanna alla restituzione
L'accertata nullità del contratto comporta che l'immobile sito in Fiumicino deve considerarsi come mai uscito dal patrimonio del de cuius e quindi caduto in successione.
Deve pertanto, in accoglimento dell'ulteriore domanda svolta, condannarsi la convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto nullo alle attrici quali eredi del Di Stefano.
Azione di riduzione
In estremo subordine, le attrici propongono azione di riduzione ai sensi dell'art. 555
c.c. dei due atti dispositivi per cui è causa.
Sul punto, deve rammentarsi che l'azione di riduzione è volta ad aggredire soltanto due tipologie di atti, nello specifico disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e donazioni (art. 555 c.c.): pertanto, ai fini dell'esperibilità dell'azione in parola, è necessario che gli atti asseritamente lesivi integrino, almeno in parte qua, una donazione.
Nel caso di specie, considerato che il primo atto, rispetto al quale sono state respinte le proposte domande di nullità, annullamento e risoluzione, alla luce di tutto quanto evidenziato, deve essere considerato contratto a titolo oneroso, e come tale non soggetto a riduzione, mentre il secondo contratto è stato dichiarato nullo per assenza di alea, non residua spazio alcuno per la proposta azione di riduzione.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Conclusioni
Pertanto, in conclusione, deve respingersi ogni domanda svolta con riguardo al primo contratto di mantenimento avente ad oggetto l'immobile di CA, mentre deve accogliersi la domanda rispetto al secondo contratto di mantenimento, avente ad oggetto l'immobile di Fiumicino, da dichiarare nullo, con condanna della convenuta alla restituzione in favore delle attrici. CP_1
Spese
17 L'accoglimento della domanda, con riguardo ad uno dei due contratti ed il rigetto quanto al secondo, giustificano una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con condanna della convenuta, soccombente con riguardo al secondo contratto, al pagamento del restante 50% delle spese, per come liquidato in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificati e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicabili anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (iscrizione a ruolo, marche e notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara aperta la successione di deceduto in data A_
2.2.2020;
- accerta e dichiara la nullità del contratto di mantenimento stipulato in data
10.5.2018 a rogito Notaio rep., n. 8576, racc., n. 5457 avente Persona_2
ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Fiumicino (RM), via Giovanni Cena
n. 58, censito nel catasto fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N. 118, sub. 18, z.c. 2, cat. A/2, classe 3, vani 8;
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore delle attrici CP_1 [...]
e dell'immobile, oggetto del richiamato Parte_1 Parte_2
contratto di mantenimento, sito in Fiumicino (RM), via Giovanni Cena n. 58, censito nel catasto fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 740, part. N.
118, sub. 18, z.c. 2, cat. A/2, classe 3, vani 8;
- respinge le domande di nullità, annullabilità, risoluzione svolte dalle attrici rispetto al contratto di mantenimento stipulato dal de cuius in data 12.12.2016 rep. n. 5580, raccolta n. 3403;
18 - respinge l'azione di riduzione dei suindicati atti dispositivi svolta dalle attrici;
- compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50%;
- condanna la convenuta a rimborsare alle attrici il restante 50% delle spese processuali, che liquida in € 1.030,62 per spese e € 11.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 17.3.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Eleonora Liberali.
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