Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 188
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccessiva durata della verifica

    La Corte ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente a dimostrare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che la tempestiva proposizione di un ricorso articolato dimostri l'assenza di lesione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione e istruttoria

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'Ufficio sia esaustiva e che i verbali d'accesso e il Pvc siano atti assistiti da fede privilegiata.

  • Rigettato
    Non debenza dell'imposta per assenza del presupposto della territorialità

    La Corte ritiene che il tributo si applichi alle scommesse accettate nel territorio italiano, anche se svolte all'estero, e che il bookmaker estero sia soggetto passivo.

  • Rigettato
    Assenza di soggettività passiva della ricevitoria

    La Corte ritiene che la ricevitoria sia obbligata in solido e che il tributo si applichi alle scommesse accettate nel territorio italiano.

  • Rigettato
    Errata determinazione dell'imponibile e dell'aliquota applicata

    La Corte ritiene che l'imponibile sia stato determinato sulla base dei report contabili ritenuti attendibili e che sia stata applicata l'aliquota massima prevista.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa

    La Corte ritiene insussistenti i presupposti per l'applicazione delle esimenti, avendo l'ADM legittimamente ritenuto applicabile la normativa vigente e le violazioni sono state commesse in annualità successive all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

  • Rigettato
    Conformità al diritto dell'Unione di una tassazione penalizzante per operatori irregolari

    La Corte ritiene che la questione sia già stata decisa dalla CGUE con sentenza 26/2/2020, causa C-788/18, e che le richieste analoghe siano state rigettate dalla Cassazione.

  • Rigettato
    Questione di costituzionalità dell'art.1, comma 643, L.190/2014

    La Corte ritiene la richiesta manifestamente infondata, in quanto il principio di irretroattività è costituzionalmente protetto solo in ambito penale.

  • Rigettato
    Analisi documentazione contabile e modalità di determinazione dell'imponibile

    La Corte non comprende le ragioni di tale richiesta e la ritiene non necessaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 188
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo