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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7241/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo _1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 30/07/1983. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie il 03/06/1984, Per_1
il 17/12/1992 e l'01/08/1996. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie Per_3
e (maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e Per_2
che nulla sia disposto a titolo di assegno muliebre (ricorso depositato il 02/07/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
l'obbligo del marito di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre ISTAT e al Per_3
50% delle spese straordinarie e almeno € 150,00 mensili a titolo di assegno muliebre oltre ISTAT nonché il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 2188/2016 del 12/04/2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente, avvenuta all'udienza del 26/03/2025;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere
3 accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7241/2024 introdotto con ricorso del 02/07/2024 da nei confronti di _1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 30/07/1983 tra _1
(BARI (BA), 22/08/1958) e ARI
[...] Controparte_1
(BA), 01/07/1965) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1077, parte II,
4 serie A, anno 1983;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28/03/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7241/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo _1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 30/07/1983. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie il 03/06/1984, Per_1
il 17/12/1992 e l'01/08/1996. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie Per_3
e (maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e Per_2
che nulla sia disposto a titolo di assegno muliebre (ricorso depositato il 02/07/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente , Controparte_1
che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
l'obbligo del marito di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre ISTAT e al Per_3
50% delle spese straordinarie e almeno € 150,00 mensili a titolo di assegno muliebre oltre ISTAT nonché il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 2188/2016 del 12/04/2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente, avvenuta all'udienza del 26/03/2025;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere
3 accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7241/2024 introdotto con ricorso del 02/07/2024 da nei confronti di _1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 30/07/1983 tra _1
(BARI (BA), 22/08/1958) e ARI
[...] Controparte_1
(BA), 01/07/1965) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1077, parte II,
4 serie A, anno 1983;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28/03/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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