TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15928/2024
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 15928/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. DI GIROLAMO ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , con l'avv. MARCON Controparte_1 P.IVA_1
EZIO
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del
17.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3673/2024 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della , la somma di € 10.175,00, oltre spese e Controparte_1 accessori, per omesso pagamento della fattura n.50/2024 avente ad oggetto il corrispettivo per la realizzazione di opere di ristrutturazione edile eseguite sull'immobile di proprietà comune di
[...]
e . Pt_1 CP_2
Previa richiesta di autorizzare la chiamata in causa di in quanto parte contrattuale, ha CP_2 esposto i seguenti fatti:
• in data 20.06.2023 e la moglie, sottoscrivevano contratto Parte_1 CP_2
d'appalto per lavori di ristrutturazione presso l'immobile di loro proprietà sito in Torino,
Corso Montecucco n. 24;
• l'importo per le opere veniva convenuto a corpo tra le parti in € 21.550,00 più iva come da preventivo presentato prima della sottoscrizione del contratto;
• le parti convenivano, altresì, che qualsivoglia opera extra preventivo da eseguirsi in corso d'opera sarebbe stata eseguita dall'impresa previa conferma d'ordine;
• il 28.6.2023 l'impresa dava inizio ai lavori e proseguiva sino al 29.02.2024;
• il 3.7.2023 veniva versato il primo acconto, il 7.7.2023 il secondo acconto, il 27.7.2023 il terzo acconto e il 21.11.2023 il quarto acconto, per un totale versato di € 19.130,00, più iva;
• il 13.3.2024 i coniugi inviavano una mail alla con cui comunicavano Pt_1 CP_1 che non intendevano accettare il consuntivo presentato dall'impresa in data 06.03.2024 in quanto: a) le opere consuntivate extra erano da ritenersi ricomprese nel preventivo inziale;
b) alcune opere non erano state eseguite a regola d'arte e presentavano vizi e difetti;
• a seguito della suddetta comunicazione, le parti effettuavano sopralluogo presso l'immobile che, tuttavia, non portava ad una definizione della vicenda;
difatti l'impresa inviava nuovo consuntivo che non veniva accettato dai committenti;
• il 13.4.2024 la Impresit inviava diffida di pagamento, cui l'attore replicava tempestivamente;
seguiva il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. pagina 2 di 16 Ciò premesso, in via preliminare, ha eccepito la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, non sussistendo il requisito della certezza e della liquidità del credito azionato non essendo mai stata accettate la somma di € 6.960,00 più iva, di cui al consuntivo del 5.03.2024. Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria deducendo che:
• benchè i costi delle opere di ristrutturazione fossero stati quantificati a corpo con la previsione che eventuali opere extra sarebbero state eseguite previa conferma d'ordine, le parti non avevano mai concordato la realizzazione di opere extra contratto;
• tutti i costi extra di cui al consuntivo del 5.03.2024, ulteriormente conteggiati, ad eccezione del montaggio del lavabo nel bagno di servizio, dei profili led, del box doccia, delle bocchette dell'impianto di climatizzazione e della linea gas con allaccio del contatore per il boiler - stimabili forfettariamente in € 1.000,00, rientravano nella prestazione originariamente pattuita;
• a fronte di vizi e difetti riscontrati (imperfezioni nelle finiture della porta d'ingresso, della zona cucina e della lavanderia;
difetti nella posa delle piastrelle della zona cucina, della lavanderia e del bagno di servizio;
problemi nei rivestimenti dei bagni;
difettoso posizionamento dei collettori e del contatore dell'acqua; errore di posa altezza diffusori aria condizionata;
errore di costruzione della tramezza ovvero della parete divisoria tra la cucina e la dispensa, difetti nel box doccia;
stuccatura della pavimentazione in legno non eseguita a regola d'arte; difetti nel cartongesso del bagno), alcuna somma ulteriore residua in favore della a saldo del prezzo. CP_1
Ha, dunque, invocato il disposto di cui all'art. 1668 c.c. chiedendo la riduzione del prezzo.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, accertare che non vi sono costi extra dovuti dal committente e, ad ogni modo, anche ove gli stessi dovessero essere considerati al di fuori del prezzo convenuto contrattualmente, di accertare la presenza di vizi e difformità e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla in virtù dell'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 cc. Pt_1 CP_1 con conseguente annullamento/revoca del decreto opposto.
La si è costituita contestando l'opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
In via preliminare ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo e la conseguente improcedibilità dell'opposizione, evidenziando che dall'esame del Portale telematico PdA risulterebbe che parte opponente avrebbe iscritto a ruolo la causa in data 18/09/2024, a fronte di una notificazione dell'atto di opposizione in data 06/09/2024. pagina 3 di 16 Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie sia per quanto riguarda la richiesta di riduzione del prezzo dell'appalto sia relativamente all'esistenza di vizi e difetti dell'opera. In particolare, ha specificato che:
• le opere di cui la ha reclamato il dovuto saldo assommano ad €. 10.175,00 e CP_1 non ad €. 10.550,00 come affermato da controparte opponente. A fronte di un Preventivo iniziale lavori di € 22.020.00, in data 20/06/2023 la ditta convenuta aveva ridotto il totale lavori ad inferiori € 21.550,00, importo confermato nel successivo Consuntivo del
05/03/2024 rivisto e modificato dalla in data 23/03/2024; CP_1
• i committenti hanno richiesto, in corso d'opera, altre e diverse lavorazioni extra capitolato iniziale, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1661 c.c.:
• le nuove opere e/o variazioni erano state ordinate dai committenti per cui la conferma d'ordine avrebbe dovuto essere data dalla ditta appaltatrice che, eseguendo i lavori, richiesti, aveva evidentemente accettato le richieste extra contratto;
• le ulteriori opere computate come extra non erano già incluse nel preventivo iniziale, atteso che: le piastrelle di grande formato erano previste nel preventivo iniziale per il solo rivestimento delle pareti , e non già per le pavimentazioni;
le bocchette dell'impianto di climatizzazione/aerazione sono pacificamente un extra;
tutte le attività eseguite come necessarie per l'installazione di opere extra (specie se in quota di altezza con il necessario utilizzo di piattaforme elevatrici) non possono che essere considerate come accessorie alla realizzazione di tali opere;
• nel Consuntivo del 5.3.2024, la ha omaggiato all'opponente diverse CP_1 lavorazioni, defalcandole dal novero delle “opere extra”;
• l'intera attività di esecuzione delle opere realizzate dalla (sia quelle da CP_1 capitolato iniziale, sia quelle extra capitolato iniziale) è stata costantemente seguita in loco dai committenti stessi, i quali sono stati sempre presenti sul cantiere per verificare e discutere e decidere con le maestranze ogni sviluppo esecutivo. CP_1
Ha contestato la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera lamentati e la perizia tecnica di parte prodotta sub doc. n.
8. In particolare, ha evidenziato che: né le cornici , né i telai delle porte sono mai state lavorate dalla in alcun modo;
la differenza di piano delle cornici è dovuta CP_1 alle criticità legate ad un vecchio pavimento già esistente;
tutti i battiscopa sono stati posati, tranne alcuni (che di conseguenza non sono stati finiti con le relative stuccature) solo ed esclusivamente perché a conclusione delle opere eseguite dalla alcune porte e i loro relativi coprifili non CP_1 erano state ancora posate dagli altri artigiani incaricati dalla committenza;
il posizionamento della pagina 4 di 16 griglia di aspirazione fumi della cappa cucina, presente in facciata, è il risultato di una specifica richiesta avanzata dalla committenza;
il disallineamento delle fughe delle piastrelle a pavimento è irrilevante in quanto pressoché inesistente, considerando che le piastrelle di grosso formato, fornite dalla committenza e solamente posate da sono risultate di uno spessore di mm. 5 (anziché CP_1 del normale spessore di mm. 10), di conseguenza inarcate sulla superfice e leggermente “scalibrate” nella loro dimensione;
la posa in opera dei rivestimenti dei bagni così come il posizionamento dei collettori e del contatore idrico è stata concordata in cantiere con la committenza;
l'impianto del condizionatore non era di competenza della la quale ha provveduto esclusivamente a CP_1 posizionare dei telai per diffusori nei punti che le sono stati indicati dalla committenza;
durante il sopralluogo del 19 marzo 2024 venne rilevato un lievissimo fuori quadro della parete divisoria tra la cucina ed il ripostiglio, una minima difformità che in ogni caso non risulta aver creato in alcun modo problematiche;
il piatto doccia all' esito all'installazione eseguita dall'Impresa era integro e protetto;
quanto alla stuccatura del pavimento in parquet, si tratta di un vecchio e piuttosto malandato parquet che la committenza aveva deciso di conservare: il compito affidato alla era quello di CP_1 levigarlo e verniciarlo, compreso l'apporto di appositi stucchi di alcune fessure e il lavoro fu realizzato a regola d'arte; le “cavillature” sul cartongesso del bagno non sono ascrivibile a CP_1 CP_1 ha correttamente e puntualmente eseguito la copertura e la protezione del passaggio nei CP_3 punti segnalati dalla committenza.
Ha chiesto, pertanto, accertare la tardività dell'iscrizione a ruolo e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione. Nel merito, respingere l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'inadempimento contrattuale della parte opponente e condannarla al pagamento della somma di € 10.175,00 a saldo del prezzo delle opere di ristrutturazione.
Respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e l'istanza di CP_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stata espletata la CTU.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In via generale, va rilevato che non sono oggetto di contestazione o risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
• il 20.6.2023 e hanno stipulato con la ditta un Parte_1 Parte_2 CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'unità immobiliare di loro proprietà, sita in Torino, Corso Monte Cucco nr.24 (doc.1);
pagina 5 di 16 • il prezzo dell'appalto è stato fissato “a corpo” in complessivi € 21,550,00 come da preventivo del 7.6.2023 “escluso le voci da quantificare in corso d'opera”, da versare con le seguenti modalità: 30% ad inizio lavori;
30% ad impianti eseguiti;
30% a fine lavori;
10% a distanza di 30 giorni dalla fine dei lavori (doc.2);
• le parti convenivano che qualsivoglia opera extra preventivo, da eseguirsi in corso d'opera, sarebbe stata eseguita dall'impresa previa conferma d'ordine scritta e fatturata ad ultimazione dell'opera stessa (doc. 1 – art. 3, comma 3);
• i lavori di ristrutturazione sono iniziati in data 28.06.2023 e sono terminati in data
29.02.2024 (circostanza non oggetto di contestazione);
• l'opponente ha versato all'impresa rispettivamente, in data 03.07.2023 il primo acconto, in data 07.07.2023 il secondo acconto, in data 27.07.2023 il terzo acconto, in data
21.11.2023 il quarto acconto, per un acconto totale di € 19.130,00 più iva al
10% (circostanza non oggetto di contestazione);
• con consuntivo del 5/3/2024 rivisto e modificato dalla il 23/3/2024 (doc. n.3 CP_1 fasc. monitorio , la convenuta appaltatrice ha presentato all'opponente un riepilogo CP_1 contenente il conteggio degli importi ancora dovuti per le opere eseguite da contratto/preventivo del 7.06.2023 e per le opere eseguite extra contratto, al netto degli acconti già ricevuti. L'importo totale richiesto è di € 9.250,00 oltre iva (€ 10.175,00, di cui al decreto ingiuntivo) di cui € 6.960,00, per le opere extra contratto;
• parte opponente con lettera del 13.03.2024 da un lato ha comunicato all'impresa di non condividere il consuntivo presentato dall'impresa in data 06.03.2024, in quanto le opere conteggiate come extra avrebbero dovuto essere ricomprese nel preventivo inziale;
dall'altro lato ha contestato la mancata esecuzione a regola d'arte e la presenza di vizi e difetti dell'opera; tale lettera è stata riscontrata dall'impresa, a seguito di sopralluogo in data
22.03.2024 (doc.6);
• il 16.4.2024 ha trasmesso all'opponente una diffida di pagamento (doc.4); CP_1
• ha rifiutato il pagamento;
ha agito per via monitoria così Parte_1 CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto di causa di € 10.175,00 iva compresa.
Ciò posto, parte opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la sussistenza di vizi e difetti dell'opera e, quanto alle opere extra, ha allegato che le stesse avrebbero dovuto essere ricomprese nel preventivo iniziale, il cui prezzo è stato concordato “a corpo”. Ha chiesto quindi di dichiarare che nulla è dovuto, dall'opponente all'impresa convenuta, per le opere extra preventivo e di accertare la presenza di vizi e difetti dell'opera, formulando domanda di riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c.c. pagina 6 di 16 In particolare, l'opponente ha dedotto che “Se non per alcune voci, quali il montaggio del lavabo nel bagno di servizio, dei profili led, del box doccia, delle bocchette dell'impianto di climatizzazione e della linea gas con allaccio del contatore per il boiler - stimabili forfettariamente in € 1.000,00, - è chiaro ed evidente che tutti gli altri costi extra oggi ulteriormente conteggiati rientravano nella prestazione originaria in riferimento alla quale, lo si ribadisce, le parti hanno convenuto un prezzo a corpo”. A titolo esemplificativo, ha allegato che la “Maggiorazione per posa pavimentazione di grande formato cm. 120x120” di €. 300.00 prevista nel consuntivo, doveva essere ricompresa nella voce
“pavimentazioni” di cui al preventivo d'appalto che prevede, tra le varie opere anche la “posa di nuove pavimentazioni in piastrella” per un totale di € 5.600,00. Analoghe considerazioni ha svolto anche per la voce “assistenza edile agli impianti”, ritenendo che sia stato applicato un ulteriore corrispettivo extra seppur già incluso nel preventivo iniziale. E ancora: “il tiro in quota delle piastrelle, il noleggio della piattaforma per lavori in quota e così via”.
Quanto ai vizi e difetti, ha contestato una serie di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, come meglio dettagliate nell'atto introduttivo.
Al fine di verificare la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al contratto d'appalto nonchè l'esistenza di eventuali opere extra capitolato e di accertare la riconducibilità dei vizi riscontrati dall'opponente al mancato rispetto delle regole dell'arte da parte di è stata disposta CP_1
CTU.
La CTU, all'esito dei sopralluoghi eseguiti e previa disamina della documentazione prodotta, con argomentazioni lineari e immuni da vizi logici, integralmente condivise da questo Tribunale, premesso di ritenere come eseguite “tutte le opere funzionali alle “opere finite”, non visionabili e descritte nel capitolato”, quali “allestimento di cantiere;
demolizioni pavimenti e massetti;
nuovi massetti;
preparazioni delle superfici per la posa dei rivestimenti;
assistenza agli impianti”, ha accertato che sono state eseguite le seguenti opere:
- A) Realizzazione di tramezzo del ripostiglio con vano porta: è stato demolito il divisorio esistente e realizzato in diversa posizione per poter inserire i mobili della cucina;
- B) sono stati realizzati tutti gli impianti idraulici nella cucina, nel bagno principale, nel bagno piccolo, nella lavanderia e più in particolare, per un totale di undici punti acqua con relativi scarichi e posa di sanitari, rubinetterie, box doccia forniti dalla committenza. È stata realizzata anche la linea gas per il collegamento e il montaggio del boiler “Rinnai”; risultano inoltre posti in opera nel locale lavanderia due collettori idraulici “per la distribuzione idraulica alle utenze senza giunte con chiusura separata di ogni singola utenza” e un “contatore da incasso per acqua fredda completo di scatola metallica” come indicato nel capitolato;
pagina 7 di 16 - per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione è stato eseguito lo scarico della condensa delle due macchine esterne nello scarico della doccia e la predisposizione della tubazione di scarico;
in facciata è stata installata una griglia esterna per il collegamento alla tubazione posta in opera per la cappa della cucina;
- per quanto riguarda gli altri impianti (elettrico, tv, condizionamento) la ha effettuato la CP_1 sola assistenza edile per l'esecuzione delle tracce a parete e a pavimento.
- C) Posa di pavimenti e rivestimenti, recupero di pavimento esistente e nuovo zoccolino in legno. Il
CTU ha verificato l'avvenuta posa di pavimenti e rivestimenti di grande formato come indicato nel preventivo del 28-06-2023, nelle zone del bagno piccolo, bagno grande, cucina, lavanderia e soggiorno;
- D) recupero di pavimento esistente e nuovo zoccolino in legno. Ingresso, corridoio, soggiorno, camere da letto: -recupero del parquet esistente tramite raschiatura, stuccatura, levigatura e posa di nuovo battiscopa oltre all'integrazione in corridoio di una parte del palchetto ammalorato per ca. mq
4.00.
- E) Opere in cartongesso: Le opere realizzate in cartongesso sono state funzionali al passaggio degli impianti: - formazione di controsoffitto nei bagni, in lavanderia e in corridoio per il passaggio impianti di illuminazione e climatizzazione con inserimento di griglie di aerazione e botole di ispezione;
volume in cartongesso sull'isola della cucina per inserimento cappa aspirante e corpi illuminanti;
veletta zona notte per inserimento bocchette di aerazione;
Ha, dunque, ritenuto che le opere in capitolato sono state interamente eseguite salvo alcune rifiniture da completarsi.
Quanto alle opere extra capitolato richieste a consuntivo dall'impresa, la CTU ha ritenuto ammissibili le seguenti lavorazioni:
- a) maggiorazione per posa pavimentazione di grande formato cm 120x120 in quanto nel capitolato sottoscritto il 20/06/2023 il grande formato era indicato solo per i rivestimenti. “Il preventivo delle forniture (Doc. 15 della memoria dell'Attore in opposizione) del 28/06/2023 è infatti successivo alla sottoscrizione del contratto. Tale lavorazione è più gravosa per il peso e le dimensioni che rendono meno maneggevoli le piastrelle con maggior rischio di rottura delle piastrelle soprattutto durante i tagli e i fori. Anche l'omogeneità delle fughe è di maggior difficoltà nella posa in quanto le tolleranze dimensionali incidono di più sui grandi formati”.
b) realizzazione di scarico condensa macchine esterne: dalla documentazione in atti e dai colloqui durante il sopralluogo è emerso che l'impianto di condizionamento inizialmente doveva essere eseguito dalla mentre in fase di definizione dell'appalto è stato affidato ad altra ditta dalla CP_1
pagina 8 di 16 committenza. Nel contratto del 20-06-2023 alla voce “Opere Idrauliche” è specificato “Realizzazione di scarico per impianto di climatizzazione interno”. Di norma lo scarico della condensa interna si utilizza per il raffrescamento estivo mentre quello dell'unità esterna si realizza quando l'impianto assume anche la funzione di riscaldare. Ad avviso del CTU era quindi plausibile che in fase di preventivo, in assenza della definizione dell'impianto da realizzarsi, fosse stato previsto il solo scarico interno.
- c) interventi impianto di distribuzione riscaldamento per nuovo attacco radiatore cucina, intervento resosi necessario per poter derivare la linea verso il termoarredo del bagno grande,;
- d) montaggio dei due nuovi termoarredi nei bagni. Non erano infatti presenti nel capitolato voci riguardanti l'impianto di riscaldamento.
- e) due punti idraulici aggiuntivi. Nel capitolato erano stati preventivati 9 punti acqua mentre ne sono stati realizzati 11. Si ritiene di poter ammettere il solo punto acqua aggiuntivo del boiler in quanto la lavanderia era già comprensiva di lavatoio e lavatrice.
- f) nuova linea gas, allaccio al contatore del gas;
- g) montaggio boiler ACS “Rinnai” con fornitura di valvola di intercettazione e tubi flessibili inox: lavorazioni non presenti nel capitolato originario e aggiunte nel corso dei lavori;
- h) montaggio box doccia. Questa opera era espressamente esclusa nella sezione “opere idrauliche”
“escluso il montaggio di mobili e box doccia”;
- i) assistenza edile per inserimento di n. 6 bocchette di aerazione nei tramezzi in laterizio. Nel capitolato era presente l'assistenza edile agli impianti per lavorazioni standard quali tracce o incasso degli attacchi idraulici, mentre la presente opera ha comportato un maggiore livello di finitura
(riquadratura a misura per inserimento griglie di aerazione) con fornitura e posa di telaio (foto 3, 4, 5,
6, 33,17, 41).
- l) Demolizione e ricostruzione tramezzo con vano porta del ripostiglio in nuova posizione. Questa lavorazione è stata inserita nella CILA prot. 12537 del 27/06/2023 successivamente al contratto del
20/06/2023 in cui non sono indicate né demolizioni né nuove costruzioni di tramezzi;
- m) chiusura in muratura avvolgitori tapparelle: “ da quanto riferito durante il sopralluogo, la stessa si è resa necessaria in soggiorno ed ha comportato smontaggio/rimontaggio della tapparella, rinforzo del cassonetto tramite muratura e relative finiture”;
- n) Creazione di ribassamento cucina con velette copertura tavolo e veletta zona notte per inserimento bocchetta di aerazione Nel capitolato era previsto tra le opere in cartongesso “la realizzazione di porzione di ribassamento per posizionamento cappa aspirante”, successivamente è stata aggiunta un'altra porzione di controsoffitto ribassato in corrispondenza del tavolo con inserimento pagina 9 di 16 di lampadario a soffitto, come anche indicato nel disegno della cucina (Doc. 16 della memoria dell'Attore in opposizione), anche nella camera da letto per mancanza di spazio nel passaggio delle tubazioni si è resa necessaria una “veletta” aggiuntiva;
- o) Interventi aggiuntivi ripristino parquet: il capitolato prevedeva il recupero del palchetto esistente, durante il sopralluogo è stato riferito dalle parti che in un'area del corridoio di ca. mq 4 è stato necessario sostituire il parquet in quanto fortemente danneggiato, circostanza che esulava dalla manutenzione prevista in capitolato (raschiatura, levigatura, e verniciatura)”.
La CTU ha, invece, escluso dalle opere richieste nel consuntivo del 05/03/2025 rivisto dalla CP_1 le seguenti voci:
- il noleggio piattaforma e occupazione suolo pubblico: tale noleggio necessario per il sollevamento in quota delle piastrelle di grande formato era già da prevedersi per i rivestimenti di grande formato inseriti nel capitolato;
- n. 1 punto acqua come già indicato al punto e);
- montaggio lavabo bagno piccolo: il capitolato escludeva espressamente “il montaggio di mobili e box doccia”, ma non i sanitari che erano inclusi;
- realizzazione di taglio a parete per impianti elettrici con noleggio ed utilizzo scanalatrice e assistenza edile impianti elettrici per modifiche: tali lavorazioni erano già previste nella voce “Assistenza agli impianti per gli impianti elettrici…riguardante la realizzazione di tracce nelle murature…”;
- realizzazione di foro cappa con fornitura di tubo di aspirazione: questa opera anche se non espressamente descritta nel capitolato, era ad avviso del CTU da intendersi implicitamente inserita essendo descritta alla voce “Opere in cartongesso” la lavorazione “ribassamento per posizionamento cappa aspirante”;
- rimozione e ripristino intonaco soffitto: tale opera oltre a non essere documentata in atti, è di piccola entità e si ritiene possa rientrare tra le opere di assistenza edile da prevedere in cantiere
- ribassamento locale lavanderia compreso montaggio e rimontaggio per modifica illuminazione: durante il sopralluogo è stato spiegato che si è dovuto smontare un pannello in cartongesso già installato per incasso faretti, la scrivente ritiene che lavorazione possa rientrare nelle assistenze impiantistiche;
- posa strisce led e aerazione: questa lavorazione originariamente programmata in cucina è stata spostata nel disimpegno, quindi non può essere considerata una lavorazione aggiuntiva.
Il CTU ha, dunque, inizialmente quantificato il valore delle opere extra capitolato riconosciute (allegato
5) in euro 4.430,00.
pagina 10 di 16 Quanto ai vizi e difetti dell'opera, il CTU premesso che “l'alloggio è molto rifinito e i lavori nel loro complesso appaio ben eseguiti dalla e dalle altre ditte che sono intervenute nella CP_1 ristrutturazione” ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi e difetti:
p) Imperfezioni nelle finiture delle cornici della porta d'ingresso della zona cucina e della zona lavanderia, del battiscopa in grès, imperfezioni di finitura anche nell'installazione della griglia esterna collegata al sistema di aspirazione fumi della cappa della cucina;
(cfr. p.14 CTU)
q) Difetti nella posa delle piastrelle: le piastrelle della zona cucina, della lavanderia e del bagno di servizio presentano irregolarità nel piano di posa e difetti estetici, quali disallineamenti e stuccature non omogenee, compromettendo l'estetica complessiva;
(cfr. p.14 CTU)
r) Problemi nei rivestimenti: i rivestimenti dei bagni (bagno principale e bagno di servizio); si riscontrano, inoltre, errori nell'esecuzione delle forometrie per i corpi di incasso a parete;
• nel bagno di servizio sono stati rilevati i seguenti difetti: Mancato allineamento tra le fughe della pavimentazione e del rivestimento le cui lastre nominalmente avevano la medesima larghezza di cm 60 (foto 28.1); Il foro per il rubinetto incassato a parete
è scheggiato lungo i bordi e non del tutto coperto dal rosone di rifinitura (foto 26,27);
Alcune lastre tagliate in cantiere risultano con un bordo scheggiato e non rettilineo (foto
28.2).
• nel bagno grande i difetti ad avviso della scrivente sono meno evidenti, alcune fughe irregolari e stuccature da integrare soprattutto nella zona doccia (foto 34-35).
s) Posizionamento collettori impianto idraulico: il posizionamento dei collettori e del contatore dell'acqua risulta essere in una zona poco praticabile e funzionale rispetto la disposizione degli arredi. Lo scarico del lavabo del bagno di servizio doveva essere realizzato con un po' più attenzione per consentire di montare un sifone di scarico del lavabo a vista. Il difetto è di tipo estetico;
t) Errore di posa altezza diffusori aria condizionata: Le bocchette di distribuzione dell'aria condizionata sono state posizionate ad un'altezza tale da non consentire la realizzazione della boiserie prevista sulla parete. Il presunto vizio è stato riscontrato solo all'ingresso (foto 6), in particolare l'altezza della griglia di aerazione posizionata leggermente più in basso, non ha permesso di replicare il disegno della boiserie presente negli ambienti di ingresso e soggiorno. pagina 11 di 16 u) Errore di costruzione tramezza: la parete divisoria tra la cucina e la dispensa presenta un leggero scorrevole esistente
v) Difetti nel box doccia: All'interno del box-doccia risulta evidente l'errata esecuzione delle forometrie sulla lastra centrale, oltre a ulteriori danni superficiali come tagli irregolari e diverse scheggiature, anche visibili nel piatto doccia. Il piano della nicchia realizzata sotto la finestra non ha la pendenza verso il piatto doccia per evitare ristagni
d'acqua;
w) Stuccatura del pavimento in legno: La stuccatura della pavimentazione in legno non è stata eseguita a regola d'arte e presenta incompletezze evidenti. Si riscontrano in diversi punti inestetismi superficiali (aloni), visibili in controluce, attribuibili a un trattamento di finitura non eseguito alla perfezione;
Complessivamente il recupero del parquet appare riuscito, in qualche punto la stuccatura è saltata dopo l'intervento di ripristino. Sono inoltre presenti due aloni rettilinei sul parquet della camera dal letto;
x) Difetti nel cartongesso del bagno: le giunzioni tra i pannelli di cartongesso sono chiaramente visibili, con crepe che compromettono l'uniformità della superficie. Questo problema sembra derivare da una stuccatura eseguita in modo inadeguato: è probabile che durante l'esecuzione non sia stata utilizzata la rete in fibra di vetro, elemento essenziale per distribuire uniformemente le tensioni sulla superficie trattata, prevenendo cavillature e microfessurazioni;
Sono visibili due crepe superficiali in corrispondenza delle giunzioni dei pannelli in cartongesso del controsoffitto del bagno grande.
Quanto alle cause dei difetti riscontrati e all'imputabilità all'impresa convenuta, la CTU ha ritenuto che:
- rispetto al punto p): “le imprecisioni dell'attacco a terra delle cornici delle porte derivano principalmente dalla situazione pregressa delle pavimentazioni che avevano quote diverse tra il disimpegno e gli ambienti di bagno e cucina pertanto non sono attribuibili a imperizia dell'impresa. Le stuccature dei battiscopa risultano invece grossolane e i battiscopa mancanti andavano posti in opera dopo il montaggio dei mobili della cucina e delle cornici delle porte. Infine, la griglia non è stata rifinita per assenza di utilizzo di cestello nella lavorazione.”;
- rispetto al punto q): “…l'effetto complessivo dei pavimenti esteticamente soddisfacente e non reputa che le irregolarità di posa siano dovute a imperizia o mancata regola d'arte ma piuttosto alle tolleranze dimensionali delle di piastrelle di grande formato. Si sarebbe dovuto invece avere maggiore
pagina 12 di 16 accortezza nell'applicazione della colla per raggiungere la quota finita del pavimento ed evitare il piccolo dislivello tra disimpegno e cucina”;
- rispetto al punto r): “In merito ai rivestimenti del bagno di servizio il CTU ritiene che i tagli di alcune piastrelle non siano stati eseguiti a regola d'arte e così pure i fori delle rubinetterie. Nel bagno grande eventuali imperfezioni nei tagli sono poco visibili, mentre agli errori di forometria l'impresa ha sopperito con una soluzione di qualità.”;
- rispetto al punto s): “la posizione del collettore risulta corretta. Avendo installato un mobile lavanderia che ne impedisce l'ispezionabilità bisognerà modificare lateralmente il mobile in modo da poter accedere al collettore”;
- rispetto al punto t): “Il CTU rileva che non erano presenti progetti esecutivi allegati al capitolato né integrazioni di capitolato con delle misure da seguire nell'esecuzione delle opere. Mancando la direzione lavori il committente avrebbe dovuto fornire all'impresa disegni con indicazione dell'altezza delle griglie per ogni ambiente”;
- rispetto al punto u): “il CTU ritiene che l'eventuale fuori squadro sia ininfluente sulla funzionalità ed estetica della cucina. Mentre il vano porta più alto della porta esistente andrà ribassato in modo da non creare inestetismi nel locale cucina”;
- rispetto al punto v): “…l'impresa ha cercato di rimediare al proprio errore con la soluzione più estetica e di pregio (placca di acciaio su misura), la stessa è stata posata e implicitamente accettata dai committenti”;
- rispetto al punto w): “il recupero del parquet è stato eseguito a regola d'arte, necessitava a fine lavori il ripristino delle fughe nei punti in cui era saltato lo stucco. I due aloni rettilinei presenti sul parquet della camera dal letto con tutta probabilità sono dovuti alla rimozione di nastro adesivo applicato per fissare i cartoni di protezione”;
- rispetto al punto x): “si ritiene che la rete di connessione tra i pannelli sia stata posata;
le crepe essendo superficiali sono dovute all'assestamento delle lastre posate. Il ripristino poteva essere effettuato a fine cantiere”.
Ha, dunque, quantificato i costi di ripristino dei difetti imputabili all'impresa in € 1.796,86 oltre iva al
10%
A seguito delle osservazioni delle parti, il Ctu ha modificato le proprie conclusioni, con relazione del
15.09.2025, nei termini che seguono.
Ha escluso dal conteggio delle opere extra i “Ribassamenti in cartongesso nella zona cucina e nella zona notte” con conseguente decurtazione di tali voci dal computo metrico. Dal computo aggiornato, quindi, (rev. 1 computo opere extra capitolato) “deriva che le opere extra capitolato realizzate pagina 13 di 16 ammontano a euro 3.800,00 + iva 10% mentre la somma delle stesse voci richieste a consuntivo dall'impresa era di euro 4.430+ iva 10%. Si ritiene congruo l'importo opere extra di: euro 3.800+iva
10%= euro 4.180,00.
Quanto ai vizi e difetti riscontrati, ha lievemente aumentato i costi di ripristino originariamente conteggiati in € 1.796,86+IVA 10% ad € 1.960,21+iva 10% (€ 2.156, 23.iva compresa), sulla base delle seguenti considerazioni: “In merito invece all'errata pendenza della sottofinestra che causa ristagni nel bagno principale, è sfuggito alla scrivente e ai CTP durante il sopralluogo di verificare tale difetto tramite una bolla o con la verifica empirica dell'acqua. Ritiene a scopo cautelativo visto tutti i rilievi mossi dal CTP arch. di portare gli imprevisti nell'allegato computo metrico dal 10% al Persona_1
20% (rev. 1 Computo opere ripristino vizi).”
Come già esposto, questo Tribunale condivide integralmente le valutazioni e conclusioni cui è giunto il
CTU, come integrate con relazione del 15.09.2025, poiché lineari e immuni da vizi logici nonché conformi alla documentazione prodotta ed elaborate a seguito di sopralluogo e disamina dell'immobile nonché degli atti e dei documenti di causa.
Dalla CTU è, dunque, emerso che per le opere extra capitolato spetterebbe alla un corrispettivo CP_1 residuo di € 4.180,00, Iva inclusa, mentre i costi per l'eliminazione dei vizi e difetti imputabili all'impresa ammontano a € 2.156,23, iva inclusa.
Ciò posto, va rilevato che, quanto alle opere extra capitolato e alle contestazioni mosse da parte opponente sulla mancata redazione in forma scritta dell'ordine, non è contestato che le opere, considerate extra capitolato dal CTU, siano state effettivamente richieste dalla committenza ed effettivamente eseguite, essendo evidente che, in difetto di espressa richiesta, non sarebbero state svolte. D'altro canto,
l'appalto non è soggetto a forma scritta ad substantiam e, dunque, il fatto che manchi una richiesta scritta della committenza delle opere extra o l'accettazione scritta da parte dell'impresa non incide sulla validità ed efficacia dell'accordo raggiunto, salva la quantificazione del valore operata a posteriori tramite la richiamata CTU. Né rileva la circostanza che le parti abbiano pattuito un corrispettivo a corpo, atteso che da un lato, le opere individuate dal CTU non rientravano nel contratto e dall'altro, secondo il disposto dell'art. 1661 cod. civ., in caso di variazioni ordinate dal committente “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
La maggior somma richiesta dalla a saldo del corrispettivo dovuto e azionata in via monitoria è, CP_1 dunque, fondata per la minor somma di € 4.180,00 per i lavori extra contratto, nonché per il residuo importo di cui al contratto per € 2.420,00 (pari alla differenza tra € 21.550,00 ed € 19.130,00).
pagina 14 di 16 La somma di € 6.600 deve, tuttavia, essere ridotta dell'importo di € 2.156,00, pari all'ammontare dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, come riscontrati e quantificati dalla CTU.
Va, difatti, accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 cod. civ.), oppure che il corrispettivo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. (cfr. Cass. n. 24305/2017 che richiama Cass. n. n. 2346 del
1995, n. 289 del 1999, n. 6181 del 2011)
Il committente, pertanto, può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (azione quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
“In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (cfr. Cass. n. 3051/2025 che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 11409 del 08/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n. 2236 del
15/06/1976).
La finalità della riduzione è, difatti, quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Nella fattispecie in esame, dunque, il valore delle opere eseguite coincide con il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, per cui, portando in compensazione tale somma con il corrispettivo residuo dovuto, l'ammontare finale del credito spettante alla è di € 4.685,77, iva CP_1 inclusa.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e va Parte_1 condannato al pagamento in favore di del suddetto importo (€ 4.685,77), oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
pagina 15 di 16 Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, stante l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (sotto forma di compensazione) e dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del prezzo d'appalto, sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, tenuto conto della necessità della stessa per la determinazione del corrispettivo ancora dovuto, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte. (cfr. Cass. n. n.
28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").-
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 3673/2024;
• Condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 4.685,77 iva inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 15 dicembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 16 di 16
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 15928/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. DI GIROLAMO ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. , con l'avv. MARCON Controparte_1 P.IVA_1
EZIO
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del
17.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3673/2024 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della , la somma di € 10.175,00, oltre spese e Controparte_1 accessori, per omesso pagamento della fattura n.50/2024 avente ad oggetto il corrispettivo per la realizzazione di opere di ristrutturazione edile eseguite sull'immobile di proprietà comune di
[...]
e . Pt_1 CP_2
Previa richiesta di autorizzare la chiamata in causa di in quanto parte contrattuale, ha CP_2 esposto i seguenti fatti:
• in data 20.06.2023 e la moglie, sottoscrivevano contratto Parte_1 CP_2
d'appalto per lavori di ristrutturazione presso l'immobile di loro proprietà sito in Torino,
Corso Montecucco n. 24;
• l'importo per le opere veniva convenuto a corpo tra le parti in € 21.550,00 più iva come da preventivo presentato prima della sottoscrizione del contratto;
• le parti convenivano, altresì, che qualsivoglia opera extra preventivo da eseguirsi in corso d'opera sarebbe stata eseguita dall'impresa previa conferma d'ordine;
• il 28.6.2023 l'impresa dava inizio ai lavori e proseguiva sino al 29.02.2024;
• il 3.7.2023 veniva versato il primo acconto, il 7.7.2023 il secondo acconto, il 27.7.2023 il terzo acconto e il 21.11.2023 il quarto acconto, per un totale versato di € 19.130,00, più iva;
• il 13.3.2024 i coniugi inviavano una mail alla con cui comunicavano Pt_1 CP_1 che non intendevano accettare il consuntivo presentato dall'impresa in data 06.03.2024 in quanto: a) le opere consuntivate extra erano da ritenersi ricomprese nel preventivo inziale;
b) alcune opere non erano state eseguite a regola d'arte e presentavano vizi e difetti;
• a seguito della suddetta comunicazione, le parti effettuavano sopralluogo presso l'immobile che, tuttavia, non portava ad una definizione della vicenda;
difatti l'impresa inviava nuovo consuntivo che non veniva accettato dai committenti;
• il 13.4.2024 la Impresit inviava diffida di pagamento, cui l'attore replicava tempestivamente;
seguiva il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. pagina 2 di 16 Ciò premesso, in via preliminare, ha eccepito la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, non sussistendo il requisito della certezza e della liquidità del credito azionato non essendo mai stata accettate la somma di € 6.960,00 più iva, di cui al consuntivo del 5.03.2024. Ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria deducendo che:
• benchè i costi delle opere di ristrutturazione fossero stati quantificati a corpo con la previsione che eventuali opere extra sarebbero state eseguite previa conferma d'ordine, le parti non avevano mai concordato la realizzazione di opere extra contratto;
• tutti i costi extra di cui al consuntivo del 5.03.2024, ulteriormente conteggiati, ad eccezione del montaggio del lavabo nel bagno di servizio, dei profili led, del box doccia, delle bocchette dell'impianto di climatizzazione e della linea gas con allaccio del contatore per il boiler - stimabili forfettariamente in € 1.000,00, rientravano nella prestazione originariamente pattuita;
• a fronte di vizi e difetti riscontrati (imperfezioni nelle finiture della porta d'ingresso, della zona cucina e della lavanderia;
difetti nella posa delle piastrelle della zona cucina, della lavanderia e del bagno di servizio;
problemi nei rivestimenti dei bagni;
difettoso posizionamento dei collettori e del contatore dell'acqua; errore di posa altezza diffusori aria condizionata;
errore di costruzione della tramezza ovvero della parete divisoria tra la cucina e la dispensa, difetti nel box doccia;
stuccatura della pavimentazione in legno non eseguita a regola d'arte; difetti nel cartongesso del bagno), alcuna somma ulteriore residua in favore della a saldo del prezzo. CP_1
Ha, dunque, invocato il disposto di cui all'art. 1668 c.c. chiedendo la riduzione del prezzo.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito, accertare che non vi sono costi extra dovuti dal committente e, ad ogni modo, anche ove gli stessi dovessero essere considerati al di fuori del prezzo convenuto contrattualmente, di accertare la presenza di vizi e difformità e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla in virtù dell'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 cc. Pt_1 CP_1 con conseguente annullamento/revoca del decreto opposto.
La si è costituita contestando l'opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
In via preliminare ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo e la conseguente improcedibilità dell'opposizione, evidenziando che dall'esame del Portale telematico PdA risulterebbe che parte opponente avrebbe iscritto a ruolo la causa in data 18/09/2024, a fronte di una notificazione dell'atto di opposizione in data 06/09/2024. pagina 3 di 16 Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie sia per quanto riguarda la richiesta di riduzione del prezzo dell'appalto sia relativamente all'esistenza di vizi e difetti dell'opera. In particolare, ha specificato che:
• le opere di cui la ha reclamato il dovuto saldo assommano ad €. 10.175,00 e CP_1 non ad €. 10.550,00 come affermato da controparte opponente. A fronte di un Preventivo iniziale lavori di € 22.020.00, in data 20/06/2023 la ditta convenuta aveva ridotto il totale lavori ad inferiori € 21.550,00, importo confermato nel successivo Consuntivo del
05/03/2024 rivisto e modificato dalla in data 23/03/2024; CP_1
• i committenti hanno richiesto, in corso d'opera, altre e diverse lavorazioni extra capitolato iniziale, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1661 c.c.:
• le nuove opere e/o variazioni erano state ordinate dai committenti per cui la conferma d'ordine avrebbe dovuto essere data dalla ditta appaltatrice che, eseguendo i lavori, richiesti, aveva evidentemente accettato le richieste extra contratto;
• le ulteriori opere computate come extra non erano già incluse nel preventivo iniziale, atteso che: le piastrelle di grande formato erano previste nel preventivo iniziale per il solo rivestimento delle pareti , e non già per le pavimentazioni;
le bocchette dell'impianto di climatizzazione/aerazione sono pacificamente un extra;
tutte le attività eseguite come necessarie per l'installazione di opere extra (specie se in quota di altezza con il necessario utilizzo di piattaforme elevatrici) non possono che essere considerate come accessorie alla realizzazione di tali opere;
• nel Consuntivo del 5.3.2024, la ha omaggiato all'opponente diverse CP_1 lavorazioni, defalcandole dal novero delle “opere extra”;
• l'intera attività di esecuzione delle opere realizzate dalla (sia quelle da CP_1 capitolato iniziale, sia quelle extra capitolato iniziale) è stata costantemente seguita in loco dai committenti stessi, i quali sono stati sempre presenti sul cantiere per verificare e discutere e decidere con le maestranze ogni sviluppo esecutivo. CP_1
Ha contestato la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera lamentati e la perizia tecnica di parte prodotta sub doc. n.
8. In particolare, ha evidenziato che: né le cornici , né i telai delle porte sono mai state lavorate dalla in alcun modo;
la differenza di piano delle cornici è dovuta CP_1 alle criticità legate ad un vecchio pavimento già esistente;
tutti i battiscopa sono stati posati, tranne alcuni (che di conseguenza non sono stati finiti con le relative stuccature) solo ed esclusivamente perché a conclusione delle opere eseguite dalla alcune porte e i loro relativi coprifili non CP_1 erano state ancora posate dagli altri artigiani incaricati dalla committenza;
il posizionamento della pagina 4 di 16 griglia di aspirazione fumi della cappa cucina, presente in facciata, è il risultato di una specifica richiesta avanzata dalla committenza;
il disallineamento delle fughe delle piastrelle a pavimento è irrilevante in quanto pressoché inesistente, considerando che le piastrelle di grosso formato, fornite dalla committenza e solamente posate da sono risultate di uno spessore di mm. 5 (anziché CP_1 del normale spessore di mm. 10), di conseguenza inarcate sulla superfice e leggermente “scalibrate” nella loro dimensione;
la posa in opera dei rivestimenti dei bagni così come il posizionamento dei collettori e del contatore idrico è stata concordata in cantiere con la committenza;
l'impianto del condizionatore non era di competenza della la quale ha provveduto esclusivamente a CP_1 posizionare dei telai per diffusori nei punti che le sono stati indicati dalla committenza;
durante il sopralluogo del 19 marzo 2024 venne rilevato un lievissimo fuori quadro della parete divisoria tra la cucina ed il ripostiglio, una minima difformità che in ogni caso non risulta aver creato in alcun modo problematiche;
il piatto doccia all' esito all'installazione eseguita dall'Impresa era integro e protetto;
quanto alla stuccatura del pavimento in parquet, si tratta di un vecchio e piuttosto malandato parquet che la committenza aveva deciso di conservare: il compito affidato alla era quello di CP_1 levigarlo e verniciarlo, compreso l'apporto di appositi stucchi di alcune fessure e il lavoro fu realizzato a regola d'arte; le “cavillature” sul cartongesso del bagno non sono ascrivibile a CP_1 CP_1 ha correttamente e puntualmente eseguito la copertura e la protezione del passaggio nei CP_3 punti segnalati dalla committenza.
Ha chiesto, pertanto, accertare la tardività dell'iscrizione a ruolo e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione. Nel merito, respingere l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'inadempimento contrattuale della parte opponente e condannarla al pagamento della somma di € 10.175,00 a saldo del prezzo delle opere di ristrutturazione.
Respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e l'istanza di CP_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stata espletata la CTU.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In via generale, va rilevato che non sono oggetto di contestazione o risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
• il 20.6.2023 e hanno stipulato con la ditta un Parte_1 Parte_2 CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'unità immobiliare di loro proprietà, sita in Torino, Corso Monte Cucco nr.24 (doc.1);
pagina 5 di 16 • il prezzo dell'appalto è stato fissato “a corpo” in complessivi € 21,550,00 come da preventivo del 7.6.2023 “escluso le voci da quantificare in corso d'opera”, da versare con le seguenti modalità: 30% ad inizio lavori;
30% ad impianti eseguiti;
30% a fine lavori;
10% a distanza di 30 giorni dalla fine dei lavori (doc.2);
• le parti convenivano che qualsivoglia opera extra preventivo, da eseguirsi in corso d'opera, sarebbe stata eseguita dall'impresa previa conferma d'ordine scritta e fatturata ad ultimazione dell'opera stessa (doc. 1 – art. 3, comma 3);
• i lavori di ristrutturazione sono iniziati in data 28.06.2023 e sono terminati in data
29.02.2024 (circostanza non oggetto di contestazione);
• l'opponente ha versato all'impresa rispettivamente, in data 03.07.2023 il primo acconto, in data 07.07.2023 il secondo acconto, in data 27.07.2023 il terzo acconto, in data
21.11.2023 il quarto acconto, per un acconto totale di € 19.130,00 più iva al
10% (circostanza non oggetto di contestazione);
• con consuntivo del 5/3/2024 rivisto e modificato dalla il 23/3/2024 (doc. n.3 CP_1 fasc. monitorio , la convenuta appaltatrice ha presentato all'opponente un riepilogo CP_1 contenente il conteggio degli importi ancora dovuti per le opere eseguite da contratto/preventivo del 7.06.2023 e per le opere eseguite extra contratto, al netto degli acconti già ricevuti. L'importo totale richiesto è di € 9.250,00 oltre iva (€ 10.175,00, di cui al decreto ingiuntivo) di cui € 6.960,00, per le opere extra contratto;
• parte opponente con lettera del 13.03.2024 da un lato ha comunicato all'impresa di non condividere il consuntivo presentato dall'impresa in data 06.03.2024, in quanto le opere conteggiate come extra avrebbero dovuto essere ricomprese nel preventivo inziale;
dall'altro lato ha contestato la mancata esecuzione a regola d'arte e la presenza di vizi e difetti dell'opera; tale lettera è stata riscontrata dall'impresa, a seguito di sopralluogo in data
22.03.2024 (doc.6);
• il 16.4.2024 ha trasmesso all'opponente una diffida di pagamento (doc.4); CP_1
• ha rifiutato il pagamento;
ha agito per via monitoria così Parte_1 CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto di causa di € 10.175,00 iva compresa.
Ciò posto, parte opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la sussistenza di vizi e difetti dell'opera e, quanto alle opere extra, ha allegato che le stesse avrebbero dovuto essere ricomprese nel preventivo iniziale, il cui prezzo è stato concordato “a corpo”. Ha chiesto quindi di dichiarare che nulla è dovuto, dall'opponente all'impresa convenuta, per le opere extra preventivo e di accertare la presenza di vizi e difetti dell'opera, formulando domanda di riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668 c.c. pagina 6 di 16 In particolare, l'opponente ha dedotto che “Se non per alcune voci, quali il montaggio del lavabo nel bagno di servizio, dei profili led, del box doccia, delle bocchette dell'impianto di climatizzazione e della linea gas con allaccio del contatore per il boiler - stimabili forfettariamente in € 1.000,00, - è chiaro ed evidente che tutti gli altri costi extra oggi ulteriormente conteggiati rientravano nella prestazione originaria in riferimento alla quale, lo si ribadisce, le parti hanno convenuto un prezzo a corpo”. A titolo esemplificativo, ha allegato che la “Maggiorazione per posa pavimentazione di grande formato cm. 120x120” di €. 300.00 prevista nel consuntivo, doveva essere ricompresa nella voce
“pavimentazioni” di cui al preventivo d'appalto che prevede, tra le varie opere anche la “posa di nuove pavimentazioni in piastrella” per un totale di € 5.600,00. Analoghe considerazioni ha svolto anche per la voce “assistenza edile agli impianti”, ritenendo che sia stato applicato un ulteriore corrispettivo extra seppur già incluso nel preventivo iniziale. E ancora: “il tiro in quota delle piastrelle, il noleggio della piattaforma per lavori in quota e così via”.
Quanto ai vizi e difetti, ha contestato una serie di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, come meglio dettagliate nell'atto introduttivo.
Al fine di verificare la corrispondenza delle opere eseguite rispetto al contratto d'appalto nonchè l'esistenza di eventuali opere extra capitolato e di accertare la riconducibilità dei vizi riscontrati dall'opponente al mancato rispetto delle regole dell'arte da parte di è stata disposta CP_1
CTU.
La CTU, all'esito dei sopralluoghi eseguiti e previa disamina della documentazione prodotta, con argomentazioni lineari e immuni da vizi logici, integralmente condivise da questo Tribunale, premesso di ritenere come eseguite “tutte le opere funzionali alle “opere finite”, non visionabili e descritte nel capitolato”, quali “allestimento di cantiere;
demolizioni pavimenti e massetti;
nuovi massetti;
preparazioni delle superfici per la posa dei rivestimenti;
assistenza agli impianti”, ha accertato che sono state eseguite le seguenti opere:
- A) Realizzazione di tramezzo del ripostiglio con vano porta: è stato demolito il divisorio esistente e realizzato in diversa posizione per poter inserire i mobili della cucina;
- B) sono stati realizzati tutti gli impianti idraulici nella cucina, nel bagno principale, nel bagno piccolo, nella lavanderia e più in particolare, per un totale di undici punti acqua con relativi scarichi e posa di sanitari, rubinetterie, box doccia forniti dalla committenza. È stata realizzata anche la linea gas per il collegamento e il montaggio del boiler “Rinnai”; risultano inoltre posti in opera nel locale lavanderia due collettori idraulici “per la distribuzione idraulica alle utenze senza giunte con chiusura separata di ogni singola utenza” e un “contatore da incasso per acqua fredda completo di scatola metallica” come indicato nel capitolato;
pagina 7 di 16 - per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione è stato eseguito lo scarico della condensa delle due macchine esterne nello scarico della doccia e la predisposizione della tubazione di scarico;
in facciata è stata installata una griglia esterna per il collegamento alla tubazione posta in opera per la cappa della cucina;
- per quanto riguarda gli altri impianti (elettrico, tv, condizionamento) la ha effettuato la CP_1 sola assistenza edile per l'esecuzione delle tracce a parete e a pavimento.
- C) Posa di pavimenti e rivestimenti, recupero di pavimento esistente e nuovo zoccolino in legno. Il
CTU ha verificato l'avvenuta posa di pavimenti e rivestimenti di grande formato come indicato nel preventivo del 28-06-2023, nelle zone del bagno piccolo, bagno grande, cucina, lavanderia e soggiorno;
- D) recupero di pavimento esistente e nuovo zoccolino in legno. Ingresso, corridoio, soggiorno, camere da letto: -recupero del parquet esistente tramite raschiatura, stuccatura, levigatura e posa di nuovo battiscopa oltre all'integrazione in corridoio di una parte del palchetto ammalorato per ca. mq
4.00.
- E) Opere in cartongesso: Le opere realizzate in cartongesso sono state funzionali al passaggio degli impianti: - formazione di controsoffitto nei bagni, in lavanderia e in corridoio per il passaggio impianti di illuminazione e climatizzazione con inserimento di griglie di aerazione e botole di ispezione;
volume in cartongesso sull'isola della cucina per inserimento cappa aspirante e corpi illuminanti;
veletta zona notte per inserimento bocchette di aerazione;
Ha, dunque, ritenuto che le opere in capitolato sono state interamente eseguite salvo alcune rifiniture da completarsi.
Quanto alle opere extra capitolato richieste a consuntivo dall'impresa, la CTU ha ritenuto ammissibili le seguenti lavorazioni:
- a) maggiorazione per posa pavimentazione di grande formato cm 120x120 in quanto nel capitolato sottoscritto il 20/06/2023 il grande formato era indicato solo per i rivestimenti. “Il preventivo delle forniture (Doc. 15 della memoria dell'Attore in opposizione) del 28/06/2023 è infatti successivo alla sottoscrizione del contratto. Tale lavorazione è più gravosa per il peso e le dimensioni che rendono meno maneggevoli le piastrelle con maggior rischio di rottura delle piastrelle soprattutto durante i tagli e i fori. Anche l'omogeneità delle fughe è di maggior difficoltà nella posa in quanto le tolleranze dimensionali incidono di più sui grandi formati”.
b) realizzazione di scarico condensa macchine esterne: dalla documentazione in atti e dai colloqui durante il sopralluogo è emerso che l'impianto di condizionamento inizialmente doveva essere eseguito dalla mentre in fase di definizione dell'appalto è stato affidato ad altra ditta dalla CP_1
pagina 8 di 16 committenza. Nel contratto del 20-06-2023 alla voce “Opere Idrauliche” è specificato “Realizzazione di scarico per impianto di climatizzazione interno”. Di norma lo scarico della condensa interna si utilizza per il raffrescamento estivo mentre quello dell'unità esterna si realizza quando l'impianto assume anche la funzione di riscaldare. Ad avviso del CTU era quindi plausibile che in fase di preventivo, in assenza della definizione dell'impianto da realizzarsi, fosse stato previsto il solo scarico interno.
- c) interventi impianto di distribuzione riscaldamento per nuovo attacco radiatore cucina, intervento resosi necessario per poter derivare la linea verso il termoarredo del bagno grande,;
- d) montaggio dei due nuovi termoarredi nei bagni. Non erano infatti presenti nel capitolato voci riguardanti l'impianto di riscaldamento.
- e) due punti idraulici aggiuntivi. Nel capitolato erano stati preventivati 9 punti acqua mentre ne sono stati realizzati 11. Si ritiene di poter ammettere il solo punto acqua aggiuntivo del boiler in quanto la lavanderia era già comprensiva di lavatoio e lavatrice.
- f) nuova linea gas, allaccio al contatore del gas;
- g) montaggio boiler ACS “Rinnai” con fornitura di valvola di intercettazione e tubi flessibili inox: lavorazioni non presenti nel capitolato originario e aggiunte nel corso dei lavori;
- h) montaggio box doccia. Questa opera era espressamente esclusa nella sezione “opere idrauliche”
“escluso il montaggio di mobili e box doccia”;
- i) assistenza edile per inserimento di n. 6 bocchette di aerazione nei tramezzi in laterizio. Nel capitolato era presente l'assistenza edile agli impianti per lavorazioni standard quali tracce o incasso degli attacchi idraulici, mentre la presente opera ha comportato un maggiore livello di finitura
(riquadratura a misura per inserimento griglie di aerazione) con fornitura e posa di telaio (foto 3, 4, 5,
6, 33,17, 41).
- l) Demolizione e ricostruzione tramezzo con vano porta del ripostiglio in nuova posizione. Questa lavorazione è stata inserita nella CILA prot. 12537 del 27/06/2023 successivamente al contratto del
20/06/2023 in cui non sono indicate né demolizioni né nuove costruzioni di tramezzi;
- m) chiusura in muratura avvolgitori tapparelle: “ da quanto riferito durante il sopralluogo, la stessa si è resa necessaria in soggiorno ed ha comportato smontaggio/rimontaggio della tapparella, rinforzo del cassonetto tramite muratura e relative finiture”;
- n) Creazione di ribassamento cucina con velette copertura tavolo e veletta zona notte per inserimento bocchetta di aerazione Nel capitolato era previsto tra le opere in cartongesso “la realizzazione di porzione di ribassamento per posizionamento cappa aspirante”, successivamente è stata aggiunta un'altra porzione di controsoffitto ribassato in corrispondenza del tavolo con inserimento pagina 9 di 16 di lampadario a soffitto, come anche indicato nel disegno della cucina (Doc. 16 della memoria dell'Attore in opposizione), anche nella camera da letto per mancanza di spazio nel passaggio delle tubazioni si è resa necessaria una “veletta” aggiuntiva;
- o) Interventi aggiuntivi ripristino parquet: il capitolato prevedeva il recupero del palchetto esistente, durante il sopralluogo è stato riferito dalle parti che in un'area del corridoio di ca. mq 4 è stato necessario sostituire il parquet in quanto fortemente danneggiato, circostanza che esulava dalla manutenzione prevista in capitolato (raschiatura, levigatura, e verniciatura)”.
La CTU ha, invece, escluso dalle opere richieste nel consuntivo del 05/03/2025 rivisto dalla CP_1 le seguenti voci:
- il noleggio piattaforma e occupazione suolo pubblico: tale noleggio necessario per il sollevamento in quota delle piastrelle di grande formato era già da prevedersi per i rivestimenti di grande formato inseriti nel capitolato;
- n. 1 punto acqua come già indicato al punto e);
- montaggio lavabo bagno piccolo: il capitolato escludeva espressamente “il montaggio di mobili e box doccia”, ma non i sanitari che erano inclusi;
- realizzazione di taglio a parete per impianti elettrici con noleggio ed utilizzo scanalatrice e assistenza edile impianti elettrici per modifiche: tali lavorazioni erano già previste nella voce “Assistenza agli impianti per gli impianti elettrici…riguardante la realizzazione di tracce nelle murature…”;
- realizzazione di foro cappa con fornitura di tubo di aspirazione: questa opera anche se non espressamente descritta nel capitolato, era ad avviso del CTU da intendersi implicitamente inserita essendo descritta alla voce “Opere in cartongesso” la lavorazione “ribassamento per posizionamento cappa aspirante”;
- rimozione e ripristino intonaco soffitto: tale opera oltre a non essere documentata in atti, è di piccola entità e si ritiene possa rientrare tra le opere di assistenza edile da prevedere in cantiere
- ribassamento locale lavanderia compreso montaggio e rimontaggio per modifica illuminazione: durante il sopralluogo è stato spiegato che si è dovuto smontare un pannello in cartongesso già installato per incasso faretti, la scrivente ritiene che lavorazione possa rientrare nelle assistenze impiantistiche;
- posa strisce led e aerazione: questa lavorazione originariamente programmata in cucina è stata spostata nel disimpegno, quindi non può essere considerata una lavorazione aggiuntiva.
Il CTU ha, dunque, inizialmente quantificato il valore delle opere extra capitolato riconosciute (allegato
5) in euro 4.430,00.
pagina 10 di 16 Quanto ai vizi e difetti dell'opera, il CTU premesso che “l'alloggio è molto rifinito e i lavori nel loro complesso appaio ben eseguiti dalla e dalle altre ditte che sono intervenute nella CP_1 ristrutturazione” ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi e difetti:
p) Imperfezioni nelle finiture delle cornici della porta d'ingresso della zona cucina e della zona lavanderia, del battiscopa in grès, imperfezioni di finitura anche nell'installazione della griglia esterna collegata al sistema di aspirazione fumi della cappa della cucina;
(cfr. p.14 CTU)
q) Difetti nella posa delle piastrelle: le piastrelle della zona cucina, della lavanderia e del bagno di servizio presentano irregolarità nel piano di posa e difetti estetici, quali disallineamenti e stuccature non omogenee, compromettendo l'estetica complessiva;
(cfr. p.14 CTU)
r) Problemi nei rivestimenti: i rivestimenti dei bagni (bagno principale e bagno di servizio); si riscontrano, inoltre, errori nell'esecuzione delle forometrie per i corpi di incasso a parete;
• nel bagno di servizio sono stati rilevati i seguenti difetti: Mancato allineamento tra le fughe della pavimentazione e del rivestimento le cui lastre nominalmente avevano la medesima larghezza di cm 60 (foto 28.1); Il foro per il rubinetto incassato a parete
è scheggiato lungo i bordi e non del tutto coperto dal rosone di rifinitura (foto 26,27);
Alcune lastre tagliate in cantiere risultano con un bordo scheggiato e non rettilineo (foto
28.2).
• nel bagno grande i difetti ad avviso della scrivente sono meno evidenti, alcune fughe irregolari e stuccature da integrare soprattutto nella zona doccia (foto 34-35).
s) Posizionamento collettori impianto idraulico: il posizionamento dei collettori e del contatore dell'acqua risulta essere in una zona poco praticabile e funzionale rispetto la disposizione degli arredi. Lo scarico del lavabo del bagno di servizio doveva essere realizzato con un po' più attenzione per consentire di montare un sifone di scarico del lavabo a vista. Il difetto è di tipo estetico;
t) Errore di posa altezza diffusori aria condizionata: Le bocchette di distribuzione dell'aria condizionata sono state posizionate ad un'altezza tale da non consentire la realizzazione della boiserie prevista sulla parete. Il presunto vizio è stato riscontrato solo all'ingresso (foto 6), in particolare l'altezza della griglia di aerazione posizionata leggermente più in basso, non ha permesso di replicare il disegno della boiserie presente negli ambienti di ingresso e soggiorno. pagina 11 di 16 u) Errore di costruzione tramezza: la parete divisoria tra la cucina e la dispensa presenta un leggero scorrevole esistente
v) Difetti nel box doccia: All'interno del box-doccia risulta evidente l'errata esecuzione delle forometrie sulla lastra centrale, oltre a ulteriori danni superficiali come tagli irregolari e diverse scheggiature, anche visibili nel piatto doccia. Il piano della nicchia realizzata sotto la finestra non ha la pendenza verso il piatto doccia per evitare ristagni
d'acqua;
w) Stuccatura del pavimento in legno: La stuccatura della pavimentazione in legno non è stata eseguita a regola d'arte e presenta incompletezze evidenti. Si riscontrano in diversi punti inestetismi superficiali (aloni), visibili in controluce, attribuibili a un trattamento di finitura non eseguito alla perfezione;
Complessivamente il recupero del parquet appare riuscito, in qualche punto la stuccatura è saltata dopo l'intervento di ripristino. Sono inoltre presenti due aloni rettilinei sul parquet della camera dal letto;
x) Difetti nel cartongesso del bagno: le giunzioni tra i pannelli di cartongesso sono chiaramente visibili, con crepe che compromettono l'uniformità della superficie. Questo problema sembra derivare da una stuccatura eseguita in modo inadeguato: è probabile che durante l'esecuzione non sia stata utilizzata la rete in fibra di vetro, elemento essenziale per distribuire uniformemente le tensioni sulla superficie trattata, prevenendo cavillature e microfessurazioni;
Sono visibili due crepe superficiali in corrispondenza delle giunzioni dei pannelli in cartongesso del controsoffitto del bagno grande.
Quanto alle cause dei difetti riscontrati e all'imputabilità all'impresa convenuta, la CTU ha ritenuto che:
- rispetto al punto p): “le imprecisioni dell'attacco a terra delle cornici delle porte derivano principalmente dalla situazione pregressa delle pavimentazioni che avevano quote diverse tra il disimpegno e gli ambienti di bagno e cucina pertanto non sono attribuibili a imperizia dell'impresa. Le stuccature dei battiscopa risultano invece grossolane e i battiscopa mancanti andavano posti in opera dopo il montaggio dei mobili della cucina e delle cornici delle porte. Infine, la griglia non è stata rifinita per assenza di utilizzo di cestello nella lavorazione.”;
- rispetto al punto q): “…l'effetto complessivo dei pavimenti esteticamente soddisfacente e non reputa che le irregolarità di posa siano dovute a imperizia o mancata regola d'arte ma piuttosto alle tolleranze dimensionali delle di piastrelle di grande formato. Si sarebbe dovuto invece avere maggiore
pagina 12 di 16 accortezza nell'applicazione della colla per raggiungere la quota finita del pavimento ed evitare il piccolo dislivello tra disimpegno e cucina”;
- rispetto al punto r): “In merito ai rivestimenti del bagno di servizio il CTU ritiene che i tagli di alcune piastrelle non siano stati eseguiti a regola d'arte e così pure i fori delle rubinetterie. Nel bagno grande eventuali imperfezioni nei tagli sono poco visibili, mentre agli errori di forometria l'impresa ha sopperito con una soluzione di qualità.”;
- rispetto al punto s): “la posizione del collettore risulta corretta. Avendo installato un mobile lavanderia che ne impedisce l'ispezionabilità bisognerà modificare lateralmente il mobile in modo da poter accedere al collettore”;
- rispetto al punto t): “Il CTU rileva che non erano presenti progetti esecutivi allegati al capitolato né integrazioni di capitolato con delle misure da seguire nell'esecuzione delle opere. Mancando la direzione lavori il committente avrebbe dovuto fornire all'impresa disegni con indicazione dell'altezza delle griglie per ogni ambiente”;
- rispetto al punto u): “il CTU ritiene che l'eventuale fuori squadro sia ininfluente sulla funzionalità ed estetica della cucina. Mentre il vano porta più alto della porta esistente andrà ribassato in modo da non creare inestetismi nel locale cucina”;
- rispetto al punto v): “…l'impresa ha cercato di rimediare al proprio errore con la soluzione più estetica e di pregio (placca di acciaio su misura), la stessa è stata posata e implicitamente accettata dai committenti”;
- rispetto al punto w): “il recupero del parquet è stato eseguito a regola d'arte, necessitava a fine lavori il ripristino delle fughe nei punti in cui era saltato lo stucco. I due aloni rettilinei presenti sul parquet della camera dal letto con tutta probabilità sono dovuti alla rimozione di nastro adesivo applicato per fissare i cartoni di protezione”;
- rispetto al punto x): “si ritiene che la rete di connessione tra i pannelli sia stata posata;
le crepe essendo superficiali sono dovute all'assestamento delle lastre posate. Il ripristino poteva essere effettuato a fine cantiere”.
Ha, dunque, quantificato i costi di ripristino dei difetti imputabili all'impresa in € 1.796,86 oltre iva al
10%
A seguito delle osservazioni delle parti, il Ctu ha modificato le proprie conclusioni, con relazione del
15.09.2025, nei termini che seguono.
Ha escluso dal conteggio delle opere extra i “Ribassamenti in cartongesso nella zona cucina e nella zona notte” con conseguente decurtazione di tali voci dal computo metrico. Dal computo aggiornato, quindi, (rev. 1 computo opere extra capitolato) “deriva che le opere extra capitolato realizzate pagina 13 di 16 ammontano a euro 3.800,00 + iva 10% mentre la somma delle stesse voci richieste a consuntivo dall'impresa era di euro 4.430+ iva 10%. Si ritiene congruo l'importo opere extra di: euro 3.800+iva
10%= euro 4.180,00.
Quanto ai vizi e difetti riscontrati, ha lievemente aumentato i costi di ripristino originariamente conteggiati in € 1.796,86+IVA 10% ad € 1.960,21+iva 10% (€ 2.156, 23.iva compresa), sulla base delle seguenti considerazioni: “In merito invece all'errata pendenza della sottofinestra che causa ristagni nel bagno principale, è sfuggito alla scrivente e ai CTP durante il sopralluogo di verificare tale difetto tramite una bolla o con la verifica empirica dell'acqua. Ritiene a scopo cautelativo visto tutti i rilievi mossi dal CTP arch. di portare gli imprevisti nell'allegato computo metrico dal 10% al Persona_1
20% (rev. 1 Computo opere ripristino vizi).”
Come già esposto, questo Tribunale condivide integralmente le valutazioni e conclusioni cui è giunto il
CTU, come integrate con relazione del 15.09.2025, poiché lineari e immuni da vizi logici nonché conformi alla documentazione prodotta ed elaborate a seguito di sopralluogo e disamina dell'immobile nonché degli atti e dei documenti di causa.
Dalla CTU è, dunque, emerso che per le opere extra capitolato spetterebbe alla un corrispettivo CP_1 residuo di € 4.180,00, Iva inclusa, mentre i costi per l'eliminazione dei vizi e difetti imputabili all'impresa ammontano a € 2.156,23, iva inclusa.
Ciò posto, va rilevato che, quanto alle opere extra capitolato e alle contestazioni mosse da parte opponente sulla mancata redazione in forma scritta dell'ordine, non è contestato che le opere, considerate extra capitolato dal CTU, siano state effettivamente richieste dalla committenza ed effettivamente eseguite, essendo evidente che, in difetto di espressa richiesta, non sarebbero state svolte. D'altro canto,
l'appalto non è soggetto a forma scritta ad substantiam e, dunque, il fatto che manchi una richiesta scritta della committenza delle opere extra o l'accettazione scritta da parte dell'impresa non incide sulla validità ed efficacia dell'accordo raggiunto, salva la quantificazione del valore operata a posteriori tramite la richiamata CTU. Né rileva la circostanza che le parti abbiano pattuito un corrispettivo a corpo, atteso che da un lato, le opere individuate dal CTU non rientravano nel contratto e dall'altro, secondo il disposto dell'art. 1661 cod. civ., in caso di variazioni ordinate dal committente “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
La maggior somma richiesta dalla a saldo del corrispettivo dovuto e azionata in via monitoria è, CP_1 dunque, fondata per la minor somma di € 4.180,00 per i lavori extra contratto, nonché per il residuo importo di cui al contratto per € 2.420,00 (pari alla differenza tra € 21.550,00 ed € 19.130,00).
pagina 14 di 16 La somma di € 6.600 deve, tuttavia, essere ridotta dell'importo di € 2.156,00, pari all'ammontare dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, come riscontrati e quantificati dalla CTU.
Va, difatti, accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte attrice di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 cod. civ.), oppure che il corrispettivo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. (cfr. Cass. n. 24305/2017 che richiama Cass. n. n. 2346 del
1995, n. 289 del 1999, n. 6181 del 2011)
Il committente, pertanto, può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (azione quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
“In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (cfr. Cass. n. 3051/2025 che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 11409 del 08/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n. 2236 del
15/06/1976).
La finalità della riduzione è, difatti, quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Nella fattispecie in esame, dunque, il valore delle opere eseguite coincide con il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, per cui, portando in compensazione tale somma con il corrispettivo residuo dovuto, l'ammontare finale del credito spettante alla è di € 4.685,77, iva CP_1 inclusa.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e va Parte_1 condannato al pagamento in favore di del suddetto importo (€ 4.685,77), oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
pagina 15 di 16 Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, stante l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (sotto forma di compensazione) e dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del prezzo d'appalto, sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, tenuto conto della necessità della stessa per la determinazione del corrispettivo ancora dovuto, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte. (cfr. Cass. n. n.
28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").-
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 3673/2024;
• Condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 4.685,77 iva inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 15 dicembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 16 di 16