Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2025, proposto da
US ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 570/2025 del 28/02/2025, munita di formula esecutiva il 04/03/2025 e notificata in pari data al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con la quale il Tribunale Ordinario di Torino condannava il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA resistente al pagamento in favore di RA PP della somma di euro 52.622,63 a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, oltre interessi legali dal 09/08/2023 e l’eventuale maggior somma pari alla differenza tra rivalutazione ed interessi legali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ZO IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio e, con successiva memoria, ha dato atto della pendenza del procedimento volto all’erogazione delle somme indicate nel titolo in favore del ricorrente.
Alla odierna camera di consiglio il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, dando atto del mancato pagamento da parte dell’amministrazione, e il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Nell’ipotesi di intervento del Commissario ad acta , al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero resistente.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi di mora, a norma del d.lgs. n. 231 del 2002, su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, sulla base del principio di soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto del valore della lite e dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, prendendo in considerazione i valori minimi delle sole fasi “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, alla luce dell’attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione. Va altresì disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
ZO IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IA LI | SA NA |
IL SEGRETARIO