TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di LI
X^ sezione civile
Il Tribunale di LI, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2168/24, avente ad oggetto oppo-
sizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/10 riservata in decisione in ultima udienza e vertente
TRA
(C.F , rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI AN,
ATTRICE/opponente-
e
(P.IVA ) rapp.ta e difesa come Controparte_1 P.IVA_1
in atti dall'avv. Bruno Cantone,
CONVENUTA/opposta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 31/1/24, poi notificato, si opponeva alla ingiun- Parte_1
zione di pagamento n. 20230002003580014430212 di euro 11.826,00 emessa in suo danno ai sensi del RD 639/1910 da a sua volta all'uopo Controparte_1 costituita -come si legge in ingiunzione- da (quale concessionaria del CP_2
per il servizio di riscossione di entrate tributarie ed extratributarie); Controparte_3
che, in particolare, essa opponente deduceva che l'impugnato provvedimento si fondava su numerosi titoli tutti però illegittimi/inesistenti chiedendo per l'effetto la caducazione di tale opposto provvedimento (precisamente, nelle conclusioni introduttive l'istante chiede “…accertare e dichiarare che il credito vantato dal portato Controparte_3
nell'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.20230002003580014430212 del 19/12/2023
per euro €.11.826,00 è inesistente e/o illegittimo…”, dichiarando così nullo/annullato il documento stesso;
ma v., amplius, atto introduttivo e documentazione versata in atti).
L'evocata costituitasi in giudizio, deduceva che, con alle- Controparte_1
gato atto di discarico del 19/3/23, era stata eliminata l'ingiunzione in parola chiedendo essa, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensa-
zione delle spese di lite (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre premettere che detta ingiunzione ex RD 639/1910 richiede impugnazione a mezzo citazione e non con ricorso, con la precisazione che l'adozione di erroneo atto in-
troduttivo non genera invalidità se vengano rispettati i termini d'impugnativa del relati-
vo provvedimento cautelare (per il principio processuale generale, arg., anche a contra-
rio, da Cass. 5659/22 secondo cui, in caso pur diverso, ed ivi considerando il DLGS
150/11, la “… domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anzichè
ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concre-
tamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando "le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"… La ra-
tio dell'art. 4, comma 5, consiste, infatti, nell'esigenza "di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo": ne con-
segue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erro-
neo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni ricon-
ducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. L'ordinanza di mutamento del rito, ove intervenga, ha quindi una rilevanza costitutiva, senza che le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità
degli atti già compiuti. All'atto introduttivo, ancorchè erroneamente individuato, va as-
segnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a con-
validarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire "le decadenze e le preclusioni matu-
rate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento". Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. E' stato altresì sottolineato che le regole sul rito processuale non hanno copertura costituziona-
le quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto di-
fesa, come confermato dal fatto che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, nè la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte”)
: ma, in primo luogo, come è noto, la opposizione dell'atto emesso ex RD 639/1910 cit.
non è comunque in sé soggetta a termini di decadenza (correndo solo eventuali termini di prescrizione) per cui nella specie non si apprezza alcuna vicenda di inammissibilità o di irritualità insanabile, con l'effetto, in sostanza, che la erronea adozione del ricorso in luogo della citazione non produca nella specie nessuna nullità o insuperabile irregolari-
tà. Infatti, ed in coerenza, già in calce al decreto di fissazione di prima udienza erano state fatte salve le verifiche preliminari del caso, poi culminate, in udienza successiva,
nella conversione del procedimento introdotto con il ricorso stesso in ordinario rito co- gnitorio, celebrandosi perciò contestuale udienza telematica di riserva in decisione della causa senza termini per scritti conclusionali di qualsiasi tipo essendo rimasta controver-
sa inter partes, oggettivamente, la sola questione oltre specificata delle spese di giudizio e soprattutto invero considerando che -giusto anteriore provvedimento di sostituzione della seduta in presenza con note di parte ex art. 127ter cpc- entrambe i soggetti di causa avevano comunque già presentato, prima dell'udienza stessa, ampie richieste finali aventi rispettivamente ad oggetto, in pratica, la condanna di parte convenuta/opposta a pagare i ripetuti esborsi processuali (su istanza di e, al contrario, la statuizione di Pt_1
Cont integrale compensazione delle spese medesime (su istanza della procedente .
Ciò posto, occorre ora precisamente rilevare che nelle proprie note conclusive
“…LI … si riporta integralmente alla propria memoria di- Controparte_1
fensiva qui da intendersi integralmente ripetuta e trascritta con particolare riferimento al documento allegato alla comparsa di discarico dell'ingiunzione di pagamento impu-
gnata n. 20230002003580014430212 per l'importo di euro 12.058,82. Pertanto insiste affinché l'On.le Giudice adito voglia accertare, nel merito, che a seguito del provvedi-
mento di discarico emesso dalla comparente è cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite nei confronti della . Controparte_1
LI, lì 3 Ottobre 2025”. Esattamente, in tale provvedimento si stabilisce : “…PI
: PROVVEDIMENTO DI DISCARICO/SGRAVIO DEL DOCU- Persona_1
MENTO N. 20230002003580014430212 - … …con riferimento all'istanza di cui in og-
getto si comunica che: è stato riconosciuto il/i discarichi come di seguito specificato per la seguente motivazione RICHIESTA DISCARICO DAL COMUNE IN QUANTO LA
CTB DICHIARA DI NON ESSERE PROPRIETARIA DEL VEICOLO Lista di riferimen-
to: VERBALI CDS 2018-19-20 - …Discaricata …Discarico Differenza 2020,2023,2024
12.058,82 0,00 12.058,82 0,00…Residuo Debito 0,00…” [sottolineature aggiunte]. In
questo modo, quindi, il procedente/opposto riconosce la fondatezza delle contrarie dife-
se di parte opponente.
Dal canto suo, anch'essa nelle proprie finali note depositate ex art. 127 Parte_1 ter cpc, evidenzia che “…- la il 19/3/2023 emetteva Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- la Sig.ra il 3/1/2024 im- Parte_1
pugnava la predetta ingiunzione. - il 22/2/2024 l'adito Giudice - con provvedimento fuori udienza – sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione (“Fatta salva ogni ve-
rifica preliminare, allo stato, la P.A. non metta in esecuzione l'opposta ordinanza sino alle verifiche e alle determinazioni della prima fissata udienza.“); - il 26/3/2024 la can-
celleria effettuava le notificazioni del ricorso e del provvedimento del Giudice alla con-
venuta ; - il 18/4/2024 (CONTRARIAMENTE A QUANTO CP_1 Controparte_1
DISPOSTO DAL GIUDICE) veniva emesso preavviso di iscrizione di fermo ammini-
strativo di beni mobili registrati n 20240002034170048116505 notificato alla Sig.ra in data 7/5/2024 che traeva origine dall'ingiunzione di pagamento oggetto del Pt_1
presente giudizio. - La Sig.ra era costretta ad impugnare anche il provvedimento Pt_1
di preavviso di fermo (giudizio pendente dianzi al Giudice di Pace di RG CP_1
28108/2024) - Il 12/9/2024 la depositava lo sgravio Controparte_1
dell'ingiunzione per cui è causa [sottolineature aggiunte]. La sequenza dei fatti appare chiara e per questo motivo la Sig.ra si riporta a tutto quanto dedotto ed Parte_1
osservato nei precedente scritti difensivi, in particolare a quanto dedotto nella memoria depositata il 20/9/2024 e per l'effetto insiste nell'accoglimento delle già rassegnate
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di LI, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa e reiecta: 1) accertare e dichiarare che il credito vantato dal
[...]
portato nell'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Parte_2
N.20230002003580014430212 del 19/12/2023 per euro €.11.826,00 è inesistente e/o il-
legittimo e/o comunque le somme non sono dovute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 della Legge 285/1992 e comunque per tutte le ragioni di cui al presente atto;
2)
conseguentemente annullare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nulla e/o annulla-
bile l'atto di ingiunzione DI PAGAMENTO N.20230002003580014430212 del
19/12/2023 per euro €.11.826,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 della Legge
285/1992 e per tutte le ragioni di cui al presente atto, nonché ogni atto ad esso presupposto, conseguente e/o connesso e comunque dichiarare non dovute tutte le somme portate nella predetta ingiunzione di pagamento qui impugnata;
Con vittoria di spese ed onorari di causa come da nota spese allegata di cui chiede la distrazione a fa-
vore del Difensore antistatario.” (sottolineature aggiunte).
