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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1746/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1746/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mario Manzo e Antonietta Caldarone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia
(SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Spirito, presso il cui indirizzo pec è elett.te domiciliata, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 19/10/07 Persona_1
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 22/02/16, la esponeva di aver Parte_1
intrattenuto con la filiale di Salerno, il rapporto di c/c ordinario Controparte_1
n. 17621, il rapporto di conto anticipi n. 282636 ed il rapporto di finanziamento n. CI 49767 del
10/09/14, quest'ultimo al fine di ripianare l'apparente situazione debitoria sul predetto conto anticipi;
che i rapporti di c/c erano ancora accesi;
che il contratto di finanziamento era nullo per mancanza di causa perché, al momento della stipula dello stesso, il conto n. 282636 aveva, anziché il saldo banca negativo di € 186.700,00, un saldo positivo di € 44.483,40, una volta espunti gli addebiti illegittimi;
che i rapporti di c/c presentavano, in alcuni trimestri, un TEG superiore al tasso pagina 1 di 9 soglia ex l. n. 108/96; che al finanziamento era stato applicato un TAEG del 17,544%, superiore sia la tasso soglia del 17,525% che al TAEG pattuito, pari al 10,35%, sicchè a tale rapporto andavano applicati i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., alla luce di quanto previsto dall'art. 125 T.U.B.
Aggiungeva che i rapporti di c/c erano affetti da nullità inerenti: all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., nonché della delibera CICR del 09/02/00; alla modifica arbitraria ed unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 T.U.B.; all'illegittima applicazione della c.m.s., in quanto nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo oggetto;
all'applicazione di ulteriori commissioni non pattuite e peggiorative delle condizioni economiche;
all'applicazione di spese non pattuite e di valute non corrispondenti ai giorni effettivi delle relative operazioni.
Tanto premesso, la società ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. CI 49767 per le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di finanziamento relativo alla fideiussione prestata da e con conseguente liberazione degli stessi dalla garanzia CP_2 Controparte_3
prestata; c) accertare e dichiarare la nullità parziale dei conti n. 282636 e n. 17621 per le motivazioni esposte e, per l'effetto, espunti gli addebiti illegittimi, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti e, in caso di saldo a credito della società correntista, condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente applicato;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/07/16, si costituiva la Controparte_1
la quale assumeva che il finanziamento del 10/09/14 era stato utilizzato per ripianare la sola sorte capitale del conto anticipi n. 282636, sicchè non sussisteva la dedotta nullità di tale rapporto;
che anche la doglianza inerente all'asserita discrasia tra il TAEG applicato e quello pattuito era infondata, anche perché, non rivestendo l'attrice la qualità di “consumatore”, non era pertinente il richiamo all'art. 125bis T.U.B.; che la domanda di ripetizione d'indebito risultava prescritta, per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie e del termine quinquennale in relazione agli interessi attivi;
che l'anticipazione n. 282636 era stata regolata sul conto corrente n.
17621, sicchè alla stessa si applicavano le condizioni previste per quest'ultimo; che le variazioni delle condizioni contrattuali erano state sempre comunicate alla società correntista, la quale non aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 118 T.U.B.; che, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essa convenuta si era adeguata alla delibera CICR del 09/02/00, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/00; che le spese e valute applicate pagina 2 di 9 erano state espressamente pattuite;
che la l. n. 108/96 non era applicabile al rapporto di c/c n.
17621, essendo stato questo instaurato anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge;
che essa convenuta era creditrice della società attrice del complessivo importo di € 207.270,27, di cui €
115.074,11 in virtù del contratto di finanziamento del 10/09/14 ed € 92.596,16 in virtù del contratto di finanziamento del 19/11/15; che la società attrice difettava di legittimazione a domandare la nullità della fideiussione prestata da e CP_2 Controparte_3
La banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande, per le ragioni esposte, ed, in subordine, per la compensazione con il maggior credito vantato da essa deducente, con vittoria di spese giudiziali.
Espletata la procedura di mediazione, veniva ammessa e disposta CTU contabile.
