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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19209/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Isabella Gaudio e dall'Avv. Camilla Santucci Parte_1
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e ordinando Persona_1 Controparte_1 all'ufficiale di stato civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza Decorso il termine ex lege previsto e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, in ordine alla
pagina 1 di 3 domanda di divorzio Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Per_1
e , ordinando all'ufficiale si stato civile di provvedere alla trascrizione
[...] Controparte_1 dell'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DIANO Parte_1 Controparte_1
MARINA in data 31/07/2004.
Dal matrimonio è nata una figlia maggiorenne. Per_2
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 28/04/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 10.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Isabella Messina Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19209/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Isabella Gaudio e dall'Avv. Camilla Santucci Parte_1
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e ordinando Persona_1 Controparte_1 all'ufficiale di stato civile di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza Decorso il termine ex lege previsto e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, in ordine alla
pagina 1 di 3 domanda di divorzio Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Per_1
e , ordinando all'ufficiale si stato civile di provvedere alla trascrizione
[...] Controparte_1 dell'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in DIANO Parte_1 Controparte_1
MARINA in data 31/07/2004.
Dal matrimonio è nata una figlia maggiorenne. Per_2
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 28/04/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
visto l'art. 473-bis.49 cpc,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 10.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Isabella Messina Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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