TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6016/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. IOVINE Vittorio del Foro di Pescara, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Bergamo, via Pietro Rovelli n. 35 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 27/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Pescara in data 27/04/1967, dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli e , oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autonomi – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del marito, con vittoria di spese e competenze di lite in caso di avversa opposizione.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 27/03/2025, verificata la regolare e tempestiva notificazione degli atti al convenuto non costituito, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, sentiva liberamente la OR , che dichiarava di non aver più visto Parte_1 né sentito il marito dagli anni novanti, confermando l'intenzione di ottenere la pronuncia di separazione. Senza adottare provvedimenti temporanei e urgenti, stante l'assenza di prole da tutelare e la mancanza di istanze di natura economica, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, previa precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le circostanze riferite dall'odierna ricorrente rispetto alla cessata convivenza tra le parti già da alcuni decenni, unitamente alla mancata costituzione in giudizio del marito, dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta oramai da tempo intollerabile, sicché può essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., ovvero senza addebito stante la rinunzia alla relativa domanda da parte della odierna ricorrente.
In ragione della natura necessaria del giudizio di separazione e della contumacia del convenuto, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Pescara in data 27/04/1967 (trascritto nei
[...]
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1967, atto n. 152, parte II, serie A); pagina 2 di 3 2. prende atto della rinunzia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCARA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 27/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. IOVINE Vittorio del Foro di Pescara, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Bergamo, via Pietro Rovelli n. 35 – non costituito – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 27/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Pescara in data 27/04/1967, dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli e , oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autonomi – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del marito, con vittoria di spese e competenze di lite in caso di avversa opposizione.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 27/03/2025, verificata la regolare e tempestiva notificazione degli atti al convenuto non costituito, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, sentiva liberamente la OR , che dichiarava di non aver più visto Parte_1 né sentito il marito dagli anni novanti, confermando l'intenzione di ottenere la pronuncia di separazione. Senza adottare provvedimenti temporanei e urgenti, stante l'assenza di prole da tutelare e la mancanza di istanze di natura economica, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, previa precisazione delle conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Le circostanze riferite dall'odierna ricorrente rispetto alla cessata convivenza tra le parti già da alcuni decenni, unitamente alla mancata costituzione in giudizio del marito, dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta oramai da tempo intollerabile, sicché può essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., ovvero senza addebito stante la rinunzia alla relativa domanda da parte della odierna ricorrente.
In ragione della natura necessaria del giudizio di separazione e della contumacia del convenuto, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Pescara in data 27/04/1967 (trascritto nei
[...]
Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1967, atto n. 152, parte II, serie A); pagina 2 di 3 2. prende atto della rinunzia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PESCARA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3