Sicchè, in estrema sintesi, il premesso discarico allegato da Controparte_1
-con residua debenza pari a zero- costituisce, come riconosce espressamente la odierna opponente, lo sgravio della stessa ingiunzione per cui è causa.
In tal modo, dunque, l'impugnato provvedimento cade e viene meno per la sopravvenu-
ta eliminazione del suo oggetto debitorio ormai azzerato e, con esso, cade altresì tutto ciò che direttamente ne deriva (incluso il dedotto preavviso di fermo per tutta la sua par-
te che appunto direttamente derivi dall'ordine ingiuntivo e dal debito che ne era l'originario presupposto, come poi autoannullato verso . CP_4
La descritta emergenza documentale genera pertanto la cessazione della materia del contendere, con tale ultima riportata precisazione (cfr. ad es. in generale, per il nucleo essenziale del principio sulla cessazione della materia contesa, Cass. 1043/24).
Le spese di lite seguono infine la soccombenza di parte opposta/convenuta e si liquida-
no, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi anti-
statario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a ingiunzione di pagamen-
to proposta da come in epigrafe, così provvede : Parte_1
a)dichiara cessata la materia del contendere, con le precisazioni di cui in parte motiva;
b)condanna a pagare le spese di giudizio che liquida in euro Controparte_1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 per esborsi ed euro 2.400 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in LI il 15/11/25 Il giudice unico AntonioAttanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di LI
X^ sezione civile
Il Tribunale di LI, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2168/24, avente ad oggetto oppo-
sizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/10 riservata in decisione in ultima udienza e vertente
TRA
(C.F , rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI AN,
ATTRICE/opponente-
e
(P.IVA ) rapp.ta e difesa come Controparte_1 P.IVA_1
in atti dall'avv. Bruno Cantone,
CONVENUTA/opposta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 31/1/24, poi notificato, si opponeva alla ingiun- Parte_1
zione di pagamento n. 20230002003580014430212 di euro 11.826,00 emessa in suo danno ai sensi del RD 639/1910 da a sua volta all'uopo Controparte_1 costituita -come si legge in ingiunzione- da (quale concessionaria del CP_2
per il servizio di riscossione di entrate tributarie ed extratributarie); Controparte_3
che, in particolare, essa opponente deduceva che l'impugnato provvedimento si fondava su numerosi titoli tutti però illegittimi/inesistenti chiedendo per l'effetto la caducazione di tale opposto provvedimento (precisamente, nelle conclusioni introduttive l'istante chiede “…accertare e dichiarare che il credito vantato dal portato Controparte_3
nell'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.20230002003580014430212 del 19/12/2023
per euro €.11.826,00 è inesistente e/o illegittimo…”, dichiarando così nullo/annullato il documento stesso;
ma v., amplius, atto introduttivo e documentazione versata in atti).
L'evocata costituitasi in giudizio, deduceva che, con alle- Controparte_1
gato atto di discarico del 19/3/23, era stata eliminata l'ingiunzione in parola chiedendo essa, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensa-
zione delle spese di lite (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre premettere che detta ingiunzione ex RD 639/1910 richiede impugnazione a mezzo citazione e non con ricorso, con la precisazione che l'adozione di erroneo atto in-
troduttivo non genera invalidità se vengano rispettati i termini d'impugnativa del relati-
vo provvedimento cautelare (per il principio processuale generale, arg., anche a contra-
rio, da Cass. 5659/22 secondo cui, in caso pur diverso, ed ivi considerando il DLGS
150/11, la “… domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anzichè
ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concre-
tamente seguito, seppur difforme da quello legale, ferme restando "le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"… La ra-
tio dell'art. 4, comma 5, consiste, infatti, nell'esigenza "di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo": ne con-
segue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erro-
neo) concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni ricon-
ducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. L'ordinanza di mutamento del rito, ove intervenga, ha quindi una rilevanza costitutiva, senza che le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità
degli atti già compiuti. All'atto introduttivo, ancorchè erroneamente individuato, va as-
segnata la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a con-
validarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire "le decadenze e le preclusioni matu-
rate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento". Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. E' stato altresì sottolineato che le regole sul rito processuale non hanno copertura costituziona-
le quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto di-
fesa, come confermato dal fatto che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, nè la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte”)
: ma, in primo luogo, come è noto, la opposizione dell'atto emesso ex RD 639/1910 cit.
non è comunque in sé soggetta a termini di decadenza (correndo solo eventuali termini di prescrizione) per cui nella specie non si apprezza alcuna vicenda di inammissibilità o di irritualità insanabile, con l'effetto, in sostanza, che la erronea adozione del ricorso in luogo della citazione non produca nella specie nessuna nullità o insuperabile irregolari-
tà. Infatti, ed in coerenza, già in calce al decreto di fissazione di prima udienza erano state fatte salve le verifiche preliminari del caso, poi culminate, in udienza successiva,
nella conversione del procedimento introdotto con il ricorso stesso in ordinario rito co- gnitorio, celebrandosi perciò contestuale udienza telematica di riserva in decisione della causa senza termini per scritti conclusionali di qualsiasi tipo essendo rimasta controver-
sa inter partes, oggettivamente, la sola questione oltre specificata delle spese di giudizio e soprattutto invero considerando che -giusto anteriore provvedimento di sostituzione della seduta in presenza con note di parte ex art. 127ter cpc- entrambe i soggetti di causa avevano comunque già presentato, prima dell'udienza stessa, ampie richieste finali aventi rispettivamente ad oggetto, in pratica, la condanna di parte convenuta/opposta a pagare i ripetuti esborsi processuali (su istanza di e, al contrario, la statuizione di Pt_1
Cont integrale compensazione delle spese medesime (su istanza della procedente .
Ciò posto, occorre ora precisamente rilevare che nelle proprie note conclusive
“…LI … si riporta integralmente alla propria memoria di- Controparte_1
fensiva qui da intendersi integralmente ripetuta e trascritta con particolare riferimento al documento allegato alla comparsa di discarico dell'ingiunzione di pagamento impu-
gnata n. 20230002003580014430212 per l'importo di euro 12.058,82. Pertanto insiste affinché l'On.le Giudice adito voglia accertare, nel merito, che a seguito del provvedi-
mento di discarico emesso dalla comparente è cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite nei confronti della . Controparte_1
LI, lì 3 Ottobre 2025”. Esattamente, in tale provvedimento si stabilisce : “…PI
: PROVVEDIMENTO DI DISCARICO/SGRAVIO DEL DOCU- Persona_1
MENTO N. 20230002003580014430212 - … …con riferimento all'istanza di cui in og-
getto si comunica che: è stato riconosciuto il/i discarichi come di seguito specificato per la seguente motivazione RICHIESTA DISCARICO DAL COMUNE IN QUANTO LA
CTB DICHIARA DI NON ESSERE PROPRIETARIA DEL VEICOLO Lista di riferimen-
to: VERBALI CDS 2018-19-20 - …Discaricata …Discarico Differenza 2020,2023,2024
12.058,82 0,00 12.058,82 0,00…Residuo Debito 0,00…” [sottolineature aggiunte]. In
questo modo, quindi, il procedente/opposto riconosce la fondatezza delle contrarie dife-
se di parte opponente.
Dal canto suo, anch'essa nelle proprie finali note depositate ex art. 127 Parte_1 ter cpc, evidenzia che “…- la il 19/3/2023 emetteva Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- la Sig.ra il 3/1/2024 im- Parte_1
pugnava la predetta ingiunzione. - il 22/2/2024 l'adito Giudice - con provvedimento fuori udienza – sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione (“Fatta salva ogni ve-
rifica preliminare, allo stato, la P.A. non metta in esecuzione l'opposta ordinanza sino alle verifiche e alle determinazioni della prima fissata udienza.“); - il 26/3/2024 la can-
celleria effettuava le notificazioni del ricorso e del provvedimento del Giudice alla con-
venuta ; - il 18/4/2024 (CONTRARIAMENTE A QUANTO CP_1 Controparte_1
DISPOSTO DAL GIUDICE) veniva emesso preavviso di iscrizione di fermo ammini-
strativo di beni mobili registrati n 20240002034170048116505 notificato alla Sig.ra in data 7/5/2024 che traeva origine dall'ingiunzione di pagamento oggetto del Pt_1
presente giudizio. - La Sig.ra era costretta ad impugnare anche il provvedimento Pt_1
di preavviso di fermo (giudizio pendente dianzi al Giudice di Pace di RG CP_1
28108/2024) - Il 12/9/2024 la depositava lo sgravio Controparte_1
dell'ingiunzione per cui è causa [sottolineature aggiunte]. La sequenza dei fatti appare chiara e per questo motivo la Sig.ra si riporta a tutto quanto dedotto ed Parte_1
osservato nei precedente scritti difensivi, in particolare a quanto dedotto nella memoria depositata il 20/9/2024 e per l'effetto insiste nell'accoglimento delle già rassegnate
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di LI, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa e reiecta: 1) accertare e dichiarare che il credito vantato dal
[...]
portato nell'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Parte_2
N.20230002003580014430212 del 19/12/2023 per euro €.11.826,00 è inesistente e/o il-
legittimo e/o comunque le somme non sono dovute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 della Legge 285/1992 e comunque per tutte le ragioni di cui al presente atto;
2)
conseguentemente annullare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nulla e/o annulla-
bile l'atto di ingiunzione DI PAGAMENTO N.20230002003580014430212 del
19/12/2023 per euro €.11.826,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 della Legge
285/1992 e per tutte le ragioni di cui al presente atto, nonché ogni atto ad esso presupposto, conseguente e/o connesso e comunque dichiarare non dovute tutte le somme portate nella predetta ingiunzione di pagamento qui impugnata;
Con vittoria di spese ed onorari di causa come da nota spese allegata di cui chiede la distrazione a fa-
vore del Difensore antistatario.” (sottolineature aggiunte).
Sicchè, in estrema sintesi, il premesso discarico allegato da Controparte_1
-con residua debenza pari a zero- costituisce, come riconosce espressamente la odierna opponente, lo sgravio della stessa ingiunzione per cui è causa.
In tal modo, dunque, l'impugnato provvedimento cade e viene meno per la sopravvenu-
ta eliminazione del suo oggetto debitorio ormai azzerato e, con esso, cade altresì tutto ciò che direttamente ne deriva (incluso il dedotto preavviso di fermo per tutta la sua par-
te che appunto direttamente derivi dall'ordine ingiuntivo e dal debito che ne era l'originario presupposto, come poi autoannullato verso . CP_4
La descritta emergenza documentale genera pertanto la cessazione della materia del contendere, con tale ultima riportata precisazione (cfr. ad es. in generale, per il nucleo essenziale del principio sulla cessazione della materia contesa, Cass. 1043/24).
Le spese di lite seguono infine la soccombenza di parte opposta/convenuta e si liquida-
no, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi anti-
statario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a ingiunzione di pagamen-
to proposta da come in epigrafe, così provvede : Parte_1
a)dichiara cessata la materia del contendere, con le precisazioni di cui in parte motiva;
b)condanna a pagare le spese di giudizio che liquida in euro Controparte_1 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 per esborsi ed euro 2.400 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore attoreo/opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in LI il 15/11/25 Il giudice unico AntonioAttanasio