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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 18202/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'AMICO LOREDANA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MOSTACCHI SILVANA, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 10/09/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L.
104/1992) a far data dall'11.9.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 CP_2 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
D'Amico Loredana, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/12/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (assegno mensile di assistenza con percentuale di invalidità pari 83% e disabilità di cui all'art. 3 comma 1 l. 104.92) a far data dall'11 settembre 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 18202/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'AMICO LOREDANA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MOSTACCHI SILVANA, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 10/09/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L.
104/1992) a far data dall'11.9.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 CP_2 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
D'Amico Loredana, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/12/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (assegno mensile di assistenza con percentuale di invalidità pari 83% e disabilità di cui all'art. 3 comma 1 l. 104.92) a far data dall'11 settembre 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno