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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3306 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità sanitaria e danno da perdita del rapporto parentale”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Avellino n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 19 Dicembre 2023, all'esito dell'udienza del 12 Dicembre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 11 Marzo 2024), e pendente tra:
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rapp.te e difese (giusta procura in atti) dall'avv. Lina Caputo ( ), con la C.F._3
quale sono elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giovanni Barile ( ), con il C.F._4
quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t.;
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 12 Dicembre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle appellanti e dell'appellata , a mezzo Pt_1 CP_1
delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per A.T.P. ante causam, depositato il 12 Marzo 2019, e Parte_1 T_
esponevano di essere figlie di , nato il [...], e deceduto il 18
[...] Persona_1
Maggio 2016, presso il di Controparte_2 Controparte_2
[...]
Il 22 Dicembre 2015 , soggetto a pregressa pancreatite, era stato trasportato Persona_1
d'urgenza presso il suddetto , in quanto accusava dolore addominale Controparte_2
acuto, con vomito e nausea.
Alle ore 15:50 del 22 Dicembre 2015, dopo che erano stati praticati alcuni esami, il paziente era stato dimesso.
Successivamente, era stato trasportato presso il medesimo nosocomio, a causa di persistenti dolori addominali, in date 23 Gennaio 2016 e 28 Febbraio 2016.
Il 28 Febbraio era stato ricoverato per broncopolmonite basale destra, e colecisti obliterata da nuclei lisiatici. Si era altresì evidenziata un'insufficienza renale cronica.
Il successivo 9 Marzo il sig. era stato dimesso, con prescrizione di terapia medica Pt_1
domiciliare e TC torace dopo 15 giorni.
2 Dopodichè il paziente aveva trascorso circa 40 giorni all'insegna di febbricola, con dolore addominale costante.
Quindi il 19 Aprile era stato nuovamente trasportato presso l'ospedale di Controparte_2
er colica addominale acuta. Era stato quindi ricoverato in Chirurgia Generale.
[...]
Dagli esami svolti iniziava a delinearsi un quadro clinico di tipo settico latente.
Altresì, dall'esame istologico della colecisti emergeva un quadro di peri-viscerite ed iperplasia del linfonodo pericistico.
Persisteva febbre serotina continua, con abbassamento dei valori glicemici, aumento delle transaminasi e del fibrinogeno, e costante riduzione delle proteine totali.
Il 4 Maggio 2016 il paziente era stato dimesso in apiressia.
Nonostante la terapia domiciliare, il sig. continuava ad accusare vomito, febbricola, Pt_1
inappetenza, dimagrimento ed astenia, tanto che in data 9 Maggio 2016 era stato nuovamente trasportato presso l'ospedale di ove era stato Controparte_2
ricoverato in . Organizzazione_1
Dagli esami svolti emergeva una sepsi grave, con probabile correlato quadro di tipo peritonitico settico.
Il paziente veniva dimesso il 16 Maggio 2016, per essere poi nuovamente ricoverato il giorno
17, per coma ipoglicemico, addome acuto e stato settico, con grave compromissione delle funzioni vitali.
Nonostante il ricovero in Chirurgia Generale le condizioni cliniche del paziente peggioravano irreversibilmente, tanto che decedeva, alle ore 19:45 del 18 Maggio 2016.
Ad avviso delle ricorrenti emergeva chiaramente il nesso eziologico tra l'attività medica non prestata (o comunque prestata in modo non corretto) ed il decesso del sig. . Pt_1
Pertanto le ricorrenti chiedevano di nominarsi CTU medico-legale, al fine di accertarsi le responsabilità ascrivibili al personale dell'ospedale di e della Controparte_2 [...]
, per l'inadeguatezza delle cure somministrate, e per l'omessa diagnosi della sepsi CP_1
3 (nonché al fine di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra il trattamento sanitario presso il suddetto ospedale ed il decesso del sig. ). Pt_1
Il G.M. del Tribunale di Avellino, con l'ordinanza del 3 Maggio 2019, nominava il ctu medico- legale ed indicava i quesiti, ai quali l'ausiliario avrebbe dovuto rispondere.
Il ctu rispondeva con il deposito dell'elaborato definitivo, datato 24 Settembre 2019.
Sulla scorta delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo, le signore
[...]
e (figlie di ) introducevano il giudizio di merito di Parte_1 Parte_2 Persona_1
primo grado, a mezzo del deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc, in data 11 Ottobre 2019.
In punto di fatto le ricorrenti ribadivano le circostanze, già esposte nel ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Orbene, il ctu medico-legale aveva evidenziato plurimi profili di negligenza, a carico dei sanitari del presidio ospedaliero di Controparte_2
Quindi le ricorrenti e concludevano chiedendo che – Parte_1 Parte_2
accertato e dichiarato che il decesso del sig. era stato conseguenza della Persona_1
responsabilità dei sanitari del presidio ospedaliero di – il CP_2 Controparte_2
suddetto presidio ospedaliero e l' fossero condannati al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni da loro subìti, patrimoniali e non patrimoniali, sia jure proprio che jure hereditatis.
Tra le altre voci, le ricorrenti invocavano anche il riconoscimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo i parametri previsti dalle tabelle milanesi del 2018, all'epoca vigenti.
Si costituiva la resistente , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_1
Invece il restava contumace. Controparte_2
Il G.M. del Tribunale di Avellino, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021, sotto il profilo dell'an debeatur ha riconosciuto – in accoglimento della domanda attorea – la responsabilità dei sanitari del
[...]
Controparte_2
4 Sotto il profilo del quantum debeatur, il primo Giudice ha riconosciuto alle due ricorrenti il danno non patrimoniale jure hereditario, qualificato come danno biologico terminale, per le sofferenze patite da nel periodo compreso tra il 4 Maggio 2016 ed il 18 Persona_1
Maggio 2016, periodo in cui il de cuius è rimasto cosciente.
Il primo Giudice ha ritenuto di liquidare tale danno jure hereditatis, secondo le tabelle milanesi del 2018, nella misura di euro 30.000,00 per i primi tre giorni, e nella misura di euro
11.110,00 per i restanti dodici giorni di vita (con un valore giornaliero decrescente, a partire da euro 1.000,00, per ogni giorno).
In totale il descritto danno jure hereditatis ammonta ad euro 41.110,00 (importo da ripartirsi tra e in parti eguali). Parte_1 Parte_2
Al contempo il Giudice Monocratico non ha ritenuto di riconoscere anche il danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…la valutazione relativa al riconoscimento del danno ed alla determinazione della somma da riconoscere al danneggiato, in assenza come nel caso in esame di prove ed allegazioni, non può derivare esclusivamente dallo stretto rapporto di parentela esistente tra le ricorrenti ed il de cuius. Si devono considerare le peculiarità del caso concreto, considerando che le ricorrenti non convivevano con il defunto (ormai ottantatreenne), ma risiedevano in un Comune Pt_1
diverso ( ) ed in una diversa Regione ( ). Le ricorrenti nulla hanno Parte_2 Parte_1
dedotto e provato circa il rapporto di frequentazione esistente con il comune genitore.
Nessun elemento versato in atti consente di ricostruire l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, pur volendo prescindere dall'elemento della convivenza…..
In definitiva il Tribunale:
In parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato le parti resistenti al pagamento, in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
41.110,00 (da ripartirsi tra ed in parti eguali), oltre interessi legali Parte_1 T_
e rivalutazione monetaria;
5 Ha condannato le parti resistenti al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio (comprensive delle spese relative all'A.T.P. ante causam), liquidate in euro 600,00 per esborsi ed euro 8.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha posto definitivamente le spese della CTU espletata nell'A.T.P. ante causam a carico delle parti resistenti.
Fin da ora è d'uopo evidenziare come il G.M., nell'impugnata ordinanza, non abbia specificato (né in dispositivo né in motivazione) se la condanna a carico dei resistenti ed sia stata emessa in via Controparte_2 Controparte_1
solidale.
Ebbene, in ogni caso non può che trovare applicazione il vincolo di solidarietà passiva tra i coautori dell'illecito, di cui al primo comma dell'art. 2055 cc..
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello le ricorrenti e Parte_1 T_
, con citazione notificata in data 20 Luglio 2021 (nei confronti della ),
[...] Controparte_1
ed in data 27 Luglio 2021 (nei confronti del Controparte_2
.
[...]
Il gravame è stato passato all' (ai fini della notifica a mezzo del servizio postale) in data CP_3
15 Luglio 2021.
Le originarie ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale (in aggiunta alla voce di danno liquidata dal primo Giudice).
Dunque, trattasi di un'impugnazione “parziale” dell'ordinanza di prime cure, sotto il profilo del quantum debeatur – impugnazione proposta nei confronti sia dell' che del Controparte_1
Controparte_2
Le impugnanti censurano l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, in punto di mancata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: in particolare il G.M. ha negato tale voce di danno, poiché non è emerso che le attrici convivessero con il padre;
né sarebbero emersi ulteriori elementi oggettivi, tali da dimostrare la profondità del rapporto affettivo e lo sconvolgimento derivante dalla perdita del genitore.
6 Le appellanti si richiamano all'elaborazione giurisprudenziale, che ha valorizzato (ai fini del riconoscimento di tale danno non patrimoniale jure proprio) le presunzioni semplici, in assenza di elementi di segno contrario.
Si è altresì evidenziato come – nell'ambito delle tabelle milanesi – sia stata elaborata una tabella specifica, inerente al danno da perdita del rapporto parentale, con determinazione di un range compreso tra un minimo ed un massimo.
Né le impugnanti hanno trascurato di richiamare la Cassazione del 2021, che ha sottolineato come le tabelle romane assicurassero una liquidazione di tale tipologia di danno più precisa,
e soprattutto meglio orientata all'attuazione dei princìpi di equità (cd. “tabella a punti”).
In altre parole, il primo giudicante ha espresso valutazioni eventualmente incidenti sotto il profilo del quantum debeatur, ma non tali da portare all'esclusione di tale tipologia di danni.
Dunque, nell'appello del 15-20 Luglio 2021 si invoca il riconoscimento, in favore di ciascuna delle due ER , quanto meno della somma di euro 122.583,75 (importo minimo Pt_1
secondo le tabelle romane del 2019), o in alternativa della somma di euro 168.250,00
(importo minimo secondo le tabelle milanesi del 2021).
In definitiva le impugnanti hanno così concluso:….Riformare l'ordinanza….., nella parte in cui non viene riconosciuto in favore delle appellanti il danno da perdita del rapporto parentale
e, per l'effetto, riconoscere in favore di ciascuna delle signore ed le Parte_1 T_
somme dovute a titolo di danno non patrimoniale, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria….;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellato è rimasto contumace anche Controparte_2
nel presente grado.
Si è invece costituita l'appellata , limitandosi a chiedere il rigetto del gravame. Controparte_1
Vale a dire, la non ha proposto impugnazione incidentale, avverso l'ordinanza di prime cure, nella parte in cui essa è stata condannata (in solido con il Controparte_4
7 ) al pagamento, in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno jure hereditario (danno biologico terminale), della somma di euro 41.110,00.
Di conseguenza, l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal G.M. di Avellino, è divenuta irrevocabile, nella parte in cui (una volta accertata la responsabilità dei sanitari del suddetto
Presidio) il medesimo e la sono stati condannati in solido, a titolo di CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni jure hereditario, al pagamento della somma di euro 41.110,00, oltre accessori.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 22 Dicembre 2021, ha respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, che era stata sollevata dalla appellata.
Giusta ordinanza comunicata il 19 Dicembre 2023 – all'esito dell'udienza del 12 Dicembre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte delle appellanti e dell'appellata ), la causa è Pt_1 Controparte_1
stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come non possa revocarsi in dubbio la tempestività dell'interposto gravame.
Invero, a fronte dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avellino, pubblicata e comunicata il 16 Giugno 2021, l'atto di impugnazione, ex art. 702 quater cpc, è stato passato all'ufficio (ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale) in data 15 Luglio 2021. CP_3
La notificazione si è poi perfezionata in data 20 Luglio 2021 (nei confronti della
[...]
), nonché in data 27 Luglio 2021 (nei confronti del CP_1 Controparte_2
.
[...]
Ebbene, non può che trovare applicazione il consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto (cfr., per tutte, Cass., S.U. n.
12332/17).
Si ribadisce, dunque, come non possa dubitarsi della tempestività del gravame.
8 Come già precisato, siamo dinanzi ad un appello sul quantum (in punto di invocato riconoscimento anche del danno da perdita del rapporto parentale), proposto dalle attrici nei confronti sia della che del Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2
[...]
Orbene, si impongono alcune osservazioni preliminari, con riferimento al gravame, come proposto nei confronti del Controparte_5
In particolare, la Corte deve porsi la questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva anche del , oltre quella dell' Controparte_2 Controparte_6
(legittimazione di quest'ultima, sulla quale non si può dubitare).
Invero, nell'ambito territoriale di un' , è pacifico che il mero Controparte_4 [...]
(non costituito come ) non abbia un bilancio autonomo. CP_2 Controparte_7
Trattasi di struttura completamente gestita dalla di competenza, al contrario dell' (la quale, invece, ha una sua gestione autonoma ed indipendente). Controparte_7
Di conseguenza, il Collegio rileva la carenza di legittimazione passiva (per carenza di autonoma personalità giuridica) del Controparte_2
odierno appellato contumace – carenza di legittimazione passiva, che viene dichiarata, esclusivamente con riferimento alla delibazione dell'interposto appello sul quantum.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, come proposto nei confronti del
Controparte_2
Pedissequamente, nulla per le spese del grado (dato che il appellato è Controparte_2
rimasto contumace).
Al contrario, si impone l'esame nel merito, con riferimento al gravame delle ER , Pt_1
come proposto nei confronti della . Controparte_1
In sostanza, il thema decidendum su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è il seguente, per quel che concerne il rapporto processuale tra le ER e l' : se Pt_1 Controparte_1
confermare la condanna, a carico della al pagamento della sola somma di euro
41.110,00 (in solido con il ); oppure se, in aggiunta, condannare la Controparte_2 [...]
[...] anche al risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. Parte_3
L'appello – come proposto dalle signore (originarie ricorrenti) nei confronti della Pt_1 [...]
– è fondato. CP_1
Vale a dire, sotto il profilo del quantum debeatur, deve riconoscersi alle ER il Pt_1
danno non patrimoniale jure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Il G.M. di Avellino, nell'impugnata ordinanza, ha motivato sul diniego dell'istanza risarcitoria, sviluppando delle argomentazioni che possono incidere – al più – sotto il profilo della mera quantificazione del danno medesimo da perdita del rapporto parentale (ma non incidenti sotto il profilo dell'an debeatur).
Del resto le tabelle dedicate alla liquidazione di tale tipologia di danni prevedono da lungo tempo un “range” tra un minimo ed un massimo, tale da consentire di adeguare la liquidazione in via equitativa alle peculiarità del caso concreto.
è deceduto il 18 Maggio 2016, all'età di 82 anni. Persona_1
In quel momento aveva 51 anni di età; aveva invece 43 anni. Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, risulta del tutto fisiologico il dato della non convivenza delle figlie con il padre, avendo creato degli autonomi nuclei familiari.
Altresì, emerge per tabulas come abbia firmato, ai fini delle dimissioni del Parte_2
padre dal . Per_1 Controparte_2
In sostanza, le ER hanno certamente seguito ed assistito il padre nella fase finale Pt_1
della sua esistenza, dal Dicembre 2015 al 18 Maggio 2016, fase caratterizzata da una pluralità di ricoveri presso il di Controparte_2 Controparte_2
In ogni caso, non emerge alcuna circostanza particolare che – in senso negativo – indurrebbe ad escludere la sussistenza della tipica affectio familiare, nel rapporto tra e Persona_1
le figlie ed . Parte_1 T_
Dunque, in accoglimento dell'appello (come proposto nei confronti della ), Controparte_1
deve riconoscersi a e anche il risarcimento del danno, jure Parte_1 Parte_2
10 proprio, da perdita del rapporto parentale.
Sin da ora si precisa come l'ordinanza definitoria del primo grado resti confermata (ed anzi
è ormai divenuta irrevocabile), sia con riferimento alla declaratoria di responsabilità a carico del e della , sia con Controparte_2 CP_1
riferimento alla condanna (a carico delle parti convenute) al pagamento della somma di euro
41.110,00, a titolo di danno biologico terminale (danno riconosciuto alle attrici Volpe jure hereditario).
Le odierne appellanti hanno sviluppato il motivo di gravame, avendo come parametro, ratione temporis, le tabelle milanesi del 2018 (nella materia specifica del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale).
Invero, proprio ai fini di una liquidazione equa e congrua, debbono trovare applicazione le nuove tabelle milanesi, specificamente dedicate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trattasi delle nuove tabelle, elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nella riunione del 16 Maggio 2022, ed edite a Giugno 2022.
L'Osservatorio milanese ha avvertito la necessità di adeguarsi ad un orientamento giurisprudenziale maturato nel 2021 (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10579/21). In particolare la Cassazione aveva censurato – in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – le tabelle milanesi, esprimendo un favor per le tabelle romane, impostate su di un modello “integrato a punti”, maggiormente idoneo a consentire una liquidazione più corrispondente all'entità del pregiudizio subìto ed alle peculiarità del caso concreto.
Da qui l'esigenza, da parte dell'Osservatorio milanese, di elaborare un sistema integrato a punti, conforme al modello ispirato dalla Suprema Corte.
Venendo al caso concreto, è d'uopo, innanzi tutto, osservare come, al momento del decesso di (18.5.2016): Persona_1
il medesimo avesse 82 anni di età; Per_1
(GL) avesse 51 anni;
Parte_1
11 (GL) avesse 43 anni. Parte_2
Va seguita la tabella integrata a punti per il danno da perdita del figlio, del genitore o del coniuge non separato.
Il valore punto è pari ad euro 3.365,00.
Con riferimento al parametro dell'età della vittima primaria, vanno riconosciuti 8 punti (a ciascuna delle due danneggiate).
Per quel che concerne il parametro dell'età della vittima secondaria, è d'uopo riconoscere
20 punti per la GL , ed invece 18 punti per la GL . Parte_2 Parte_1
Non può attribuirsi alcun punto, inerente al parametro della convivenza.
Le due danneggiate beneficiano della sopravvivenza di un parente superstite (avuto riguardo al nucleo familiare primario); da qui, per entrambe, il riconoscimento di 14 punti.
Nulla si ritiene di dover riconoscere con riferimento al parametro E;
vale a dire, trattasi di eventuali ulteriori punti, legati alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva.
Ebbene, nulla si ritiene di dover riconoscere per tale parametro, non essendo state addotte peculiarità del caso concreto.
