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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 5210/2023, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Biagio Parte_1 C.F._1
Di Giovine, n.14 in Lucera presso lo studio dell'Avv. Vascello Luigi, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/10/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per cessazione degli effettivi civili del matrimonio depositato in data 26/10/2023 Parte_1
ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario in SA TA (FG) con
[...]
in data 21/09/1991; che da tale unione sono nati tre figli: (n.ta a Foggia il Controparte_1 Per_1
07/02/1994), (n.ta a Foggia il 06/02/2000), (n.ta a Foggia il 27/11/2007); che si è Per_2 Per_3 addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Foggia
n.14602/2018 del 20/11/2018 (dep. 20/11/2018), che, tra l'altro, ha previsto l'affidamento in via condivisa di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la Per_3 corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili da parte del Parte_1 in favore della figlia , l'assegnazione della casa coniugale al per abitarla con le altre due Per_3 Parte_1 figlie, non economicamente indipendenti;
che nell'ottobre 2020 , in precedenza collocata presso la Per_3 madre, “su concorde volontà dei genitori e della minore, veniva collocata presso il padre”, con pagina 1 di 7 conseguente eliminazione della corresponsione dell'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento e con l'accordo che “la madre avrebbe potuto vederla e tenerla con sé previa intese”; che e non sono economicamente autosufficienti e vivono ancora con il nella casa Per_2 Per_1 Parte_1 coniugale.
Pertanto, il ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, collocandola presso il padre, con la previsione Per_3 del diritto di visita a favore della madre;
confermare l'assegnazione a lui della casa coniugale in cui vivere con le tre figlie;
“confermare e/o comunque disporre l'assegnazione dell'immobile sito in
Pietramontecorvino (FG) in Via Dante Alighieri, 15 al ricorrente, ove svolge la propria attività per far fronte ai bisogni della famiglia”; stabilire un assegno di mantenimento in favore delle tre figlie non autosufficienti da parte della . CP_1
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita.
Il Presidente con proprio decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. ha designato il Giudice delegato e rimesso davanti a lui le parti per la prima udienza del 24/01/2024, tenuta in modalità scritta.
In tale udienza, il Giudice, ritenuto la non regolarità della notifica, ha rinviato all'udienza del
12/06/2024 ordinando al ricorrente di rinnovarla.
All'udienza del 12/06/2024, il Giudice ha rinviato all'udienza del 16/09/2024 per l'ascolto della minore, in esito alla quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato all'udienza del
23/10/2024 per discussione orale e rimessione della causa al Collegio per la decisione, ex art. 473 bis.22 c.p.c.
1) Sulla contumacia di parte resistente.
La notifica è stata regolarmente eseguita nell'ultima residenza nota della (cfr. certificato CP_1 residenza del Comune di Capurso datato 06/03/2024), che le ha permesso di avere conoscenza del presente procedimento.
Pertanto, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/09/1991 in SA TA.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.14602/2018 del 20.11.2018 (dep. in pari data).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei sei mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente, stante anche il pagina 2 di 7 comportamento processuale di parte resistente, che benché regolarmente citata, non si è costituita, potendo solo lei eccepire l'eventuale interruzione di tale termine.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
3) Sull'affidamento e collocamento della figlia . Per_3
Il ricorrente chiede l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso di sé. Per_3
La coppia ha avuto tre figli: e entrambe maggiorenni, rispettivamente di 30 e 24 anni, Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficienti e , attualmente, di anni 17, nei cui solo confronti il Per_3
Tribunale deve adottare i relativi provvedimenti di affidamento e collocamento, secondo quanto segue.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”. Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso
(cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Nel presente giudizio non sono emersi profili di incapacità genitoriale di nessuno dei due genitori, che curano in maniera idonea la minore.
Infatti, anche in sede di separazione era stata affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 presso la madre. Sebbene, la minore, di comune accordo con i genitori, abbia successivamente deciso di andare a vivere con il padre, non sono emerse incapacità genitoriali della . Quest'ultima, se CP_1 da una parte non incontra periodicamente la figlia e non si è costituita nel presente procedimento, dall'altra mantiene vivi i rapporti con tramite WhatsApp (cfr. verbale del 16/9/2024 e vedi note Per_3 per l'udienza del 12/06/2024 ). Parte_1
Per tali motivi non emergendo ragioni che denotino una incapacità genitoriale della e avendo CP_1 la ragazza, oramai prossima alla maggiore età, deciso di vivere insieme al padre, anche con accordo della madre, il Tribunale ritiene più opportuno per gli interessi della minore, che venga affidata in Per_3 maniera condivisa ad entrambi i genitori e che resti collocata presso il padre. pagina 3 di 7 Per quanto riguarda le visite madre-figlia, essendo prossima alla maggiore età, non va dettato, in Per_3 questa sede, alcun calendario delle visite con la madre, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione della ragazza e di , presumendosi, a fronte dell'età, ormai raggiunta Controparte_1 da , la piena capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di Per_3 assumere decisioni.
Si dà, altresì, atto che , nel verbale del 17/9/2024 davanti al Giudice delegato, ha espresso “la Per_3 volontà di incontrare la madre esclusivamente a Motta Montecorvino, luogo di residenza della minore, salvo che nei periodi natalizio ed estivo, nel corso dei quali è disponibile a trascorrere in ciascun periodo una settimana con la madre presso la residenza di quest'ultima”.
4) Sull'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente chiede l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pietramontecorvino in C.da Macchia
Mulino snc, per viverci con e le altre due figlie maggiorenni, ma non economicamente Per_3 indipendenti.
L'art. 6 co 6 L.898/1970 prevede che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui vengono affidati i figli o con i quali i figli convivono oltre la maggiore età.
L'art. 337 sexies c.c., inoltre, prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass. n. 18603 del
2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334). Ciò, per il principio secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (si veda Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
Nel caso di specie, essendo stata collocata presso il padre e non essendo ancora economicamente Per_3 indipendente l'altra figlia attualmente convivente con il padre stesso presso la casa coniugale, Per_2 quest'ultima deve essere assegnata a . Parte_1
Pertanto, in ragione dei principi enunciati, il Tribunale accoglie la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
5) Sulla domanda di mantenimento dei figli.
Il ricorrente chiede che la versi un assegno di mantenimento nei confronti delle figlie “ove ne CP_1 sussistano i presupposti”.
La coppia ha avuto tre figli: (anni 30), (anni 24) e (anni 17). Per_1 Per_2 Per_3
L'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e pagina 4 di 7 il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi. Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera autonoma e concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito
pagina 5 di 7 che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del 29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Applicati tali principi al caso di specie, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento nei confronti di , attesa la sua età e, sicuramente, ancora impegnata nel suo percorso scolastico, e nei Per_3 confronti di perché sempre in considerazione della sua età, più vicina a un “recente Per_2 maggiorenne”, sicuramente ancora impegnata in un percorso di studi o professionalizzante o nel reperimento di una occupazione.
Per quanto riguarda l'altra figlia , di anni 30, proprio per i principi esposti in precedenza, non è Per_1 stato allegato e nemmeno asserito dal ricorrente quale sia stato il percorso scolastico e/o universitario o se la figlia sia impegnata in corsi specializzanti. Il richiedente non ha nemmeno posto a fondamento della sua domanda l'impegno profuso nella ricerca di una collocazione professionale.
Per tali motivi, non deve essere riconosciuto nei confronti di alcun assegno di mantenimento. Per_1
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento da versare dalla resistente nei confronti di e il Tribunale, in considerazione della mancata costituzione della resistente e della Per_3 Per_2 mancanza, pertanto, di sue dichiarazioni reddituali, ritiene opportuno stabilire tale assegno in € 180,00 mensili entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
6)Sull' “assegnazione” dell'immobile sito in Pietramontecorvino di Via Dante Alighieri, 15. Il ricorrente ha chiesto di “confermare e/o comunque disporre l'assegnazione dell'immobile sito in
Pietramontecorvino (FG) in Via Dante Alighieri, 15 al ricorrente, ove svolge la propria attività per far fronte ai bisogni della famiglia”. La domanda di “assegnazione” formulata dal ricorrente è inammissibile. Infatti, è il ricorrente stesso ad affermare che tale immobile non è sede della vita familiare, ma quello dove svolge il suo lavoro, che risulta in comproprietà con la resistente. L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di pagina 6 di 7 domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di restituzione o di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1
n.2155/2010).
7) Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 92 c.p.c., stante anche la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA TA (FG) in data 21/09/1991 tra , nato in [...] Parte_1
(FG) il 19/12/1966 e , nato in [...] il Controparte_1
02/01/1971 (atto n.10 – parte 2 – Seria A - anno 1991);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA TA (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via congiunta la figlia a e a , Parte_2 Parte_1 Controparte_1 collocandola stabilmente presso il padre e disciplinando il diritto di visita così come in parte motiva;
• Dispone che versi a titolo di mantenimento nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e € 180,00 mensili (€ 360,00 totali) direttamente a entro Persona_4 Parte_1 il entro il 05 di ogni mese per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi;
• Assegna la casa coniugale a , che continuerà ad abitarla insieme alla figlia Parte_1 minore e all'altra figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
Per_2
• Dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione o di divisione dell'immobile usato come sede per il lavoro.
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 5210/2023, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Biagio Parte_1 C.F._1
Di Giovine, n.14 in Lucera presso lo studio dell'Avv. Vascello Luigi, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/10/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per cessazione degli effettivi civili del matrimonio depositato in data 26/10/2023 Parte_1
ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario in SA TA (FG) con
[...]
in data 21/09/1991; che da tale unione sono nati tre figli: (n.ta a Foggia il Controparte_1 Per_1
07/02/1994), (n.ta a Foggia il 06/02/2000), (n.ta a Foggia il 27/11/2007); che si è Per_2 Per_3 addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Foggia
n.14602/2018 del 20/11/2018 (dep. 20/11/2018), che, tra l'altro, ha previsto l'affidamento in via condivisa di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la Per_3 corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili da parte del Parte_1 in favore della figlia , l'assegnazione della casa coniugale al per abitarla con le altre due Per_3 Parte_1 figlie, non economicamente indipendenti;
che nell'ottobre 2020 , in precedenza collocata presso la Per_3 madre, “su concorde volontà dei genitori e della minore, veniva collocata presso il padre”, con pagina 1 di 7 conseguente eliminazione della corresponsione dell'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento e con l'accordo che “la madre avrebbe potuto vederla e tenerla con sé previa intese”; che e non sono economicamente autosufficienti e vivono ancora con il nella casa Per_2 Per_1 Parte_1 coniugale.
Pertanto, il ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, collocandola presso il padre, con la previsione Per_3 del diritto di visita a favore della madre;
confermare l'assegnazione a lui della casa coniugale in cui vivere con le tre figlie;
“confermare e/o comunque disporre l'assegnazione dell'immobile sito in
Pietramontecorvino (FG) in Via Dante Alighieri, 15 al ricorrente, ove svolge la propria attività per far fronte ai bisogni della famiglia”; stabilire un assegno di mantenimento in favore delle tre figlie non autosufficienti da parte della . CP_1
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita.
Il Presidente con proprio decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. ha designato il Giudice delegato e rimesso davanti a lui le parti per la prima udienza del 24/01/2024, tenuta in modalità scritta.
In tale udienza, il Giudice, ritenuto la non regolarità della notifica, ha rinviato all'udienza del
12/06/2024 ordinando al ricorrente di rinnovarla.