All'udienza dell'01/12/21 il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni, disponendo implicitamente il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre, in primo luogo, rigettare l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione d'indebito, in quanto, se è pur vero che al momento di instaurazione del presente giudizio il rapporto di c/c n. 17621 era ancora aperto, sicchè non potevano le annotazioni contabili in esso effettuate equipararsi a dei pagamenti suscettibili di ripetizione, è altresì vero che, nelle more del presente giudizio, e precisamente in data 31/03/16, com'è pacifico tra le parti e come rilevato dal CTU, il medesimo rapporto è stato definitivamente chiuso, sicchè si è realizzata la condizione dell'azione di ripetizione d'indebito esperita dalla
Per consolidata giurisprudenza, invero, al fine di entrare nel merito della lite è Parte_1 sufficiente che le condizioni dell'azione esistano al momento della pronuncia, e non al momento della domanda (Cass. 21100/04, n. 17064/02).
Venendo al merito delle doglianze sollevate dalla società attrice, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la stipulava, presso Persona_2 Parte_1
la filiale di Salerno della il contratto di conto corrente di Controparte_1
corrispondenza n. 17621, in relazione al quale, pur risultando che il rapporto tra le parti è iniziato nel 1989, non è stato rinvenuto alcun contratto originario se non quello stipulato il 03/07/96. In tale contratto sono indicati tassi di interesse non correlati ad alcun parametro dimensionale o soglia (in riferimento, soprattutto, a quelli a debito oltre che alla c.m.s.), le cui modalità di calcolo, individuabili dalla lettura dell'art. 7 dell'allegato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, fanno escludere la presenza della “clausola di reciprocità”:
pagina 3 di 9 invero, il tasso creditore è indicato nel solo valore pari al 2,50% con periodicità di calcolo annuale, mentre quello debitore si riferisce ad una “scala progressiva” di valori composta da tre scaglioni
(14,75% + 0,50%; 14,75% + 0,50% c.m.s.; 16,75% scop. trans. + 0,75% c.m.s.) con periodicità di calcolo trimestrale, senza però che sia indicata alcuna soglia (cluster) imponibile per gli stessi né per la c.m.s. Risultano, invece, indicate le spese unitarie e i diritti fissi (prezzi e condizioni). Nella pattuizione sottoscritta tra le parti non si menziona “letteralmente” né si indica alcun valore riguardante una soglia di affidamento;
tuttavia, dalla sola lettura degli e/c si evince, a partire dall'inizio del rapporto e cioè dal 1989, che è stato riconosciuto dall'istituto di credito una “soglia” per un affidamento per il quale, se fino alla data di stipula dell'unica pattuizione scritta (03/07/96) negli stessi estratti conto è possibile notare una netta e chiara dicitura/locuzione letterale in funzione del calcolo perfezionato (per il tasso a debito) e cioè “nel limite del fido”, negli estratti conto successivi alla data di sottoscrizione si evince esclusivamente la seguente dicitura/locuzione letterale “tasso a debito applicato fino a….”, facendo presupporre l'esistenza di un “fido di fatto”.
Il rapporto, dalla lettura delle produzioni disponibili, sembra essere iniziato il 26/06/89, mentre è definitivamente cessato il 31/03/16 con un saldo attivo di € 3,64.
Manca, in atti, la documentazione relativa ai seguenti periodi: 3° e 4° trimestre 1989 (limitatamente al dettaglio cronologico delle operazioni), 2° trimestre 1993 (limitatamente all'indicazione dei numeri debitori), 1° trimestre 1995 (assente intera informazione), 3° e 4° trimestre 2009 (assente intera informazione), 3° trimestre 2010 (assente intera informazione), 3° trimestre 2011 (assente intera informazione).
Risulta, altresì, intercorso tra le parti il conto anticipi n. 282636, per il quale non è stato prodotto alcun contratto per iscritto;
tale rapporto risulta acceso il 30/06/04 e cessato il 31/12/14 con saldo zero. Manca, in atti, la documentazione relativa ai seguenti periodi: 3° e 4° trimestre 2009 (intera informazione), 2° e 3° trimestre 2010 (intera informazione), 1° e 3° trimestre 2011 (intera informazione), 1° trimestre 2014 (intera informazione).
