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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24487/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentate a difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela C.F._1
Vallifuoco ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio domiciliato presso la sede in
Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
NONCHE'
1 , in persona del suo Presidente e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, presso questi elett.te dom.to presso la sede in Napoli Via A. De Gasperi n° 55 CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023 la ricorrente deduceva: di essere stata dipendente di ruolo della Giunta della con decorrenza dal Controparte_1 giorno 1.9.1986 sino al 1.12.2017; che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente di una somma “aggiuntiva” conseguente “l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico;
che con ricorso del 7.12.2020, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la CP_1 al pagamento della somma di € 15.854,11, per le motivazioni di cui innanzi;
[...] che con sentenza n. 6083/21 del 02/11/2021 la domanda veniva accolta e liquidate le differenze paga dall'immissione in ruolo e sino al pensionamento;
che la datrice di lavoro dava esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 15.854,11 per sorta ed € 4.917,45 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 1.938,48; che sulle somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali, e comunque,
l'esame dell'estratto contributivo rileva la omissione di versamenti contributivi, da parte della in data successiva alla pronuncia giudiziaria. In conseguenza di Controparte_1 ciò adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: -“Condannare la al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.658,43 ed € Controparte_1
1.938,48 oltre interessi. -In via residuale condannare la a costituire, in favore Controparte_1 della ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui la stessa CP_2 ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 1.938,48 oltre accessori. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U, forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
Si costituiva parte resistente che eccepiva di aver già provveduto al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive derivanti dalla citata sentenza n.
6083/2021 e che le pretese della ricorrente risultano ampiamente soddisfatte, chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché non fondate. In particolare circa la richiesta di restituzione dei contributi a carico dipendente, che l'Ente ha trattenuto alla ricorrente con il cedolino paga di luglio 2022, rappresenta che per il caso di specie, ricorre la condizione di non imputabilità al datore di lavoro che determina l'inapplicabilità dell'art. 23 della Legge
218/1952, come da richiamata Cassazione n. 22379/2015.
2 Con note di trattazione depositate in data 8 novembre 2024 parte ricorrente chiedeva integrazione del contraddittorio nei confronti dell . CP_2
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio si costituiva l' che affermava che, a CP_2 seguito della comunicazione effettuata dalla delle differenze retributive, Controparte_1 aveva accreditato in favore della Sig.ra i contributi calcolati su un Parte_1 imponibile di Euro 15.854,11. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda della ricorrente di risarcimento del danno e quella di costituzione della rendita vitalizia prive di fondamento in quanto esse presuppongono la prescrizione dei contributi che, nel caso di specie, non è maturata.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati. In relazione alla domanda di risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute, così come la subordinata di costituzione della rendita vitalizia, va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che la dichiarazione dell' dell'avvenuto accredito dei contributi in favore della ricorrente. CP_2
Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 1.938,48 la domanda formulata va accolta. Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”. Per quanto innanzi la non aveva titolo per Controparte_1 trattenere gli importi relativi alla contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo. Non si condividono, infatti, le argomentazioni addotte dalla circa la non imputabilità della condotta in quanto CP_1 generiche e non supportate da elementi probanti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tra parte ricorrente e datore di lavoro dovendosi compensare per la restante parte. La partecipazione necessaria dell' al presente CP_2 giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le restanti parti e l'ente stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento del danno;
3 2) accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 di € 1938,48 oltre interessi legali dal credito al soddisfo;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la al Controparte_1 pagamento della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione;
4) Compensa tra l' e le altre parti le spese del giudizio. CP_2
Napoli
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24487/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentate a difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela C.F._1
Vallifuoco ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio domiciliato presso la sede in
Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
NONCHE'
1 , in persona del suo Presidente e Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, presso questi elett.te dom.to presso la sede in Napoli Via A. De Gasperi n° 55 CP_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023 la ricorrente deduceva: di essere stata dipendente di ruolo della Giunta della con decorrenza dal Controparte_1 giorno 1.9.1986 sino al 1.12.2017; che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente di una somma “aggiuntiva” conseguente “l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico;
che con ricorso del 7.12.2020, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la CP_1 al pagamento della somma di € 15.854,11, per le motivazioni di cui innanzi;
[...] che con sentenza n. 6083/21 del 02/11/2021 la domanda veniva accolta e liquidate le differenze paga dall'immissione in ruolo e sino al pensionamento;
che la datrice di lavoro dava esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 15.854,11 per sorta ed € 4.917,45 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 1.938,48; che sulle somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali, e comunque,
l'esame dell'estratto contributivo rileva la omissione di versamenti contributivi, da parte della in data successiva alla pronuncia giudiziaria. In conseguenza di Controparte_1 ciò adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: -“Condannare la al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.658,43 ed € Controparte_1
1.938,48 oltre interessi. -In via residuale condannare la a costituire, in favore Controparte_1 della ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui la stessa CP_2 ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 1.938,48 oltre accessori. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U, forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
Si costituiva parte resistente che eccepiva di aver già provveduto al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive derivanti dalla citata sentenza n.
6083/2021 e che le pretese della ricorrente risultano ampiamente soddisfatte, chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché non fondate. In particolare circa la richiesta di restituzione dei contributi a carico dipendente, che l'Ente ha trattenuto alla ricorrente con il cedolino paga di luglio 2022, rappresenta che per il caso di specie, ricorre la condizione di non imputabilità al datore di lavoro che determina l'inapplicabilità dell'art. 23 della Legge
218/1952, come da richiamata Cassazione n. 22379/2015.
2 Con note di trattazione depositate in data 8 novembre 2024 parte ricorrente chiedeva integrazione del contraddittorio nei confronti dell . CP_2
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio si costituiva l' che affermava che, a CP_2 seguito della comunicazione effettuata dalla delle differenze retributive, Controparte_1 aveva accreditato in favore della Sig.ra i contributi calcolati su un Parte_1 imponibile di Euro 15.854,11. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda della ricorrente di risarcimento del danno e quella di costituzione della rendita vitalizia prive di fondamento in quanto esse presuppongono la prescrizione dei contributi che, nel caso di specie, non è maturata.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati. In relazione alla domanda di risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute, così come la subordinata di costituzione della rendita vitalizia, va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che la dichiarazione dell' dell'avvenuto accredito dei contributi in favore della ricorrente. CP_2
Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 1.938,48 la domanda formulata va accolta. Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”. Per quanto innanzi la non aveva titolo per Controparte_1 trattenere gli importi relativi alla contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo. Non si condividono, infatti, le argomentazioni addotte dalla circa la non imputabilità della condotta in quanto CP_1 generiche e non supportate da elementi probanti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tra parte ricorrente e datore di lavoro dovendosi compensare per la restante parte. La partecipazione necessaria dell' al presente CP_2 giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le restanti parti e l'ente stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento del danno;
3 2) accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 di € 1938,48 oltre interessi legali dal credito al soddisfo;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la al Controparte_1 pagamento della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione;
4) Compensa tra l' e le altre parti le spese del giudizio. CP_2
Napoli
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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