All'udienza del 12/06/2024, il Giudice ha rinviato all'udienza del 16/09/2024 per l'ascolto della minore, in esito alla quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato all'udienza del
23/10/2024 per discussione orale e rimessione della causa al Collegio per la decisione, ex art. 473 bis.22 c.p.c.
1) Sulla contumacia di parte resistente.
La notifica è stata regolarmente eseguita nell'ultima residenza nota della (cfr. certificato CP_1 residenza del Comune di Capurso datato 06/03/2024), che le ha permesso di avere conoscenza del presente procedimento.
Pertanto, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/09/1991 in SA TA.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.14602/2018 del 20.11.2018 (dep. in pari data).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei sei mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente, stante anche il pagina 2 di 7 comportamento processuale di parte resistente, che benché regolarmente citata, non si è costituita, potendo solo lei eccepire l'eventuale interruzione di tale termine.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
3) Sull'affidamento e collocamento della figlia . Per_3
Il ricorrente chiede l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso di sé. Per_3
La coppia ha avuto tre figli: e entrambe maggiorenni, rispettivamente di 30 e 24 anni, Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficienti e , attualmente, di anni 17, nei cui solo confronti il Per_3
Tribunale deve adottare i relativi provvedimenti di affidamento e collocamento, secondo quanto segue.
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”. Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso
(cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Nel presente giudizio non sono emersi profili di incapacità genitoriale di nessuno dei due genitori, che curano in maniera idonea la minore.
Infatti, anche in sede di separazione era stata affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 presso la madre. Sebbene, la minore, di comune accordo con i genitori, abbia successivamente deciso di andare a vivere con il padre, non sono emerse incapacità genitoriali della . Quest'ultima, se CP_1 da una parte non incontra periodicamente la figlia e non si è costituita nel presente procedimento, dall'altra mantiene vivi i rapporti con tramite WhatsApp (cfr. verbale del 16/9/2024 e vedi note Per_3 per l'udienza del 12/06/2024 ). Parte_1
Per tali motivi non emergendo ragioni che denotino una incapacità genitoriale della e avendo CP_1 la ragazza, oramai prossima alla maggiore età, deciso di vivere insieme al padre, anche con accordo della madre, il Tribunale ritiene più opportuno per gli interessi della minore, che venga affidata in Per_3 maniera condivisa ad entrambi i genitori e che resti collocata presso il padre. pagina 3 di 7 Per quanto riguarda le visite madre-figlia, essendo prossima alla maggiore età, non va dettato, in Per_3 questa sede, alcun calendario delle visite con la madre, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione della ragazza e di , presumendosi, a fronte dell'età, ormai raggiunta Controparte_1 da , la piena capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di Per_3 assumere decisioni.
Si dà, altresì, atto che , nel verbale del 17/9/2024 davanti al Giudice delegato, ha espresso “la Per_3 volontà di incontrare la madre esclusivamente a Motta Montecorvino, luogo di residenza della minore, salvo che nei periodi natalizio ed estivo, nel corso dei quali è disponibile a trascorrere in ciascun periodo una settimana con la madre presso la residenza di quest'ultima”.
4) Sull'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente chiede l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pietramontecorvino in C.da Macchia
Mulino snc, per viverci con e le altre due figlie maggiorenni, ma non economicamente Per_3 indipendenti.
L'art. 6 co 6 L.898/1970 prevede che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui vengono affidati i figli o con i quali i figli convivono oltre la maggiore età.
L'art. 337 sexies c.c., inoltre, prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico (ex multis Cass. n. 18603 del
2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334). Ciò, per il principio secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (si veda Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023).
Nel caso di specie, essendo stata collocata presso il padre e non essendo ancora economicamente Per_3 indipendente l'altra figlia attualmente convivente con il padre stesso presso la casa coniugale, Per_2 quest'ultima deve essere assegnata a . Parte_1
Pertanto, in ragione dei principi enunciati, il Tribunale accoglie la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
5) Sulla domanda di mantenimento dei figli.
Il ricorrente chiede che la versi un assegno di mantenimento nei confronti delle figlie “ove ne CP_1 sussistano i presupposti”.
La coppia ha avuto tre figli: (anni 30), (anni 24) e (anni 17). Per_1 Per_2 Per_3
L'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e pagina 4 di 7 il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi. Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera autonoma e concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi,
“non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Per quanto riguarda l'onere probatorio la Corte di Cassazione citata ha precisato che “la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso, da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito
pagina 5 di 7 che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023).
Ulteriormente, va detto che la prova sarà tanto più lieve per il richiedente, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
mentre sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, che “in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale, e, poi, di una collocazione lavorativa” (si veda Cass. Civ. sez. 1 sent. 26875/2023; si veda anche Cass. n. 29779 del 29/12/2020, con cui si è statuito che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Applicati tali principi al caso di specie, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento nei confronti di , attesa la sua età e, sicuramente, ancora impegnata nel suo percorso scolastico, e nei Per_3 confronti di perché sempre in considerazione della sua età, più vicina a un “recente Per_2 maggiorenne”, sicuramente ancora impegnata in un percorso di studi o professionalizzante o nel reperimento di una occupazione.
Per quanto riguarda l'altra figlia , di anni 30, proprio per i principi esposti in precedenza, non è Per_1 stato allegato e nemmeno asserito dal ricorrente quale sia stato il percorso scolastico e/o universitario o se la figlia sia impegnata in corsi specializzanti. Il richiedente non ha nemmeno posto a fondamento della sua domanda l'impegno profuso nella ricerca di una collocazione professionale.
Per tali motivi, non deve essere riconosciuto nei confronti di alcun assegno di mantenimento. Per_1
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento da versare dalla resistente nei confronti di e il Tribunale, in considerazione della mancata costituzione della resistente e della Per_3 Per_2 mancanza, pertanto, di sue dichiarazioni reddituali, ritiene opportuno stabilire tale assegno in € 180,00 mensili entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate dal protocollo intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
6)Sull' “assegnazione” dell'immobile sito in Pietramontecorvino di Via Dante Alighieri, 15. Il ricorrente ha chiesto di “confermare e/o comunque disporre l'assegnazione dell'immobile sito in
Pietramontecorvino (FG) in Via Dante Alighieri, 15 al ricorrente, ove svolge la propria attività per far fronte ai bisogni della famiglia”. La domanda di “assegnazione” formulata dal ricorrente è inammissibile. Infatti, è il ricorrente stesso ad affermare che tale immobile non è sede della vita familiare, ma quello dove svolge il suo lavoro, che risulta in comproprietà con la resistente. L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di pagina 6 di 7 domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di restituzione o di divisione dei beni comuni dei coniugi, soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1
n.2155/2010).
7) Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 92 c.p.c., stante anche la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA TA (FG) in data 21/09/1991 tra , nato in [...] Parte_1
(FG) il 19/12/1966 e , nato in [...] il Controparte_1
02/01/1971 (atto n.10 – parte 2 – Seria A - anno 1991);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA TA (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via congiunta la figlia a e a , Parte_2 Parte_1 Controparte_1 collocandola stabilmente presso il padre e disciplinando il diritto di visita così come in parte motiva;
• Dispone che versi a titolo di mantenimento nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e € 180,00 mensili (€ 360,00 totali) direttamente a entro Persona_4 Parte_1 il entro il 05 di ogni mese per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto al 50% ad entrambi i coniugi;
• Assegna la casa coniugale a , che continuerà ad abitarla insieme alla figlia Parte_1 minore e all'altra figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
Per_2
• Dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione o di divisione dell'immobile usato come sede per il lavoro.
• Spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 11.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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