L'incompletezza degli estratti conto è comunque sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , CP_1
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
pagina 4 di 9 sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n.
35979/22).
Considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha quindi provveduto a ricostruire il saldo del rapporto di c/c n. 17621, sul quale è confluito il conto anticipi n. 282636, formulando diverse ipotesi alternative di ricostruzione, tra le quali risulta corretta quella basata sui seguenti criteri:
- applicazione dei tassi legali fino alla stipula del contratto del 30/07/96, in mancanza della prova di una pattuizione scritta degli interessi ultralegali per il periodo antecedente, e degli interessi contrattualmente pattuiti per il periodo successivo;
- eliminazione della c.m.s. in quanto indicata solo nella misura e non anche nelle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
- eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, considerato che trattasi di rapporto instaurato in forma scritta nel 1996 (allorquando era vietata qualsivoglia forma di capitalizzazione per contrasto con l'art. 1283 c.c.) e che non vi è prova dell'espressa accettazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione per il periodo successivo alla delibera CICR del 09/02/00. Invero, per consolidata giurisprudenza,
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad
pagina 5 di 9 una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, n. 17634/21, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
- considerando invalido il conto anticipi n. 282636, in quanto privo di forma scritta. Non rileva, in senso contrario, il collegamento negoziale tra il predetto conto anticipi ed il c/c ordinario n. 17621, né il consolidato principio giurisprudenziale (certamente condivisibile) secondo cui, nella prassi bancaria, il “conto anticipi” può costituire anche un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, con la conseguenza che pagina 6 di 9 il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi (Cass. n. 14321/22, n. 13449/11). Invero, al fine di esonerare il conto anticipi dal requisito della forma scritta non è sufficiente valorizzare la sua connessione funzionale ed operativa con il contratto di c/c ordinario, essendo necessario accertare se in tale ultimo contratto sia stata disciplinata, in forma sufficientemente chiara e specifica, la possibilità di accendere “conti anticipi” ed il loro contenuto con riferimento alle specifiche condizioni economiche (Cass. n. 7420/24). La stessa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, che l'art. 117, co. 2, T.U.B. abilita la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R., a stabilire che
“particolari contratti” possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va interpretato nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (cfr. Cass. n. 27836/17, che ha respinto il ricorso della banca che chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione delle regole relative alla parte economica). La Suprema Corte ha anche respinto il ricorso incidentale della banca avverso la sentenza di merito che aveva rilevato la carenza di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass. n. 7763/17) e ha escluso la possibilità di esonerare l'apertura di credito dalla redazione per iscritto, a meno che essa non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, non potendosi ricostruirne il contenuto attraverso l'esame del “regolamento di portafoglio” (Cass. n. 926/22). Nel caso di specie, il contratto di c/c ordinario n. 17621 fa generico riferimento ai “servizi connessi” e disciplina, nelle condizioni generali, la sola apertura di credito, senza fare alcun richiamo alla diversa fattispecie dei “conti anticipi”, che non possono quindi ritenersi inclusi nelle previsioni del contratto di c/c ordinario ed assoggettati alle relative pattuizioni;
- tenendo conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, in relazione alle rimesse solutorie, nonchè dei fidi di fatto riscontrati nel rapporto.
pagina 7 di 9 Il saldo così ricostruito, alla data del 31/03/16, risulta pari ad € 268.914,38 a credito della società correntista, in luogo del saldo banca attivo di € 3,64.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 17621, sul quale è confluito il conto anticipi n. 282636, la Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore della della somma di € 268.914,38. Parte_1
Per quanto attiene alla domanda di nullità del contratto di finanziamento n. CI 49767 del 03/09/14, deve, in primo luogo, rilevarsi che la società attrice ha rinunciato, nel corso del giudizio, alle relative doglianze. Tale rinuncia va qualificata non come rinuncia agli atti del giudizio, che ex art. 306 c.p.c. avrebbe richiesto l'accettazione della controparte e comportato l'estinzione parziale del giudizio, bensì come rinuncia alla domanda inerente al mutuo, ossia all'azione sostanziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese giudiziali inerenti alla domanda rinunciata, “soccombente virtuale” deve ritenersi la stessa attrice, in quanto: a) il finanziamento in esame non risulta inficiato, sotto il profilo causale, dagli addebiti illegittimamente operati sul conto anticipi n. 282636, posto che la somma mutuata è stata utilizzata per ripianare il solo capitale anticipato dalla banca convenuta, e non anche l'esposizione debitoria derivante dagli addebiti illegittimi;
b) come emerso dalla CTU, il
TAEG concretamente applicato, pari al 10,205%, è risultato inferiore a quello pattuito, pari al
10,35%, e ciò fermo restando che la discrasia inerente al TAEG non incide sulla validità del contratto e non comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (in tal senso, Cass. n.
39169/21).
Infine, del tutto inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della società attrice, è la domanda di nullità della fideiussione prestata da e non CP_2 Controparte_3 potendo la in violazione dell'art. 81 c.p.c., far valere in giudizio in nome Parte_1
proprio un diritto altrui.
Stante la parziale soccombenza dell'attrice, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della banca convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00), con attribuzione a favore dei difensori antistatari. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte. A carico della convenuta va posta anche la metà delle spese della procedura di mediazione, liquidate per intero limitatamente alla fase di attivazione (come richiesto dall'attrice nella nota spese).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1746/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 17621, dichiara che il saldo del predetto rapporto di c/c era pari, alla data del 31/03/16, ad € 268.914,38 a credito della
[...]
in luogo del saldo banca attivo di € 3,64, e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 268.914,38;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al contratto di finanziamento n. CI
49767;
3) dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione prestata da e CP_2
Controparte_3
4) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore della della restante metà di tali spese, che si Parte_1 liquidano per intero in € 450,00 per spese vive ed € 22.457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Mario Manzo e Antonietta Caldarone, nonché della metà delle spese della procedura di mediazione, liquidate per intero in € 1.370,00 per compenso professionale. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1746/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Mario Manzo e Antonietta Caldarone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia
(SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Spirito, presso il cui indirizzo pec è elett.te domiciliata, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 19/10/07 Persona_1
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 22/02/16, la esponeva di aver Parte_1
intrattenuto con la filiale di Salerno, il rapporto di c/c ordinario Controparte_1
n. 17621, il rapporto di conto anticipi n. 282636 ed il rapporto di finanziamento n. CI 49767 del
10/09/14, quest'ultimo al fine di ripianare l'apparente situazione debitoria sul predetto conto anticipi;
che i rapporti di c/c erano ancora accesi;
che il contratto di finanziamento era nullo per mancanza di causa perché, al momento della stipula dello stesso, il conto n. 282636 aveva, anziché il saldo banca negativo di € 186.700,00, un saldo positivo di € 44.483,40, una volta espunti gli addebiti illegittimi;
che i rapporti di c/c presentavano, in alcuni trimestri, un TEG superiore al tasso pagina 1 di 9 soglia ex l. n. 108/96; che al finanziamento era stato applicato un TAEG del 17,544%, superiore sia la tasso soglia del 17,525% che al TAEG pattuito, pari al 10,35%, sicchè a tale rapporto andavano applicati i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., alla luce di quanto previsto dall'art. 125 T.U.B.
Aggiungeva che i rapporti di c/c erano affetti da nullità inerenti: all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., nonché della delibera CICR del 09/02/00; alla modifica arbitraria ed unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 T.U.B.; all'illegittima applicazione della c.m.s., in quanto nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo oggetto;
all'applicazione di ulteriori commissioni non pattuite e peggiorative delle condizioni economiche;
all'applicazione di spese non pattuite e di valute non corrispondenti ai giorni effettivi delle relative operazioni.
