CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN RE, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04180011583U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04190011584U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'Imposta Unica sulle scommesse sportive-art.1 DLgs. n.504/1998, anni 2018 e 2019, notificati a parte ricorrente, bookmaker maltese operante nella raccolta di scommesse sportive in territorio italiano tramite una rete di ricevitorie affiliate, denominate anche “sportelli virtuali”. Nel corso del 2018 funzionari dell'ADM-Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, e della Società_2Questura di Piacenza effettuavano accessi presso la sede operativa della ' srls in liquidazione' (nel prosieguo, anche ricevitoria o Centro trasmissione dati-CTD), sita in Castel San Giovanni (PC) al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, co.644, della legge n. 190/2014 da parte dei soggetti operativi alla data del 30/10/2014 che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1, co. 643, della stessa legge. Dagli accessi scaturiva una verifica fiscale, con invito a trasmettere documentazione sull'attività di raccolta delle scommesse effettuata nell'esercizio negli anni dal 2016 al 2020, o, comunque, fino alla cessazione dell'attività. Sulla base dei dati raccolti durante gli accessi e della documentazione trasmessa dal titolare della ricevitoria, l'Uufficio quantificava dapprima in un pvc notificato al bookmaker e al CTD in qualità di obbligato solidale, e successivamente in avvisi di accertamento, l'imposta dovuta sulle scommesse raccolte negli anni 2018 e 2019 da 'B2srls' per conto del bookmaker, risultato privo di concessione e autorizzazione a operare in Italia. In base alle pattuizioni contrattuali, la ricevitoria rilasciava agli scommettitori ricevute col marchio “Società_1”, utilizzato dal bookmaker maltese, incassava i corrispettivi delle giocate, pagava le vincite, identificava i clienti che avevano realizzato vincite superiori a 1.000 euro secondo le norme anti-riciclaggio, riversava al bookmaker tramite bonifici bancari settimanali le somme dovute, incassava dal bookmaker le provvigioni contrattualmente pattuite sul volume delle giocate raccolte. Nell'esercizio condotto da 'Società_2 srls' sono state raccolte scommesse sportive e virtuali per conto di 'Ricorrente_1' per un importo totale di € 413.969,57 per l'anno 2018 e di € 344.333,46 per l'anno 2019. Nell'anno 2020 l'attività di raccolta scommesse su rete fisica del CTD si è interrotta a seguito della situazione emergenziale e in data 27.10.2020 la società è stata posta in liquidazione. L'Ufficio ha altresì accertato che, non essendo applicabile alla fattispecie in esame il regime di tassazione “sul margine” ex art.1, co.945, L.208/2015, trattandosi di operatore non collegato al totalizzatore nazionale, che aveva scelto di non avvalersi della citata sanatoria regolarizzando la propria posizione, continuavano a trovare applicazione le norme speciali in materia di accertamento previste dall'art.24, co.10, DLn.98/2011 e dall'art.1 comma 644,lett.g) della L.190/2014. Pur rilevando irregolarità nella tenuta della contabilità, incompletezza della documentazione trasmessa in ordine agli incassi per scommesse nonché un sensibile scostamento dell'entità della raccolta complessiva così emersa rispetto alla media territoriale, l'Ufficio ha ritenuto i report contabili comunque attendibili in ragione dello svolgimento, accanto all'attività di raccolta scommesse su rete fisica, anche di quella di ricarica dei conti di gioco. Di conseguenza: a) l'ADM ha utilizzato come base imponibile dell'imposta entrambe le annualità gli importi delle scommesse raccolte su rete fisica nell'esercizio indicati nei report trasmessi;
b) ex art.24, co.10, DL n.98/2011, ha applicato l'aliquota massima prevista per tale tipologia di scommessa dall'art.4 del Dlgs. n.504/98, dovendosi presumere, in assenza di documentazione probatoria sul punto, che tutte le scommesse raccolte nell'esercizio fossero composte di un numero di eventi superiore a 7. Per l'anno d'imposta 2018, la somma dovuta a titolo di Imposta Unica è stata quantificata in € 6.780,36,cui si aggiungono sanzioni (€8.136,43) e interessi (€1.289,20).Per l'anno 2019 l'imposta dovuta ammonta a € 8.275,80, oltre a sanzioni (9.930,96) e interessi ( € 1.270,62). Parte ricorrente eccepisce preliminarmente: l'eccessiva durata della verifica, in violazione delle raccomandazioni di cui allo Statuto del contribuente circa la necessità di improntare i comportamenti dell'amministrazione a buona fede e collaborazione;
la mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento, che avrebbe leso il proprio diritto di difesa impedendo di comprendere adeguatamente la portata delle contestazioni;
la nullità degli atti per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di prova (di cui è onerata l'amministrazione in particolare dopo l'introduzione del comma 5bis all'art.7 del Dlgs 546/92) della debenza di ulteriore imposta sui giochi oltre a quella già versata utilizzando il regime del margine applicabile ai periodi d'imposta successivi al 2015. Gli incassi comunicati tramite i report contabili corrispondono esattamente a quelli registrati nella contabilità del bookmaker, soggetto che ha sempre collaborato con le autorità italiane offrendo l'accesso, se richiesto, ai propri server e libri contabili e ha superato i controlli maltesi sulla regolarità del proprio comportamento. Nel merito, eccepisce la non debenza all'Erario nazionale della somma accertata a titolo di Imposta unica per assenza del presupposto della territorialità, nonché l'incompetenza dell'amministrazione fiscale italiana;
ribadisce l'assenza di soggettività passiva da parte della ricevitoria, nonché -come riconosciuto dalla Cass. penale già nel 2022 - l'assoluta liceità sotto il profilo penale dell'attività di raccolta e trasmissione di scommesse svolta sul territorio nazionale da CDT affiliati a bookmakers esteri anche se privi di concessione. Ribadisce la doglianza in ordine all'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota applicata, avvenuta in violazione della normativa di settore emanata per disciplinare la liquidazione dell'imposta unica da parte di CTD collegati a bookmaker privi di concessione italiana, rappresentata dall'art. 24, co,10, DL n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011. Quanto alle sanzioni irrogate in relazione all'imposta sui giochi, ne chiede la disapplicazione in presenza di condizioni di incertezza normativa costituenti esimenti, rinviando agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, Dlgs. 472/1991, nonché 10, co. 3, L.212/2000.
Si costituisce con analitiche controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo la piena legittimità del proprio operato;
chiede il rigetto del ricorso e la conferma degli accertamenti anche sotto il profilo sanzionatorio, avendo la norma di interpretazione autentica di cui alla L.n.220/2010 eliminato ogni condizione di incertezza normativa in ordine all'applicazione del tributo a far tempo dal 1°/1/2016. Entrambi gli avvisi sono stati notificati entro il termine decadenziale di legge, ovvero entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta (art.24, co.9, DL. n.98/2011); per le violazioni tributarie e amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'art.20 Dlgs n.472/97, e 28 L. 689/81. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento, da redigersi (art.1, Reg.CE n. 1393/2007) se non nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario, in quella dello Stato mittente che il destinatario 'sia in grado di comprendere': la tempestiva proposizione di articolato e puntuale ricorso prova l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa del bookmaker. Da rigettare sono, poi, le doglianze circa l'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota: come esposto in motivazione dell'atto impugnato, non applicandosi alla fattispecie il regime del margine, l'Ufficio ha deciso di utilizzare – ritenendoli complessivamente attendibili pur in presenza di lacune e criticità- i report prodotti in contraddittorio;
l'imponibile, quindi, è stato determinato non induttivamente, ma sulla base della documentazione circa l'ammontare della sola raccolta fisica delle scommesse offerta da parte ricorrente;
su tale imponibile è stata poi applicata l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa dall'art. 4 del Dlgs n.504, scomputando quanto già versato al medesimo titolo con le modalità di “tassazione sul margine”. Infondate, per dettato normativo, intervento della Corte Costituzionale e costante giurisprudenza di legittimità, sono anche le ulteriori contestazioni circa la non debenza dell'Imposta Unica da parte del bookmaker estero per assenza del principio di territorialità nonchè circa l'assenza di soggettività passiva di chi in forma d'impresa opera la raccolta fisica delle scommesse sul territorio nazionale, applicandosi il tributo “alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero” [art.1, co.2, lett.b), L.288/1998; ex multis, Cass. Ord. nn. 1678/2021 e 8757/2021; art.1,comma 66, lett.b), L.n. 220/2010; Corte Costituzionale. sent. n.27/2018; Cass.Ord. n. 8757/2021].
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, il Collegio osserva quanto segue. Tutti i numerosi motivi di ricorso sono già stati oggetto di esame delle sezioni di questa CGT, che nella generalità dei casi, anche anteriormente alle numerose Ordinanze emesse dalla Suprema Corte nel 2021, hanno accolto integralmente le tesi dell'Amministrazione in tema di applicazione dell'Imposta Unica sui giochi alle operazioni di raccolta di scommesse operate per conto di bookmakers esteri privi di concessione tramite i variamente denominati “centri di raccolta” affiliati sul territorio nazionale. Il presente contenzioso, pertanto, può essere deciso
– ai sensi dell'art.132, co.1,n.4 cpc (i cui principi si applicano anche al processo tributario ex art.1, comma 2, Dlgs 546/92) - con sentenza concisamente motivata in ordine alle sole questioni di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione adottata, senza procedere all'esame analitico di tutte le questioni sollevate nel ricorso, essendo le questioni non espressamente trattate da considerarsi non omesse, bensì semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, quando non esaminate tramite rinvio all'esposizione delle condivise argomentazioni di parte resistente.
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa che l'unica questione sollevata da parte ricorrente dotata non certo e non più di carattere di assoluta novità (sul punto, ex multis, CGT I grado, Bologna: sez.1, n.334/2024; anteriormente, sez.4, ud. 9/11/2022; sez.2, ud. 25/9/2023), ma in ordine alla quale si registrano a livello nazionale alcune interpretazioni difformi nei giudizi di 1° grado, riguarda la valutazione circa l'applicabilità -a partire dal periodo d'imposta 2016, in circostanze di fatto analoghe a quelle della ricorrente- della tassazione introdotta dal periodo d'imposta 2016 ex L. n.208/2015 (art.1, comma 945). Sul punto il Collegio condivide la tesi dell'ADM che la più recente normativa in materia di imposta sulle scommesse introdotta dalla Legge di stabilità 2016 non possa essere applicata agli operatori non regolarizzati in quanto proprio il discrimine tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui il legislatore ha inteso fondare il persistere dell'applicazione della precedente normativa, basata su parametri diversi. L'intenzione del legislatore, nel concedere (comma 643) agli operatori 'irregolari' la possibilità di sanare la propria posizione a condizioni favorevoli (imposte calcolate sulla raccolta media locale della filiera “regolare”, ridotte di un terzo, senza applicazione di interessi e sanzioni), mirava espressamente a regolarizzare un settore economico fonte di persistenti preoccupazioni di ordine pubblico (legate anche al diffondersi del gioco compulsivo) e sociale (necessità di tutela delle fasce deboli della popolazione, dei minori, etc.), in cui alcune migliaia di esercizi, oltre a raccogliere scommesse al di fuori dei disciplinari dell'ADM e senza trasmettere le giocate al totalizzatore nazionale, evitavano di sottoporsi alla rigida disciplina amministrativa degli operatori in concessione, volta a tutelare il pubblico interesse nel settore. Logico corollario di queste finalità appare la scelta operata dalla L.di stabilità 2016, correttamente applicata dall'amministrazione, di mantenere gravosa la pretesa tributaria nei confronti degli operatori che avessero scelto di continuare a raccogliere scommesse al di fuori del circuito legale. A questo fine, introducendo con il comma 945 la nuova tassazione “sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte” far tempo dal 1°/1/2016 per gli operatori regolari, il legislatore non è intervenuto abrogando espressamente né apportando modificazioni al comma 644, lett.g) della L.190/2014, che dispone che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione..” trovi applicazione “per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli”, una lunga serie di obblighi e di limitazioni nell'operatività economica non previsti per gli operatori regolari o regolarizzati, uno specifico sistema sanzionatorio e, quanto al regime fiscale, l'ordinaria penalizzante determinazione forfettaria della base imponibile con applicazione dell'aliquota massima prevista dal Dlgs n.504/98. Quanto alla convivenza temporale per le medesime annualità di nuova e vecchia disciplina del tributo, l'una “ordinaria” destinata agli operatori regolari (art.1, comma 945, L.208/2015), l'altra, lex specialis, a quelli non regolarizzati (art.24, comma 10, DL 98/2011; art.1, commi 643 e 644, lett. g), L.190/2014), si rinvia all'ampia disamina effettuata, nel pronunciarsi su un accertamento relativo al 2016, dalla CGT di I grado di Mantova (sent. n. 46/2022), che ha ravvisato la “chiara volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori. Tali diversi presupposti vengono chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Il discrimen sopra individuato non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma a tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia (…). Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e quindi l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso (e certamente meno favorevole, su questo non vi sono dubbi) rispetto agli operatori regolarizzati. (…) Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del “non vietato, non autorizzato”, che aveva caratterizzato il settore. Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi”.(CGT di I grado, Mantova, sent.cit)
