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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1180/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Giulio Leo ( ) e Vincenzo Email_1 Zecchino ( ) ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dei predetti legali sito a Roma alla CP_1 via Giuseppe Pitrè n. 1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
) e P.IVA_2 Controparte_4 (C.F. ) in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_3 rappresentanti pro-tempore ; rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_2
-
[...] Controparte_5
– ed elettivamente domiciliati presso la
[...] CP_4 CP_4 sede del predetto in C.so d'Augusto n. 231 (PEC: Controparte_4 CP_4
Email_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso ritualmente proposto da – docente in possesso Parte_1 di titolo valido per l'insegnamento che ha prestato servizio in favore del in forza di più contratti di lavoro a tempo Controparte_2 determinato fino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti anni scolastici : 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 − finalizzato alla percezione della indennità sostitutiva per ferie non godute appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Nel caso di specie risultano circostanze di fatto non specificamente contestate dalle amministrazioni scolastiche che :
− la parte ricorrente negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale senza percepire la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 a norma del quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
− la parte ricorrente non abbia fruito delle ferie per il periodo ulteriore rispetto a quello di fruizione obbligatoria;
− il datore di lavoro non ha dimostrato di avere inutilmente invitato le docenti a godere delle ferie e di averle espressamente avvisate della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva .
− alla parte ricorrente spetti per ciascun anno scolastico le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute determinate dalla differenza tra i giorni di ferie maturate durante l'anno scolastico ed i giorni di sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico aumentati degli eventuali numeri di giorni di ferie fruiti a domanda .
Le differenze retributive spettanti alla parte ricorrente sono quelle che risultano dai conteggi corretti allegati all'atto introduttivo del giudizio , essendo invece errati i diversi conteggi elaborato dal che computano come giorni di CP_2 ferie godute dalle parti ricorrenti (senza loro richiesta e a loro insaputa) i giorni, compresi tra il termine delle lezioni (8 giugno) e il 30 giugno e che sono basati su documenti inconferenti privi di valere probatorio .
2 In punto di diritto va qui richiamata Cass. Sez. L. Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 Rv. 664850-01 che ha chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro .
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. Ordinanze n. 8803 del 28\03\2023 e n. 15145 del 19\03\2024 che hanno ribadito che nel pubblico impiego privatizzato il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante una adeguata informazione (nonchè, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in ipotesi diversa, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022) .
In particolare è stato così affermato che : a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
c) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. nr.15652 del 2018; d) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Sulla stessa linea più di recente l'Ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro n. 11968\2025 in data 22\01\2025 : “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
3 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Sezione (con sentenze del 6 Pt_2 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022)…La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo…Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo
4 fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro›› ”.
Le ragioni della parte ricorrente risultano condivise dalla maggioritaria giurisprudenza di merito ( cfr. Corte di Appello di Firenze n. 542/2023 del 14/09/2023 , Corte di Appello di Perugia n. 44/2023 del 14/03/2023 , Corte di Appello di Torino n. 885\2019 in data 26\11\2019 , Tribunale di Milano n. 756/2023 , Tribunale di Torino in data 19\10\2022 e 10\01\2023 e Tribunale di Roma in data 19\03\2021 ) .
Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'indennità sostitutiva delle ferie non godute abbia natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo cui va assicurata la più ampia tutela : dovendosi per tale motivo applicare il termine di prescrizione ordinario decennale ( Cass. Sez. 1 n. 3021 del 10/02/2020 Rv. 657052 - 01) .
Le spese di lite , liquidate nel minimo stante il ridotto valore economico delle domande ed il carattere seriale del relativo contenzioso , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc
5 pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 16\10\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
, l' Controparte_2 [...]
e l' Controparte_3 [...] : Controparte_4
1) Accertato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni , condanna le amministrazioni scolastiche convenute al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 della somma complessiva di €. 7.504,10 oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 17 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.255,00 oltre al rimborso delle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 10\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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