Alla luce di tali premesse, si riconoscono 40 punti a;
nonché 42 punti a Parte_1
. Parte_2
Quindi, avuto riguardo al valore punto di euro 3.365,00, si addiviene alla quantificazione dei seguenti importi:
euro 134.600,00 in favore di;
Parte_1
euro 141.330,00 in favore di . Parte_2
Appunto, l'importo lievemente più elevato riconosciuto a deriva dal Parte_2
riconoscimento a costei di 42 punti, anziché 40 punti.
Invero, l'applicazione delle vigenti tabelle specifiche del 2022 (anziché le tabelle del 2018) risponde ancor meglio alle giuste doglianze espresse dalle appellanti.
12 Peraltro, si impone una puntuale indicazione, con riferimento alla disciplina degli accessori, rispetto alla sorta capitale riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
Quindi, la deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni jure proprio, in favore di , della somma di euro 134.600,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione che non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare la al pagamento, in favore di , degli interessi al tasso legale Controparte_1 Parte_1
previsto dal cc., dalla data dell'evento dannoso (18.5.2016) sull'importo complessivo di euro
134.600,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.5.2016 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti
13 tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Analogamente si statuisce, in punto di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, in favore di , sempre a titolo di risarcimento dei danni jure proprio Parte_2
(ovviamente, ribadendo che a è stata riconosciuta la somma di euro Parte_2
141.330,00, anziché euro 134.600,00).
Si è già evidenziato come l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. di Avellino sia divenuta irrevocabile, laddove la ed il Controparte_1 CP_2 CP_2 Controparte_2
sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 41.110,00, jure hereditario, in favore di e . Parte_1 Parte_2
In altri termini, l'importo di euro 41.110,00 è stato riconosciuto al complesso delle due coeredi di (laddove la ripartizione interna tra di loro della suddetta somma è Persona_1
pedissequa alle rispettive quote ereditarie).
Conclusivamente, l' è tenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, Controparte_1
della complessiva somma di euro 317.040,00, così ripartita:
euro 41.110,00 (in solido con il , in favore Controparte_2
di ed (quale complesso dei coeredi di ); Parte_1 T_ Persona_1
euro 134.600,00 in favore della sola;
Parte_1
euro 141.330,00 in favore della sola . Parte_2
Sul regime delle spese del doppio grado, con riferimento al rapporto processuale tra le appellanti da un lato, e l'appellata dall'altro Pt_1 Controparte_1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra le impugnanti da un lato e, dall'altro, Pt_1
l'appellata , a seguito dell'accoglimento del gravame sul quantum debeatur, Controparte_1
risulta necessario statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non solo del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
14 Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono l'integrale soccombenza della;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Controparte_1
Nel rapporto processuale in oggetto, le ER integrano un'unica parte, benchè Pt_1
pluri-soggettiva.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, l'aumento della somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento danni (in accoglimento del gravame sul quantum) comporta che il valore non sia più corrispondente ad euro 41.110,00, bensì corrispondente ad euro 317.040,00.
Di conseguenza, non si rientra più nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00, bensì nello scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
Per entrambi i gradi, si ritiene di riconoscere i compensi professionali nei valori minimi, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, per quel che concerne i compensi professionali del primo grado (comprendenti anche quelli dell'ATP ante causam), non può confermarsi l'importo di euro 8.300,00, che si pone al di sotto dei minimi (considerato, appunto, che ormai lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00).
Quindi, a titolo di compensi professionali del primo grado, si liquida l'importo di euro
11.229,00.
Precisamente, la risponde fino a concorrenza dell'importo di euro 8.300,00, Controparte_1
in solido con il ed invece risponde da sola Controparte_2
per gli ulteriori euro 2.929,00.
15 A titolo di esborsi del primo grado, si conferma l'importo di euro 600,00, già liquidato dal
Tribunale nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc (anche in questo caso, la risponde Controparte_1
per tale somma, in solido con il . Controparte_2
Per quel che concerne il compenso del presente grado, è d'uopo determinare un compenso complessivo, che tenga conto non soltanto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche della fase istruttoria.
Infatti, non può trascurarsi come, nel presente grado, sia stata anche delibata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, formulata dalla appellata (eccezione respinta a mezzo dell'ordinanza del 22.12.2021).
Ciò premesso, conformemente ai minimi, il compenso professionale inerente al presente grado viene determinato nella misura di euro 10.060,00.
A titolo di esborsi del presente grado, si riconosce l'importo di euro 777,00, come da versato contributo unificato.
Le spese della CTU medico-legale, espletata in sede di ATP ante causam, restano a carico, in via solidale, dei convenuti ed Controparte_2 [...]
(come già statuito nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc). CP_1
Infine, si osserva come le appellanti non siano tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Infatti l'appello viene dichiarato inammissibile soltanto nei confronti del
[...]
ed invece trova integrale accoglimento, come Controparte_2
proposto nei confronti dell' . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
(parziale) proposto da e nei confronti dell' e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Avellino n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021, così provvede:
16 A) Dichiara inammissibile l'appello, come proposto nei confronti del Controparte_5
;
[...]
B) Accoglie l'appello (come proposto nei confronti dell' ); per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma dell'ordinanza definitoria del primo grado (ed in totale accoglimento della domanda di primo grado, come proposta nei confronti dell' ), Controparte_1
B1) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di euro
134.600,00 (in aggiunta alla quota spettante a , degli euro 41.110,00 jure Parte_1
hereditario già irrevocabilmente riconosciuti dal Tribunale alle coeredi di ), Persona_1
oltre interessi al tasso legale dal 18.5.2016 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
18.5.2016 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.5.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B2) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_2
risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di euro
141.330,00 (in aggiunta alla quota spettante a , degli euro 41.110,00 jure Parte_2
hereditario già irrevocabilmente riconosciuti dal Tribunale alle coeredi di ), Persona_1
oltre interessi al tasso legale dal 18.5.2016 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
18.5.2016 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.5.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
17 C) Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore di e – spese che liquida, quanto al primo grado, in Parte_1 Parte_2
euro 600,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 777,00 per esborsi ed euro 10.060,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso, nella camera di consiglio del 3 Maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3306 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità sanitaria e danno da perdita del rapporto parentale”,
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Avellino n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 19 Dicembre 2023, all'esito dell'udienza del 12 Dicembre 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 11 Marzo 2024), e pendente tra:
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rapp.te e difese (giusta procura in atti) dall'avv. Lina Caputo ( ), con la C.F._3
quale sono elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1
difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giovanni Barile ( ), con il C.F._4
quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t.;
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 12 Dicembre 2023 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle appellanti e dell'appellata , a mezzo Pt_1 CP_1
delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per A.T.P. ante causam, depositato il 12 Marzo 2019, e Parte_1 T_
esponevano di essere figlie di , nato il [...], e deceduto il 18
[...] Persona_1
Maggio 2016, presso il di Controparte_2 Controparte_2
[...]