Tanto premesso, la società ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. CI 49767 per le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
b) dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di finanziamento relativo alla fideiussione prestata da e con conseguente liberazione degli stessi dalla garanzia CP_2 Controparte_3
prestata; c) accertare e dichiarare la nullità parziale dei conti n. 282636 e n. 17621 per le motivazioni esposte e, per l'effetto, espunti gli addebiti illegittimi, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti e, in caso di saldo a credito della società correntista, condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente applicato;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/07/16, si costituiva la Controparte_1
la quale assumeva che il finanziamento del 10/09/14 era stato utilizzato per ripianare la sola sorte capitale del conto anticipi n. 282636, sicchè non sussisteva la dedotta nullità di tale rapporto;
che anche la doglianza inerente all'asserita discrasia tra il TAEG applicato e quello pattuito era infondata, anche perché, non rivestendo l'attrice la qualità di “consumatore”, non era pertinente il richiamo all'art. 125bis T.U.B.; che la domanda di ripetizione d'indebito risultava prescritta, per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie e del termine quinquennale in relazione agli interessi attivi;
che l'anticipazione n. 282636 era stata regolata sul conto corrente n.
17621, sicchè alla stessa si applicavano le condizioni previste per quest'ultimo; che le variazioni delle condizioni contrattuali erano state sempre comunicate alla società correntista, la quale non aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 118 T.U.B.; che, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essa convenuta si era adeguata alla delibera CICR del 09/02/00, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/00; che le spese e valute applicate pagina 2 di 9 erano state espressamente pattuite;
che la l. n. 108/96 non era applicabile al rapporto di c/c n.
17621, essendo stato questo instaurato anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge;
che essa convenuta era creditrice della società attrice del complessivo importo di € 207.270,27, di cui €
115.074,11 in virtù del contratto di finanziamento del 10/09/14 ed € 92.596,16 in virtù del contratto di finanziamento del 19/11/15; che la società attrice difettava di legittimazione a domandare la nullità della fideiussione prestata da e CP_2 Controparte_3
La banca convenuta concludeva per il rigetto delle avverse domande, per le ragioni esposte, ed, in subordine, per la compensazione con il maggior credito vantato da essa deducente, con vittoria di spese giudiziali.
Espletata la procedura di mediazione, veniva ammessa e disposta CTU contabile.
All'udienza dell'01/12/21 il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni, disponendo implicitamente il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre, in primo luogo, rigettare l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione d'indebito, in quanto, se è pur vero che al momento di instaurazione del presente giudizio il rapporto di c/c n. 17621 era ancora aperto, sicchè non potevano le annotazioni contabili in esso effettuate equipararsi a dei pagamenti suscettibili di ripetizione, è altresì vero che, nelle more del presente giudizio, e precisamente in data 31/03/16, com'è pacifico tra le parti e come rilevato dal CTU, il medesimo rapporto è stato definitivamente chiuso, sicchè si è realizzata la condizione dell'azione di ripetizione d'indebito esperita dalla
Per consolidata giurisprudenza, invero, al fine di entrare nel merito della lite è Parte_1 sufficiente che le condizioni dell'azione esistano al momento della pronuncia, e non al momento della domanda (Cass. 21100/04, n. 17064/02).
Venendo al merito delle doglianze sollevate dalla società attrice, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la stipulava, presso Persona_2 Parte_1
la filiale di Salerno della il contratto di conto corrente di Controparte_1
corrispondenza n. 17621, in relazione al quale, pur risultando che il rapporto tra le parti è iniziato nel 1989, non è stato rinvenuto alcun contratto originario se non quello stipulato il 03/07/96. In tale contratto sono indicati tassi di interesse non correlati ad alcun parametro dimensionale o soglia (in riferimento, soprattutto, a quelli a debito oltre che alla c.m.s.), le cui modalità di calcolo, individuabili dalla lettura dell'art. 7 dell'allegato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, fanno escludere la presenza della “clausola di reciprocità”:
pagina 3 di 9 invero, il tasso creditore è indicato nel solo valore pari al 2,50% con periodicità di calcolo annuale, mentre quello debitore si riferisce ad una “scala progressiva” di valori composta da tre scaglioni
(14,75% + 0,50%; 14,75% + 0,50% c.m.s.; 16,75% scop. trans. + 0,75% c.m.s.) con periodicità di calcolo trimestrale, senza però che sia indicata alcuna soglia (cluster) imponibile per gli stessi né per la c.m.s. Risultano, invece, indicate le spese unitarie e i diritti fissi (prezzi e condizioni). Nella pattuizione sottoscritta tra le parti non si menziona “letteralmente” né si indica alcun valore riguardante una soglia di affidamento;
tuttavia, dalla sola lettura degli e/c si evince, a partire dall'inizio del rapporto e cioè dal 1989, che è stato riconosciuto dall'istituto di credito una “soglia” per un affidamento per il quale, se fino alla data di stipula dell'unica pattuizione scritta (03/07/96) negli stessi estratti conto è possibile notare una netta e chiara dicitura/locuzione letterale in funzione del calcolo perfezionato (per il tasso a debito) e cioè “nel limite del fido”, negli estratti conto successivi alla data di sottoscrizione si evince esclusivamente la seguente dicitura/locuzione letterale “tasso a debito applicato fino a….”, facendo presupporre l'esistenza di un “fido di fatto”.
