Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12501 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08943/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8943 del 2021, proposto da Societa' Fa.Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Abbate, Sabrina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Abbate in Roma, via della Maratona n.56;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. CI/1616/2021, n.prot. CI/84065/2021 del 20.5.2021, notificata il 3.6.2021, avente ad oggetto «Rilascio di autorizzazione amministrativa all'apertura di media struttura di vendita di complessivi mq 450 (di cui mq 440 settore alimentare e mq 10 settore non alimentare) Intestatario Fa.Ma srl sede legale via Marco Tabarrini n. 23 00179 Roma Locale sito in via Marco Tabarrini n. 23» nella parte di essa in cui si dispone che l'avvio dell'esercizio è subordinato al rilascio, da parte del Dipartimento PAU - Ufficio di scopo condono edilizio, del certificato di agibilità; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Nonché, ove necessario e per quanto occorrer possa per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione capitolina sulla nota di invito e diffida trasmessa a mezzo pec l'8 giugno 2021 al Dipartimento PAU Ufficio di Scopo Condono Edilizio, al rilascio del chiesto Certificato di Agibilità con condanna dell'Amministrazione medesima a provvedere prontamente all'adozione dei provvedimenti richiesti, se del caso anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il competente ufficio di Roma Capitale, nel rilasciare la richiesta autorizzazione alla apertura di una Media Struttura di Vendita nei locali siti in via Marco Tabarrini n. 23, ha apposto delle specifiche prescrizioni, in relazione al rilascio del certificato di agibilità e al carico/scarico merci, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili;
Considerato che risulta in atti che nel corso del giudizio l’autorizzazione di cui sopra è stata revocata con provvedimento del 19.07.2023, non impugnato;
Ritenuto, pertanto, che – come correttamente eccepito da Roma capitale e preso atto del silenzio sul punto della ricorrente – il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato, infatti, che risulta ormai in atti che le prescrizioni di cui al provvedimento impugnato, oggetto di contestazione, sono state superate dal sopravvenuto provvedimento di revoca della stessa autorizzazione, con la conseguenza che - a seguito della adozione di un nuovo provvedimento negativo - alcuna utilità la ricorrente potrebbe adesso conseguire dall’annullamento dell’atto impugnato con il presente ricorso, dovendo l’interesse azionato ritenersi migrato verso detto nuovo provvedimento, che ha nuovamente regolato il rapporto dedotto in giudizio;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522);
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO