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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 3/2024 R.G., vertente TRA
, C. F. residente in [...] CodiceFiscale_1 Nazionale snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi, C.F.
, presso il cui studio e elettivamente domiciliato, in Torre di Ruggiero C.F._2
(CZ), alla Via Rino Gaetano n. 9, pec Email_1 appellante CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 - Controparte_1 00142 - CF e P. IVA , nella persona di in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1 22/06/2023 , elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Domenico Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro del Foro di Cosenza - CF , C.F._3 che la rappresenta e difende, pec ovvero al seguente Email_2 numero di fax 098431355 appellato E
– C.F. - con sede Controparte_3 P.IVA_2 in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (CF
) e Valeria Grandizio (CF , in forza di procura C.F._4 C.F._5 generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, Persona_2 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti n. 48 - presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente pec t Email_3 appellato E (P.IVA ), , Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 quale litisconsorte necessario, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla via Largo Chigi n. 5, appellata non costituta E
Controparte_6 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e
[...] P.IVA_4
Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del per la P.IVA_4 Parte_2
Calabria Legale rappresentante dell' – Dott.ssa (C.F.: CP_3 CP_7 C.F._6 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore
[...] Regionale "pro-tempore" il 16.04.2024, autenticata per Notar di Persona_3 Catanzaro, rep. n. 48247, racc. n. 18366, dall'Avv. Antonio D'Agostino, C.F.
, fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._7 Email_4 domiciliato in Reggio Cal. C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_6 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso innanzi al Tribunale di Locri, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.736.521,29, chiedendo dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273/000, in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato di cui alle cartelle di pagamento ed avviso di addebito indicati in ricorso, condannare l Controparte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, eventualmente in
[...] solido con l'Ente Creditore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario
Oggetto di specifica impugnazione erano i seguenti avvisi/cartelle di pagamento: a) cartella n. 09420060035572533000 asseritamente notificata in data 11/08/2007 relativa ad omessi versamenti in relazione agli 2004 -2005 -2006 importo € 38.369,07; b ) cartella CP_6
n. 09420080032845773000 asseritamente notificata il 11/09/2009 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2006 -2007 -2008 importo pari ad € 54.512,70; c ) CP_6 cartella n. 09420090036830810000 asseritamente notificata il 23/02/2010 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2007 -2008 -2009 importo pari ad € 67.631,80; CP_6 d) cartella n. 09420100030782149000 asseritamente notificata il 16/06/2011 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2009 -2010 importo pari ad € 27.838,64; e) CP_6 cartella n. 09420110030960448000 asseritamente notificata il 05/12/2011 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2010 -2011 importo pari ad € 19.437,58; f) avviso di CP_6 addebito n. 39420120001080027000 asseritamente notificato il 15/05/2012 relativo ad CP_ omessi versamenti in relazione agli anni 2010 -2011 -2012 importo pari ad € 4.521,99; g) avviso di addebito n. 39420120003958070000 asseritamente notificato il 09/01/2013 CP_ relativo ad omessi versamenti in relazione agli anni 2011 -2012 importo pari ad € 2.340,43; h) avviso di addebito n. 39420130000440027000 asseritamente notificato il CP_ 10/05/2013 relativo ad omessi versamenti in relazione all'anno 2012 importo pari ad € 1.197,67; i) avviso di addebito n. 39420130002604301000 asseritamente notificato il CP_ 09/01/2014 relativo ad omessi versamenti in relazione all'anno 2012 importo pari ad € 2.352,14. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, c.9, l. 335/1995 della contestata intimazione di pagamento, notificata nel mese di settembre 2019, mentre le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di addebito erano stati notificati tra gli anni 2007 - gennaio 2014 quando il termine prescrizionale quinquennale era ampiamente spirato. Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici. Si costituiva in giudizio l , che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva con riguardo alle pretese inerenti alla fase antecedente alla formazione del ruolo esecutivo, la correttezza del proprio operato con riguardo all'attività successiva alla formazione del ruolo esecutivo. Il ricorso doveva quindi essere rigettato, con vittoria di spese e competenze di lite. 3
Si costituiva l , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva poiché il ricorrente aveva impugnato atti relativi al procedimento di riscossione intrapreso da , non più di competenza dell'istituto previdenziale il quale, invece, aveva CP_8 correttamente notificato gli avvisi in ragione dei quali era stata azionata la fase esecutiva. Non erano ammissibili, nei confronti di , le contestazioni in ordine a tutti gli atti CP_3 successivi e/o presupposti l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, una volta decorso il termine per la sua opposizione ai sensi dell'art. 24 dello stesso D.lgs. n. 46/1999. Data la definitività del debito, non poteva essere sollevata neppure l'eccezione di prescrizione. Si costituiva l eccependo preliminarmente il proprio di legittimazione passiva e la CP_6 decadenza del Comito dall'azione ex art. 24, c. 6, D.lgs. 46/1999 per mancato rispetto del termine perentorio ed affermava la regolarità dell'operato di . Richiamata la normativa CP_8 (D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124 - testo unico per l'assicurazione infortuni sul lavoro - D. Lgs 38/2000, e D.M. 12/12/2000 - tariffa dei premi ) posta a presidio della tutela dei CP_6 lavoratori, ribadiva la legittimità delle sanzioni irrogate a norma dell'art. 116, commi da 8 a 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Era infondata l'eccezione di prescrizione e, a tal fine, chiedeva di onerare l'ente esattoriale di produrre prova della regolarità del processo notificatorio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 543/2023 pubblicata il 01.06.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420120001080027000, 39420120003958070000 e 39420130000440027000; - accerta e dichiara che, in ragione del parziale sgravio delle pretese creditorie, per la cartella n. 09420060035572533000, è dovuta la minor somma di
€ 25.338,92, per la cartella n. 09420100030782149000, è dovuta la minor somma di € 21.312,86 e per la cartella n. 09420110030960448000, è dovuta la minor somma di € 14.962,96 - rigetta il ricorso nel resto e per l'effetto dichiara dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 39420130002604301000 e dalle cartelle di pagamento nn. 09420080032845773000 e 09420090036830810000” Rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei resistenti ed , CP_3 CP_6 affermando: “È evidente difatti che ove venisse dichiarata la prescrizione delle pretese contributive azionate, anche se intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, la stesse risulterebbero estinte con danno, in primo luogo, proprio per gli enti impositori”. Con riguardo alla medesima eccezione sollevata da , giungeva alle medesime CP_8 conclusioni: “con l'odierna opposizione si contesta anche la prescrizione delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito nel periodo successivo alla notifica di tali atti, per decorso del termine quinquennale in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in mancanza di ulteriori atti interruttivi”. Esaminando la eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999 osservava che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica 4
della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)… (cfr. Cass. 18256/20)”. Costituiva una legittima facoltà del ricorrente l'adozione dell'una o dell'altra procedura in ragione, tra l'altro, della peculiare natura del procedimento esecutivo, caratterizzato da una molteplicità di fasi che costituivano frazioni autonome del medesimo iter costitutivo e sanzionatorio. Nel merito, verificava la regolare notifica degli atti impositivi da parte dell' CP_9 rilevando che:” - l'avviso di addebito n. 39420120001080027000 è stato notificato il 15.05.2012, non assumendo a tale riguardo alcuna rilevanza la generica e non circostanziata contestazione operata dal ricorrente di non intellegibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto;
- l'avviso di addebito n. 39420120003958070000 è stato notificato il 09.01.2013, con consegna a mani del nipote, non essendo necessaria alcuna raccomandata informativa e a nulla rilevando la generica contestazione che lo stesso non farebbe parte del nucleo familiare del ricorrente;
- l'avviso di addebito n. 39420130000440027000 è stato notificato il 10.05.2013, perfezionata per compiuta giacenza;
- l'avviso di addebito n. 39420130002604301000 è stato notificato il 09.01.2014, con consegna a mani della nipote non essendo necessaria alcuna raccomandata informativa e a nulla rilevando la generica contestazione che la stessa non farebbe parte del nucleo familiare del ricorrente. Tali atti erano stati, notificati, come dimostrato dall' , presso l'indirizzo del CP_3 ricorrente mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73. Tale procedura era legittima tanto se adottata dal concessionario, tanto se adottata direttamente dall'ente creditore, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle contenute nella l. n. 890/1982. La notifica si era regolarmente perfezionata. Rilevava che l'ente impositore aveva fornito prova di aver notificato al ricorrente una prima intimazione di pagamento, la n. 09420189007549177000, in data antecedente a quella oggetto del giudizio, avente ad oggetto i medesimi atti portati da quest'ultima e contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000. La stessa era stata notificata a mezzo di messo notificatore nelle forme dell'art. 140 c.p.c. Il messo aveva dato atto, nella relata di notifica che, a seguito di tre accessi presso il domicilio fiscale del ricorrente, non avendo rinvenuto nessuno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. aveva provveduto, in data 11.12.2018 al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di Stilo, all'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e all'invio della raccomandata informativa, identificata dal n. matrice 57312992942-3, che risultava consegnata a mani del nipote del ricorrente in data 11.01.2019. La notifica si era quindi correttamente perfezionata nei confronti del con Pt_1 il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data 21.12.2018. In ragione di tale circostanza, con riguardo agli avvisi di addebito sottesi alla menzionata intimazione, il ricorrente era decaduto dalla impugnativa inerente al merito prevista dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, non avendo proposto opposizione nei quaranta giorni successivi alla notifica. Tuttavia, in ragione della prescrizione quinquennale degli atti di riscossione coattiva dei crediti, risultavano prescritte le somme portate da tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000, ad eccezione di quelle portate dall'avviso di addebito n. 39420130002604301000, notificato il 09.01.2014. Il Tribunale prendeva atto degli intervenuti provvedimenti di sgravio emessi dall' CP_6 afferenti a diverse cartelle di pagamento: “la cartella di pagamento n. 094 2006 0035572533 risulta oggetto di uno sgravio parziale complessivo pari a € 2440,40, per effetto dei provvedimenti di sgravio del 20/10/2006, del 17/10/2007 e del 27/08/2008, per cui, ad oggi, 5
il debito residuo a ruolo risulta pari a € 25.338,92; la cartella di pagamento n. 094 2010 0030782149, risulta oggetto di uno sgravio parziale pari a € 4,73, per effetto del provvedimento di sgravio del 29/11/2011, per cui, ad oggi, il debito residuo a ruolo risulta pari a € 21.312,86; la cartella di pagamento n. 094 2011 0030960448 risulta oggetto di uno sgravio parziale complessivo pari a € 9978,79, per effetto dei provvedimenti di sgravio del 29/11/2011 e del 07/05/2013, per cui, ad oggi, il debito residuo a ruolo risulta pari a € 14962,962. Per le ragioni esposte il ricorso doveva essere parzialmente accolto, con riferimento alle cartelle: n. 09420060035572533000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 25.338,92, n. 09420100030782149000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 21.312,86 e n. 09420110030960448000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 14962,96. Il ricorso doveva essere integralmente rigettato con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420080032845773000 e 09420090036830810000
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne chiedeva la Pt_1 riforma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza (Trib. Locri – Sez. Lavoro n. 543/2023 – R. g. 2950/2019) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali tutti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 09420199007327273000 ed in particolare di quelli non ritenuti prescritti dal Giudice di prime cure ossia relativi all'avviso di addebito n. 39420130002604301000 ; alle cartelle di pagamento n. 09420080032845773000; 09420090036830810000; 09420060035572533000; 09420100030782149000; 09420110030960448000; 2) condannare l , in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , eventualmente in solido con gli Enti Creditori , al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. La sentenza era viziata sotto due profili principali:
1. Erronea applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973; 2. Irrinunciabilità della prescrizione. Censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valide le notifiche dell'avviso di addebito e dell'atto esattivo, effettuate per il tramite di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, consegnati a mani del nipote dell'appellante, quindi soggetto estraneo al nucleo familiare, ritenendo tra l'altro non valevole l'atto privo di firma intellegibile. Tale erronea valutazione era stata condotta sia con riguardo all'avviso di addebito emesso dall' recante n. 39420120001080027000, notificato il 15.05.2012, rispetto al CP_9 quale il aveva eccepito la non intellegibilità dell'avviso; sia con riguardo all'avviso di Pt_1 addebito recante n. 39420120003958070000 che il Tribunale aveva ritenuto CP_9 correttamente notificato anche se consegnato, in data 09.01.2013, nelle mani del nipote del rispetto al quale, il Tribunale non aveva ritenuto necessario l'invio di una ulteriore Pt_1 raccomandata informativa;
sia con riguardo all'avviso di addebito recante n. CP_9 39420130000440027000 asseritamente notificato il 10.05.2013 per compiuta giacenza;
sia con riguardo all'avviso di addebito n. 39420130002604301000 asseritamente CP_9 notificato il 09.01.2014, con consegna a mani della nipote del , anche in questo caso Pt_1 senza alcun ulteriore invio di raccomandata informativa. Con riguardo agli atti successivi all'iscrizione al ruolo presso l , contestava la CP_8 parte della decisione che aveva ritenuto valida notifica della intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, notificata, in data antecedente all'iscrizione del giudizio di prime cure, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.. Contestava la validità della notifica 6
della raccomandata informativa di detta affissione, identificata dal n. matrice 57312992942- 3, consegnata nelle mani del nipote dell'appellante in data 11.01.2019. Parte_3 Il Tribunale aveva errato nel ritenere ininfluente l'invio della raccomandata informativa a fronte dell'atto esattivo consegnato a persona diversa dal destinatario. La corretta comunicazione della raccomandata informativa, proseguiva l'appellante, era di cruciale rilevanza al fine del corretto perfezionamento del procedimento notificatorio a norma dell'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 e la raccomandata informativa doveva risultare effettivamente consegnata nelle mani del destinatario, non di soggetto diverso. In ragione di tali circostanze, la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui aveva ritenutogli avvisi di addebito regolarmente notificati, “in particolar modo il n. 39420130002604301000 poiché consegnato a persona diversa del destinatario senza prova ed invio della raccomandata informata ed altresì nella parte in cui dichiara ritualmente notificata l 'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000 allorché non vi è prova di ricezione della raccomandata informativa da parte del Sig. ”. Parte_1 Censurava la sentenza nella parte in cui, avendo ritenuto valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, primo atto notificatogli, perfezionatesi in data 21.12.2018, aveva affermato la decadenza, ex art. 24, c. 6, D.lgs. n. 46/99 dell'appellante dal diritto di contestare la pretesa creditoria, divenuta definitiva per effetto della mancata impugnazione nel termine di 40 giorni. In realtà, il ricorso si fondava su eccezioni relative alla avvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria e tale circostanza integrava il diritto del contribuente di eccepire la prescrizione della pretesa erariale (impugnando il successivo atto formale di pagamento) anche nella fattispecie in cui sia rimasto inoperoso dinanzi alla corretta notifica di un precedente atto interruttivo (ad esempio intimazione di pagamento, provvedimento di iscrizione ipotecaria, atto di pignoramento, etc.) In particolare, il giudice aveva errato “nel ritenere che l'eventuale inerzia del contribuente abbia provocato una reviviscenza della pretesa creditoria già abbondantemente prescritta alla data del 21.12.2018, ossia alla data di presunta notifica della precedente intimazione di pagamento rispetto a quella impugnata in questa sede”. Infatti, osservava l'appellante, la prescrizione del credito operava anche in caso di inattività processuale del contribuente avverso un atto di intimazione dell' _1
. La sentenza andava riformata nella parte in cui non aveva dichiarato prescritti
[...] tutti i crediti relativi alla contribuzione in quanto ampiamente prescritti alla data di CP_6 notifica della suddetta intimazione allorché non vi è prova neanche della notifica degli atti presupposti. Si costituiva l , eccependo, preliminarmente, la tardività dell'atto di appello ex art. CP_3 327 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 01.06.2023 e il ricorso in appello era stato depositato solo il 02.01.2024. Ribadendo le eccezioni già formulate in primo grado, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'ente alcun potere sul ruolo formatosi presso il concessionario della riscossione, né potendo verificare il corretto operato di quest'ultimo. Erano quindi inammissibili le contestazioni in ordine a tutti gli atti successivi e/o presupposti l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, una volta decorso il termine per la sua opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999. Sulla medesima norma si fondava la contestazione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D. Lgs. n.46/99, riguardo agli avvisi di addebito oggetto del giudizio e le pretese contributive vantate dall' erano CP_3 state regolarmente iscritte a ruolo nell'ordinario termine di prescrizione e, all'esito, era seguita la notificazione dei titoli. Si costituiva l che, ribadita preliminarmente la tempestiva costituzione in giudizio, CP_6 eccepiva la correttezza della sentenza, con rigetto dell'appello. 7
Si costituiva l che, preliminarmente, eccepiva la decadenza del CP_8 Pt_1 dall'impugnazione, ex art. 327 c.p.c.: “la sentenza impugnata veniva pubblicata il l'1.06.2023 e l'appello veniva depositato presso la Corte di Appello il 02.01.2024 e non l'1.12.2023, pertanto, considerando la non applicabilità alla materia della sospensione dei termini feriali, L' eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle CP_8 vicende antecedenti alla formazione del ruolo esecutivo essendo l'ente della riscossione è tenuto a rispondere circa l'esistenza di eventuali vizi del procedimento di riscossione esattoriale ma non anche delle questioni che avevano preceduto la notifica dell'atto impugnato e che riguardavano esclusivamente l'Ente titolare del credito iscritto a ruolo.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene in questo grado di giudizio, sia stata evocata anche la non costituitasi, non risulta che tale soggetto sia stato Controparte_4 individuato quale parte del giudizio di primo grado, né come tale risulta individuato nell'appellata sentenza, che non lo menziona neanche nell'intestazione. Non risulta, infine, che il credito dedotto in lite sia stato ceduto alla Società di CP_ cartolarizzazione dei crediti . La non può, dunque, ritenersi legittimo contraddittore in questo grado Controparte_4 di giudizio. Nel prosieguo, in quanto questione preliminare, deve procedersi all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c., per essere stato l'appello tardivamente proposto. Quale regola generale il temine semestrale ex art 327 si calcola ex nominatione dierum e non ex numero, sicché questo scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (Cass. Civ., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22518). Al termine devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione dei termini del periodo feriale, calcolati invece ex numeratione dierum (Cass. Civ., Sez. II, 4 settembre 2020, n. 14570). Esistono tuttavia delle ipotesi, normativamente previste, di non applicabilità di tale previsione: le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969. Parimenti, poiché i crediti dedotti in lite hanno natura previdenziale e sono pacificamente riconducibili alle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., non trova applicazione la L. n. 742 del 1969, art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da detta sospensione: "In materia civile, l'art. 1 non si applica (...) alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.", come peraltro confermato da ripetute pronunce della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). L'appello è stato proposto avverso una sentenza emessa a seguito di ricorso ex art. 615 c.p.c. e la sentenza ha, cfr. pag. 10, così qualificato la domanda: “L'azione proposta in questa sede può dunque essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, a fronte dell'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, la cui notifica si è perfezionata in data 21.12.18”. 8
Secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, regola peculiare del processo relativo alle opposizioni nel processo esecutivo è quella per la quale i termini processuali nel periodo feriale non vengono sospesi anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (opposizioni c.d. pre-esecutive), oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n. 20354; ma anche, ex multis, Cass. civ., n. 397/1998; Cass. civ., n. 4375/2003; Cass. civ., n. 17202/2004; Cass. civ., n. 20745/2009).
“Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2009, n.20745). Peraltro, “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima”(Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26108). Non è pertinente, rispetto all'oggetto di questo giudizio, il principio di diritto affermato da Cass. SS.UU. 29/01/2021, n. 2145, richiamato dall'appellante nelle note scritte depositate il 0707.2025, così enunciato: “Nel regime introdotto dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione”. Non solo il presente giudizio non ha ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, poiché non si controverte del corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale, ma la Suprema Corte ha avuto cura di puntualizzare la diversità di regime fra violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, e le violazioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, tanto da aver precisato che i procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione, pur regolati dal rito lavoristico e pur avendo ad oggetto violazioni 9
concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, che abbiano oggetto, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Da tanto si trae l'ulteriore conferma, peraltro, derivante da precisa indicazione normativa, della non applicabilità alle presente controversia della sospensione dei termini processuali in periodo feriale. Posti i principi di diritto esposti sia avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia, sia avuto riguardo alla tipicità dello strumento processuale cui ha fatto ricorso il Comito, opposizione all'esecuzione, va rilevato che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 01.06. 2023 e l'atto di appello risulta iscritto a ruolo in data 02.01.2024, data in cui il termine per impugnare, esclusa la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, era ampiamente spirato. L'impugnazione proposta dopo la scadenza del termine di legge è inammissibile e tale inammissibilità è insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Civ., Sez. Un., 5 aprile 2005) e nel caso in esame, tale eccezione era stata sollevata da tutte le parti appellate. L'appello, dunque, va dichiarato inammissibile. Le ragioni della decisione determinano a disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 543/2023
[...] emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 1° giugno 2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 3/2024 R.G., vertente TRA
, C. F. residente in [...] CodiceFiscale_1 Nazionale snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi, C.F.
, presso il cui studio e elettivamente domiciliato, in Torre di Ruggiero C.F._2
(CZ), alla Via Rino Gaetano n. 9, pec Email_1 appellante CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 - Controparte_1 00142 - CF e P. IVA , nella persona di in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1 22/06/2023 , elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Domenico Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro del Foro di Cosenza - CF , C.F._3 che la rappresenta e difende, pec ovvero al seguente Email_2 numero di fax 098431355 appellato E
– C.F. - con sede Controparte_3 P.IVA_2 in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli (CF
) e Valeria Grandizio (CF , in forza di procura C.F._4 C.F._5 generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, Persona_2 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri, via Matteotti n. 48 - presso i CP_3 procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente pec t Email_3 appellato E (P.IVA ), , Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 quale litisconsorte necessario, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla via Largo Chigi n. 5, appellata non costituta E
Controparte_6 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e
[...] P.IVA_4
Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del per la P.IVA_4 Parte_2
Calabria Legale rappresentante dell' – Dott.ssa (C.F.: CP_3 CP_7 C.F._6 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal Direttore
[...] Regionale "pro-tempore" il 16.04.2024, autenticata per Notar di Persona_3 Catanzaro, rep. n. 48247, racc. n. 18366, dall'Avv. Antonio D'Agostino, C.F.
, fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._7 Email_4 domiciliato in Reggio Cal. C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_6 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso innanzi al Tribunale di Locri, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.736.521,29, chiedendo dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273/000, in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato di cui alle cartelle di pagamento ed avviso di addebito indicati in ricorso, condannare l Controparte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, eventualmente in
[...] solido con l'Ente Creditore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario
Oggetto di specifica impugnazione erano i seguenti avvisi/cartelle di pagamento: a) cartella n. 09420060035572533000 asseritamente notificata in data 11/08/2007 relativa ad omessi versamenti in relazione agli 2004 -2005 -2006 importo € 38.369,07; b ) cartella CP_6
n. 09420080032845773000 asseritamente notificata il 11/09/2009 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2006 -2007 -2008 importo pari ad € 54.512,70; c ) CP_6 cartella n. 09420090036830810000 asseritamente notificata il 23/02/2010 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2007 -2008 -2009 importo pari ad € 67.631,80; CP_6 d) cartella n. 09420100030782149000 asseritamente notificata il 16/06/2011 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2009 -2010 importo pari ad € 27.838,64; e) CP_6 cartella n. 09420110030960448000 asseritamente notificata il 05/12/2011 relativa ad omessi versamenti in relazione agli anni 2010 -2011 importo pari ad € 19.437,58; f) avviso di CP_6 addebito n. 39420120001080027000 asseritamente notificato il 15/05/2012 relativo ad CP_ omessi versamenti in relazione agli anni 2010 -2011 -2012 importo pari ad € 4.521,99; g) avviso di addebito n. 39420120003958070000 asseritamente notificato il 09/01/2013 CP_ relativo ad omessi versamenti in relazione agli anni 2011 -2012 importo pari ad € 2.340,43; h) avviso di addebito n. 39420130000440027000 asseritamente notificato il CP_ 10/05/2013 relativo ad omessi versamenti in relazione all'anno 2012 importo pari ad € 1.197,67; i) avviso di addebito n. 39420130002604301000 asseritamente notificato il CP_ 09/01/2014 relativo ad omessi versamenti in relazione all'anno 2012 importo pari ad € 2.352,14. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, c.9, l. 335/1995 della contestata intimazione di pagamento, notificata nel mese di settembre 2019, mentre le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di addebito erano stati notificati tra gli anni 2007 - gennaio 2014 quando il termine prescrizionale quinquennale era ampiamente spirato. Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici. Si costituiva in giudizio l , che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva con riguardo alle pretese inerenti alla fase antecedente alla formazione del ruolo esecutivo, la correttezza del proprio operato con riguardo all'attività successiva alla formazione del ruolo esecutivo. Il ricorso doveva quindi essere rigettato, con vittoria di spese e competenze di lite. 3
Si costituiva l , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva poiché il ricorrente aveva impugnato atti relativi al procedimento di riscossione intrapreso da , non più di competenza dell'istituto previdenziale il quale, invece, aveva CP_8 correttamente notificato gli avvisi in ragione dei quali era stata azionata la fase esecutiva. Non erano ammissibili, nei confronti di , le contestazioni in ordine a tutti gli atti CP_3 successivi e/o presupposti l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, una volta decorso il termine per la sua opposizione ai sensi dell'art. 24 dello stesso D.lgs. n. 46/1999. Data la definitività del debito, non poteva essere sollevata neppure l'eccezione di prescrizione. Si costituiva l eccependo preliminarmente il proprio di legittimazione passiva e la CP_6 decadenza del Comito dall'azione ex art. 24, c. 6, D.lgs. 46/1999 per mancato rispetto del termine perentorio ed affermava la regolarità dell'operato di . Richiamata la normativa CP_8 (D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124 - testo unico per l'assicurazione infortuni sul lavoro - D. Lgs 38/2000, e D.M. 12/12/2000 - tariffa dei premi ) posta a presidio della tutela dei CP_6 lavoratori, ribadiva la legittimità delle sanzioni irrogate a norma dell'art. 116, commi da 8 a 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Era infondata l'eccezione di prescrizione e, a tal fine, chiedeva di onerare l'ente esattoriale di produrre prova della regolarità del processo notificatorio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 543/2023 pubblicata il 01.06.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420120001080027000, 39420120003958070000 e 39420130000440027000; - accerta e dichiara che, in ragione del parziale sgravio delle pretese creditorie, per la cartella n. 09420060035572533000, è dovuta la minor somma di
€ 25.338,92, per la cartella n. 09420100030782149000, è dovuta la minor somma di € 21.312,86 e per la cartella n. 09420110030960448000, è dovuta la minor somma di € 14.962,96 - rigetta il ricorso nel resto e per l'effetto dichiara dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 39420130002604301000 e dalle cartelle di pagamento nn. 09420080032845773000 e 09420090036830810000” Rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei resistenti ed , CP_3 CP_6 affermando: “È evidente difatti che ove venisse dichiarata la prescrizione delle pretese contributive azionate, anche se intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, la stesse risulterebbero estinte con danno, in primo luogo, proprio per gli enti impositori”. Con riguardo alla medesima eccezione sollevata da , giungeva alle medesime CP_8 conclusioni: “con l'odierna opposizione si contesta anche la prescrizione delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito nel periodo successivo alla notifica di tali atti, per decorso del termine quinquennale in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in mancanza di ulteriori atti interruttivi”. Esaminando la eccezione di inammissibilità dell'opposizione, ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999 osservava che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica 4
della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)… (cfr. Cass. 18256/20)”. Costituiva una legittima facoltà del ricorrente l'adozione dell'una o dell'altra procedura in ragione, tra l'altro, della peculiare natura del procedimento esecutivo, caratterizzato da una molteplicità di fasi che costituivano frazioni autonome del medesimo iter costitutivo e sanzionatorio. Nel merito, verificava la regolare notifica degli atti impositivi da parte dell' CP_9 rilevando che:” - l'avviso di addebito n. 39420120001080027000 è stato notificato il 15.05.2012, non assumendo a tale riguardo alcuna rilevanza la generica e non circostanziata contestazione operata dal ricorrente di non intellegibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto;
- l'avviso di addebito n. 39420120003958070000 è stato notificato il 09.01.2013, con consegna a mani del nipote, non essendo necessaria alcuna raccomandata informativa e a nulla rilevando la generica contestazione che lo stesso non farebbe parte del nucleo familiare del ricorrente;
- l'avviso di addebito n. 39420130000440027000 è stato notificato il 10.05.2013, perfezionata per compiuta giacenza;
- l'avviso di addebito n. 39420130002604301000 è stato notificato il 09.01.2014, con consegna a mani della nipote non essendo necessaria alcuna raccomandata informativa e a nulla rilevando la generica contestazione che la stessa non farebbe parte del nucleo familiare del ricorrente. Tali atti erano stati, notificati, come dimostrato dall' , presso l'indirizzo del CP_3 ricorrente mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73. Tale procedura era legittima tanto se adottata dal concessionario, tanto se adottata direttamente dall'ente creditore, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle contenute nella l. n. 890/1982. La notifica si era regolarmente perfezionata. Rilevava che l'ente impositore aveva fornito prova di aver notificato al ricorrente una prima intimazione di pagamento, la n. 09420189007549177000, in data antecedente a quella oggetto del giudizio, avente ad oggetto i medesimi atti portati da quest'ultima e contenuti nell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000. La stessa era stata notificata a mezzo di messo notificatore nelle forme dell'art. 140 c.p.c. Il messo aveva dato atto, nella relata di notifica che, a seguito di tre accessi presso il domicilio fiscale del ricorrente, non avendo rinvenuto nessuno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. aveva provveduto, in data 11.12.2018 al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di Stilo, all'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e all'invio della raccomandata informativa, identificata dal n. matrice 57312992942-3, che risultava consegnata a mani del nipote del ricorrente in data 11.01.2019. La notifica si era quindi correttamente perfezionata nei confronti del con Pt_1 il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ossia in data 21.12.2018. In ragione di tale circostanza, con riguardo agli avvisi di addebito sottesi alla menzionata intimazione, il ricorrente era decaduto dalla impugnativa inerente al merito prevista dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, non avendo proposto opposizione nei quaranta giorni successivi alla notifica. Tuttavia, in ragione della prescrizione quinquennale degli atti di riscossione coattiva dei crediti, risultavano prescritte le somme portate da tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000, ad eccezione di quelle portate dall'avviso di addebito n. 39420130002604301000, notificato il 09.01.2014. Il Tribunale prendeva atto degli intervenuti provvedimenti di sgravio emessi dall' CP_6 afferenti a diverse cartelle di pagamento: “la cartella di pagamento n. 094 2006 0035572533 risulta oggetto di uno sgravio parziale complessivo pari a € 2440,40, per effetto dei provvedimenti di sgravio del 20/10/2006, del 17/10/2007 e del 27/08/2008, per cui, ad oggi, 5
il debito residuo a ruolo risulta pari a € 25.338,92; la cartella di pagamento n. 094 2010 0030782149, risulta oggetto di uno sgravio parziale pari a € 4,73, per effetto del provvedimento di sgravio del 29/11/2011, per cui, ad oggi, il debito residuo a ruolo risulta pari a € 21.312,86; la cartella di pagamento n. 094 2011 0030960448 risulta oggetto di uno sgravio parziale complessivo pari a € 9978,79, per effetto dei provvedimenti di sgravio del 29/11/2011 e del 07/05/2013, per cui, ad oggi, il debito residuo a ruolo risulta pari a € 14962,962. Per le ragioni esposte il ricorso doveva essere parzialmente accolto, con riferimento alle cartelle: n. 09420060035572533000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 25.338,92, n. 09420100030782149000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 21.312,86 e n. 09420110030960448000, per cui risultava dovuta la minor somma di € 14962,96. Il ricorso doveva essere integralmente rigettato con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09420080032845773000 e 09420090036830810000
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne chiedeva la Pt_1 riforma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza (Trib. Locri – Sez. Lavoro n. 543/2023 – R. g. 2950/2019) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali tutti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 09420199007327273000 ed in particolare di quelli non ritenuti prescritti dal Giudice di prime cure ossia relativi all'avviso di addebito n. 39420130002604301000 ; alle cartelle di pagamento n. 09420080032845773000; 09420090036830810000; 09420060035572533000; 09420100030782149000; 09420110030960448000; 2) condannare l , in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , eventualmente in solido con gli Enti Creditori , al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. La sentenza era viziata sotto due profili principali:
1. Erronea applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973; 2. Irrinunciabilità della prescrizione. Censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valide le notifiche dell'avviso di addebito e dell'atto esattivo, effettuate per il tramite di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, consegnati a mani del nipote dell'appellante, quindi soggetto estraneo al nucleo familiare, ritenendo tra l'altro non valevole l'atto privo di firma intellegibile. Tale erronea valutazione era stata condotta sia con riguardo all'avviso di addebito emesso dall' recante n. 39420120001080027000, notificato il 15.05.2012, rispetto al CP_9 quale il aveva eccepito la non intellegibilità dell'avviso; sia con riguardo all'avviso di Pt_1 addebito recante n. 39420120003958070000 che il Tribunale aveva ritenuto CP_9 correttamente notificato anche se consegnato, in data 09.01.2013, nelle mani del nipote del rispetto al quale, il Tribunale non aveva ritenuto necessario l'invio di una ulteriore Pt_1 raccomandata informativa;
sia con riguardo all'avviso di addebito recante n. CP_9 39420130000440027000 asseritamente notificato il 10.05.2013 per compiuta giacenza;
sia con riguardo all'avviso di addebito n. 39420130002604301000 asseritamente CP_9 notificato il 09.01.2014, con consegna a mani della nipote del , anche in questo caso Pt_1 senza alcun ulteriore invio di raccomandata informativa. Con riguardo agli atti successivi all'iscrizione al ruolo presso l , contestava la CP_8 parte della decisione che aveva ritenuto valida notifica della intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, notificata, in data antecedente all'iscrizione del giudizio di prime cure, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.. Contestava la validità della notifica 6
della raccomandata informativa di detta affissione, identificata dal n. matrice 57312992942- 3, consegnata nelle mani del nipote dell'appellante in data 11.01.2019. Parte_3 Il Tribunale aveva errato nel ritenere ininfluente l'invio della raccomandata informativa a fronte dell'atto esattivo consegnato a persona diversa dal destinatario. La corretta comunicazione della raccomandata informativa, proseguiva l'appellante, era di cruciale rilevanza al fine del corretto perfezionamento del procedimento notificatorio a norma dell'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 e la raccomandata informativa doveva risultare effettivamente consegnata nelle mani del destinatario, non di soggetto diverso. In ragione di tali circostanze, la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui aveva ritenutogli avvisi di addebito regolarmente notificati, “in particolar modo il n. 39420130002604301000 poiché consegnato a persona diversa del destinatario senza prova ed invio della raccomandata informata ed altresì nella parte in cui dichiara ritualmente notificata l 'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000 allorché non vi è prova di ricezione della raccomandata informativa da parte del Sig. ”. Parte_1 Censurava la sentenza nella parte in cui, avendo ritenuto valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, primo atto notificatogli, perfezionatesi in data 21.12.2018, aveva affermato la decadenza, ex art. 24, c. 6, D.lgs. n. 46/99 dell'appellante dal diritto di contestare la pretesa creditoria, divenuta definitiva per effetto della mancata impugnazione nel termine di 40 giorni. In realtà, il ricorso si fondava su eccezioni relative alla avvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria e tale circostanza integrava il diritto del contribuente di eccepire la prescrizione della pretesa erariale (impugnando il successivo atto formale di pagamento) anche nella fattispecie in cui sia rimasto inoperoso dinanzi alla corretta notifica di un precedente atto interruttivo (ad esempio intimazione di pagamento, provvedimento di iscrizione ipotecaria, atto di pignoramento, etc.) In particolare, il giudice aveva errato “nel ritenere che l'eventuale inerzia del contribuente abbia provocato una reviviscenza della pretesa creditoria già abbondantemente prescritta alla data del 21.12.2018, ossia alla data di presunta notifica della precedente intimazione di pagamento rispetto a quella impugnata in questa sede”. Infatti, osservava l'appellante, la prescrizione del credito operava anche in caso di inattività processuale del contribuente avverso un atto di intimazione dell' _1
. La sentenza andava riformata nella parte in cui non aveva dichiarato prescritti
[...] tutti i crediti relativi alla contribuzione in quanto ampiamente prescritti alla data di CP_6 notifica della suddetta intimazione allorché non vi è prova neanche della notifica degli atti presupposti. Si costituiva l , eccependo, preliminarmente, la tardività dell'atto di appello ex art. CP_3 327 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 01.06.2023 e il ricorso in appello era stato depositato solo il 02.01.2024. Ribadendo le eccezioni già formulate in primo grado, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'ente alcun potere sul ruolo formatosi presso il concessionario della riscossione, né potendo verificare il corretto operato di quest'ultimo. Erano quindi inammissibili le contestazioni in ordine a tutti gli atti successivi e/o presupposti l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, una volta decorso il termine per la sua opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999. Sulla medesima norma si fondava la contestazione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 D. Lgs. n.46/99, riguardo agli avvisi di addebito oggetto del giudizio e le pretese contributive vantate dall' erano CP_3 state regolarmente iscritte a ruolo nell'ordinario termine di prescrizione e, all'esito, era seguita la notificazione dei titoli. Si costituiva l che, ribadita preliminarmente la tempestiva costituzione in giudizio, CP_6 eccepiva la correttezza della sentenza, con rigetto dell'appello. 7
Si costituiva l che, preliminarmente, eccepiva la decadenza del CP_8 Pt_1 dall'impugnazione, ex art. 327 c.p.c.: “la sentenza impugnata veniva pubblicata il l'1.06.2023 e l'appello veniva depositato presso la Corte di Appello il 02.01.2024 e non l'1.12.2023, pertanto, considerando la non applicabilità alla materia della sospensione dei termini feriali, L' eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle CP_8 vicende antecedenti alla formazione del ruolo esecutivo essendo l'ente della riscossione è tenuto a rispondere circa l'esistenza di eventuali vizi del procedimento di riscossione esattoriale ma non anche delle questioni che avevano preceduto la notifica dell'atto impugnato e che riguardavano esclusivamente l'Ente titolare del credito iscritto a ruolo.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene in questo grado di giudizio, sia stata evocata anche la non costituitasi, non risulta che tale soggetto sia stato Controparte_4 individuato quale parte del giudizio di primo grado, né come tale risulta individuato nell'appellata sentenza, che non lo menziona neanche nell'intestazione. Non risulta, infine, che il credito dedotto in lite sia stato ceduto alla Società di CP_ cartolarizzazione dei crediti . La non può, dunque, ritenersi legittimo contraddittore in questo grado Controparte_4 di giudizio. Nel prosieguo, in quanto questione preliminare, deve procedersi all'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c., per essere stato l'appello tardivamente proposto. Quale regola generale il temine semestrale ex art 327 si calcola ex nominatione dierum e non ex numero, sicché questo scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (Cass. Civ., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22518). Al termine devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione dei termini del periodo feriale, calcolati invece ex numeratione dierum (Cass. Civ., Sez. II, 4 settembre 2020, n. 14570). Esistono tuttavia delle ipotesi, normativamente previste, di non applicabilità di tale previsione: le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969. Parimenti, poiché i crediti dedotti in lite hanno natura previdenziale e sono pacificamente riconducibili alle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., non trova applicazione la L. n. 742 del 1969, art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da detta sospensione: "In materia civile, l'art. 1 non si applica (...) alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.", come peraltro confermato da ripetute pronunce della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). L'appello è stato proposto avverso una sentenza emessa a seguito di ricorso ex art. 615 c.p.c. e la sentenza ha, cfr. pag. 10, così qualificato la domanda: “L'azione proposta in questa sede può dunque essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, a fronte dell'intimazione di pagamento n. 09420189007549177000, la cui notifica si è perfezionata in data 21.12.18”. 8
Secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, regola peculiare del processo relativo alle opposizioni nel processo esecutivo è quella per la quale i termini processuali nel periodo feriale non vengono sospesi anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (opposizioni c.d. pre-esecutive), oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n. 20354; ma anche, ex multis, Cass. civ., n. 397/1998; Cass. civ., n. 4375/2003; Cass. civ., n. 17202/2004; Cass. civ., n. 20745/2009).
“Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2009, n.20745). Peraltro, “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima”(Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26108). Non è pertinente, rispetto all'oggetto di questo giudizio, il principio di diritto affermato da Cass. SS.UU. 29/01/2021, n. 2145, richiamato dall'appellante nelle note scritte depositate il 0707.2025, così enunciato: “Nel regime introdotto dall'art. 6 d.lg. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione”. Non solo il presente giudizio non ha ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione, poiché non si controverte del corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale, ma la Suprema Corte ha avuto cura di puntualizzare la diversità di regime fra violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, e le violazioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, tanto da aver precisato che i procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione, pur regolati dal rito lavoristico e pur avendo ad oggetto violazioni 9
concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, che abbiano oggetto, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Da tanto si trae l'ulteriore conferma, peraltro, derivante da precisa indicazione normativa, della non applicabilità alle presente controversia della sospensione dei termini processuali in periodo feriale. Posti i principi di diritto esposti sia avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia, sia avuto riguardo alla tipicità dello strumento processuale cui ha fatto ricorso il Comito, opposizione all'esecuzione, va rilevato che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 01.06. 2023 e l'atto di appello risulta iscritto a ruolo in data 02.01.2024, data in cui il termine per impugnare, esclusa la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, era ampiamente spirato. L'impugnazione proposta dopo la scadenza del termine di legge è inammissibile e tale inammissibilità è insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Civ., Sez. Un., 5 aprile 2005) e nel caso in esame, tale eccezione era stata sollevata da tutte le parti appellate. L'appello, dunque, va dichiarato inammissibile. Le ragioni della decisione determinano a disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 543/2023
[...] emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 1° giugno 2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti