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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. ssa Maria Teresa Laurito Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 519/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 15.01.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pierluigi De Bellis (cf ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio in Isernia via Veronese n.4 giusta procura in atti il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
-appellante- Email_1
E
1 ( P.IVA , rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 P.IVA_2
atti dall'Avv. Alberto Rossi (C.F. ), il quale dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec dall'Avv. Email_2
Guglielmo Boursier Niutta (cf ) il quale dichiara di voler C.F._3
ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
, dall'Avv. Guido Foglia (cf Email_3
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._4
all'indirizzo pec elettivamente domiciliata Email_4
presso il loro studio sito in Roma (RM), Via della Quattro Fontane n. 161, nonché dall'Avv. Ivan Lamponi (cf ) il quale dichiara di voler ricevere le C.F._5
comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_5
fax 0272551501 - appellata–
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 18237/2020 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_1
1880/2017 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma Parte_1 di € 30.500,00 oltre interessi, spese di procedura ed accessori, sulla base della fattura n.
108/2016 emessa dalla relativamente ad un intervento di rimorchio dell'imbarcazione CP_1 denominata “Italia” con targa RM3453D intestata alla in avaria nella Parte_1
notte tra il 3 ed il 4 ottobre 2016 a circa venti miglia al largo fuori del porto di Ostia.
La a seguito della notifica del decreto ingiuntivo in data 3/2/2017, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, sostenendo che la richiesta di soccorso pervenuta alla con email proveniente dall'indirizzo CP_1
tecnologiestradalisrl@virgilio.it non era ascrivibile al legale rappresentante della società
[...]
, in quel momento non reperibile e che, pertanto, nessun accordo contrattuale si era Pt_2
concluso tra le due società.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva esperita prova testimoniale il 21/5/2019 nel corso della quale il sig. , fratello del legale rappresentante della Persona_1 Parte_3
, ha dichiarato che la notte tra il 3 e 4 ottobre 2016, informato del fatto che
[...]
l'imbarcazione della società si trovava al largo in avaria con personale a bordo in pericolo, 2 dapprima provava a rintracciare il fratello ma, non riuscendoci, contattava la CP_1
concessionaria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Fiumicino, chiedendo di soccorrere l'imbarcazione in avaria dichiarando falsamente di essere il legale rappresentante della ed inviando la email alla dall'indirizzo Parte_1 CP_1 con la quale accettava il corrispettivo di € 25.000,00 richiesto per Email_6
l'intervento di rimorchio e forniva le coordinate geografiche del punto dove si trovava l'imbarcazione in difficoltà.
Si costituiva la che ha contestato la fondatezza di tutte le deduzioni avversarie CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione formulando in via subordinata domanda di condanna della opponente ex art. 2041 c.c..
Con sentenza n. 18237/2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dalla ritenendola infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con Parte_1
condanna della opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto il contratto
è invalido perchè stipulato da soggetto non legittimato, chiedendo altresì il rigetto dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata dalla in via subordinata, condannando parte CP_1
appellata altresì al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte appellante chiedeva anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, richiesta respinta da questa Corte con ordinanza del 20/4/2021
Si costituiva la la quale domandava di rigettare l'appello. CP_1
All'udienza dell'15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione della ulla base Parte_1
del fatto che:
-che l'imbarcazione “Italia” salvata sia intestata alla Parte_1
-che con email del 3/10/2016 proveniente dall'indirizzo tecnologiestradalisrl@virgilio.it a nome di quale legale rapp.te della è stato richiesto Parte_2 Parte_1
l'intervento della per il rimorchio dell'imbarcazione “Italia” e che in detta email è CP_1 indicato il corrispettivo di € 25.000,00 per il servizio di rimorchio;
3 -la a emesso la fattura n. 108/2016 per il medesimo importo riportato nella email;
CP_1
-il servizio di rimorchio dell'imbarcazione è stato effettuato dalla circostanza non CP_1
contestata dalla Parte_1
La Società appellante fonda la propria impugnazione sulla invalidità/inefficacia del contratto perché stipulato dal , soggetto privo del potere di rappresentanza della Persona_1
dolendosi del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del Parte_1
comportamento omissivo della la quale non ha svolto alcuna attività per sincerarsi del CP_1
fatto che il soggetto che richiedeva il salvataggio fosse munito dei poteri per farlo.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che la ricostruzione secondo la quale la richiesta di salvataggio sarebbe stata fatta dal e non dal legale rappresentante Persona_1
della società si fonda esclusivamente sulla dichiarazione resa dal . Persona_1
Tale dichiarazione non trova negli atti di causa alcun elemento di riscontro atteso che
è esclusivamente il che afferma di non essere riuscito a contattare Persona_1
il fratello quella notte, ma di tale circostanza non vi è alcuna conferma in atti, né vi è prova che il legale rappresentante della fosse Parte_3
effettivamente irreperibile.
Tra l'altro appare singolare la circostanza che, di notte, il che non Persona_1
è il legale rappresentante della società, avesse libero accesso alla casella di posta elettronica della società non essendo specificato a quale titolo avrebbe potuto fruirne, situazione attribuibile ad un comportamento colposamente tollerante del legale rappresentante della società.
L'unico dato obiettivo per cui che vi è nella presente causa è la email del 3/10/2016 proveniente dalla casella di posta elettronica della a nome Email_6
del legale rappresentante della società il quale si chiede l'intervento della Parte_2 per il rimorchio dell'imbarcazione “Italia” per il corrispettivo di € 25.000,00 per il CP_1 servizio di rimorchio, corrispettivo contestato in primo grado dall'appellante in ordine alla cui quantificazione, però, non è stato proposto alcuno specifico motivo di impugnazione, per cui tale questione è ormai coperta da giudicato.
Orbene, ammesso e non concesso che si volesse accedere alla tesi dell'appellante in merito al fatto che il abbia agito quale falsus procurator, appare del tutto evidente che Persona_1 il legale rappresentante della società abbia ratificato per fatti concludenti l'operato del fratello rientrando in possesso dell'imbarcazione salvata e tornandone a fruire così evidenziando la
4 volontà della società di avvalersi degli atti compiuti dal soggetto privo di rappresentanza ed a farne propri gli effetti con efficacia retroattiva (Cass. n. 11509/2008 e Cass. n. 2153/2014) , non avendo mai posto in essere atti di segno opposto, ad esempio, disconoscendo l'operato del fratello e contestando di non aver mai autorizzato la conclusione del contratto ed il salvataggio dell'imbarcazione.
Peraltro osserva la Corte che anche accedendo alla ricostruzione del non Persona_1
sarebbe neanche necessaria la ratifica del contratto atteso che nel caso in cui il falso rappresentante ha creato l'apparenza di essere effettivamente dotato dei poteri di rappresentanza, come nel caso di specie nel quale il avrebbe posto in essere Persona_1 una vera e propria sostituzione di persona in grado con invio di comunicazione dall'indirizzo della società di creare un legittimo affidamento della nella provenienza della richiesta CP_1
di soccorso da soggetto legittimato a proporla, il contratto concluso produce comunque effetti nella sfera giuridica del rappresentato a prescindere dalla ratifica dell'atto (Cass. sez.III n.
9328/2015).
Il rigetto dell'appello assorbe il motivo inerente la domanda di rigetto dell'azione di arricchimento proposta in via subordinata dall'appellata ex art. 346 cpc.
Complessivamente, l'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 18237 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' appellante in persona del LRPT al Parte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cpa,
5 c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, li 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. ssa Maria Teresa Laurito Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 519/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 15.01.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Pierluigi De Bellis (cf ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio in Isernia via Veronese n.4 giusta procura in atti il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
-appellante- Email_1
E
1 ( P.IVA , rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 P.IVA_2
atti dall'Avv. Alberto Rossi (C.F. ), il quale dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec dall'Avv. Email_2
Guglielmo Boursier Niutta (cf ) il quale dichiara di voler C.F._3
ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
, dall'Avv. Guido Foglia (cf Email_3
il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._4
all'indirizzo pec elettivamente domiciliata Email_4
presso il loro studio sito in Roma (RM), Via della Quattro Fontane n. 161, nonché dall'Avv. Ivan Lamponi (cf ) il quale dichiara di voler ricevere le C.F._5
comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica Email_5
fax 0272551501 - appellata–
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 18237/2020 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_1
1880/2017 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma Parte_1 di € 30.500,00 oltre interessi, spese di procedura ed accessori, sulla base della fattura n.
108/2016 emessa dalla relativamente ad un intervento di rimorchio dell'imbarcazione CP_1 denominata “Italia” con targa RM3453D intestata alla in avaria nella Parte_1
notte tra il 3 ed il 4 ottobre 2016 a circa venti miglia al largo fuori del porto di Ostia.
La a seguito della notifica del decreto ingiuntivo in data 3/2/2017, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, sostenendo che la richiesta di soccorso pervenuta alla con email proveniente dall'indirizzo CP_1
tecnologiestradalisrl@virgilio.it non era ascrivibile al legale rappresentante della società
[...]
, in quel momento non reperibile e che, pertanto, nessun accordo contrattuale si era Pt_2
concluso tra le due società.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva esperita prova testimoniale il 21/5/2019 nel corso della quale il sig. , fratello del legale rappresentante della Persona_1 Parte_3
, ha dichiarato che la notte tra il 3 e 4 ottobre 2016, informato del fatto che
[...]
l'imbarcazione della società si trovava al largo in avaria con personale a bordo in pericolo, 2 dapprima provava a rintracciare il fratello ma, non riuscendoci, contattava la CP_1
concessionaria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Fiumicino, chiedendo di soccorrere l'imbarcazione in avaria dichiarando falsamente di essere il legale rappresentante della ed inviando la email alla dall'indirizzo Parte_1 CP_1 con la quale accettava il corrispettivo di € 25.000,00 richiesto per Email_6
l'intervento di rimorchio e forniva le coordinate geografiche del punto dove si trovava l'imbarcazione in difficoltà.
Si costituiva la che ha contestato la fondatezza di tutte le deduzioni avversarie CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione formulando in via subordinata domanda di condanna della opponente ex art. 2041 c.c..
Con sentenza n. 18237/2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dalla ritenendola infondata, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con Parte_1
condanna della opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto il contratto
è invalido perchè stipulato da soggetto non legittimato, chiedendo altresì il rigetto dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata dalla in via subordinata, condannando parte CP_1
appellata altresì al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte appellante chiedeva anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, richiesta respinta da questa Corte con ordinanza del 20/4/2021
Si costituiva la la quale domandava di rigettare l'appello. CP_1
All'udienza dell'15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione della ulla base Parte_1
del fatto che:
-che l'imbarcazione “Italia” salvata sia intestata alla Parte_1
-che con email del 3/10/2016 proveniente dall'indirizzo tecnologiestradalisrl@virgilio.it a nome di quale legale rapp.te della è stato richiesto Parte_2 Parte_1
l'intervento della per il rimorchio dell'imbarcazione “Italia” e che in detta email è CP_1 indicato il corrispettivo di € 25.000,00 per il servizio di rimorchio;
3 -la a emesso la fattura n. 108/2016 per il medesimo importo riportato nella email;
CP_1
-il servizio di rimorchio dell'imbarcazione è stato effettuato dalla circostanza non CP_1
contestata dalla Parte_1
La Società appellante fonda la propria impugnazione sulla invalidità/inefficacia del contratto perché stipulato dal , soggetto privo del potere di rappresentanza della Persona_1
dolendosi del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del Parte_1
comportamento omissivo della la quale non ha svolto alcuna attività per sincerarsi del CP_1
fatto che il soggetto che richiedeva il salvataggio fosse munito dei poteri per farlo.
Il motivo è infondato.
In primo luogo osserva la Corte che la ricostruzione secondo la quale la richiesta di salvataggio sarebbe stata fatta dal e non dal legale rappresentante Persona_1
della società si fonda esclusivamente sulla dichiarazione resa dal . Persona_1
Tale dichiarazione non trova negli atti di causa alcun elemento di riscontro atteso che
è esclusivamente il che afferma di non essere riuscito a contattare Persona_1
il fratello quella notte, ma di tale circostanza non vi è alcuna conferma in atti, né vi è prova che il legale rappresentante della fosse Parte_3
effettivamente irreperibile.
Tra l'altro appare singolare la circostanza che, di notte, il che non Persona_1
è il legale rappresentante della società, avesse libero accesso alla casella di posta elettronica della società non essendo specificato a quale titolo avrebbe potuto fruirne, situazione attribuibile ad un comportamento colposamente tollerante del legale rappresentante della società.
L'unico dato obiettivo per cui che vi è nella presente causa è la email del 3/10/2016 proveniente dalla casella di posta elettronica della a nome Email_6
del legale rappresentante della società il quale si chiede l'intervento della Parte_2 per il rimorchio dell'imbarcazione “Italia” per il corrispettivo di € 25.000,00 per il CP_1 servizio di rimorchio, corrispettivo contestato in primo grado dall'appellante in ordine alla cui quantificazione, però, non è stato proposto alcuno specifico motivo di impugnazione, per cui tale questione è ormai coperta da giudicato.
Orbene, ammesso e non concesso che si volesse accedere alla tesi dell'appellante in merito al fatto che il abbia agito quale falsus procurator, appare del tutto evidente che Persona_1 il legale rappresentante della società abbia ratificato per fatti concludenti l'operato del fratello rientrando in possesso dell'imbarcazione salvata e tornandone a fruire così evidenziando la
4 volontà della società di avvalersi degli atti compiuti dal soggetto privo di rappresentanza ed a farne propri gli effetti con efficacia retroattiva (Cass. n. 11509/2008 e Cass. n. 2153/2014) , non avendo mai posto in essere atti di segno opposto, ad esempio, disconoscendo l'operato del fratello e contestando di non aver mai autorizzato la conclusione del contratto ed il salvataggio dell'imbarcazione.
Peraltro osserva la Corte che anche accedendo alla ricostruzione del non Persona_1
sarebbe neanche necessaria la ratifica del contratto atteso che nel caso in cui il falso rappresentante ha creato l'apparenza di essere effettivamente dotato dei poteri di rappresentanza, come nel caso di specie nel quale il avrebbe posto in essere Persona_1 una vera e propria sostituzione di persona in grado con invio di comunicazione dall'indirizzo della società di creare un legittimo affidamento della nella provenienza della richiesta CP_1
di soccorso da soggetto legittimato a proporla, il contratto concluso produce comunque effetti nella sfera giuridica del rappresentato a prescindere dalla ratifica dell'atto (Cass. sez.III n.
9328/2015).
Il rigetto dell'appello assorbe il motivo inerente la domanda di rigetto dell'azione di arricchimento proposta in via subordinata dall'appellata ex art. 346 cpc.
Complessivamente, l'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 18237 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' appellante in persona del LRPT al Parte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cpa,
5 c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, li 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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