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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 282 di RACL dell'anno 2020 , proposta da
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo Direttore Generale , rappresentata e difesa, giusta determinazione Parte_2
n°1516 del 16 dicembre 2020, in forza di procura speciale allegata al presente atto, dall'avv. Matilde Mura ( e presso il suo studio legale in C.F._1
via Ancona n°3, elettivamente domiciliata (per le relative comunicazioni si Pt_1
indicano il fax 070/300959 e la PEC;
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] [...], CP_1 C.F._2 Pt_1 residente in [...] elettivamente domiciliata in nella Via della Pineta, n. 53/b presso lo studio dell'Avv. Marco Secci (c.f. Pt_1
– pec: che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Claudia Schirru (c.f.
1 – pec: giusta procura C.F._4 Email_3
speciale estesa a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. del procedimento di primo grado
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ha agito in giudizio nei CP_1 confronti dell' (in prosieguo anche solo Controparte_2
, sua datrice di lavoro, esponendo: CP_3
- di essere dirigente medico alle dipendenze della convenuta, in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato corrente dal 16 aprile 2008;
- di essere stata sottoposta – decorso un quinquennio dalla data di assunzione - alla procedura di valutazione di professionalità di “prima istanza”, definita positivamente con il giudizio espresso dal direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione in data 27 giugno 2013, confermato dal parere del collegio tecnico di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003).
Ritenendo che fossero così maturati i requisiti per il conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo
1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) e dall'art. 28, comma 2, lett. b, del citato C.C.N.L. 3 novembre 2005, nonché per l'attribuzione dell'indennità di esclusività di fascia superiore, oltre che per l'adeguamento della retribuzione di posizione minima contrattuale, la ricorrente ha domandato al Tribunale l'accertamento dei diritti vantati e la condanna della datrice di lavoro al conferimento di uno degli incarichi anelati, oltre al pagamento di somme a titolo di differenze retributive.
L ha resistito in giudizio, Controparte_2
deducendo:
- nell'ordinamento non esisterebbe un diritto soggettivo del dirigente medico di
2 pretendere incarichi professionali ex art. 27, comma 1, lett. b) e c), C.C.N.L. 8 giugno
2000 e art. 28, comma 2, lett. b, C.C.N.L. 3 novembre 2005, il cui conferimento dipenderebbe da una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, connessa alle proprie esigenze organizzative e subordinata all'approvazione dell'atto aziendale previsto dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5), artt. 9 e 18, nella specie non ancora emanato;
- senza il conferimento di un nuovo e diverso incarico professionale non sarebbe consentito percepire l'indennità di esclusività di fascia superiore e così pure sarebbe preclusa la rideterminazione dell'indennità di posizione, comunque impedita dal c.d. blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il Tribunale, con sentenza n. 468 del 24-6-2020, ha accolto parzialmente il ricorso, emanando il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto di ad ottenere incarichi ex art. 27, comma 1, lett. CP_1
c) del C.C.N.L. 8 giugno 2000, con decorrenza dal 16 aprile 2013, e per l'effetto condanna la resistente al conferimento di uno dei suddetti incarichi;
- rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
- compensa le spese di lite tra le parti.”
Propone appello l' cui resiste la ricorrente. La Parte_1
controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
L'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello, voglia, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari-Sezione lavoro n°468 del 24 giugno 2020, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della dott.ssa ad ottenere incarichi ex art. 27, comma 1, CP_1
3 lett. c) del CCNL dell'8 giugno 2000, con decorrenza dal 16 aprile 2013 e che, pertanto,
l' non è tenuta al conferimento Parte_1
di uno dei predetti incarichi;
- con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.
Per l'appellato: rigettare l'appello proposto dall' e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 5020 del 24 giungo 2020;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le critiche rivolte alla sentenza appellata, che per connessione logica vanno esaminate unitamente, si sostanziano nell'affermare che non esisteva un diritto del dirigente positivamente valutato dopo il quinquennio all'attribuzione di un incarico di alta professionalità o equiparabile, ma che l'attribuzione dello stesso comportava l'esercizio di poteri discrezionali e valutativi da parte dell'Amministrazione, oltre a dover essere inserito nella specifica struttura organizzativa adottata, per cui non si poteva affermare l'esistenza di un diritto ad uno specifico incarico, a meno di interferire inammissibilmente nelle potestà organizzative dell'Amministrazione.
Prima di procedere all'esame dell'appello, questa Corte dà atto di essere consapevole che, nelle more, è stata emanata l'ordinanza n. 11574/2023 della Corte di
Cassazione, che afferma il principio di diritto secondo cui il diritto ad incarichi di alta professionalità o equivalenti non è oggetto di un diritto perfetto da parte del dirigente medico, ma può essere conferito nei limiti dei posti disponibili, della relativa copertura finanziaria e nel rispetto delle procedure di selezione previste al riguardo.
Tanto il contenuto dell'ordinanza citata, quanto le argomentazioni dell'appello e delle difese in primo grado, fanno riferimento esplicito agli incarichi di alta professionalità o equivalenti, che però non esauriscono il contenuto degli “incarichi” conferibili (come meglio si sta per precisare), e questa considerazione, unita alla contrapposta prospettazione di un automatismo di conferimento da parte dell'originario ricorrente, mettono in evidenza che esiste in causa la necessità di chiarire il contenuto
4 del termine “incarico” e la sua estensione. Senza questa necessaria precisazione, lo stesso dispositivo della sentenza appellata rischia di rivelarsi privo di contenuto concreto e risolversi in una tautologia, poiché il punto centrale della richiesta della ricorrente pare concentrarsi proprio nell'attribuzione di alcuni specifici incarichi, dai quali derivino vantaggiose conseguenze economiche.
Che cosa si intenda, perciò, per incarico, è nozione che ha una radice nella disposizione di legge, ma un necessario completamento contrattuale ed è nel contenuto di tali disposizioni che va ricercato quale sia il suo significato.
In considerazione di questa lacuna, questa Corte ha sollecitato le parti con una propria ordinanza a chiarire cosa le stesse rispettivamente specificamente intendessero con l'uso del termine in questione. Le parti hanno risposto in modo che, sinteticamente, può essere definito scarsamente pertinente e giustifica ancor più l'esigenza di chiarire la esatta portata del termine “incarico”.
Si richiama, sul punto, la sentenza di questa Corte n. 176 del 16-11-2022 anche ai fini dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La necessità di chiarire il significato e contenuto del termine “incarico” mantiene perciò la sua necessità, poiché, in caso contrario, sarebbe difficoltoso comprendere ciò di cui si sta parlando. Secondo questa Corte, tale esigenza viene in evidenza immediatamente se solo si consideri il testo dell'art. 15, 4° comma D.Lgs. 502-1992, di seguito riportato, e le norme contrattuali che ne hanno completato o ripreso il contenuto.
“ Art. 15.
(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse
5 responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, e' responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura
6 professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.”
Nella prima parte del 4° comma vengono individuati i compiti che possono essere assegnati al dirigente di prima nomina, i quali verranno esercitati con ambiti di autonomia delimitati e in esecuzione degli indirizzi e di un programma di attività predisposto dal dirigente della struttura cui è stato assegnato. Nell'ultima parte del comma vengono previste le “funzioni” da attribuire al dirigente che abbia superato il procedimento di verifica al termine dei primi cinque anni di servizio, ed è in questa parte che viene utilizzata l'espressione “sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.”
Vedi anche l'art. 27, 1 comma lett. b e c) del CCNL 08.06.2000 (CCNL 1998-
2001): dopo il quinquennio e successivamente alla verifica sono o devono essere attribuiti (la differenza testuale non è significativa, come si vedrà) …. b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
Per i dirigenti di prima nomina vedi l'art. 27, comma 1, lett. d) riguardo ai compiti o funzioni attribuibili, sempre sulla falsariga della disposizione normativa sopra richiamata.
L'uso del termine “anche” rende evidente che la tipologia delle funzioni attribuibili non è esaurita dalla elencazione che la segue, per cui congiungendo questa previsione con quella della prima parte del 4° comma, relativa ai compiti assegnabili ai dirigenti di prima nomina, risulta evidente che esiste un'ampia zona grigia, costituita dalla molteplicità delle funzioni che possono essere attribuite ai dirigenti positivamente valutati, ma che non presentano particolari caratteri di specialità, come invece appare essere in tutte le ipotesi dell'esemplificazione che viene formulata al riguardo.
Ciò detto, la necessità di chiarire il significato e l'ampiezza del termine si conferma come indispensabile e deve essere soddisfatta tenendo conto dell'inquadramento sistematico da dare alla materia.
Anzitutto questa Corte ritiene che tra il termine di “attribuzione di funzioni” ed
“attribuzione di incarico” vi sia assoluta corrispondenza, come già risulta dagli artt. 15 e
7 15 ter D.Lgs. 502-1992 nei quali il secondo fa riferimento al contenuto del primo utilizzando proprio il termine “incarichi”. Al limite, il termine “funzioni” pare più aver riguardo al lato sostanziale dell'attività, mentre il termine “incarico” più al lato formale, ma in ogni caso esso è stato accolto ed utilizzato dalla contrattazione collettiva, con ciò probabilmente contribuendo a creare il problema interpretativo che qui si sta analizzando.
Procedendo con la massima sintesi, i termini sono i seguenti:
1. L'attribuzione di compiti per i dirigenti di prima nomina e di funzioni o incarichi per quelli positivamente valutati serve ad individuare il contenuto concreto della prestazione lavorativa, come l'attribuzione delle mansioni o compiti nel lavoro privato. La sua mancanza renderebbe il contratto privo di un elemento della causa e, pertanto, nullo.