Di passata, si segnala che del tutto infondata è la specifica doglianza di parte ricorrente (cfr. par.IV del ricorso introduttivo) circa l'asserito mancato assolvimento in giudizio da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in ordine alle violazioni contestate, onere richiamato con particolare evidenza dal recente comma 5bis aggiunto dalla L.130/2022 all'art.7, Dlgs. n.546/1992. In atti è espressamente richiamata, quando non direttamente depositata, esaustiva documentazione a sostegno della pretesa tributaria e della sua determinazione quantitativa. Oltre ai verbali d'accesso ai locali in cui avveniva la raccolta, è presente il Pvc notificato alle parti, atto assistito da fede privilegiata ex art.2700 cc relativamente ai fatti attestati da pubblico ufficiale, alle eventuali dichiarazioni rese in sua presenza, alla genuinità della documentazione reperita in sede di accesso o fornita dalla parte;
tale documentazione risulta costituita dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra il bookmaker maltese e la ricevitoria, dalle schede previste dalle norme anti riciclaggio, dai prospetti contabili riepilogativi delle Ricorrente_1scommesse raccolte per conto di “ ” (report che, si rammenta, sono stati ritenuti attendibili per costituire la base imponibile nonostante presentino alcune criticità e il totale degli incassi si discosti sensibilmente dalla media della raccolta di scommesse nella zona d'ubicazione dell'esercizio), dalle fatture 2018 e 2019 relative alle provvigioni incassate sulle ricariche dei “conti gioco”, dai bonifici bancari e da altra documentazione relativa alle movimentazioni finanziarie intercorse in entrambe le direzioni tra ricevitoria e bookmaker.
Quanto alle sanzioni irrogate, la richiesta di annullamento/disapplicazione non può essere accolta, avendo l'ADM, legittimamente, ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione delle esimenti richiamate;
in particolare, quanto alla richiesta ex art.art.6, co.2, D.lgs. n.472/97, si rammenta che le violazioni di cui si discute, sanzionate peraltro al minimo edittale, sono state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al DL. 98/2011.
In calce al ricorso sono ribadite o ex novo formulate alcune richieste in via istruttoria che il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento. Parte ricorrente chiede la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE al fine di riproporre di fatto, pur richiamando strumentalmente la normativa di cui alla L.di stabilità 2016, i medesimi quesiti pregiudiziali circa la conformità al diritto dell'Unione di una tassazione nazionale penalizzante per operatori “irregolari” ovvero “abusivi”, questioni su cui la Corte si è già espressa con la sentenza CGUE 26/2/2020, causa C-788/18. Analoghe richieste sottoposte da altri operatori esteri privi di concessione e dai loro CTD sono state rigettate già nelle ordinanze emesse dalla Cassazione nel corso del 2021. Ancor prima, alcuni giudici di merito (CTR Toscana n.620/5/2020, CTR Lazio n.3365/18/2020) avevano ritenuto inammissibile l'istanza, poiché i richiedenti, a fronte di una sentenza estremamente chiara quanto a motivazioni e portata, “vorrebbero illegittimamente utilizzare il rimedio previsto dall'art. 43 (dello Statuto, e 1598 del regolamento di procedura) in funzione impugnatoria della sentenza”. (CTR Toscana, cit). Manifestamente infondata, oltre che non pregiudiziale alla definizione della presente controversia, appare al Collegio anche la richiesta di sospensione del giudizio e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per sottoporre la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 643, L.190/2014 in relazione al principio generale dell'irretroattività delle norme, costituzionalmente protetto solo per quanto attiene all'ambito penale. Infine, anche in ragione della particolare opacità della formulazione della richiesta, non si comprendono le ragioni circa l'asserita opportunità sia di disporre una consulenza tecnica in ordine all'analisi della documentazione contabile consegnata da parte ricorrente, sia di assumere – sempre in ordine al procedimento di formazione dell'imponibile- prove testimoniali da parte di un numero indeterminato di “funzionari”, non altrimenti individuati, operanti in numerosi uffici territoriali dell'ADM circa le modalità utilizzate dagli uffici per determinare l'imponibile dell'imposta unica.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato, con conferma in toto degli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerata la complessità della vicenda, oggetto di alcuni giudicati contrastanti per le annualità successive al 2015, e nella perdurante assenza, alla data di trattazione, di pronunce di legittimità sulla principale questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN RE, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04180011583U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M04190011584U DEL 18/10/2023 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'Imposta Unica sulle scommesse sportive-art.1 DLgs. n.504/1998, anni 2018 e 2019, notificati a parte ricorrente, bookmaker maltese operante nella raccolta di scommesse sportive in territorio italiano tramite una rete di ricevitorie affiliate, denominate anche “sportelli virtuali”. Nel corso del 2018 funzionari dell'ADM-Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, e della Società_2Questura di Piacenza effettuavano accessi presso la sede operativa della ' srls in liquidazione' (nel prosieguo, anche ricevitoria o Centro trasmissione dati-CTD), sita in Castel San Giovanni (PC) al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, co.644, della legge n. 190/2014 da parte dei soggetti operativi alla data del 30/10/2014 che non avevano aderito al regime di regolarizzazione previsto dall'art.1, co. 643, della stessa legge. Dagli accessi scaturiva una verifica fiscale, con invito a trasmettere documentazione sull'attività di raccolta delle scommesse effettuata nell'esercizio negli anni dal 2016 al 2020, o, comunque, fino alla cessazione dell'attività. Sulla base dei dati raccolti durante gli accessi e della documentazione trasmessa dal titolare della ricevitoria, l'Uufficio quantificava dapprima in un pvc notificato al bookmaker e al CTD in qualità di obbligato solidale, e successivamente in avvisi di accertamento, l'imposta dovuta sulle scommesse raccolte negli anni 2018 e 2019 da 'B2srls' per conto del bookmaker, risultato privo di concessione e autorizzazione a operare in Italia. In base alle pattuizioni contrattuali, la ricevitoria rilasciava agli scommettitori ricevute col marchio “Società_1”, utilizzato dal bookmaker maltese, incassava i corrispettivi delle giocate, pagava le vincite, identificava i clienti che avevano realizzato vincite superiori a 1.000 euro secondo le norme anti-riciclaggio, riversava al bookmaker tramite bonifici bancari settimanali le somme dovute, incassava dal bookmaker le provvigioni contrattualmente pattuite sul volume delle giocate raccolte. Nell'esercizio condotto da 'Società_2 srls' sono state raccolte scommesse sportive e virtuali per conto di 'Ricorrente_1' per un importo totale di € 413.969,57 per l'anno 2018 e di € 344.333,46 per l'anno 2019. Nell'anno 2020 l'attività di raccolta scommesse su rete fisica del CTD si è interrotta a seguito della situazione emergenziale e in data 27.10.2020 la società è stata posta in liquidazione. L'Ufficio ha altresì accertato che, non essendo applicabile alla fattispecie in esame il regime di tassazione “sul margine” ex art.1, co.945, L.208/2015, trattandosi di operatore non collegato al totalizzatore nazionale, che aveva scelto di non avvalersi della citata sanatoria regolarizzando la propria posizione, continuavano a trovare applicazione le norme speciali in materia di accertamento previste dall'art.24, co.10, DLn.98/2011 e dall'art.1 comma 644,lett.g) della L.190/2014. Pur rilevando irregolarità nella tenuta della contabilità, incompletezza della documentazione trasmessa in ordine agli incassi per scommesse nonché un sensibile scostamento dell'entità della raccolta complessiva così emersa rispetto alla media territoriale, l'Ufficio ha ritenuto i report contabili comunque attendibili in ragione dello svolgimento, accanto all'attività di raccolta scommesse su rete fisica, anche di quella di ricarica dei conti di gioco. Di conseguenza: a) l'ADM ha utilizzato come base imponibile dell'imposta entrambe le annualità gli importi delle scommesse raccolte su rete fisica nell'esercizio indicati nei report trasmessi;
b) ex art.24, co.10, DL n.98/2011, ha applicato l'aliquota massima prevista per tale tipologia di scommessa dall'art.4 del Dlgs. n.504/98, dovendosi presumere, in assenza di documentazione probatoria sul punto, che tutte le scommesse raccolte nell'esercizio fossero composte di un numero di eventi superiore a 7. Per l'anno d'imposta 2018, la somma dovuta a titolo di Imposta Unica è stata quantificata in € 6.780,36,cui si aggiungono sanzioni (€8.136,43) e interessi (€1.289,20).Per l'anno 2019 l'imposta dovuta ammonta a € 8.275,80, oltre a sanzioni (9.930,96) e interessi ( € 1.270,62). Parte ricorrente eccepisce preliminarmente: l'eccessiva durata della verifica, in violazione delle raccomandazioni di cui allo Statuto del contribuente circa la necessità di improntare i comportamenti dell'amministrazione a buona fede e collaborazione;
la mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento, che avrebbe leso il proprio diritto di difesa impedendo di comprendere adeguatamente la portata delle contestazioni;
la nullità degli atti per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che di prova (di cui è onerata l'amministrazione in particolare dopo l'introduzione del comma 5bis all'art.7 del Dlgs 546/92) della debenza di ulteriore imposta sui giochi oltre a quella già versata utilizzando il regime del margine applicabile ai periodi d'imposta successivi al 2015. Gli incassi comunicati tramite i report contabili corrispondono esattamente a quelli registrati nella contabilità del bookmaker, soggetto che ha sempre collaborato con le autorità italiane offrendo l'accesso, se richiesto, ai propri server e libri contabili e ha superato i controlli maltesi sulla regolarità del proprio comportamento. Nel merito, eccepisce la non debenza all'Erario nazionale della somma accertata a titolo di Imposta unica per assenza del presupposto della territorialità, nonché l'incompetenza dell'amministrazione fiscale italiana;
ribadisce l'assenza di soggettività passiva da parte della ricevitoria, nonché -come riconosciuto dalla Cass. penale già nel 2022 - l'assoluta liceità sotto il profilo penale dell'attività di raccolta e trasmissione di scommesse svolta sul territorio nazionale da CDT affiliati a bookmakers esteri anche se privi di concessione. Ribadisce la doglianza in ordine all'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota applicata, avvenuta in violazione della normativa di settore emanata per disciplinare la liquidazione dell'imposta unica da parte di CTD collegati a bookmaker privi di concessione italiana, rappresentata dall'art. 24, co,10, DL n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011. Quanto alle sanzioni irrogate in relazione all'imposta sui giochi, ne chiede la disapplicazione in presenza di condizioni di incertezza normativa costituenti esimenti, rinviando agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, Dlgs. 472/1991, nonché 10, co. 3, L.212/2000.
Si costituisce con analitiche controdeduzioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo la piena legittimità del proprio operato;
chiede il rigetto del ricorso e la conferma degli accertamenti anche sotto il profilo sanzionatorio, avendo la norma di interpretazione autentica di cui alla L.n.220/2010 eliminato ogni condizione di incertezza normativa in ordine all'applicazione del tributo a far tempo dal 1°/1/2016. Entrambi gli avvisi sono stati notificati entro il termine decadenziale di legge, ovvero entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta (art.24, co.9, DL. n.98/2011); per le violazioni tributarie e amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'art.20 Dlgs n.472/97, e 28 L. 689/81. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata traduzione degli avvisi di accertamento, da redigersi (art.1, Reg.CE n. 1393/2007) se non nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario, in quella dello Stato mittente che il destinatario 'sia in grado di comprendere': la tempestiva proposizione di articolato e puntuale ricorso prova l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa del bookmaker. Da rigettare sono, poi, le doglianze circa l'errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota: come esposto in motivazione dell'atto impugnato, non applicandosi alla fattispecie il regime del margine, l'Ufficio ha deciso di utilizzare – ritenendoli complessivamente attendibili pur in presenza di lacune e criticità- i report prodotti in contraddittorio;
l'imponibile, quindi, è stato determinato non induttivamente, ma sulla base della documentazione circa l'ammontare della sola raccolta fisica delle scommesse offerta da parte ricorrente;
su tale imponibile è stata poi applicata l'aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa dall'art. 4 del Dlgs n.504, scomputando quanto già versato al medesimo titolo con le modalità di “tassazione sul margine”. Infondate, per dettato normativo, intervento della Corte Costituzionale e costante giurisprudenza di legittimità, sono anche le ulteriori contestazioni circa la non debenza dell'Imposta Unica da parte del bookmaker estero per assenza del principio di territorialità nonchè circa l'assenza di soggettività passiva di chi in forma d'impresa opera la raccolta fisica delle scommesse sul territorio nazionale, applicandosi il tributo “alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero” [art.1, co.2, lett.b), L.288/1998; ex multis, Cass. Ord. nn. 1678/2021 e 8757/2021; art.1,comma 66, lett.b), L.n. 220/2010; Corte Costituzionale. sent. n.27/2018; Cass.Ord. n. 8757/2021].
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa, il Collegio osserva quanto segue. Tutti i numerosi motivi di ricorso sono già stati oggetto di esame delle sezioni di questa CGT, che nella generalità dei casi, anche anteriormente alle numerose Ordinanze emesse dalla Suprema Corte nel 2021, hanno accolto integralmente le tesi dell'Amministrazione in tema di applicazione dell'Imposta Unica sui giochi alle operazioni di raccolta di scommesse operate per conto di bookmakers esteri privi di concessione tramite i variamente denominati “centri di raccolta” affiliati sul territorio nazionale. Il presente contenzioso, pertanto, può essere deciso
– ai sensi dell'art.132, co.1,n.4 cpc (i cui principi si applicano anche al processo tributario ex art.1, comma 2, Dlgs 546/92) - con sentenza concisamente motivata in ordine alle sole questioni di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione adottata, senza procedere all'esame analitico di tutte le questioni sollevate nel ricorso, essendo le questioni non espressamente trattate da considerarsi non omesse, bensì semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, quando non esaminate tramite rinvio all'esposizione delle condivise argomentazioni di parte resistente.
Ciò premesso, emerge dagli atti di causa che l'unica questione sollevata da parte ricorrente dotata non certo e non più di carattere di assoluta novità (sul punto, ex multis, CGT I grado, Bologna: sez.1, n.334/2024; anteriormente, sez.4, ud. 9/11/2022; sez.2, ud. 25/9/2023), ma in ordine alla quale si registrano a livello nazionale alcune interpretazioni difformi nei giudizi di 1° grado, riguarda la valutazione circa l'applicabilità -a partire dal periodo d'imposta 2016, in circostanze di fatto analoghe a quelle della ricorrente- della tassazione introdotta dal periodo d'imposta 2016 ex L. n.208/2015 (art.1, comma 945). Sul punto il Collegio condivide la tesi dell'ADM che la più recente normativa in materia di imposta sulle scommesse introdotta dalla Legge di stabilità 2016 non possa essere applicata agli operatori non regolarizzati in quanto proprio il discrimine tra soggetti regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui il legislatore ha inteso fondare il persistere dell'applicazione della precedente normativa, basata su parametri diversi. L'intenzione del legislatore, nel concedere (comma 643) agli operatori 'irregolari' la possibilità di sanare la propria posizione a condizioni favorevoli (imposte calcolate sulla raccolta media locale della filiera “regolare”, ridotte di un terzo, senza applicazione di interessi e sanzioni), mirava espressamente a regolarizzare un settore economico fonte di persistenti preoccupazioni di ordine pubblico (legate anche al diffondersi del gioco compulsivo) e sociale (necessità di tutela delle fasce deboli della popolazione, dei minori, etc.), in cui alcune migliaia di esercizi, oltre a raccogliere scommesse al di fuori dei disciplinari dell'ADM e senza trasmettere le giocate al totalizzatore nazionale, evitavano di sottoporsi alla rigida disciplina amministrativa degli operatori in concessione, volta a tutelare il pubblico interesse nel settore. Logico corollario di queste finalità appare la scelta operata dalla L.di stabilità 2016, correttamente applicata dall'amministrazione, di mantenere gravosa la pretesa tributaria nei confronti degli operatori che avessero scelto di continuare a raccogliere scommesse al di fuori del circuito legale. A questo fine, introducendo con il comma 945 la nuova tassazione “sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte” far tempo dal 1°/1/2016 per gli operatori regolari, il legislatore non è intervenuto abrogando espressamente né apportando modificazioni al comma 644, lett.g) della L.190/2014, che dispone che “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione..” trovi applicazione “per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli”, una lunga serie di obblighi e di limitazioni nell'operatività economica non previsti per gli operatori regolari o regolarizzati, uno specifico sistema sanzionatorio e, quanto al regime fiscale, l'ordinaria penalizzante determinazione forfettaria della base imponibile con applicazione dell'aliquota massima prevista dal Dlgs n.504/98. Quanto alla convivenza temporale per le medesime annualità di nuova e vecchia disciplina del tributo, l'una “ordinaria” destinata agli operatori regolari (art.1, comma 945, L.208/2015), l'altra, lex specialis, a quelli non regolarizzati (art.24, comma 10, DL 98/2011; art.1, commi 643 e 644, lett. g), L.190/2014), si rinvia all'ampia disamina effettuata, nel pronunciarsi su un accertamento relativo al 2016, dalla CGT di I grado di Mantova (sent. n. 46/2022), che ha ravvisato la “chiara volontà del legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori. Tali diversi presupposti vengono chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Il discrimen sopra individuato non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma a tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia (…). Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e quindi l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso (e certamente meno favorevole, su questo non vi sono dubbi) rispetto agli operatori regolarizzati. (…) Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del “non vietato, non autorizzato”, che aveva caratterizzato il settore. Alla luce delle osservazioni che precedono non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati, in quanto il discrimine tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi”.(CGT di I grado, Mantova, sent.cit)
Di passata, si segnala che del tutto infondata è la specifica doglianza di parte ricorrente (cfr. par.IV del ricorso introduttivo) circa l'asserito mancato assolvimento in giudizio da parte dell'Ufficio dell'onere della prova in ordine alle violazioni contestate, onere richiamato con particolare evidenza dal recente comma 5bis aggiunto dalla L.130/2022 all'art.7, Dlgs. n.546/1992. In atti è espressamente richiamata, quando non direttamente depositata, esaustiva documentazione a sostegno della pretesa tributaria e della sua determinazione quantitativa. Oltre ai verbali d'accesso ai locali in cui avveniva la raccolta, è presente il Pvc notificato alle parti, atto assistito da fede privilegiata ex art.2700 cc relativamente ai fatti attestati da pubblico ufficiale, alle eventuali dichiarazioni rese in sua presenza, alla genuinità della documentazione reperita in sede di accesso o fornita dalla parte;
tale documentazione risulta costituita dalle pattuizioni contrattuali intercorse tra il bookmaker maltese e la ricevitoria, dalle schede previste dalle norme anti riciclaggio, dai prospetti contabili riepilogativi delle Ricorrente_1scommesse raccolte per conto di “ ” (report che, si rammenta, sono stati ritenuti attendibili per costituire la base imponibile nonostante presentino alcune criticità e il totale degli incassi si discosti sensibilmente dalla media della raccolta di scommesse nella zona d'ubicazione dell'esercizio), dalle fatture 2018 e 2019 relative alle provvigioni incassate sulle ricariche dei “conti gioco”, dai bonifici bancari e da altra documentazione relativa alle movimentazioni finanziarie intercorse in entrambe le direzioni tra ricevitoria e bookmaker.
Quanto alle sanzioni irrogate, la richiesta di annullamento/disapplicazione non può essere accolta, avendo l'ADM, legittimamente, ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione delle esimenti richiamate;
in particolare, quanto alla richiesta ex art.art.6, co.2, D.lgs. n.472/97, si rammenta che le violazioni di cui si discute, sanzionate peraltro al minimo edittale, sono state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al DL. 98/2011.
In calce al ricorso sono ribadite o ex novo formulate alcune richieste in via istruttoria che il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento. Parte ricorrente chiede la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE al fine di riproporre di fatto, pur richiamando strumentalmente la normativa di cui alla L.di stabilità 2016, i medesimi quesiti pregiudiziali circa la conformità al diritto dell'Unione di una tassazione nazionale penalizzante per operatori “irregolari” ovvero “abusivi”, questioni su cui la Corte si è già espressa con la sentenza CGUE 26/2/2020, causa C-788/18. Analoghe richieste sottoposte da altri operatori esteri privi di concessione e dai loro CTD sono state rigettate già nelle ordinanze emesse dalla Cassazione nel corso del 2021. Ancor prima, alcuni giudici di merito (CTR Toscana n.620/5/2020, CTR Lazio n.3365/18/2020) avevano ritenuto inammissibile l'istanza, poiché i richiedenti, a fronte di una sentenza estremamente chiara quanto a motivazioni e portata, “vorrebbero illegittimamente utilizzare il rimedio previsto dall'art. 43 (dello Statuto, e 1598 del regolamento di procedura) in funzione impugnatoria della sentenza”. (CTR Toscana, cit). Manifestamente infondata, oltre che non pregiudiziale alla definizione della presente controversia, appare al Collegio anche la richiesta di sospensione del giudizio e di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per sottoporre la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 643, L.190/2014 in relazione al principio generale dell'irretroattività delle norme, costituzionalmente protetto solo per quanto attiene all'ambito penale. Infine, anche in ragione della particolare opacità della formulazione della richiesta, non si comprendono le ragioni circa l'asserita opportunità sia di disporre una consulenza tecnica in ordine all'analisi della documentazione contabile consegnata da parte ricorrente, sia di assumere – sempre in ordine al procedimento di formazione dell'imponibile- prove testimoniali da parte di un numero indeterminato di “funzionari”, non altrimenti individuati, operanti in numerosi uffici territoriali dell'ADM circa le modalità utilizzate dagli uffici per determinare l'imponibile dell'imposta unica.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato, con conferma in toto degli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerata la complessità della vicenda, oggetto di alcuni giudicati contrastanti per le annualità successive al 2015, e nella perdurante assenza, alla data di trattazione, di pronunce di legittimità sulla principale questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite.