Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 10/2024 promossa da:
con l'avv.to DEFILIPPI CLAUDIO PARTE APPELLANTE Parte_1
contro con l'avv.to ROSSO ANDREA Controparte_1
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Genova conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della Controparte_1 relativa cartella.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale respingeva la domanda della parte attrice, attuale appellante, di annullamento dell'intimazione di pagamento e della relativa cartella del 05.12.2022.
Era seguito il rito del lavoro.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo l'erroneità del Parte_1 provvedimento.
Si costituiva in appello deducendo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività.
La Corte fissava udienza di discussione orale al 19.02.2025.
Rilevato:
- che la parte appellata costituendosi ha eccepito l'inammissibilità per tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, ed emessa ex art. 429 c.p.c., è stata notificata in data
24-11-2023 mentre l'atto d'appello è stato iscritto a ruolo in data 03.01.2024;
- che la parte appellante deduce la sanatoria “ in virtù del principio della “fungibilità dei riti”, ancorchè la parte sbagli nella scelta dell'atto con il quale introdurre il giudizio (con citazione anziché con ricorso, e viceversa), la domanda giudiziale produce i suoi effetti sino alla conversione del rito (Cass.,Sez. VI, Ord., 21 febbraio 2022, n. 5659);
Ritenuto:
- che” ove il primo grado sia trattato nelle forme del rito speciale del lavoro e, perciò, introdotto con ricorso anziché con citazione, l'impugnazione della sentenza che venga proposta - anch'essa - con
1
23/08/2019);
- che l'inammissibilità è evitata nel caso in cui l'impugnazione sia effettuata con citazione in luogo del ricorso quando essa sia depositata in cancelleria entro il termine per la proposizione dell'appello, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge;
- che nel caso in esame tale tempestività non sussiste essendo la causa stata iscritta a ruolo in data
03.01.2024 ovvero in epoca successiva ai trenta giorni decorrenti dal 24.11.2023;
- che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito concretamente applicato sino ad allora, e non in base al diverso rito che avrebbe dovuto essere invece seguito, senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento (
Cass.Sez. U n. 758 del 12/01/2022.).
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione del d.m. 55/2014 negli importi medi dello scaglione di valore. Ed in particolare:inferiore ad € 26.000,00=
1.Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 5.809,00=
Si dà atto ai sensi dell'art. 13 TU spese di giustizia che l'appello è dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Visti gli art. 436 bis c.p.c.
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in € 5.809,00= oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma Testo unico spese di giustizia che l'appello è dichiarato inammissibile.
Così deciso addì 19.02.2025 con Sentenza pubblicata in pari data mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
2