Il 22 Dicembre 2015 , soggetto a pregressa pancreatite, era stato trasportato Persona_1
d'urgenza presso il suddetto , in quanto accusava dolore addominale Controparte_2
acuto, con vomito e nausea.
Alle ore 15:50 del 22 Dicembre 2015, dopo che erano stati praticati alcuni esami, il paziente era stato dimesso.
Successivamente, era stato trasportato presso il medesimo nosocomio, a causa di persistenti dolori addominali, in date 23 Gennaio 2016 e 28 Febbraio 2016.
Il 28 Febbraio era stato ricoverato per broncopolmonite basale destra, e colecisti obliterata da nuclei lisiatici. Si era altresì evidenziata un'insufficienza renale cronica.
Il successivo 9 Marzo il sig. era stato dimesso, con prescrizione di terapia medica Pt_1
domiciliare e TC torace dopo 15 giorni.
2 Dopodichè il paziente aveva trascorso circa 40 giorni all'insegna di febbricola, con dolore addominale costante.
Quindi il 19 Aprile era stato nuovamente trasportato presso l'ospedale di Controparte_2
er colica addominale acuta. Era stato quindi ricoverato in Chirurgia Generale.
[...]
Dagli esami svolti iniziava a delinearsi un quadro clinico di tipo settico latente.
Altresì, dall'esame istologico della colecisti emergeva un quadro di peri-viscerite ed iperplasia del linfonodo pericistico.
Persisteva febbre serotina continua, con abbassamento dei valori glicemici, aumento delle transaminasi e del fibrinogeno, e costante riduzione delle proteine totali.
Il 4 Maggio 2016 il paziente era stato dimesso in apiressia.
Nonostante la terapia domiciliare, il sig. continuava ad accusare vomito, febbricola, Pt_1
inappetenza, dimagrimento ed astenia, tanto che in data 9 Maggio 2016 era stato nuovamente trasportato presso l'ospedale di ove era stato Controparte_2
ricoverato in . Organizzazione_1
Dagli esami svolti emergeva una sepsi grave, con probabile correlato quadro di tipo peritonitico settico.
Il paziente veniva dimesso il 16 Maggio 2016, per essere poi nuovamente ricoverato il giorno
17, per coma ipoglicemico, addome acuto e stato settico, con grave compromissione delle funzioni vitali.
Nonostante il ricovero in Chirurgia Generale le condizioni cliniche del paziente peggioravano irreversibilmente, tanto che decedeva, alle ore 19:45 del 18 Maggio 2016.
Ad avviso delle ricorrenti emergeva chiaramente il nesso eziologico tra l'attività medica non prestata (o comunque prestata in modo non corretto) ed il decesso del sig. . Pt_1
Pertanto le ricorrenti chiedevano di nominarsi CTU medico-legale, al fine di accertarsi le responsabilità ascrivibili al personale dell'ospedale di e della Controparte_2 [...]
, per l'inadeguatezza delle cure somministrate, e per l'omessa diagnosi della sepsi CP_1
3 (nonché al fine di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra il trattamento sanitario presso il suddetto ospedale ed il decesso del sig. ). Pt_1
Il G.M. del Tribunale di Avellino, con l'ordinanza del 3 Maggio 2019, nominava il ctu medico- legale ed indicava i quesiti, ai quali l'ausiliario avrebbe dovuto rispondere.
Il ctu rispondeva con il deposito dell'elaborato definitivo, datato 24 Settembre 2019.
Sulla scorta delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo, le signore
[...]
e (figlie di ) introducevano il giudizio di merito di Parte_1 Parte_2 Persona_1
primo grado, a mezzo del deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc, in data 11 Ottobre 2019.
In punto di fatto le ricorrenti ribadivano le circostanze, già esposte nel ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam.
Orbene, il ctu medico-legale aveva evidenziato plurimi profili di negligenza, a carico dei sanitari del presidio ospedaliero di Controparte_2
Quindi le ricorrenti e concludevano chiedendo che – Parte_1 Parte_2
accertato e dichiarato che il decesso del sig. era stato conseguenza della Persona_1
responsabilità dei sanitari del presidio ospedaliero di – il CP_2 Controparte_2
suddetto presidio ospedaliero e l' fossero condannati al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni da loro subìti, patrimoniali e non patrimoniali, sia jure proprio che jure hereditatis.
Tra le altre voci, le ricorrenti invocavano anche il riconoscimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, secondo i parametri previsti dalle tabelle milanesi del 2018, all'epoca vigenti.
Si costituiva la resistente , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_1
Invece il restava contumace. Controparte_2
Il G.M. del Tribunale di Avellino, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021, sotto il profilo dell'an debeatur ha riconosciuto – in accoglimento della domanda attorea – la responsabilità dei sanitari del
[...]
Controparte_2
4 Sotto il profilo del quantum debeatur, il primo Giudice ha riconosciuto alle due ricorrenti il danno non patrimoniale jure hereditario, qualificato come danno biologico terminale, per le sofferenze patite da nel periodo compreso tra il 4 Maggio 2016 ed il 18 Persona_1
Maggio 2016, periodo in cui il de cuius è rimasto cosciente.
Il primo Giudice ha ritenuto di liquidare tale danno jure hereditatis, secondo le tabelle milanesi del 2018, nella misura di euro 30.000,00 per i primi tre giorni, e nella misura di euro
11.110,00 per i restanti dodici giorni di vita (con un valore giornaliero decrescente, a partire da euro 1.000,00, per ogni giorno).