Il rapporto, dalla lettura delle produzioni disponibili, sembra essere iniziato il 26/06/89, mentre è definitivamente cessato il 31/03/16 con un saldo attivo di € 3,64.
Manca, in atti, la documentazione relativa ai seguenti periodi: 3° e 4° trimestre 1989 (limitatamente al dettaglio cronologico delle operazioni), 2° trimestre 1993 (limitatamente all'indicazione dei numeri debitori), 1° trimestre 1995 (assente intera informazione), 3° e 4° trimestre 2009 (assente intera informazione), 3° trimestre 2010 (assente intera informazione), 3° trimestre 2011 (assente intera informazione).
Risulta, altresì, intercorso tra le parti il conto anticipi n. 282636, per il quale non è stato prodotto alcun contratto per iscritto;
tale rapporto risulta acceso il 30/06/04 e cessato il 31/12/14 con saldo zero. Manca, in atti, la documentazione relativa ai seguenti periodi: 3° e 4° trimestre 2009 (intera informazione), 2° e 3° trimestre 2010 (intera informazione), 1° e 3° trimestre 2011 (intera informazione), 1° trimestre 2014 (intera informazione).
L'incompletezza degli estratti conto è comunque sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , CP_1
ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
pagina 4 di 9 sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n.
35979/22).
Considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha quindi provveduto a ricostruire il saldo del rapporto di c/c n. 17621, sul quale è confluito il conto anticipi n. 282636, formulando diverse ipotesi alternative di ricostruzione, tra le quali risulta corretta quella basata sui seguenti criteri:
- applicazione dei tassi legali fino alla stipula del contratto del 30/07/96, in mancanza della prova di una pattuizione scritta degli interessi ultralegali per il periodo antecedente, e degli interessi contrattualmente pattuiti per il periodo successivo;
- eliminazione della c.m.s. in quanto indicata solo nella misura e non anche nelle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
- eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, considerato che trattasi di rapporto instaurato in forma scritta nel 1996 (allorquando era vietata qualsivoglia forma di capitalizzazione per contrasto con l'art. 1283 c.c.) e che non vi è prova dell'espressa accettazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione per il periodo successivo alla delibera CICR del 09/02/00. Invero, per consolidata giurisprudenza,
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad
pagina 5 di 9 una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, n. 17634/21, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
- considerando invalido il conto anticipi n. 282636, in quanto privo di forma scritta. Non rileva, in senso contrario, il collegamento negoziale tra il predetto conto anticipi ed il c/c ordinario n. 17621, né il consolidato principio giurisprudenziale (certamente condivisibile) secondo cui, nella prassi bancaria, il “conto anticipi” può costituire anche un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, con la conseguenza che pagina 6 di 9 il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi (Cass. n. 14321/22, n. 13449/11). Invero, al fine di esonerare il conto anticipi dal requisito della forma scritta non è sufficiente valorizzare la sua connessione funzionale ed operativa con il contratto di c/c ordinario, essendo necessario accertare se in tale ultimo contratto sia stata disciplinata, in forma sufficientemente chiara e specifica, la possibilità di accendere “conti anticipi” ed il loro contenuto con riferimento alle specifiche condizioni economiche (Cass. n. 7420/24). La stessa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, che l'art. 117, co. 2, T.U.B. abilita la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R., a stabilire che