2. Essa deve riguardare tutte le posizioni lavorative dirigenziali esistenti nell'azienda sanitaria, poiché non si può ipotizzare in via teorica che ciò non avvenga nei confronti dei dirigenti positivamente valutati, ma ai quali non sia stato conferito un incarico di altra professionalità e così via, nell'esemplificazione adottata da legge e contrattazione collettiva, lasciando così nell'indeterminato il contenuto della prestazione professionale di questa consistente fetta di dirigenza e dando luogo alla mancanza di un elemento essenziale del contratto, inteso in senso funzionale.
3. La materia costituisce un importante punto di “interferenza” tra il regime privatistico del rapporto di lavoro o servizio e la potestà organizzativa aziendale, inteso il termine “interferenza” nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, a seguito della riforma del
Titolo V della Carta Costituzionale avvenuto con legge Cost. n.
3-2001. L'azienda sanitaria infatti ha il potere di individuare le necessità da soddisfare sotto il punto di vista sanitario e le modalità concrete della sua attuazione: quante e quali risorse destinare ai vari settori specifici, le tipologie di attività sanitarie, gli incarichi conferibili e così via. Si può anzi dire che proprio il conferimento degli incarichi è il punto di cerniera tra questi due aspetti. In esso intervengono anche il sistema della graduazione delle funzioni dirigenziali di cui al 1° comma dell'art. 15 citato, nel quale un importante ruolo assume la contrattazione collettiva, e la struttura organizzativa contenuta nell'Atto Aziendale di cui all'art. 3, 1° comma bis D.Lgs.
8 502-1992.
Il porre in questi termini la questione àncora la risposta a principi generali connaturati al sistema e consente di ritenere superate le questioni terminologiche derivanti dall'interpretazione letterale data alle norme di legge e contrattuali, anche a causa di modifiche intervenute nel corso del tempo.
Si deve quindi concludere che al dirigente positivamente valutato al termine del quinquennio deve essere attribuita una funzione o attribuito un incarico, con espressione equivalente sotto il profilo del contenuto, ma che tale incarico non debba necessariamente essere “di alta specializzazione”, o corrispondere ai tipi della esemplificazione contenuta nelle norme richiamate successivamente alla dicitura
“anche”. Esso infatti potrà consistere anche nel solo conferimento di funzioni di natura
“professionale”, pur se non di “alta specializzazione” ed anche teoricamente consistere nel permanere nello svolgimento dei compiti già assegnati prima della verifica del quinquennio. Va messo in evidenza che tali funzioni sarebbero comunque caratterizzate dal venir meno dei più pregnanti poteri di indirizzo e verifica da parte del dirigente la struttura cui si è preposti, ovviamente per effetto del superamento della verifica, e comporterebbero il pieno espandersi ed esprimersi dell'autonomia professionale riconosciuta alla generalità dei dirigenti positivamente valutati.
In questo senso, e detto sempre in linea generale, questi incarichi sarebbero anche “diversi” da quelli precedentemente attribuiti sotto il profilo qualitativo, e risponderebbero perciò anche alla previsione dell'art. 18, co. 2, del CCNL 19.12.2019, ove si dice che «ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base» (tale disposizione è ovviamente successiva e non deve essere applicata alla presente controversia).
Si deve quindi concludere che il ricorrente, all'esito della positiva valutazione, ha sì diritto al conferimento di un incarico o attribuzione di funzioni di cui 27, 1 comma lett. c) del CCNL 08.06.2000 (CCNL 1998-2001)1: b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ma che questo può semplicemente consistere in funzioni di natura puramente professionale, senza quei caratteri di specialità che caratterizzano le altre tipologie esemplificate dopo il termine
“anche”. Non può vantare invece alcun diritto perfetto all'attribuzione di un incarico di
9 “alta specializzazione” e simili perché questi sono condizionati a valutazioni comportanti discrezionalità, rispetto ai quali il Giudice non ha poteri sostitutivi, possono esserlo rispetto a particolari procedure di scelta, così come al rispetto dei vincoli di spesa e di programmazione adottati dall' . Si richiama, a questo punto, Parte_3
l'ordinanza della Suprema Corte n. 11574/2023, cui si fa riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La sentenza appellata non appare corretta e di non chiara interpretazione su questo punto e, pertanto, va riformata nel senso sopra indicato.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza appellata riformata nello stesso senso. La domanda del ricorrente può trovare accoglimento limitatamente all'accertamento del suo diritto al conferimento di uno degli incarichi di cui alla lett. c) art. 27, 1° comma CCNL 8-6-2000, con la precisazione che per incarico si intende l'attribuzione di funzioni puramente professionali, pur sempre ricomprese tra quelle previste dalla lett. c), mentre deve essere escluso il diritto agli ulteriori incarichi previsti dopo il termine “anche”.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, a cagione della complessità della materia e dell'esistenza di pronunce in diversi sensi anche nella sede di questo Tribunale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Accoglie nei limiti seguenti l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, che conferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellata ad ottenere incarichi ex art. 27, 1° comma, lett. C del CCNL 8-6-2000, con decorrenza dal 16-4-2013.
Rigetta per il resto le domande.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 10-6-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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