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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3456 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. (per come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) all'udienza del 10 settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv. Michele Centioni e Cristina Senesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Civitanova Marche (MC), viale San Luigi Versiglia n. 4, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
C.F. ) E Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), QUI RAPPRESENTATA DA P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 20 novembre 2023;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione – garanzia autonoma.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di p.c..
Pag. 1 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 giugno 2023, , e Pt_1 Pt_3 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente Parte_2 Parte_4
esecutivo n. 660/2023, con cui questo Tribunale ha ingiunto, su ricorso di e per essa Controparte_1
(nel prosieguo, rispettivamente e , di pagare Controparte_2 CP_1 CP_2
immediatamente la somma di euro 990.966,14, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dell'apertura di credito accordata sul conto corrente n. 11242 a da e Banca delle Marche S.p.A. con Controparte_4 Controparte_5
atto a rogito notaio datato 22 febbraio 2005 (rep. 9151, racc. 3860). Per_1
Questi, in sintesi, i motivi di opposizione:
I) difetto di legittimazione in capo a ai sensi degli artt. 75 e 77 c.p.c.: la procura rilasciata da CP_2
alla procuratrice speciale non conferisce potere rappresentativo in ordine al CP_2 Parte_5
rapporto dedotto in monitorio ed è nulla, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., alla luce della sua genericità e indeterminatezza in relazione al credito oggetto di causa;
II) difetto di titolarità del credito – originariamente vantato da Controparte_5 riferitamente fusasi per incorporazione in – in difetto di prova della cessione da Controparte_6 quest'ultima a è contestato, in particolare, che il credito sia compreso tra quelli oggetto della CP_1
cessione in blocco del 20 luglio 2018 menzionata nel ricorso monitorio, essendo a ciò inidoneo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
III) prescrizione del credito: la risoluzione del contratto garantito è stata intimata ex art. 1456 c.c. dalla banca in data 21 giugno 2006 e non giova né l'intervento depositato dalla Controparte_5
in data 28 giugno 2010 nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro gli odierni
[...]
opponenti (n.r.g. 529/2009 di questo Tribunale), né eventuali altri atti interruttivi indirizzati al debitore principale o provenienti dalla altra banca mutuante Banca Marche Controparte_4
S.p.A. (creditrice parziaria, per espressa esclusione del vincolo di solidarietà), in considerazione della natura autonoma della garanzia prestata dagli odierni opponenti, essendo perciò decorso il termine di prescrizione decennale alla data di deposito del ricorso monitorio (10 maggio 2023);
IV) nullità della garanzia ai sensi dell'art. 1938 c.c. per omessa indicazione dell'importo massimo garantito, posto che l'apertura di credito in conto corrente non provoca l'immediata nascita di un'obbligazione restitutoria al momento della conclusione del contratto, bensì dà luogo a obbligazione futura;
Pag. 2 di 16 V) eccezione di nullità totale della garanzia per violazione della disciplina antitrust (art. 2, L. n.
287/1990 e 101 TFUE), in considerazione della presenza in essa delle clausole (artt. 2, 6 e 8) sanzionati dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55/2005 e nullità per difetto di causa;
VI) eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. T), Codice del consumo, potendosi gli opponenti qualificare come consumatori in quanto titolari di partecipazione minoritaria (15%) al capitale sociale della società garantita;
VII) per l'effetto, eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.: accertata incidentalmente la nullità della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ai sensi dei due punti che precedono, non vi è stata alcuna iniziativa giudiziale entro il semestre successivo alla risoluzione di diritto del rapporto bancario (intimata come osservato il 21 giugno 2006), essendo l'intervento nella procedura esecutiva stato spiegato soltanto il 28 giugno 2010;
VIII) carenza di prova del credito: l'estratto ex art. 50 TUB non ha efficacia probatoria nel presente giudizio a cognizione piena e “non è dato comprendere” i criteri e modalità di calcolo degli interessi di mora, né se gli stessi rispettino il tasso soglia, né se sia stata rispettata la clausola di salvaguardia, prevista in contratto, che impone al creditore di limitare il saggio degli interessi di mora richiesti entro il tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996;
IX) eccezione di parziale estinzione del credito, avendo ricevuto il pagamento di euro CP_1
142.639,48 nella procedura fallimentare di Controparte_4
Tutto ciò dedotto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni esposte in narrativa:
In via preliminare:
- sospendere ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo;
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell'opposta e del suo procuratore speciale e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa creditoria avversaria, con ogni conseguente statuizione.
In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avversaria e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa creditoria avversaria, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
Pag. 3 di 16 - rigettare integralmente la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione.
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito di seguito indicati (e/o ad altri istituti di crediti che il Tribunale riterrà di indicare), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'esibizione in giudizio dei modelli standard di garanzia (contratti autonomi di garanzia, fideiussioni omnibus, fideiussioni specifiche) utilizzati da ciascun istituto nell'anno 2005:
- Intesa San Paolo S.p.a., con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156;
- con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3; Controparte_7
- con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3; Controparte_8
- , con sede in Recanati (MC), Piazza Controparte_9
Leopardi n. 21/22.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
2. Costituitasi ai fini del merito con comparsa depositata il 4 ottobre 2023, e per essa CP_1 ha resistito in fatto e diritto all'avversa opposizione e rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversiis reiectis, nel merito confermarsi l'opposto D. I. n.
660/2023, respingendosi le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto e non provate.
Con il favore di spese ed onorari di giudizio”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c. e depositate dalle parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. - nella prima delle quali gli opponenti hanno ulteriormente eccepito il difetto di iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUB - la causa è CP_2
stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
4. L'opposizione è fondata unicamente in relazione all'ultimo motivo proposto, valendo in relazioni ai motivi le considerazioni che seguono.
5. Sulla titolarità del credito in capo a CP_1
Per ragioni di ordine logico appare opportuno prendere le mosse dalla censura relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria precisando che, nei limiti di preclusione assertiva, CP_1
il motivo di opposizione appare relativo alla mera inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione in blocco dalla banca originaria creditrice (v. citazione pag. 4).
Ora, va premesso che il motivo attiene alla titolarità sostanziale del credito e integra un'eccezione
(avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) di carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al
Pag. 4 di 16 riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro sin da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Quanto al caso di specie - e fermo che non è imposta la produzione in giudizio del contratto di cessione, anche in considerazione della natura di contratto a forma libera - il giudice osserva che ha versato in atti dichiarazione di cessione del credito a dalla banca cedente CP_1 CP_10
(quale incorporante di a sua volta incorporante l'originaria Controparte_11 Controparte_6
creditrice , dichiarazione in cui si fa riferimento alla debitrice Controparte_5
principale al numero cliente (26374184) e al numero di rapporto Controparte_4
(1_6467_11242) tutti menzionati anche nell'estratto ex art. 50 TUB rilasciato anch'esso dalla cedente
Pag. 5 di 16 e versato agli atti del monitorio, ciò consentendo l'univoca identificazione del fatto che il CP_6 credito è stato ceduto all'odierna opposta.
6. Sul motivo di nullità della procura ai sensi degli artt. 75 e 77 c.p.c. e sull'eccezione ex art. 106 TUB.
Gli opponenti contestano l'invalidità della procura datata 12 settembre 2022 di attribuzione dei poteri rappresentativi alla procuratrice dott.ssa sia perché essa non contiene specifico Parte_5
riferimento al credito oggetto di causa, sia perché fa riferimento a pregresse procure da soggetti terzi non identificati per recupero “crediti in sofferenza”, sia perché è generico il potere di “intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti”.
L'assunto è infondato.
Va premesso che la sequenza di procure rilevanti è la seguente e che tutte tali procure sono state versate agli atti in allegato alla costituzione nel sub-procedimento di inibitoria rg 3456-1/2023 (docc.
1, 1-bis e 2):
1) procura rep. 70501 racc. 9608 da a CP_1 Controparte_2
2) procura rep. 140487 racc. 35375 da a Controparte_2 Controparte_3
3) procura rep. 148256 racc. 38973 da alla dott.ssa Controparte_3 Parte_5
Osservato che l'unica procura contestata nel contenuto è quest'ultima, tale produzione documentale chiarisce quali siano le precedenti procure in essa menzionate in relazione alle quali la dott.ssa Pt_5
esercita i poteri rappresentativi.
Le prime due procure (in cui rispettivamente e sono indicate come CP_1 Controparte_2
“Società”) sono inoltre conferite ai fini della gestione “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare
(i “Crediti”)”. La produzione della sequenza di procure sopra richiamata induce, allora, a ritenere sufficientemente individuati i crediti oggetto di procura, individuando quale criterio identificativo la titolarità degli stessi.
Titolarità che si è affermata come sussistente, in base a quanto osservato al precedente paragrafo della sentenza.
Inoltre, la procura oggetto di motivo di opposizione non si limita ad attribuire il potere di intrattenere i necessari rapporti coi debitori, ma conferisce altresì specificamente i poteri, tra gli altri, di costituirsi in giudizio, di sottoscrivere ricorsi monitori e ogni atto della conseguente procedura, perciò risultando inclusa la fase di opposizione.
Invero, in linea teorica si condivide l'orientamento di legittimità, richiamato anche dall'opponente, secondo cui il mandato con rappresentanza e il negozio unilaterale di procura che ne costituisce negozio di attuazione soggiacciono al requisito della determinatezza dell'oggetto (artt. 1346 e, quanto al negozio unilaterale, 1324 c.c.), oltre a venire in rilievo, quanto alla procura, l'esigenza di tutela
Pag. 6 di 16 dell'interesse dei terzi che vengano in contatto col rappresentante a esigere giustificazione dei poteri spesi (art. 1393 c.c.): cfr. al riguardo Cass., 7 novembre 2019, n. 28803.
Ora, il riferimento nella procura ai crediti di titolarità rende determinabile, ai fini di cui all'art. 1346
c.c., l'oggetto del negozio, tenuto conto di quanto affermato al precedente paragrafo della sentenza, da valersi anche ai fini del già menzionato art. 1393 c.c..
Peraltro, con riferimento alla già citata giurisprudenza della S.C. citata anche da parte opponente
(Cass. n. 28803/2019), si osserva che quella pronuncia ha affermato l'indeterminatezza di una procura in cui si faceva riferimento al recupero di crediti “anomali”, categoria che sottende profili valutativi e come tale indeterminata, diversamente da quanto accade nel caso qui in esame.
6.2. Per quanto, invece, concerne l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si ritiene sufficiente osservare che gli odierni opponenti difettano di legittimazione processuale a sollevare l'eccezione, secondo il condiviso principio recentemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243).
7. Sulla natura della fideiussione rilasciata dagli opponenti.
Conformemente a quanto dedotto dagli opponenti, la garanzia dagli stessi sottoscritta (art. 6 del contratto di apertura di credito e relativo capitolato delle condizioni generali allegato), pur qualificata dalle parti come fideiussione, integra invero un contratto autonomo di garanzia.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio
2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nella specie, vale a qualificare il negozio come garanzia autonoma la pattuizione (art. 6, lett. B, del capitolato allegato al contratto notarile) secondo cui i fideiussori rinunciano a opporre le eccezioni
Pag. 7 di 16 spettanti alla parte finanziata e si obbligano a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta della banca.
8. Sull'eccezione di prescrizione del credito.
Conseguenza della natura di garanzia autonoma appena prospettata è che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (così, recentemente, Cass.,
11 ottobre 2024, n. 26508).
Ne segue, nel caso di specie, che non assume rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione l'insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale da parte Controparte_4 di e successivamente di occorrendo invece valutare l'idoneità, ai Controparte_5 CP_1 fini interruttivi della prescrizione, dell'intervento con richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata compiuto ex art. 499 c.p.c., in data 28 giugno 2010, dalla menzionata Banca nella procedura esecutiva immobiliare n. 59/2009, promossa (anche) contro i garanti odierni opponenti ed estinta dal GE con ordinanza del 2 dicembre 2020.
Sul punto, è principio generale che il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, comma secondo, c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass., 9 luglio 2020, n. 14603; conformi ex multis Cass., 19 dicembre 2014,
n. 26929 e 3 ottobre 1997, n. 9679).
Per quanto concerne l'efficacia sospensiva della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2943
c.c., ancorché in relazione alla posizione del creditore procedente, la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel senso che la prescrizione non decorre “fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass.,
24 marzo 2021, n. 8217; conforme Cass., 9 maggio 2019, n. 12239).
Nel dare continuità a tale orientamento, ma con più specifico riferimento alla figura del creditore intervenuto nell'esecuzione introdotta da altro creditore, la S.C. ha recentemente osservato anche che
Pag. 8 di 16 “La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell'efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli articoli 629, 630 e 631
c.p.c. l'estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un'inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell'intervenuto)”.
(Cass., 24 luglio 2024, n. 20614, in motivazione).
Venendo al caso di specie, emerge che l'estinzione della procedura esecutiva RGE 59/2009 è stata disposta con ordinanza a verbale del 2 dicembre 2020 per “carenza del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente” in virtù dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa contro di esso.
Ne discende che non può imputarsi al creditore intervenuto in quella procedura – né dunque all'odierna opposta sua cessionaria del credito – alcuna condotta inerte tale da aver determinato l'estinzione dell'esecuzione nelle forme tipizzate dal codice di rito (rinuncia; inattività delle parti;
mancata comparizione in udienza).
Ne segue, quale ulteriore conseguenza, che il termine prescrizionale – decorrente dalla nota di risoluzione di diritto del contratto datata 27 giugno 2006 – è stato interrotto con l'atto di intervento nella procedura esecutiva, depositato in cancelleria il 20 luglio 2010, con effetto sospensivo della prescrizione sino al 2 dicembre 2020; è, dunque, da tale ultima data che decorre un nuovo periodo decennale di prescrizione, a sua volta tempestivamente interrotta con il deposito del ricorso monitorio nel 2023, da cui origina la presente opposizione.
9. Sulla ritenuta violazione dell'art. 1938 c.c..
Quale ulteriore motivo di opposizione, gli opponenti deducono la nullità della fideiussione sottoscritta a garanzia dell'apertura di credito, perché priva dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
L'assunto va respinto, non essendone condivisibile il presupposto assunto dagli opponenti e cioè che l'apertura di credito consista in un'obbligazione futura.
Al contrario, l'obbligazione del debitore di restituire gli importi accordati ed eventualmente utilizzati sorge nel momento stesso della conclusione del contratto, mentre la materiale ricostituzione della provvista costituisce mera esecuzione dell'obbligazione già assunta.
Poiché poi, nel caso di specie, la stipula della garanzia è avvenuta contestualmente alla conclusione dell'apertura di credito – essendo entrambi i negozi contenuti nel medesimo atto notarile – non può parlarsi di garanzia per un'obbligazione futura.
10. Sull'eccezione riconvenzionale di nullità della garanzia in virtù del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'TA per violazione della disciplina antitrust e per difetto di causa.
Sul motivo in questione va ribadita, secondo quanto già osservato nell'ordinanza pronunciata ai fini dell'art. 649 c.p.c., la competenza di questo Tribunale, quale giudice funzionalmente competente
Pag. 9 di 16 sull'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che trattasi di questione di nullità sollevata in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda autonoma (cfr. Cass., 2 febbraio 2023, n. 3248).
Ciò posto e venendo all'esame del motivo, lo stesso va respinto per le assorbenti considerazioni che seguono.
Secondo la prospettazione degli stessi opponenti, condivisa in ragione di quanto esposto al precedente paragrafo 7 della sentenza, si è in presenza di contratto autonomo di garanzia.
Ne segue l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità – peraltro meramente parziale – prospettata da Cass.,
SS.UU., n. 41994/2021 a fronte di negozi a valle di intese anticoncorrenziali, per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 in ragione del provvedimento sanzionatorio di Banca d'TA n. 55 del 2 maggio
2005, posto che tale provvedimento e la giurisprudenza che ne è seguita hanno ad oggetto unicamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, recentissimamente Cass., 10 ottobre 2024, nn.
26380 e 26383, par. 5 motivazione).
In ogni caso, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 (in tal senso, v. Appello
Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano, Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre 2022, n. 4501). Si veda recentemente in tal senso anche Cass., 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401.
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre
2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere non può dirsi assolto, neppure alla luce della produzione documentale della cospicua
“raccolta” di moduli di fideiussione intestati a diversi istituti di credito versata in atti dagli opponenti, poiché, secondo condivisa giurisprudenza, la mera conformità testuale della fideiussione sottoscritta a quella predisposta da altre banche – peraltro nella specie non sussistente – non è comunque idonea a ritenere dimostrata l'intesa tra banche, quale condotta anticoncorrenziale volta alla consapevole e condivisa predisposizione di moduli di fideiussione uniforme.
Sotto ulteriore profilo, va inoltre affermata la piena validità del negozio in quanto munito della causa propria di garanzia, che permane insita nel contratto stipulato in quanto destinato, in attuazione dell'interesse economico concreto perseguito dalle parti, a determinare l'assunzione del rischio dell'inadempimento da parte del garante.
Pag. 10 di 16 11. Sulla vessatorietà della deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e sulla conseguente eccezione di decadenza.
Viene ora all'esame l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. T), del Codice del consumo.
L'eccezione, pur fondata, è comunque inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta alla luce delle considerazioni che seguono.
In relazione alla qualificazione come consumatori degli odierni opponenti, va preliminarmente considerato che, per condivisa e oramai costante giurisprudenza, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre
2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – il garante rivesta la qualità di socio della società debitrice garantita, ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica si impone di valutare l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta e dell'eventuale assunzione della carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova,
18 gennaio 2022, n. 100; Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230; tutte in dejure.it).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Sicché, in conclusione, la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Pag. 11 di 16 Ciò posto, emerge dalla visura storica della società (doc. 34 opponenti) che Controparte_4
debba certamente escludersi la qualità di consumatore in capo a avendo il Parte_1
medesimo detenuto quota di maggioranza del capitale sociale (55%) ed avendo altresì rivestito, al tempo dell'apertura di credito e sin dal 2002, la carica di amministratore unico della società.
Ad opposte conclusioni si ritiene di giungere in relazione agli altri opponenti, in quanto titolari ciascuno del 15% del capitale sociale.
Tanto premesso sulla posizione giuridica degli opponenti e venendo all'esame del tenore della garanzia, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023, n. 27558).
All'esito dell'esame della garanzia oggetto di causa, tale clausola si appalesa come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il garante alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del garante, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a lui favorevole.
Sotto tale profilo, l'eccezione è fondata e la clausola in questione è nulla.
Tuttavia, come anticipato tale nullità non giova agli opponenti perché il contratto – qualificato in precedenza come garanzia autonoma – reca altra clausola, non contestata e comunque non colpita dalla nullità anzidetta, che impone il pagamento al garante “a semplice richiesta scritta” del creditore garantito.
Viene, dunque, in rilievo il principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”
(Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; conforme Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
In applicazione di tale principio al caso di specie, il giudice rileva che pacificamente la risoluzione del contratto di apertura di credito è stata intimata con comunicazione stragiudiziale del giugno 2006
Pag. 12 di 16 versata in atti, comunicazione in cui è stato contestualmente richiesto il pagamento immediato del debito derivatone. Sicché deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione – e anzi contestualmente ad essa – l'istanza stragiudiziale valida ad evitare la decadenza del creditore dal diritto alla garanzia.
12. Sulla eccepita carenza di prova del credito.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova della “esistenza e consistenza” del credito azionato in monitorio, anche in relazione agli interessi di mora, in assenza degli estratti conto integrali e delle movimentazioni bancarie, essendo privo di valore probatorio l'estratto ex art. 50 TUB.
Hanno inoltre eccepito che “non è dato comprendere se la ha adempiuto alla clausola di CP_5 salvaguardia” volta a contenere il saggio degli interessi moratori entro i limiti del tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996.
Sul punto, va rilevato innanzitutto che, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli estratti conto CP_1 scalari del rapporto di conto corrente su cui è dimostrato l'accredito delle somme derivanti dall'apertura di credito.
Pur a fronte di tale integrazione documentale, nel primo scritto successivo (e dunque entro il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) gli opponenti si sono limitati a dedurre che gli estratti in questione sono riferibili a banca diversa dalla e a Controparte_5 contestare la data dell'accredito delle somme.
Ora, il giudice osserva in primo luogo che gli estratti conto sono intestati alla Banca delle Marche e che tale elemento appare pienamente conforme a quanto contrattualmente stabilito, posto che, in virtù delle Premesse al contratto notarile di apertura di credito, “per facilitare i rapporti derivanti dall'operazione e comunque inerenti e conseguenti … detti rapporti saranno intrattenuti dal
esclusivamente con BDM, che rivestirà pertanto la figura di ” … e CP_12 Per_4
rappresenterà, pertanto, nei confronti del correntista anche BPAN” (essendo appunto identificate in contratto Banca delle Marche con la sigla BDM e con la sigla BPAN). Controparte_5
Ciò chiarito, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati dall'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova;
pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché è onerato della prova nel merito dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697
c.c. (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Inoltre, “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto
Pag. 13 di 16 certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Nella specie, pur a seguito della produzione degli estratti conto – comprovanti l'andamento del rapporto – gli opponenti non hanno formulato alcuna specifica censura relativa a tale produzione documentale, essendosi limitati a insistere nella doglianza introduttiva – generica e, come tale, da inammissibile perché contrastante con l'onere di specifica contestazione gravante sulla parte opponente, quale convenuto sostanziale.
12.1. Sotto un distinto profilo, è generica e inammissibile anche la censura relativa all'usurarietà degli interessi moratori.
Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento negli atti di parte alle pattuizioni concordate in contratto in merito alla misura degli interessi moratori, così come al tasso soglia vigente pro tempore. Del pari carente è l'allegazione prima ancora che la dimostrazione – certamente consentita agli opponenti, in quanto a conoscenza delle pattuizioni negoziali e delle movimentazioni del conto sulla base della produzione documentale compiuta dall'opposta – del fatto che la somma azionata in pagamento sia comprensiva di interessi moratori usurari.
Ne segue che gli opponenti non hanno adeguatamente assolto all'onere su di sé gravante di formulare uno specifico motivo di opposizione sul punto.
13. Sulla parziale estinzione del credito.
Conclusivamente, è invece fondato il motivo di opposizione per cui il debito oggetto di giudizio è stato parzialmente estinto in sede di riparto finale dell'attivo della procedura fallimentare della società debitrice in cui, in data 29 giugno 2023, ha ricevuto il pagamento Controparte_4 CP_1
di euro 142.639,48.
Pag. 14 di 16 Tale elemento fattuale è riconosciuto dalla stessa che, sin dalla costituzione in giudizio, ha CP_1
limitato la propria pretesa creditoria alla minor somma di euro 848.326,66 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo.
13.1. Da quanto appena considerato discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al minor importo di euro 848.326,66 oltre interessi di mora al saggio legale come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Si osserva, al riguardo, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
14. L'esito finale del giudizio di merito conduce alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi – congrui in ragione del numero di questioni trattate – previsti dal D.M. 55/2014 per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione corrispondente al valore del decisum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
La fondatezza seppur non integrale della pretesa azionata in sede monitoria comporta la soccombenza degli opponenti, “non potendosi ravvisare nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024)”.
Pag. 15 di 16 Le spese vengono integralmente poste a carico degli opponenti soccombenti in quanto la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento non spontaneo e ottenuto dal creditore opposto soltanto successivamente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per fatto da sé indipendente, qual è il riparto finale avvenuto nella procedura del Parte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3456/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2023;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a pagare a Parte_4 Controparte_13
SUA VOLTA RAPPRESENTATA DA
[...] [...]
in persona del procuratore speciale, la somma di euro 848.326,66, oltre interessi Controparte_3
al saggio legale;
3) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_4 [...]
RAPPRESENTATA DA Controparte_14 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona l'8 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3456 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. (per come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) all'udienza del 10 settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv. Michele Centioni e Cristina Senesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Civitanova Marche (MC), viale San Luigi Versiglia n. 4, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
C.F. ) E Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), QUI RAPPRESENTATA DA P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 20 novembre 2023;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fideiussione – garanzia autonoma.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di p.c..
Pag. 1 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 giugno 2023, , e Pt_1 Pt_3 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente Parte_2 Parte_4
esecutivo n. 660/2023, con cui questo Tribunale ha ingiunto, su ricorso di e per essa Controparte_1
(nel prosieguo, rispettivamente e , di pagare Controparte_2 CP_1 CP_2
immediatamente la somma di euro 990.966,14, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dell'apertura di credito accordata sul conto corrente n. 11242 a da e Banca delle Marche S.p.A. con Controparte_4 Controparte_5
atto a rogito notaio datato 22 febbraio 2005 (rep. 9151, racc. 3860). Per_1
Questi, in sintesi, i motivi di opposizione:
I) difetto di legittimazione in capo a ai sensi degli artt. 75 e 77 c.p.c.: la procura rilasciata da CP_2
alla procuratrice speciale non conferisce potere rappresentativo in ordine al CP_2 Parte_5
rapporto dedotto in monitorio ed è nulla, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., alla luce della sua genericità e indeterminatezza in relazione al credito oggetto di causa;
II) difetto di titolarità del credito – originariamente vantato da Controparte_5 riferitamente fusasi per incorporazione in – in difetto di prova della cessione da Controparte_6 quest'ultima a è contestato, in particolare, che il credito sia compreso tra quelli oggetto della CP_1
cessione in blocco del 20 luglio 2018 menzionata nel ricorso monitorio, essendo a ciò inidoneo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
III) prescrizione del credito: la risoluzione del contratto garantito è stata intimata ex art. 1456 c.c. dalla banca in data 21 giugno 2006 e non giova né l'intervento depositato dalla Controparte_5
in data 28 giugno 2010 nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro gli odierni
[...]
opponenti (n.r.g. 529/2009 di questo Tribunale), né eventuali altri atti interruttivi indirizzati al debitore principale o provenienti dalla altra banca mutuante Banca Marche Controparte_4
S.p.A. (creditrice parziaria, per espressa esclusione del vincolo di solidarietà), in considerazione della natura autonoma della garanzia prestata dagli odierni opponenti, essendo perciò decorso il termine di prescrizione decennale alla data di deposito del ricorso monitorio (10 maggio 2023);
IV) nullità della garanzia ai sensi dell'art. 1938 c.c. per omessa indicazione dell'importo massimo garantito, posto che l'apertura di credito in conto corrente non provoca l'immediata nascita di un'obbligazione restitutoria al momento della conclusione del contratto, bensì dà luogo a obbligazione futura;
Pag. 2 di 16 V) eccezione di nullità totale della garanzia per violazione della disciplina antitrust (art. 2, L. n.
287/1990 e 101 TFUE), in considerazione della presenza in essa delle clausole (artt. 2, 6 e 8) sanzionati dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55/2005 e nullità per difetto di causa;
VI) eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c. per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. T), Codice del consumo, potendosi gli opponenti qualificare come consumatori in quanto titolari di partecipazione minoritaria (15%) al capitale sociale della società garantita;
VII) per l'effetto, eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.: accertata incidentalmente la nullità della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ai sensi dei due punti che precedono, non vi è stata alcuna iniziativa giudiziale entro il semestre successivo alla risoluzione di diritto del rapporto bancario (intimata come osservato il 21 giugno 2006), essendo l'intervento nella procedura esecutiva stato spiegato soltanto il 28 giugno 2010;
VIII) carenza di prova del credito: l'estratto ex art. 50 TUB non ha efficacia probatoria nel presente giudizio a cognizione piena e “non è dato comprendere” i criteri e modalità di calcolo degli interessi di mora, né se gli stessi rispettino il tasso soglia, né se sia stata rispettata la clausola di salvaguardia, prevista in contratto, che impone al creditore di limitare il saggio degli interessi di mora richiesti entro il tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996;
IX) eccezione di parziale estinzione del credito, avendo ricevuto il pagamento di euro CP_1
142.639,48 nella procedura fallimentare di Controparte_4
Tutto ciò dedotto e formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni esposte in narrativa:
In via preliminare:
- sospendere ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo;
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell'opposta e del suo procuratore speciale e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa creditoria avversaria, con ogni conseguente statuizione.
In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avversaria e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa creditoria avversaria, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
Pag. 3 di 16 - rigettare integralmente la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione.
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito di seguito indicati (e/o ad altri istituti di crediti che il Tribunale riterrà di indicare), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'esibizione in giudizio dei modelli standard di garanzia (contratti autonomi di garanzia, fideiussioni omnibus, fideiussioni specifiche) utilizzati da ciascun istituto nell'anno 2005:
- Intesa San Paolo S.p.a., con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156;
- con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3; Controparte_7
- con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3; Controparte_8
- , con sede in Recanati (MC), Piazza Controparte_9
Leopardi n. 21/22.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”.
2. Costituitasi ai fini del merito con comparsa depositata il 4 ottobre 2023, e per essa CP_1 ha resistito in fatto e diritto all'avversa opposizione e rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversiis reiectis, nel merito confermarsi l'opposto D. I. n.
660/2023, respingendosi le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto e non provate.
Con il favore di spese ed onorari di giudizio”.
3. Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 649 c.p.c. e depositate dalle parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. - nella prima delle quali gli opponenti hanno ulteriormente eccepito il difetto di iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUB - la causa è CP_2
stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
4. L'opposizione è fondata unicamente in relazione all'ultimo motivo proposto, valendo in relazioni ai motivi le considerazioni che seguono.
5. Sulla titolarità del credito in capo a CP_1
Per ragioni di ordine logico appare opportuno prendere le mosse dalla censura relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria precisando che, nei limiti di preclusione assertiva, CP_1
il motivo di opposizione appare relativo alla mera inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione in blocco dalla banca originaria creditrice (v. citazione pag. 4).
Ora, va premesso che il motivo attiene alla titolarità sostanziale del credito e integra un'eccezione
(avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) di carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al
Pag. 4 di 16 riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro sin da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Quanto al caso di specie - e fermo che non è imposta la produzione in giudizio del contratto di cessione, anche in considerazione della natura di contratto a forma libera - il giudice osserva che ha versato in atti dichiarazione di cessione del credito a dalla banca cedente CP_1 CP_10
(quale incorporante di a sua volta incorporante l'originaria Controparte_11 Controparte_6
creditrice , dichiarazione in cui si fa riferimento alla debitrice Controparte_5
principale al numero cliente (26374184) e al numero di rapporto Controparte_4
(1_6467_11242) tutti menzionati anche nell'estratto ex art. 50 TUB rilasciato anch'esso dalla cedente
Pag. 5 di 16 e versato agli atti del monitorio, ciò consentendo l'univoca identificazione del fatto che il CP_6 credito è stato ceduto all'odierna opposta.
6. Sul motivo di nullità della procura ai sensi degli artt. 75 e 77 c.p.c. e sull'eccezione ex art. 106 TUB.
Gli opponenti contestano l'invalidità della procura datata 12 settembre 2022 di attribuzione dei poteri rappresentativi alla procuratrice dott.ssa sia perché essa non contiene specifico Parte_5
riferimento al credito oggetto di causa, sia perché fa riferimento a pregresse procure da soggetti terzi non identificati per recupero “crediti in sofferenza”, sia perché è generico il potere di “intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti”.
L'assunto è infondato.
Va premesso che la sequenza di procure rilevanti è la seguente e che tutte tali procure sono state versate agli atti in allegato alla costituzione nel sub-procedimento di inibitoria rg 3456-1/2023 (docc.
1, 1-bis e 2):
1) procura rep. 70501 racc. 9608 da a CP_1 Controparte_2
2) procura rep. 140487 racc. 35375 da a Controparte_2 Controparte_3
3) procura rep. 148256 racc. 38973 da alla dott.ssa Controparte_3 Parte_5
Osservato che l'unica procura contestata nel contenuto è quest'ultima, tale produzione documentale chiarisce quali siano le precedenti procure in essa menzionate in relazione alle quali la dott.ssa Pt_5
esercita i poteri rappresentativi.
Le prime due procure (in cui rispettivamente e sono indicate come CP_1 Controparte_2
“Società”) sono inoltre conferite ai fini della gestione “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare
(i “Crediti”)”. La produzione della sequenza di procure sopra richiamata induce, allora, a ritenere sufficientemente individuati i crediti oggetto di procura, individuando quale criterio identificativo la titolarità degli stessi.
Titolarità che si è affermata come sussistente, in base a quanto osservato al precedente paragrafo della sentenza.
Inoltre, la procura oggetto di motivo di opposizione non si limita ad attribuire il potere di intrattenere i necessari rapporti coi debitori, ma conferisce altresì specificamente i poteri, tra gli altri, di costituirsi in giudizio, di sottoscrivere ricorsi monitori e ogni atto della conseguente procedura, perciò risultando inclusa la fase di opposizione.
Invero, in linea teorica si condivide l'orientamento di legittimità, richiamato anche dall'opponente, secondo cui il mandato con rappresentanza e il negozio unilaterale di procura che ne costituisce negozio di attuazione soggiacciono al requisito della determinatezza dell'oggetto (artt. 1346 e, quanto al negozio unilaterale, 1324 c.c.), oltre a venire in rilievo, quanto alla procura, l'esigenza di tutela
Pag. 6 di 16 dell'interesse dei terzi che vengano in contatto col rappresentante a esigere giustificazione dei poteri spesi (art. 1393 c.c.): cfr. al riguardo Cass., 7 novembre 2019, n. 28803.
Ora, il riferimento nella procura ai crediti di titolarità rende determinabile, ai fini di cui all'art. 1346
c.c., l'oggetto del negozio, tenuto conto di quanto affermato al precedente paragrafo della sentenza, da valersi anche ai fini del già menzionato art. 1393 c.c..
Peraltro, con riferimento alla già citata giurisprudenza della S.C. citata anche da parte opponente
(Cass. n. 28803/2019), si osserva che quella pronuncia ha affermato l'indeterminatezza di una procura in cui si faceva riferimento al recupero di crediti “anomali”, categoria che sottende profili valutativi e come tale indeterminata, diversamente da quanto accade nel caso qui in esame.
6.2. Per quanto, invece, concerne l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, si ritiene sufficiente osservare che gli odierni opponenti difettano di legittimazione processuale a sollevare l'eccezione, secondo il condiviso principio recentemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., 18 marzo 2024, n. 7243).
7. Sulla natura della fideiussione rilasciata dagli opponenti.
Conformemente a quanto dedotto dagli opponenti, la garanzia dagli stessi sottoscritta (art. 6 del contratto di apertura di credito e relativo capitolato delle condizioni generali allegato), pur qualificata dalle parti come fideiussione, integra invero un contratto autonomo di garanzia.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per
l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (così Cass., 31 maggio
2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Nella specie, vale a qualificare il negozio come garanzia autonoma la pattuizione (art. 6, lett. B, del capitolato allegato al contratto notarile) secondo cui i fideiussori rinunciano a opporre le eccezioni
Pag. 7 di 16 spettanti alla parte finanziata e si obbligano a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta della banca.
8. Sull'eccezione di prescrizione del credito.
Conseguenza della natura di garanzia autonoma appena prospettata è che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (così, recentemente, Cass.,
11 ottobre 2024, n. 26508).
Ne segue, nel caso di specie, che non assume rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione l'insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale da parte Controparte_4 di e successivamente di occorrendo invece valutare l'idoneità, ai Controparte_5 CP_1 fini interruttivi della prescrizione, dell'intervento con richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata compiuto ex art. 499 c.p.c., in data 28 giugno 2010, dalla menzionata Banca nella procedura esecutiva immobiliare n. 59/2009, promossa (anche) contro i garanti odierni opponenti ed estinta dal GE con ordinanza del 2 dicembre 2020.
Sul punto, è principio generale che il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, comma secondo, c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass., 9 luglio 2020, n. 14603; conformi ex multis Cass., 19 dicembre 2014,
n. 26929 e 3 ottobre 1997, n. 9679).
Per quanto concerne l'efficacia sospensiva della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2943
c.c., ancorché in relazione alla posizione del creditore procedente, la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel senso che la prescrizione non decorre “fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass.,
24 marzo 2021, n. 8217; conforme Cass., 9 maggio 2019, n. 12239).
Nel dare continuità a tale orientamento, ma con più specifico riferimento alla figura del creditore intervenuto nell'esecuzione introdotta da altro creditore, la S.C. ha recentemente osservato anche che
Pag. 8 di 16 “La giurisprudenza ha pacificamente associato la perdita dell'efficacia interruttiva permanente della prescrizione alle ipotesi di estinzione tipica, atteso che nei casi regolati dagli articoli 629, 630 e 631
c.p.c. l'estinzione è ricollegata al verificarsi di eventi riconducibili ad un'inerzia consapevole del ceto creditorio, in relazione alla posizione del procedente (e non anche a quella dell'intervenuto)”.
(Cass., 24 luglio 2024, n. 20614, in motivazione).
Venendo al caso di specie, emerge che l'estinzione della procedura esecutiva RGE 59/2009 è stata disposta con ordinanza a verbale del 2 dicembre 2020 per “carenza del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente” in virtù dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa contro di esso.
Ne discende che non può imputarsi al creditore intervenuto in quella procedura – né dunque all'odierna opposta sua cessionaria del credito – alcuna condotta inerte tale da aver determinato l'estinzione dell'esecuzione nelle forme tipizzate dal codice di rito (rinuncia; inattività delle parti;
mancata comparizione in udienza).
Ne segue, quale ulteriore conseguenza, che il termine prescrizionale – decorrente dalla nota di risoluzione di diritto del contratto datata 27 giugno 2006 – è stato interrotto con l'atto di intervento nella procedura esecutiva, depositato in cancelleria il 20 luglio 2010, con effetto sospensivo della prescrizione sino al 2 dicembre 2020; è, dunque, da tale ultima data che decorre un nuovo periodo decennale di prescrizione, a sua volta tempestivamente interrotta con il deposito del ricorso monitorio nel 2023, da cui origina la presente opposizione.
9. Sulla ritenuta violazione dell'art. 1938 c.c..
Quale ulteriore motivo di opposizione, gli opponenti deducono la nullità della fideiussione sottoscritta a garanzia dell'apertura di credito, perché priva dell'indicazione dell'importo massimo garantito.
L'assunto va respinto, non essendone condivisibile il presupposto assunto dagli opponenti e cioè che l'apertura di credito consista in un'obbligazione futura.
Al contrario, l'obbligazione del debitore di restituire gli importi accordati ed eventualmente utilizzati sorge nel momento stesso della conclusione del contratto, mentre la materiale ricostituzione della provvista costituisce mera esecuzione dell'obbligazione già assunta.
Poiché poi, nel caso di specie, la stipula della garanzia è avvenuta contestualmente alla conclusione dell'apertura di credito – essendo entrambi i negozi contenuti nel medesimo atto notarile – non può parlarsi di garanzia per un'obbligazione futura.
10. Sull'eccezione riconvenzionale di nullità della garanzia in virtù del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'TA per violazione della disciplina antitrust e per difetto di causa.
Sul motivo in questione va ribadita, secondo quanto già osservato nell'ordinanza pronunciata ai fini dell'art. 649 c.p.c., la competenza di questo Tribunale, quale giudice funzionalmente competente
Pag. 9 di 16 sull'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che trattasi di questione di nullità sollevata in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda autonoma (cfr. Cass., 2 febbraio 2023, n. 3248).
Ciò posto e venendo all'esame del motivo, lo stesso va respinto per le assorbenti considerazioni che seguono.
Secondo la prospettazione degli stessi opponenti, condivisa in ragione di quanto esposto al precedente paragrafo 7 della sentenza, si è in presenza di contratto autonomo di garanzia.
Ne segue l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità – peraltro meramente parziale – prospettata da Cass.,
SS.UU., n. 41994/2021 a fronte di negozi a valle di intese anticoncorrenziali, per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 in ragione del provvedimento sanzionatorio di Banca d'TA n. 55 del 2 maggio
2005, posto che tale provvedimento e la giurisprudenza che ne è seguita hanno ad oggetto unicamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, recentissimamente Cass., 10 ottobre 2024, nn.
26380 e 26383, par. 5 motivazione).
In ogni caso, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 (in tal senso, v. Appello
Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano, Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre 2022, n. 4501). Si veda recentemente in tal senso anche Cass., 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401.
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre
2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Tale onere non può dirsi assolto, neppure alla luce della produzione documentale della cospicua
“raccolta” di moduli di fideiussione intestati a diversi istituti di credito versata in atti dagli opponenti, poiché, secondo condivisa giurisprudenza, la mera conformità testuale della fideiussione sottoscritta a quella predisposta da altre banche – peraltro nella specie non sussistente – non è comunque idonea a ritenere dimostrata l'intesa tra banche, quale condotta anticoncorrenziale volta alla consapevole e condivisa predisposizione di moduli di fideiussione uniforme.
Sotto ulteriore profilo, va inoltre affermata la piena validità del negozio in quanto munito della causa propria di garanzia, che permane insita nel contratto stipulato in quanto destinato, in attuazione dell'interesse economico concreto perseguito dalle parti, a determinare l'assunzione del rischio dell'inadempimento da parte del garante.
Pag. 10 di 16 11. Sulla vessatorietà della deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e sulla conseguente eccezione di decadenza.
Viene ora all'esame l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. T), del Codice del consumo.
L'eccezione, pur fondata, è comunque inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta alla luce delle considerazioni che seguono.
In relazione alla qualificazione come consumatori degli odierni opponenti, va preliminarmente considerato che, per condivisa e oramai costante giurisprudenza, “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_2
in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_3
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass., 8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre
2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – il garante rivesta la qualità di socio della società debitrice garantita, ai fini dell'applicabilità della disciplina consumeristica si impone di valutare l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta e dell'eventuale assunzione della carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova,
18 gennaio 2022, n. 100; Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230; tutte in dejure.it).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Sicché, in conclusione, la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Pag. 11 di 16 Ciò posto, emerge dalla visura storica della società (doc. 34 opponenti) che Controparte_4
debba certamente escludersi la qualità di consumatore in capo a avendo il Parte_1
medesimo detenuto quota di maggioranza del capitale sociale (55%) ed avendo altresì rivestito, al tempo dell'apertura di credito e sin dal 2002, la carica di amministratore unico della società.
Ad opposte conclusioni si ritiene di giungere in relazione agli altri opponenti, in quanto titolari ciascuno del 15% del capitale sociale.
Tanto premesso sulla posizione giuridica degli opponenti e venendo all'esame del tenore della garanzia, costituisce recente approdo della giurisprudenza di legittimità, condiviso in questa sede, che sussiste potenziale vessatorietà - ai fini della tutela consumeristica - della suddetta clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., secondo un accertamento da compiersi sulla base del complessivo tenore negoziale (cfr. Cass., 28 settembre 2023, n. 27558).
All'esito dell'esame della garanzia oggetto di causa, tale clausola si appalesa come vessatoria, in quanto, lasciando esposto il garante alle possibili richieste di pagamento del creditore per il termine ordinario di prescrizione decennale – anziché per il ben più stringente termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. – determina un significativo aggravio della posizione debitoria del garante, non controbilanciata da alcuna altra clausola negoziale a lui favorevole.
Sotto tale profilo, l'eccezione è fondata e la clausola in questione è nulla.
Tuttavia, come anticipato tale nullità non giova agli opponenti perché il contratto – qualificato in precedenza come garanzia autonoma – reca altra clausola, non contestata e comunque non colpita dalla nullità anzidetta, che impone il pagamento al garante “a semplice richiesta scritta” del creditore garantito.
Viene, dunque, in rilievo il principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”
(Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; conforme Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
In applicazione di tale principio al caso di specie, il giudice rileva che pacificamente la risoluzione del contratto di apertura di credito è stata intimata con comunicazione stragiudiziale del giugno 2006
Pag. 12 di 16 versata in atti, comunicazione in cui è stato contestualmente richiesto il pagamento immediato del debito derivatone. Sicché deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione – e anzi contestualmente ad essa – l'istanza stragiudiziale valida ad evitare la decadenza del creditore dal diritto alla garanzia.
12. Sulla eccepita carenza di prova del credito.
Gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova della “esistenza e consistenza” del credito azionato in monitorio, anche in relazione agli interessi di mora, in assenza degli estratti conto integrali e delle movimentazioni bancarie, essendo privo di valore probatorio l'estratto ex art. 50 TUB.
Hanno inoltre eccepito che “non è dato comprendere se la ha adempiuto alla clausola di CP_5 salvaguardia” volta a contenere il saggio degli interessi moratori entro i limiti del tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996.
Sul punto, va rilevato innanzitutto che, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli estratti conto CP_1 scalari del rapporto di conto corrente su cui è dimostrato l'accredito delle somme derivanti dall'apertura di credito.
Pur a fronte di tale integrazione documentale, nel primo scritto successivo (e dunque entro il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) gli opponenti si sono limitati a dedurre che gli estratti in questione sono riferibili a banca diversa dalla e a Controparte_5 contestare la data dell'accredito delle somme.
Ora, il giudice osserva in primo luogo che gli estratti conto sono intestati alla Banca delle Marche e che tale elemento appare pienamente conforme a quanto contrattualmente stabilito, posto che, in virtù delle Premesse al contratto notarile di apertura di credito, “per facilitare i rapporti derivanti dall'operazione e comunque inerenti e conseguenti … detti rapporti saranno intrattenuti dal
esclusivamente con BDM, che rivestirà pertanto la figura di ” … e CP_12 Per_4
rappresenterà, pertanto, nei confronti del correntista anche BPAN” (essendo appunto identificate in contratto Banca delle Marche con la sigla BDM e con la sigla BPAN). Controparte_5
Ciò chiarito, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati dall'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova;
pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché è onerato della prova nel merito dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697
c.c. (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Inoltre, “nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto
Pag. 13 di 16 certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640/2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1892, in motivazione).
Nella specie, pur a seguito della produzione degli estratti conto – comprovanti l'andamento del rapporto – gli opponenti non hanno formulato alcuna specifica censura relativa a tale produzione documentale, essendosi limitati a insistere nella doglianza introduttiva – generica e, come tale, da inammissibile perché contrastante con l'onere di specifica contestazione gravante sulla parte opponente, quale convenuto sostanziale.
12.1. Sotto un distinto profilo, è generica e inammissibile anche la censura relativa all'usurarietà degli interessi moratori.
Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel caso di specie, difetta ogni riferimento negli atti di parte alle pattuizioni concordate in contratto in merito alla misura degli interessi moratori, così come al tasso soglia vigente pro tempore. Del pari carente è l'allegazione prima ancora che la dimostrazione – certamente consentita agli opponenti, in quanto a conoscenza delle pattuizioni negoziali e delle movimentazioni del conto sulla base della produzione documentale compiuta dall'opposta – del fatto che la somma azionata in pagamento sia comprensiva di interessi moratori usurari.
Ne segue che gli opponenti non hanno adeguatamente assolto all'onere su di sé gravante di formulare uno specifico motivo di opposizione sul punto.
13. Sulla parziale estinzione del credito.
Conclusivamente, è invece fondato il motivo di opposizione per cui il debito oggetto di giudizio è stato parzialmente estinto in sede di riparto finale dell'attivo della procedura fallimentare della società debitrice in cui, in data 29 giugno 2023, ha ricevuto il pagamento Controparte_4 CP_1
di euro 142.639,48.
Pag. 14 di 16 Tale elemento fattuale è riconosciuto dalla stessa che, sin dalla costituzione in giudizio, ha CP_1
limitato la propria pretesa creditoria alla minor somma di euro 848.326,66 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo.
13.1. Da quanto appena considerato discende la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al minor importo di euro 848.326,66 oltre interessi di mora al saggio legale come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Si osserva, al riguardo, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
14. L'esito finale del giudizio di merito conduce alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi – congrui in ragione del numero di questioni trattate – previsti dal D.M. 55/2014 per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi allo scaglione corrispondente al valore del decisum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
La fondatezza seppur non integrale della pretesa azionata in sede monitoria comporta la soccombenza degli opponenti, “non potendosi ravvisare nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass.
4860/2024)”.
Pag. 15 di 16 Le spese vengono integralmente poste a carico degli opponenti soccombenti in quanto la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento non spontaneo e ottenuto dal creditore opposto soltanto successivamente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per fatto da sé indipendente, qual è il riparto finale avvenuto nella procedura del Parte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3456/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2023;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a pagare a Parte_4 Controparte_13
SUA VOLTA RAPPRESENTATA DA
[...] [...]
in persona del procuratore speciale, la somma di euro 848.326,66, oltre interessi Controparte_3
al saggio legale;
3) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_4 [...]
RAPPRESENTATA DA Controparte_14 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 29.193,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona l'8 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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