“particolari contratti” possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va interpretato nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (cfr. Cass. n. 27836/17, che ha respinto il ricorso della banca che chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione delle regole relative alla parte economica). La Suprema Corte ha anche respinto il ricorso incidentale della banca avverso la sentenza di merito che aveva rilevato la carenza di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass. n. 7763/17) e ha escluso la possibilità di esonerare l'apertura di credito dalla redazione per iscritto, a meno che essa non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, non potendosi ricostruirne il contenuto attraverso l'esame del “regolamento di portafoglio” (Cass. n. 926/22). Nel caso di specie, il contratto di c/c ordinario n. 17621 fa generico riferimento ai “servizi connessi” e disciplina, nelle condizioni generali, la sola apertura di credito, senza fare alcun richiamo alla diversa fattispecie dei “conti anticipi”, che non possono quindi ritenersi inclusi nelle previsioni del contratto di c/c ordinario ed assoggettati alle relative pattuizioni;
- tenendo conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, in relazione alle rimesse solutorie, nonchè dei fidi di fatto riscontrati nel rapporto.
pagina 7 di 9 Il saldo così ricostruito, alla data del 31/03/16, risulta pari ad € 268.914,38 a credito della società correntista, in luogo del saldo banca attivo di € 3,64.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 17621, sul quale è confluito il conto anticipi n. 282636, la Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore della della somma di € 268.914,38. Parte_1
Per quanto attiene alla domanda di nullità del contratto di finanziamento n. CI 49767 del 03/09/14, deve, in primo luogo, rilevarsi che la società attrice ha rinunciato, nel corso del giudizio, alle relative doglianze. Tale rinuncia va qualificata non come rinuncia agli atti del giudizio, che ex art. 306 c.p.c. avrebbe richiesto l'accettazione della controparte e comportato l'estinzione parziale del giudizio, bensì come rinuncia alla domanda inerente al mutuo, ossia all'azione sostanziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese giudiziali inerenti alla domanda rinunciata, “soccombente virtuale” deve ritenersi la stessa attrice, in quanto: a) il finanziamento in esame non risulta inficiato, sotto il profilo causale, dagli addebiti illegittimamente operati sul conto anticipi n. 282636, posto che la somma mutuata è stata utilizzata per ripianare il solo capitale anticipato dalla banca convenuta, e non anche l'esposizione debitoria derivante dagli addebiti illegittimi;
b) come emerso dalla CTU, il
TAEG concretamente applicato, pari al 10,205%, è risultato inferiore a quello pattuito, pari al
10,35%, e ciò fermo restando che la discrasia inerente al TAEG non incide sulla validità del contratto e non comporta l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (in tal senso, Cass. n.
39169/21).
Infine, del tutto inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della società attrice, è la domanda di nullità della fideiussione prestata da e non CP_2 Controparte_3 potendo la in violazione dell'art. 81 c.p.c., far valere in giudizio in nome Parte_1
proprio un diritto altrui.
Stante la parziale soccombenza dell'attrice, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della banca convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00), con attribuzione a favore dei difensori antistatari. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte. A carico della convenuta va posta anche la metà delle spese della procedura di mediazione, liquidate per intero limitatamente alla fase di attivazione (come richiesto dall'attrice nella nota spese).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1746/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 17621, dichiara che il saldo del predetto rapporto di c/c era pari, alla data del 31/03/16, ad € 268.914,38 a credito della
[...]
in luogo del saldo banca attivo di € 3,64, e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di € 268.914,38;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al contratto di finanziamento n. CI
49767;
3) dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione prestata da e CP_2
Controparte_3
4) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore della della restante metà di tali spese, che si Parte_1 liquidano per intero in € 450,00 per spese vive ed € 22.457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Mario Manzo e Antonietta Caldarone, nonché della metà delle spese della procedura di mediazione, liquidate per intero in € 1.370,00 per compenso professionale. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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