In totale il descritto danno jure hereditatis ammonta ad euro 41.110,00 (importo da ripartirsi tra e in parti eguali). Parte_1 Parte_2
Al contempo il Giudice Monocratico non ha ritenuto di riconoscere anche il danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Sul punto, il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…la valutazione relativa al riconoscimento del danno ed alla determinazione della somma da riconoscere al danneggiato, in assenza come nel caso in esame di prove ed allegazioni, non può derivare esclusivamente dallo stretto rapporto di parentela esistente tra le ricorrenti ed il de cuius. Si devono considerare le peculiarità del caso concreto, considerando che le ricorrenti non convivevano con il defunto (ormai ottantatreenne), ma risiedevano in un Comune Pt_1
diverso ( ) ed in una diversa Regione ( ). Le ricorrenti nulla hanno Parte_2 Parte_1
dedotto e provato circa il rapporto di frequentazione esistente con il comune genitore.
Nessun elemento versato in atti consente di ricostruire l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, pur volendo prescindere dall'elemento della convivenza…..
In definitiva il Tribunale:
In parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato le parti resistenti al pagamento, in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
41.110,00 (da ripartirsi tra ed in parti eguali), oltre interessi legali Parte_1 T_
e rivalutazione monetaria;
5 Ha condannato le parti resistenti al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio (comprensive delle spese relative all'A.T.P. ante causam), liquidate in euro 600,00 per esborsi ed euro 8.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha posto definitivamente le spese della CTU espletata nell'A.T.P. ante causam a carico delle parti resistenti.
Fin da ora è d'uopo evidenziare come il G.M., nell'impugnata ordinanza, non abbia specificato (né in dispositivo né in motivazione) se la condanna a carico dei resistenti ed sia stata emessa in via Controparte_2 Controparte_1
solidale.
Ebbene, in ogni caso non può che trovare applicazione il vincolo di solidarietà passiva tra i coautori dell'illecito, di cui al primo comma dell'art. 2055 cc..
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello le ricorrenti e Parte_1 T_
, con citazione notificata in data 20 Luglio 2021 (nei confronti della ),
[...] Controparte_1
ed in data 27 Luglio 2021 (nei confronti del Controparte_2
.
[...]
Il gravame è stato passato all' (ai fini della notifica a mezzo del servizio postale) in data CP_3
15 Luglio 2021.
Le originarie ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale (in aggiunta alla voce di danno liquidata dal primo Giudice).
Dunque, trattasi di un'impugnazione “parziale” dell'ordinanza di prime cure, sotto il profilo del quantum debeatur – impugnazione proposta nei confronti sia dell' che del Controparte_1
Controparte_2
Le impugnanti censurano l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice, in punto di mancata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: in particolare il G.M. ha negato tale voce di danno, poiché non è emerso che le attrici convivessero con il padre;
né sarebbero emersi ulteriori elementi oggettivi, tali da dimostrare la profondità del rapporto affettivo e lo sconvolgimento derivante dalla perdita del genitore.
6 Le appellanti si richiamano all'elaborazione giurisprudenziale, che ha valorizzato (ai fini del riconoscimento di tale danno non patrimoniale jure proprio) le presunzioni semplici, in assenza di elementi di segno contrario.
Si è altresì evidenziato come – nell'ambito delle tabelle milanesi – sia stata elaborata una tabella specifica, inerente al danno da perdita del rapporto parentale, con determinazione di un range compreso tra un minimo ed un massimo.
Né le impugnanti hanno trascurato di richiamare la Cassazione del 2021, che ha sottolineato come le tabelle romane assicurassero una liquidazione di tale tipologia di danno più precisa,
e soprattutto meglio orientata all'attuazione dei princìpi di equità (cd. “tabella a punti”).
In altre parole, il primo giudicante ha espresso valutazioni eventualmente incidenti sotto il profilo del quantum debeatur, ma non tali da portare all'esclusione di tale tipologia di danni.
Dunque, nell'appello del 15-20 Luglio 2021 si invoca il riconoscimento, in favore di ciascuna delle due ER , quanto meno della somma di euro 122.583,75 (importo minimo Pt_1
secondo le tabelle romane del 2019), o in alternativa della somma di euro 168.250,00
(importo minimo secondo le tabelle milanesi del 2021).
In definitiva le impugnanti hanno così concluso:….Riformare l'ordinanza….., nella parte in cui non viene riconosciuto in favore delle appellanti il danno da perdita del rapporto parentale
e, per l'effetto, riconoscere in favore di ciascuna delle signore ed le Parte_1 T_
somme dovute a titolo di danno non patrimoniale, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria….;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
L'appellato è rimasto contumace anche Controparte_2
nel presente grado.
Si è invece costituita l'appellata , limitandosi a chiedere il rigetto del gravame. Controparte_1
Vale a dire, la non ha proposto impugnazione incidentale, avverso l'ordinanza di prime cure, nella parte in cui essa è stata condannata (in solido con il Controparte_4
7 ) al pagamento, in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno jure hereditario (danno biologico terminale), della somma di euro 41.110,00.
Di conseguenza, l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, emessa dal G.M. di Avellino, è divenuta irrevocabile, nella parte in cui (una volta accertata la responsabilità dei sanitari del suddetto
Presidio) il medesimo e la sono stati condannati in solido, a titolo di CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni jure hereditario, al pagamento della somma di euro 41.110,00, oltre accessori.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 22 Dicembre 2021, ha respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, che era stata sollevata dalla appellata.
Giusta ordinanza comunicata il 19 Dicembre 2023 – all'esito dell'udienza del 12 Dicembre
2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte delle appellanti e dell'appellata ), la causa è Pt_1 Controparte_1
stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come non possa revocarsi in dubbio la tempestività dell'interposto gravame.
Invero, a fronte dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Avellino, pubblicata e comunicata il 16 Giugno 2021, l'atto di impugnazione, ex art. 702 quater cpc, è stato passato all'ufficio (ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale) in data 15 Luglio 2021. CP_3
La notificazione si è poi perfezionata in data 20 Luglio 2021 (nei confronti della
[...]
), nonché in data 27 Luglio 2021 (nei confronti del CP_1 Controparte_2
.
[...]
Ebbene, non può che trovare applicazione il consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto (cfr., per tutte, Cass., S.U. n.
12332/17).
Si ribadisce, dunque, come non possa dubitarsi della tempestività del gravame.
8 Come già precisato, siamo dinanzi ad un appello sul quantum (in punto di invocato riconoscimento anche del danno da perdita del rapporto parentale), proposto dalle attrici nei confronti sia della che del Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_2
[...]
Orbene, si impongono alcune osservazioni preliminari, con riferimento al gravame, come proposto nei confronti del Controparte_5
In particolare, la Corte deve porsi la questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva anche del , oltre quella dell' Controparte_2 Controparte_6
(legittimazione di quest'ultima, sulla quale non si può dubitare).
Invero, nell'ambito territoriale di un' , è pacifico che il mero Controparte_4 [...]
(non costituito come ) non abbia un bilancio autonomo. CP_2 Controparte_7
Trattasi di struttura completamente gestita dalla di competenza, al contrario dell' (la quale, invece, ha una sua gestione autonoma ed indipendente). Controparte_7
Di conseguenza, il Collegio rileva la carenza di legittimazione passiva (per carenza di autonoma personalità giuridica) del Controparte_2
odierno appellato contumace – carenza di legittimazione passiva, che viene dichiarata, esclusivamente con riferimento alla delibazione dell'interposto appello sul quantum.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, come proposto nei confronti del
Controparte_2
Pedissequamente, nulla per le spese del grado (dato che il appellato è Controparte_2
rimasto contumace).
Al contrario, si impone l'esame nel merito, con riferimento al gravame delle ER , Pt_1
come proposto nei confronti della . Controparte_1
In sostanza, il thema decidendum su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è il seguente, per quel che concerne il rapporto processuale tra le ER e l' : se Pt_1 Controparte_1
confermare la condanna, a carico della al pagamento della sola somma di euro
41.110,00 (in solido con il ); oppure se, in aggiunta, condannare la Controparte_2 [...]
[...] anche al risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. Parte_3
L'appello – come proposto dalle signore (originarie ricorrenti) nei confronti della Pt_1 [...]
– è fondato. CP_1
Vale a dire, sotto il profilo del quantum debeatur, deve riconoscersi alle ER il Pt_1
danno non patrimoniale jure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Il G.M. di Avellino, nell'impugnata ordinanza, ha motivato sul diniego dell'istanza risarcitoria, sviluppando delle argomentazioni che possono incidere – al più – sotto il profilo della mera quantificazione del danno medesimo da perdita del rapporto parentale (ma non incidenti sotto il profilo dell'an debeatur).
Del resto le tabelle dedicate alla liquidazione di tale tipologia di danni prevedono da lungo tempo un “range” tra un minimo ed un massimo, tale da consentire di adeguare la liquidazione in via equitativa alle peculiarità del caso concreto.
è deceduto il 18 Maggio 2016, all'età di 82 anni. Persona_1
In quel momento aveva 51 anni di età; aveva invece 43 anni. Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, risulta del tutto fisiologico il dato della non convivenza delle figlie con il padre, avendo creato degli autonomi nuclei familiari.
Altresì, emerge per tabulas come abbia firmato, ai fini delle dimissioni del Parte_2
padre dal . Per_1 Controparte_2
In sostanza, le ER hanno certamente seguito ed assistito il padre nella fase finale Pt_1
della sua esistenza, dal Dicembre 2015 al 18 Maggio 2016, fase caratterizzata da una pluralità di ricoveri presso il di Controparte_2 Controparte_2
In ogni caso, non emerge alcuna circostanza particolare che – in senso negativo – indurrebbe ad escludere la sussistenza della tipica affectio familiare, nel rapporto tra e Persona_1
le figlie ed . Parte_1 T_
Dunque, in accoglimento dell'appello (come proposto nei confronti della ), Controparte_1
deve riconoscersi a e anche il risarcimento del danno, jure Parte_1 Parte_2
10 proprio, da perdita del rapporto parentale.
Sin da ora si precisa come l'ordinanza definitoria del primo grado resti confermata (ed anzi
è ormai divenuta irrevocabile), sia con riferimento alla declaratoria di responsabilità a carico del e della , sia con Controparte_2 CP_1
riferimento alla condanna (a carico delle parti convenute) al pagamento della somma di euro
41.110,00, a titolo di danno biologico terminale (danno riconosciuto alle attrici Volpe jure hereditario).
Le odierne appellanti hanno sviluppato il motivo di gravame, avendo come parametro, ratione temporis, le tabelle milanesi del 2018 (nella materia specifica del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale).
Invero, proprio ai fini di una liquidazione equa e congrua, debbono trovare applicazione le nuove tabelle milanesi, specificamente dedicate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trattasi delle nuove tabelle, elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nella riunione del 16 Maggio 2022, ed edite a Giugno 2022.
L'Osservatorio milanese ha avvertito la necessità di adeguarsi ad un orientamento giurisprudenziale maturato nel 2021 (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10579/21). In particolare la Cassazione aveva censurato – in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – le tabelle milanesi, esprimendo un favor per le tabelle romane, impostate su di un modello “integrato a punti”, maggiormente idoneo a consentire una liquidazione più corrispondente all'entità del pregiudizio subìto ed alle peculiarità del caso concreto.
Da qui l'esigenza, da parte dell'Osservatorio milanese, di elaborare un sistema integrato a punti, conforme al modello ispirato dalla Suprema Corte.
Venendo al caso concreto, è d'uopo, innanzi tutto, osservare come, al momento del decesso di (18.5.2016): Persona_1
il medesimo avesse 82 anni di età; Per_1
(GL) avesse 51 anni;
Parte_1
11 (GL) avesse 43 anni. Parte_2
Va seguita la tabella integrata a punti per il danno da perdita del figlio, del genitore o del coniuge non separato.
Il valore punto è pari ad euro 3.365,00.
Con riferimento al parametro dell'età della vittima primaria, vanno riconosciuti 8 punti (a ciascuna delle due danneggiate).
Per quel che concerne il parametro dell'età della vittima secondaria, è d'uopo riconoscere
20 punti per la GL , ed invece 18 punti per la GL . Parte_2 Parte_1
Non può attribuirsi alcun punto, inerente al parametro della convivenza.
Le due danneggiate beneficiano della sopravvivenza di un parente superstite (avuto riguardo al nucleo familiare primario); da qui, per entrambe, il riconoscimento di 14 punti.
Nulla si ritiene di dover riconoscere con riferimento al parametro E;
vale a dire, trattasi di eventuali ulteriori punti, legati alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva.
Ebbene, nulla si ritiene di dover riconoscere per tale parametro, non essendo state addotte peculiarità del caso concreto.
Alla luce di tali premesse, si riconoscono 40 punti a;
nonché 42 punti a Parte_1
. Parte_2
Quindi, avuto riguardo al valore punto di euro 3.365,00, si addiviene alla quantificazione dei seguenti importi:
euro 134.600,00 in favore di;
Parte_1
euro 141.330,00 in favore di . Parte_2
Appunto, l'importo lievemente più elevato riconosciuto a deriva dal Parte_2
riconoscimento a costei di 42 punti, anziché 40 punti.
Invero, l'applicazione delle vigenti tabelle specifiche del 2022 (anziché le tabelle del 2018) risponde ancor meglio alle giuste doglianze espresse dalle appellanti.
12 Peraltro, si impone una puntuale indicazione, con riferimento alla disciplina degli accessori, rispetto alla sorta capitale riconosciuta a titolo di risarcimento danni.
Quindi, la deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni jure proprio, in favore di , della somma di euro 134.600,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione che non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare la al pagamento, in favore di , degli interessi al tasso legale Controparte_1 Parte_1
previsto dal cc., dalla data dell'evento dannoso (18.5.2016) sull'importo complessivo di euro
134.600,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.5.2016 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti
13 tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Analogamente si statuisce, in punto di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, in favore di , sempre a titolo di risarcimento dei danni jure proprio Parte_2
(ovviamente, ribadendo che a è stata riconosciuta la somma di euro Parte_2
141.330,00, anziché euro 134.600,00).
Si è già evidenziato come l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. di Avellino sia divenuta irrevocabile, laddove la ed il Controparte_1 CP_2 CP_2 Controparte_2
sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 41.110,00, jure hereditario, in favore di e . Parte_1 Parte_2
In altri termini, l'importo di euro 41.110,00 è stato riconosciuto al complesso delle due coeredi di (laddove la ripartizione interna tra di loro della suddetta somma è Persona_1
pedissequa alle rispettive quote ereditarie).
Conclusivamente, l' è tenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, Controparte_1
della complessiva somma di euro 317.040,00, così ripartita:
euro 41.110,00 (in solido con il , in favore Controparte_2
di ed (quale complesso dei coeredi di ); Parte_1 T_ Persona_1
euro 134.600,00 in favore della sola;
Parte_1
euro 141.330,00 in favore della sola . Parte_2
Sul regime delle spese del doppio grado, con riferimento al rapporto processuale tra le appellanti da un lato, e l'appellata dall'altro Pt_1 Controparte_1
Per quel che concerne il rapporto processuale tra le impugnanti da un lato e, dall'altro, Pt_1
l'appellata , a seguito dell'accoglimento del gravame sul quantum debeatur, Controparte_1
risulta necessario statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non solo del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
14 Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono l'integrale soccombenza della;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Controparte_1
Nel rapporto processuale in oggetto, le ER integrano un'unica parte, benchè Pt_1
pluri-soggettiva.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, l'aumento della somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento danni (in accoglimento del gravame sul quantum) comporta che il valore non sia più corrispondente ad euro 41.110,00, bensì corrispondente ad euro 317.040,00.
Di conseguenza, non si rientra più nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00, bensì nello scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.
Per entrambi i gradi, si ritiene di riconoscere i compensi professionali nei valori minimi, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, per quel che concerne i compensi professionali del primo grado (comprendenti anche quelli dell'ATP ante causam), non può confermarsi l'importo di euro 8.300,00, che si pone al di sotto dei minimi (considerato, appunto, che ormai lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00).
Quindi, a titolo di compensi professionali del primo grado, si liquida l'importo di euro
11.229,00.
Precisamente, la risponde fino a concorrenza dell'importo di euro 8.300,00, Controparte_1
in solido con il ed invece risponde da sola Controparte_2
per gli ulteriori euro 2.929,00.
15 A titolo di esborsi del primo grado, si conferma l'importo di euro 600,00, già liquidato dal
Tribunale nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc (anche in questo caso, la risponde Controparte_1
per tale somma, in solido con il . Controparte_2
Per quel che concerne il compenso del presente grado, è d'uopo determinare un compenso complessivo, che tenga conto non soltanto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche della fase istruttoria.
Infatti, non può trascurarsi come, nel presente grado, sia stata anche delibata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, formulata dalla appellata (eccezione respinta a mezzo dell'ordinanza del 22.12.2021).
Ciò premesso, conformemente ai minimi, il compenso professionale inerente al presente grado viene determinato nella misura di euro 10.060,00.
A titolo di esborsi del presente grado, si riconosce l'importo di euro 777,00, come da versato contributo unificato.
Le spese della CTU medico-legale, espletata in sede di ATP ante causam, restano a carico, in via solidale, dei convenuti ed Controparte_2 [...]
(come già statuito nell'ordinanza ex art. 702 bis cpc). CP_1
Infine, si osserva come le appellanti non siano tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Infatti l'appello viene dichiarato inammissibile soltanto nei confronti del
[...]
ed invece trova integrale accoglimento, come Controparte_2
proposto nei confronti dell' . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
(parziale) proposto da e nei confronti dell' e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del avverso Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del G.M. del Tribunale di Avellino n. repert. 1415/21, pubblicata il 16 Giugno 2021, così provvede:
16 A) Dichiara inammissibile l'appello, come proposto nei confronti del Controparte_5
;
[...]
B) Accoglie l'appello (come proposto nei confronti dell' ); per l'effetto, in Controparte_1
parziale riforma dell'ordinanza definitoria del primo grado (ed in totale accoglimento della domanda di primo grado, come proposta nei confronti dell' ), Controparte_1
B1) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di euro
134.600,00 (in aggiunta alla quota spettante a , degli euro 41.110,00 jure Parte_1
hereditario già irrevocabilmente riconosciuti dal Tribunale alle coeredi di ), Persona_1
oltre interessi al tasso legale dal 18.5.2016 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
18.5.2016 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.5.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B2) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_2
risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di euro
141.330,00 (in aggiunta alla quota spettante a , degli euro 41.110,00 jure Parte_2
hereditario già irrevocabilmente riconosciuti dal Tribunale alle coeredi di ), Persona_1
oltre interessi al tasso legale dal 18.5.2016 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
18.5.2016 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
18.5.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
17 C) Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore di e – spese che liquida, quanto al primo grado, in Parte_1 Parte_2
euro 600,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 777,00 per esborsi ed euro 10.060,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso, nella camera di consiglio del 3 Maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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